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Business judgement rule e affidamento degli amministratori sulla competenza dei professionisti incaricati
Quando la società agisce in responsabilità contro gli amministratori per una scelta gestoria [di investimento, condivisa con l’ente pubblico controllante...

Quando la società agisce in responsabilità contro gli amministratori per una scelta gestoria [di investimento, condivisa con l’ente pubblico controllante e da questo diretta per finalità di interesse pubblico] la cui progettazione ed esecuzione sono state affidate, come richiesto dalla natura dell’operazione, a professionisti esterni, essa deve dedurre e provare che tali professionisti fossero incompetenti o inattendibili, o che della loro inadeguatezza sussistessero evidenti campanelli d’allarme di cui gli amministratori potevano e dovevano avvedersi. Non è censurabile la scelta degli amministratori che abbiano deciso confidando legittimamente e non ingiustificatamente nella competenza dei professionisti cui si sono affidati, quando le valutazioni di questi non potessero all’epoca ritenersi arbitrarie né manifestamente errate sotto il profilo tecnico e finanziario; restano estranee al giudizio di responsabilità civile le valutazioni politiche e amministrative del successivo insuccesso finanziario dell’operazione.

L’insindacabilità del merito delle scelte di gestione compiute dall’amministratore di società (c.d. business judgement rule) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi rigorosamente ex ante secondo i parametri della diligenza professionale richiesta all’amministratore e tenendo conto in particolare della mancata adozione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, cioè della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere.

La società a responsabilità limitata è legittimata a proporre l’azione sociale di responsabilità nei confronti dei propri amministratori ai sensi dell’art. 2476 c.c. La tesi che riserva tale azione ai soli soci si fonda su una delle possibili interpretazioni letterali del terzo comma dell’art. 2476 c.c. ed è superata dall’opposto orientamento consolidato, secondo cui è semmai la legittimazione individuale del socio, riconducibile alla sostituzione processuale di cui all’art. 81 c.p.c., a doversi ritenere straordinaria rispetto a quella, originaria e generale, dell’ente danneggiato dalla mala gestio dei propri amministratori.

La giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità per i danni cagionati dagli organi sociali al patrimonio di una società partecipata da enti pubblici sussiste soltanto per le società in house, cioè costituite da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano essere soci, che statutariamente esplichino la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a un controllo analogo a quello esercitato dagli enti sui propri uffici. Appartiene pertanto al giudice ordinario l’azione di responsabilità promossa da una società di capitali di diritto privato [interamente partecipata, direttamente e indirettamente, da un ente territoriale e soggetta alla sua direzione e controllo] priva di tali caratteristiche statutarie.

La prescrizione dell’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori resta sospesa ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c. finché essi restano in carica.

Il difetto di autorizzazione dei soci all’azione sociale di responsabilità, che incide sulla legittimazione processuale del legale rappresentante della società, è sanato dalla successiva deliberazione dei soci adottata nel termine assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 182 c.p.c.

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Vendita a sé stesso di un bene sociale a prezzo incongruo e responsabilità dell’amministratore di s.r.l.
La vendita a sé stesso di un bene sociale da parte dell’amministratore [di s.r.l., anche in veste di liquidatore], in...

La vendita a sé stesso di un bene sociale da parte dell’amministratore [di s.r.l., anche in veste di liquidatore], in conflitto di interessi e senza alcuna autorizzazione, a un prezzo significativamente inferiore al valore di mercato e senza il pagamento del prezzo, costituisce atto dannoso per la società compiuto in violazione dei più elementari doveri di conservazione del valore e dell’integrità del patrimonio sociale, e obbliga l’amministratore a risarcire un danno pari al valore effettivo del bene al momento della vendita.

Nell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore che ha acquistato un bene sociale, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, è sufficiente che l’attore alleghi l’omesso pagamento del prezzo, mentre spetta al convenuto provare il fatto estintivo dell’obbligazione. La fattura di vendita emessa dalla società su ordine dello stesso amministratore acquirente prova la data della vendita, sicché grava su quest’ultimo la prova contraria di un acquisto e di un pagamento anteriori.

La clausola statutaria che devolve ad arbitri le controversie tra soci o tra soci e società, senza menzionare quelle tra società e amministratori, non si estende all’azione di responsabilità promossa dal socio ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., anche nei confronti dell’amministratore o liquidatore che sia a sua volta socio, perché il socio agisce quale legittimato straordinario a far valere il diritto risarcitorio della società, sicché la controversia si pone tra società e amministratore.

Accolta l’azione sociale di responsabilità promossa dal socio, la società [litisconsorte necessaria] va condannata in solido con l’amministratore soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore del socio attore anche in mancanza di un’esplicita domanda in tal senso, perché trova applicazione la regola legale dell’art. 2476, comma 4, c.c., secondo cui in caso di accoglimento della domanda la società, salvo il regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio.

È materialmente falso il documento sottoscritto in bianco e riempito absque pactis da chi ne aveva la disponibilità; la falsità può essere desunta dalla valutazione unitaria di elementi relativi alla redazione materiale del documento, al comportamento processuale della parte che lo ha prodotto [tardività della produzione, incompatibilità con le difese svolte in precedenza] e a dichiarazioni di tenore confessorio.

La deduzione, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., di una nuova versione del fatto estintivo corredata da nuova prova documentale, pur recando evidenti aspetti di novità, è ammissibile quando la scarsa precisione delle allegazioni svolte fino alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. abbia lasciato aperto lo spazio a produzioni successive sulla prova dell’acquisto e del pagamento.

Ai fini della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, la condotta dell’amministratore che, dopo avere utilizzato un bene sociale a titolo di comodato con il consenso della società, ne acquista la proprietà è estranea al delitto di appropriazione indebita, perché tale delitto presuppone l’interversione, per vie di fatto, del titolo del possesso, con esercizio sulla cosa dei poteri del proprietario senza averne titolo.

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Indipendenza dei rapporti interni all’ATI e alla S.C.A R.L. costituite dalle società aggiudicatarie di un appalto
I vincoli assunti dalle società associate in un’ATI, i cui rapporti interni sono disciplinati da apposito regolamento, restano inopponibili alla...

I vincoli assunti dalle società associate in un’ATI, i cui rapporti interni sono disciplinati da apposito regolamento, restano inopponibili alla società consortile a responsabilità limitata (S.c.a r.l.) successivamente costituita dagli stessi associati per l’esecuzione dei lavori di cui sono risultati aggiudicatari attraverso l’ATI. Infatti la S.c.a r.l. è ente dotato di soggettività distinta da quella dei consorziati e non può essere vincolata ai patti tra gli stessi intercorrenti, tanto più se la S.c.a r.l. non è parte dell’ATI.
A nulla rileva che le quote di partecipazione al capitale sociale della S.c.a r.l. riflettano le quote di partecipazione all’ATI, poiché tale circostanza non pregiudica l’autonomia giuridica della prima. infatti, stante la diversità dei soggetti giuridici, non è ammissibile alcuna lettura combinata del regolamento ATI e dello statuto della S.c.a r.l.

Qualora nel regolamento ATI sia presente un “obbligo di salvataggio” dell’ATI stessa a carico degli associati e nell’interesse del committente, la S.c.a r.l. successivamente costituita tra gli associati dell’ATI per l’esecuzione materiale dei lavori richiesti dal committente non è in alcun modo vincolata a tale obbligazione, che grava unicamente sui soggetti associati nell’ATI.

Laddove lo statuto della S.c.a r.l. preveda un meccanismo di “chiamata fondi” in forza del quale l’organo di amministrazione può deliberare il versamento di finanziamenti da parte dei soci consorziati per far fronte alle esigenze della consortile, tali deliberazioni vincolano i soci alla corresponsione delle somme richieste. Qualora le predette deliberazioni siano assunte in violazione della procedura prevista dallo statuto, l’invalidità può essere fatta valere dal socio attraverso l’impugnativa della delibera. In assenza di impugnativa, sono infondate le successive opposizioni del socio rispetto al pagamento richiesto.
Si aggiunga poi che la legittimità delle richieste di finanziamenti provenienti dalla S.c.a r.l. non è pregiudicata dall’impossibilità del loro successivo rimborso, essendo la “chiamata fondi” concepita come uno strumento necessario ad assicurare la continuità dell’esecuzione della commessa. Né, d’altronde, la possibilità che i finanziamenti dei soci eccedano i corrispettivi attesi dall’appalto incide in alcun modo sull’articolazione della responsabilità patrimoniale dei soggetti coinvolti, in quanto la perdita rappresenta uno dei possibili esiti del rischio assunto nello svolgimento dell’attività d’impresa.

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Revoca dell’amministratore di s.r.l. per gravi irregolarità come autonoma domanda di merito
In presenza di gravi irregolarità nella gestione [quali l’indebita destinazione di fondi sociali per somme non irrilevanti e la grave...

In presenza di gravi irregolarità nella gestione [quali l’indebita destinazione di fondi sociali per somme non irrilevanti e la grave scorrettezza delle indicazioni contabili], è ammissibile un’autonoma domanda di merito volta alla revoca dell’amministratore di s.r.l., configurabile in ragione della previsione espressa, nel terzo comma dell’art. 2476 c.c., di una misura cautelare avente il medesimo oggetto. È invece inammissibile, ai sensi dell’art. 2908 c.c., la domanda di sostituzione dell’amministratore revocato con un professionista esterno, perché si tratta di una pronuncia costitutiva non prevista da alcuna norma.

Ai sensi degli artt. 2471-bis e 2352 c.c., in caso di pignoramento di quote di s.r.l. il diritto di voto spetta al custode; in difetto di nomina del custode da parte del giudice dell’esecuzione, il socio titolare delle quote pignorate deve ritenersi tacitamente investito del ruolo di custode e resta legittimato all’esercizio del voto, sicché le sue quote concorrono al calcolo del quorum deliberativo.

In virtù dell’effetto retroattivo dell’accettazione dell’eredità previsto dall’art. 459 c.c., gli eredi del socio di s.r.l. [attore in un giudizio di responsabilità contro l’amministratore] sono legittimati a proseguire il processo dopo la morte del loro dante causa anche quando si siano costituiti ai sensi dell’art. 302 c.p.c. prima dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’acquisto mortis causa della partecipazione. L’iscrizione ex art. 2470 c.c., che ha valenza di pubblicità dichiarativa e rende l’acquisto opponibile all’interno della compagine sociale, lascia operare la regola generale della retroattività dell’accettazione ai fini della legittimazione ad agire, regola che prevale quando l’accettazione sia intervenuta nel corso del giudizio.

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2476 c.c., l’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori per le responsabilità incorse nella gestione sociale. La delibera di approvazione del bilancio, che non si traduce nell’approvazione dei singoli atti gestori, non comporta ratifica tacita degli atti compiuti dagli amministratori né determinazione implicita del loro compenso, sicché è irrilevante, ai fini della responsabilità dell’amministratore, che i rimborsi spese e i pagamenti contestati risultino da bilanci regolarmente approvati.

Nell’azione di responsabilità promossa contro l’amministratore di s.r.l., a fronte dell’allegazione dell’inadempimento all’obbligo di gestire i fondi sociali nell’interesse dell’ente [rimborsi spese iscritti a bilancio di cui non risulti l’inerenza a specifiche esigenze gestorie, pagamenti a terzi privi di titolo documentato], grava sull’amministratore l’onere di provare il proprio adempimento, e quindi l’inerenza delle spese e l’esistenza del titolo dei pagamenti eseguiti con fondi sociali.

In tema di responsabilità dell’amministratore di società di capitali, l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione (c.d. business judgment rule) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi ex ante tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione. È fonte di responsabilità la scelta gestoria del tutto irragionevole [quale l’acquisto, privo di giustificazione economica, di un manufatto fatiscente strettamente collegato a proprietà extrasociali e privo di possibili utilizzi per la società].

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Responsabilità per atti di mala gestio dell’amministratore: assegnazione in godimento di un immobile, la mancata costituzione del deposito cauzionale e il finanziamento del soggetto già moroso
Pur non potendo l’inadempimento e l’insolvenza dell’assegnatario di un alloggio di proprietà della cooperativa assegnante costituire elemento di responsabilità a...

Pur non potendo l'inadempimento e l'insolvenza dell'assegnatario di un alloggio di proprietà della cooperativa assegnante costituire elemento di responsabilità a carico dell'amministratore, allo stesso amministratore può essere addebitata la condotta negligente costituita dall'omessa previsione, nel contratto di assegnazione dell'immobile, del deposito cauzionale. La previsione del deposito cauzionale costituisce infatti disposizione contrattuale comune nei contratti immobiliari, essendo ad esso pacificamente attribuita la funzione di garanzia non solo rispetto ad eventuali danni subiti dall'immobile, ma altresì rispetto all'inadempimento dell'obbligo di pagamento dei canoni pattuiti.

E' irragionevole – e fonte di responsabilità per l’amministratore che lo concede – il finanziamento erogato a favore del conduttore di uno degli immobili di proprietà della cooperativa già in precedenza moroso e risultato insolvente, a nulla valendo “la buona entrata” – anche se iscritta a bilancio – offerta dal successivo conduttore dell’immobile, quando tale versamento sia effettuato a titolo diverso da quello dell’estinzione del debito accumulato dal precedente conduttore nei confronti della cooperativa.

L’iscrizione a bilancio di determinate somme non integra infatti una esimente di responsabilità rispetto alle operazioni gestorie sottostanti , né può essere interpretata come una loro approvazione da parte dei soci.

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Presupposti della revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. e consolidamento degli aumenti di capitale non sospesi
La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. richiede la contestuale sussistenza di due presupposti....

La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. richiede la contestuale sussistenza di due presupposti. Il primo è il fumus boni iuris, cioè la probabile esistenza del diritto alla revoca, che consiste nella presenza di gravi irregolarità nella gestione, da intendersi in senso più rigoroso e circoscritto rispetto alla giusta causa di revoca: questa sussiste anche in presenza di inadempienze minori, idonee a menomare il rapporto fiduciario tra società e amministratore, mentre le gravi irregolarità richiedono gravi violazioni di legge o di statuto. Il secondo è il periculum in mora, cioè il pericolo che, nel tempo necessario a ottenere una sentenza a cognizione piena, siano provocati ulteriori o più gravi danni al patrimonio sociale; la misura presuppone quindi la configurabilità di un danno, anche soltanto potenziale, derivante alla società dalla permanenza in carica dell’amministratore.

La permanenza in carica degli amministratori resta legittima nonostante l’annullamento, non ancora definitivo, della deliberazione che li ha nominati, quando gli effetti endosocietari delle successive deliberazioni di aumento del capitale, confermate in primo grado e non sospese, si siano consolidati. L’annullabilità della deliberazione di aumento del capitale della quale non sia stata disposta la sospensione ai sensi dell’art. 2378, comma 3, c.c. non incide infatti sulla validità delle successive deliberazioni adottate con la nuova maggioranza, perché l’omessa sospensione rende legittimi gli atti esecutivi della prima deliberazione, e tale legittimità resiste anche al sopravvenire del suo annullamento, la cui efficacia, sebbene in linea di principio retroattiva, opera nei soli limiti sanciti dalla legge, coerentemente con le esigenze di certezza e stabilità della disciplina delle società commerciali.

Le scelte gestionali connotate da discrezionalità soggiacciono alla c.d. business judgement rule, secondo la quale è preclusa al giudice la valutazione del merito di quelle scelte, ove siano state effettuate con la dovuta diligenza nell’apprezzamento dei loro presupposti, delle regole di scienza ed esperienza applicate e dei loro possibili risultati; il giudice può sanzionare soltanto le scelte negligenti o addirittura insensate, macroscopicamente ed evidentemente dannose ex ante.

Non integrano gravi irregolarità di gestione, ai fini della revoca cautelare, le vendite di immobili sociali a parti correlate per corrispettivi inferiori al prezzo di acquisto, quando la riduzione trovi giustificazione nell’andamento negativo del mercato immobiliare, attestato da relazioni di stima non contrastate da valutazioni tecniche di segno diverso, e la società presenti solidità patrimoniale e risultati di gestione positivi.

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Decisione dei soci di s.r.l. in materie gestorie
In assenza di una espressa riserva gestoria in favore dei soci, contenuta ex art. 2475, co.1, c.c. nello statuto sociale,...

In assenza di una espressa riserva gestoria in favore dei soci, contenuta ex art. 2475, co.1, c.c. nello statuto sociale, ogni eventuale decisione dell'assemblea in tale materia, eventualmente provocata dagli amministratori o dagli stessi soci ex art. 2479 c.c. non è vincolante per gli amministratori, avendo per gli stessi carattere meramente consultivo. Per tale motivo, in sede di impugnazione ex art. 2378 c.c. della medesima decisione assembleare, non è rilevante - e nemmeno valutabile dal giudice ai fini dell'art. 2479-ter c.c. che la stessa sia stata assunta con il voto determinante di un socio che versava in conflitto di interesse.

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Sospensione cautelare della delibera di ricostituzione del capitale e pregiudizio irreparabile per la società
Nella valutazione comparativa richiesta dall’art. 2378, comma 4, c.c. ai fini della sospensione della delibera di ricostituzione del capitale sociale...

Nella valutazione comparativa richiesta dall’art. 2378, comma 4, c.c. ai fini della sospensione della delibera di ricostituzione del capitale sociale di una s.p.a. [adottata ai sensi dell’art. 2447 c.c. in attuazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti], al pregiudizio del socio impugnante [titolare di una partecipazione minoritaria non qualificata, azzerata per effetto della delibera], comunque riparabile in termini risarcitori, va contrapposto il pregiudizio per la società, di per sé irreparabile perché attinente alle stesse condizioni di sopravvivenza operativa dell’ente, con conseguente esito della comparazione sfavorevole al socio. La sospensione, anche ove produca effetti meramente conservativi della qualità di socio, comporterebbe infatti per la società prevedibili gravi ripercussioni di immagine nel mercato in cui opera e, soprattutto, gravi conseguenze sulla configurabilità della continuità aziendale, perché la redazione del bilancio di esercizio non potrebbe più essere ancorata a criteri di going concern una volta sospesa, sia pure solo per il futuro, l’efficacia dell’operazione di ricostituzione del capitale.

L’utilizzazione di crediti derivanti da finanziamenti soggetti alla regola di postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. per la sottoscrizione, a mezzo compensazione, dell’aumento di capitale della società finanziata è coerente con la ratio della postergazione, e pertanto non si pone prima facie in contrasto con tale disciplina.

L’operazione di ricostituzione del capitale congegnata in modo da assicurare in prima battuta ai soci il diritto di opzione non integra violazione dell’art. 2441 c.c.

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Elementi costitutivi dell’abuso di maggioranza e ruolo dell’interesse sociale nelle decisioni dei soci di s.r.l.
L’abuso del diritto di voto da parte del socio di maggioranza, fondato sulla violazione del principio di buona fede nell’esecuzione...

L’abuso del diritto di voto da parte del socio di maggioranza, fondato sulla violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto di società (art. 1375 c.c.), è integrato quando il voto determina l’adozione di una delibera che lede gli interessi sociali degli altri soci. L’interesse della società assume nella fattispecie un ruolo negativo, perché la sua realizzazione per il tramite della delibera, pur dannosa per il socio di minoranza, funge da scriminante ed esclude l’offensività; la lesione è quindi abusiva soltanto se ingiustificata o arbitraria, cioè priva di giustificazione nella realizzazione dell’interesse sociale, anche in concorso con un interesse extrasociale del socio di maggioranza.

Il vantaggio personale del socio di maggioranza è estraneo agli elementi essenziali dell’abuso e rileva soltanto sul piano probatorio, in particolare quanto all’elemento soggettivo e ai motivi del voto; rientra quindi nella fattispecie anche la delibera puramente emulativa, assunta soltanto a danno del socio di minoranza. Per converso, in assenza di danno per gli altri soci, la delibera con cui il socio di maggioranza realizza un proprio vantaggio nell’indifferenza per l’interesse sociale è priva di carattere abusivo; se essa arreca danno alla società, ricorre la fattispecie del conflitto di interessi tipizzata dall’art. 2373, comma 1, c.c.

Sul piano soggettivo, la fraudolenza richiesta per l’abuso di maggioranza consiste nella consapevolezza di ledere gli interessi sociali degli altri soci e di non perseguire l’interesse sociale, senza necessità di artifici o raggiri, e l’ignoranza delle conseguenze lesive della delibera rileva solo se incolpevole. Il voto del socio di maggioranza è dunque abusivo quando determina consapevolmente l’adozione di una deliberazione lesiva degli interessi sociali degli altri soci, nell’indifferenza per l’interesse della società.

È legittima, e sottratta alla censura di abuso di maggioranza, la delibera di aumento di capitale [riservato ai soci, al valore nominale e da liberarsi in denaro] adottata per procurare alla società i mezzi necessari a reperire una nuova sede operativa, quando sussista il rischio concreto che la società perda la disponibilità della sede attuale [per effetto del giudizio di divisione promosso dal socio di minoranza comproprietario dell’immobile]. Rientra nella discrezionalità della maggioranza la scelta tra soluzioni alternative, come il finanziamento da parte dei soci o l’indebitamento della società, sicché la loro mancata adozione è irrilevante ai fini della valutazione di abusività.

Nella s.r.l. la previsione di un sovrapprezzo nell’aumento di capitale è meramente eventuale, e quindi facoltativa (art. 2481-bis, comma 2, c.c.); nell’aumento riservato ai soci essa non è obbligatoria neppure nella s.p.a. (art. 2441, comma 6, c.c.). L’esistenza di un patrimonio sociale di valore superiore al capitale nominale è la condizione perché il sovrapprezzo possa essere previsto, e da sola non lo rende obbligatorio né rende illegittima la sua omissione. Il socio che impugna la delibera per l’omessa previsione del sovrapprezzo deve allegare e provare il patrimonio netto della società al momento dell’aumento, la misura del sovrapprezzo congruo e il danno subìto.

L’art. 2373, comma 1, c.c. si applica anche alla s.r.l., in ragione della sua natura di società di capitali dotata di personalità giuridica distinta dai soci, dell’imputazione alla società della decisione assunta dai soci e dell’esigenza di tutelare l’integrità del patrimonio sociale da condotte predatorie di alcuni soci. Il socio amministratore che vota sul compenso dell’organo amministrativo si trova in conflitto di interessi, e ai fini dell’annullamento della delibera è determinante il danno potenziale per la società, nella forma della sproporzione tra il valore della prestazione dell’amministratore e il compenso deliberato, che l’attore ha l’onere di allegare entro i termini processuali.

L’indennità attribuita agli amministratori è una somma che, senza corrispondere al valore della prestazione resa alla società, li ristora del tempo impiegato nella gestione sociale, mentre il compenso è una vera e propria retribuzione volta a remunerare esaustivamente quella prestazione. È illegittima, per violazione dello statuto, la delibera che qualifica come indennità in misura fissa un’attribuzione avente natura retributiva [determinata in ragione delle prestazioni lavorative dei soci amministratori], quando lo statuto consente di attribuire agli amministratori soltanto un’indennità annuale in misura fissa o un compenso proporzionale agli utili netti.

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Inapplicabilità della preclusione dell’art. 2434-bis c.c. alla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell’art. 2482-bis c.c.
La preclusione prevista dall’art. 2434-bis c.c., applicabile alla s.r.l. in virtù del richiamo dell’art. 2479-ter, ultimo comma, c.c., che impedisce...

La preclusione prevista dall’art. 2434-bis c.c., applicabile alla s.r.l. in virtù del richiamo dell’art. 2479-ter, ultimo comma, c.c., che impedisce di impugnare la delibera di approvazione del bilancio dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo, non opera per effetto della successiva approvazione di una situazione patrimoniale infrannuale redatta ai sensi dell’art. 2482-bis c.c. in vista dei provvedimenti conseguenti alla perdita del capitale. Tale situazione patrimoniale ha lo scopo limitato di misurare il patrimonio sociale sotto il profilo quantitativo, mentre il bilancio d’esercizio assolve una funzione informativa più ampia, rivolta anche ai terzi, sicché i due documenti sono disomogenei e non può presumersi che il primo contenga tutte le informazioni del secondo.

La nota integrativa deve indicare, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 22-bis, c.c., le operazioni realizzate con parti correlate, anche nel bilancio redatto in forma abbreviata. In un contesto di forte dissidio tra i soci, la nota integrativa, per rispondere secondo buona fede ai principi di chiarezza, verità e correttezza, deve dare conto delle operazioni con parti correlate a entrambi gli schieramenti della compagine sociale, al fine di evitare una significativa disparità di trattamento tra i soci, specie in presenza di rilevanti rapporti di debito e credito con soci titolari di quote minori; in mancanza, il bilancio è invalido.

Viola il principio di chiarezza, e rende invalida la relativa appostazione, la nota integrativa che non illustri le ragioni della svalutazione di crediti di rilevante importo, anche quando la svalutazione dipenda dalla mancanza di documentazione giustificativa nelle scritture contabili o da contestazioni della clientela; a tale lacuna non supplisce il verbale dell’assemblea di approvazione del bilancio che nulla chiarisca in proposito.

La sottoscrizione di un aumento di capitale avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per il versamento è inefficace; poiché l’aumento non si è realizzato rispetto al sottoscrittore tardivo, la somma versata deve essergli restituita ai sensi dell’art. 2033 c.c. ed è correttamente iscritta in bilancio tra i debiti anziché in una riserva del patrimonio netto destinata a futuri aumenti di capitale.

Ai sensi dell’art. 2470 c.c., il trasferimento della partecipazione di s.r.l. non ancora iscritto nel registro delle imprese alla data dell’assemblea è inopponibile alla società, sicché il socio cedente resta legittimato a parteciparvi anche se il contratto di cessione è stato stipulato prima della riunione.

Nell’assemblea totalitaria di s.r.l., il socio che non si sia opposto alla trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno non può far valere, ai sensi dell’art. 2479-bis, ultimo comma, c.c., il mancato deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la riunione.

L’omessa adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 2482-ter c.c. in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale attiene a un profilo successivo e distinto rispetto all’approvazione del bilancio e non determina l’invalidità della relativa delibera.

Nell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio grava sul socio impugnante l’onere di provare le circostanze da cui deriva l’invalidità [come l’esistenza della decisione dei soci che avrebbe attribuito all’amministratore il compenso asseritamente omesso in bilancio].

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Azione di responsabilità del curatore fallimentare: debiti maturati in capo alla società successivamente alla perdita del capitale sociale e danno risarcibile
E’ manifestamente incongruente, in logica e in diritto, la pretesa di ricondurre alla violazione dei limiti gestori di cui all’art....

E' manifestamente incongruente, in logica e in diritto, la pretesa di ricondurre alla violazione dei limiti gestori di cui all'art. 2486 c.c. un danno risarcibile commisurato all'entità di “debiti” maturati in capo alla società in epoca successiva all'asserita perdita del capitale sociale. In tal modo infatti si finirebbe per riproporre puramente e semplicemente la previsione del previgente articolo 2449 co. 1 c.c. abrogata dalla riforma del 2003 (disposizione che appunto faceva riferimento a una diretta responsabilità degli organi sociali per “i debiti” maturati dalla società), laddove la nuova disposizione dell'art. 2486 c.c. fa piuttosto riferimento al risarcimento di eventuali “danni” procurati al patrimonio sociale in relazione a “perdite” maturate nella gestione sociale, ovvero ad un rapporto negativo tra costi e ricavi di esercizio e dunque, per estensione logica, ad una evoluzione inversamente proporzionale del rapporto crediti/debiti della società: in tal senso, richiamati gli oneri di deduzione e di prova indiscutibilmente gravanti sull'attore in tema di danno e nesso di consequenzialità rispetto alla condotta contestata, pare evidente che il dato relativo alla esistenza di “debiti” maturati in capo alla società in epoca successiva al momento di asserita perdita dei requisiti di capitale è circostanza di per sé semplicemente “neutra” rispetto alla possibile individuazione di un danno risarcibile, mentre deve certamente escludersi la legittimità di un eventuale intervento suppletivo del Tribunale volto a sanare i vizi della prospettazione di parte.

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Diritto al compenso dell’amministratore e risarcimento del danno ex art. 2383 c.c. per revoca senza giusta causa
La regola della presunta onerosità del mandato applicata al rapporto di amministrazione comunque richiede che l’amministratore – attore nei confronti...

La regola della presunta onerosità del mandato applicata al rapporto di amministrazione comunque richiede che l'amministratore - attore nei confronti della società per la condanna al pagamento del proprio compenso non determinato all'atto della nomina (e nemmeno rinunciato in tale occasione o per effetto di una clausola statutaria che preveda la gratuità dell'incarico) - provi non solo l'esistenza di un valido titolo (la nomina da parte dell'assemblea) ma anche le specifiche mansioni espletate nonché il grado di complessità delle stesse, così da consentire al giudice la determinazione del compenso secondo i parametri fissati dall'art. 2225 c.c. in via generale per il lavoro autonomo ed analogicamente applicabili al rapporto di amministrazione.
Non integra giusta causa di revoca dell'amministratore la mera ricorrenza di esigenze di auto-organizzazione della struttura societaria, quale la decisione della capogruppo di trasferire le azioni della controllante ad altra società del gruppo, ove la stessa non sia stata motivata sulla base di circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e tali da elidere l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell’amministratore.

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