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Eccezione di esaurimento nelle varietà vegetali
L’eccezione di esaurimento dei diritti di privativa del titolare di cui all’articolo 5 c.p.i. va qualificata eccezione in senso stretto....

L’eccezione di esaurimento dei diritti di privativa del titolare di cui all’articolo 5 c.p.i. va qualificata eccezione in senso stretto. Infatti, l’esaurimento costituisce un fatto estintivo del diritto del titolare, una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio dello Spazio Economico Europeo. In particolare, con riferimento alle varietà vegetali, all’art. 5, comma 3, c.p.i., l’esaurimento si verifica in relazione: (i) al materiale di riproduzione o di moltiplicazione originariamente acquistato; (ii) al prodotto della raccolta, comprese piante intere o parti di esse ove cedute o commercializzate dallo stesso costitutore o con il suo consenso.

Quanto all'assetto degli oneri probatori il consenso del titolare non può essere presunto e l'onere di provarlo spetta in via generale all'operatore che ne invoca l'esistenza. L'onere probatorio è particolarmente pregnante, giacché esso non si esaurisce nella dimostrazione di avere acquistato il prodotto da un rivenditore operante all'interno dell'ambito comunitario, ma occorre altresì la prova che costui abbia a sua volta acquistato la merce dal titolare del marchio o da un soggetto a ciò abilitato nello spazio SEE.

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Criterio della differenza dei netti patrimoniali e omogeneità dei dati nell’azione di responsabilità della procedura
Il corretto utilizzo del criterio equitativo della differenza dei netti patrimoniali, quando giustificato dalle circostanze concrete, presuppone l’assunzione di dati...

Il corretto utilizzo del criterio equitativo della differenza dei netti patrimoniali, quando giustificato dalle circostanze concrete, presuppone l’assunzione di dati di riferimento omogenei; è pertanto esclusa la determinazione del danno risarcibile mediante il confronto tra una stima formulata secondo principi di continuità aziendale, quanto al termine iniziale di computo, e una stima elaborata secondo criteri fallimentari, e dunque su dati costitutivamente condizionati dall’attività degli organi della procedura. L’equivalenza tra deficit fallimentare e stato dei conti alla data di cessazione della condotta lesiva può trovare un’approssimativa giustificazione solo nelle ipotesi più semplici di immediata cessazione di ogni attività o di sostanziale inesistenza dell’attivo, nelle quali il deficit coincide con i crediti ammessi al passivo.

Nell’azione di responsabilità promossa dalla procedura concorsuale, la prova degli elementi posti a fondamento del confronto tra patrimoni netti grava sull’attore; ove questi pretenda di individuare il petitum risarcitorio con riferimento agli esiti della procedura, deve farsi carico della piena ostensione dell’attività svolta e degli elementi di conoscenza su cui ha fondato l’azione, per comprovare la stretta e immediata conseguenzialità tra i risultati finali della procedura e lo stato dei conti ereditato dalla gestione asseritamente scorretta, nel rispetto del principio di causalità che limita il risarcimento ai danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta lesiva. Sono a tal fine inidonee le dichiarazioni della stessa parte attrice e le stime effettuate in corso di procedura non sottoposte al contraddittorio.

L’allegazione dell’omessa adozione di una formale delibera di messa in liquidazione della società è di per sé inidonea, alla luce del confronto tra gli artt. 2485 e 2486 c.c., a sorreggere una pretesa risarcitoria commisurata alle perdite successivamente maturate, che presuppone il positivo accertamento di una condotta di gestione non meramente conservativa; il dato dell’omissione può valere tutt’al più come elemento presuntivo di una distinta condotta di non corretta gestione.

Le azioni di responsabilità previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., pur se unitariamente esercitate dalla procedura, conservano la loro originaria identità giuridica e restano distinte sia nei presupposti di fatto sia nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell’onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili e il regime di decorrenza del termine di prescrizione.

La prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), di natura extracontrattuale, decorre dal momento in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei crediti, ossia al concorrere sia del concreto verificarsi dell’insufficienza sia della sua piena ed effettiva riconoscibilità da parte della generalità dei terzi secondo ordinaria diligenza. Tale riconoscibilità è esclusa [quando i bilanci e le relazioni semestrali approvati espongano ancora un patrimonio netto positivo e] quando l’evidenza del dissesto discenda da una ricostruzione di dati e fatti gestori conoscibili da amministratori, sindaci e revisori, ma non dai terzi estranei alla società.

La prescrizione dell’azione risarcitoria non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento; quando il danno lamentato consiste nelle perdite maturate progressivamente per effetto dell’indebita prosecuzione dell’attività d’impresa, il termine decorre in modo parimenti progressivo. L’insufficienza patrimoniale rilevante ai sensi dell’art. 2394 c.c. può quindi segnare il dies a quo solo per i danni maturati prima del suo verificarsi, mentre per i danni cagionati successivamente il termine decorre dal loro concreto manifestarsi.

Nell’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, la prescrizione decorre dal momento in cui il pregiudizio si è prodotto nella sfera patrimoniale della società, restando irrilevante che il creditore non abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, perché si tratta di un impedimento di mero fatto. La procedura concorsuale che esercita l’azione sociale agisce come titolare dell’azione già spettante alla società e non può invocare l’ignoranza delle scritture contabili di questa; l’esigenza di tutela trova risposta nella sospensione del termine per tutta la durata dell’incarico degli amministratori prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c., norma tassativa insuscettibile di applicazione analogica ai sindaci, e nella sospensione prevista dall’art. 2941, n. 8, c.c., che presuppone l’allegazione e l’accertamento di una condotta propriamente dolosa in capo a ciascuno dei debitori.

L’applicazione del più lungo termine di prescrizione previsto per il fatto costituente reato (art. 2947, 3° comma, c.c.) richiede l’accertamento in fatto, e non la mera prospettazione in astratto, di una fattispecie che integri gli estremi del reato in tutti i suoi elementi costitutivi soggettivi e oggettivi, nei confronti di ciascuno dei convenuti singolarmente considerati, perché ciascuno dei coobbligati solidali risponde per il fatto proprio e le cause di sospensione della prescrizione non si estendono agli altri (art. 1310, 2° comma, c.c.).

Ai fini della decorrenza della prescrizione, la cessazione dell’amministratore dall’incarico non coincide necessariamente con l’iscrizione nel registro delle imprese, perché l’art. 2193 c.c., di carattere non costitutivo, riguarda soltanto chi è obbligato a richiedere l’iscrizione, ossia i nuovi organi sociali, mentre gli amministratori sostituiti avrebbero al più il diritto di chiederla. Nell’azione sociale di responsabilità la procedura non può inoltre eccepire la mancanza di data certa delle delibere iscritte nei libri sociali, rispetto ai quali non assume la posizione di terzo che le compete nell’azione ex art. 2394 c.c.

La responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori (art. 2407, 2° comma, c.c.) è solidale sia nei rapporti con gli amministratori sia fra i sindaci, sicché l’azione può essere proposta contro uno solo o alcuni di essi senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, attesa l’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascun coobbligato. Il vincolo di litisconsorzio necessario, di carattere esclusivamente processuale (artt. 331 e 334 c.p.c.), sorge solo in sede di impugnazione della sentenza unitaria pronunciata nei confronti di amministratori e sindaci; resta fermo che l’accertamento della responsabilità gestoria degli amministratori è pregiudiziale rispetto a quello della responsabilità dei sindaci, con effetto di giudicato limitato ai soggetti evocati in giudizio.

L’aumento di capitale può essere eseguito mediante compensazione con crediti verso la società e, quando l’effettività dei crediti compensati non sia contestata, determina un reale miglioramento della situazione patrimoniale della società, liberata da un debito verso il socio sottoscrittore. Non è configurabile la simulazione del conferimento in forza di un accordo simulatorio concluso tra il conferente e l’amministratore della società, che, anche se delegato all’esecuzione della deliberazione di aumento, è privo del potere di rappresentare la società nella stipulazione di accordi diretti a simulare i conferimenti.

È inammissibile la produzione, per la prima volta con la memoria conclusionale e a fini di prova, di sentenze penali pronunciate nei confronti di originari convenuti, effettuata senza formale istanza di rimessione in termini e relativa a documenti disponibili alla parte da epoca anteriore all’udienza di precisazione delle conclusioni, perché la rimessione in termini presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte, da intendersi come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa.

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Il sequestro di quote di società di persone e la nomina del loro custode
A seguito del sequestro di quote di società di persone deve provvedersi alla nomina del custode qualora, detto sequestro, possa...

A seguito del sequestro di quote di società di persone deve provvedersi alla nomina del custode qualora, detto sequestro, possa provocare l'inibizione dello svolgimento dell'attività sociale e ricorrano esigenze correlate all'esercizio dei poteri del socio. Pur non essendo esplicitamente previsto dalla legge, il provvedimento di nomina è legittimo per via dalle necessità conservative del bene ed in applicazione del principio - anche se espresso in tema di società di capitali - per il quale, in caso di sequestro, il diritto di voto spetterebbe al custode.

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Presupposti per procedere alle verifiche di cui all’art. 2475 ter c.c. e nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. nei giudizi aventi a oggetto una delibera del consiglio di amministrazione
Ove non sia dedotto un interesse specifico e personale in capo ai singoli consiglieri di maggioranza con riferimento all’oggetto della...

Ove non sia dedotto un interesse specifico e personale in capo ai singoli consiglieri di maggioranza con riferimento all’oggetto della delibera adottata con il voto determinante degli stessi, non possono considerarsi sussistenti i presupposti per procedere alle verifiche di cui all’art. 2475 ter c.c. in materia di conflitto di interessi.

L'istanza di nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c. non può essere accolta nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di delibera del c.d.a., posto che in tale caso il contraddittorio si instaura nei confronti della sola società i cui organi hanno adottato le delibere impugnate e non anche nei confronti delle persone fisiche che hanno partecipato al voto, diversamente da quanto avviene invece nelle cause aventi ad oggetto l’accertamento della responsabilità degli amministratori.

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Danno risarcibile dal revisore contabile per l’omesso rilievo dell’erronea redazione dei bilanci
[Nell’azione di responsabilità promossa dalla società contro il revisore contabile per l’omesso rilievo dell’adozione di criteri di valutazione che hanno...

[Nell’azione di responsabilità promossa dalla società contro il revisore contabile per l’omesso rilievo dell’adozione di criteri di valutazione che hanno condotto a una rappresentazione non veritiera dei risultati di esercizio] la perdita formatasi negli esercizi precedenti ed emersa successivamente costituisce un danno incongruo rispetto all’addebito, perché la sua tardiva emersione non rappresenta di per sé un pregiudizio per il patrimonio sociale. Il danno derivante dalla tardiva emersione della perdita può essere configurato soltanto come conseguenza della prosecuzione indebita dell’attività sociale in presenza di una causa di scioglimento, con aggravamento della situazione patrimoniale, e deve essere specificamente allegato; il mancato rilievo degli errori di redazione dei bilanci è inoltre privo di efficacia causale rispetto alle perdite prodotte dalla mala gestio degli amministratori, alla cui produzione è indifferente la correttezza della rappresentazione contabile dei fatti gestori.

Il maggiore indebitamento della società verso le banche, corrispondente ai finanziamenti effettivamente ricevuti, è estraneo al depauperamento del patrimonio sociale risarcibile alla società ed è apprezzabile tutt’al più come danno ai singoli creditori indotti a fare credito all’ente dall’erronea rappresentazione della sua situazione patrimoniale nei bilanci. Le rinunce a crediti verso società controllate e le ricapitalizzazioni di queste sono configurabili, in astratto, come conseguenze dirette della mala gestio dell’organo gestorio, e l’omesso rilievo dell’erroneità dei criteri di redazione dei bilanci è privo di efficacia causale rispetto ad esse.

Il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare previsto dall’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sicché la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata. Il giudice può quindi rigettare la domanda risarcitoria, senza esaminare previamente le eccezioni sull’inadempimento, quando la prospettazione del danno svolta dall’attore risulta incongrua rispetto agli addebiti rivolti al convenuto, formulata del tutto genericamente o illustrata per la prima volta, e quindi tardivamente, nella comparsa conclusionale.

La responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori, prevista dall’art. 2407, 2° comma, c.c., ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi quanto nei rapporti tra i sindaci, sicché l’azione per farla valere può essere intrapresa contro uno solo o alcuni dei coobbligati, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido. È pertanto ammissibile la domanda risarcitoria proposta contro il solo revisore contabile per addebiti relativi a condotte, come la redazione dei bilanci, riferibili in primo luogo agli amministratori non evocati in giudizio.

Nella società in house la ricorrenza del c.d. controllo analogo è insufficiente, di per sé, a escludere in via generale e astratta la rilevanza dell’organizzazione interna dell’ente secondo le regole civilistiche e, conseguentemente, la rilevanza risarcitoria della violazione, da parte dei soggetti che ricoprono le diverse funzioni interne, dei doveri connessi ai loro incarichi. È quindi infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal revisore contabile sul presupposto del controllo analogo esercitato sulla società dal socio unico ente territoriale.

La sospensione necessaria del processo, ove non imposta da specifiche disposizioni di legge, presuppone oltre all’indispensabilità logica dell’antecedente pregiudiziale anche la sua indispensabilità giuridica, nel senso che l’antecedente logico deve essere postulato con efficacia di giudicato per evitare un possibile conflitto tra giudicati. L’art. 295 c.p.c. si applica quindi soltanto quando in altro giudizio deve essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, requisito insussistente quando pendono separate azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci e revisore della medesima società, che non sono litisconsorti necessari.

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Riduzione del capitale per perdite e contestuale ricostituzione all’importo originario quale provvedimento tipico ex art. 2446 c.c.
La deliberazione [dell’assemblea straordinaria di s.p.a.] che, a fronte di perdite che hanno eroso il capitale sociale, lo abbatte e...

La deliberazione [dell’assemblea straordinaria di s.p.a.] che, a fronte di perdite che hanno eroso il capitale sociale, lo abbatte e lo ricostituisce contestualmente all’importo originario costituisce l’archetipo dei provvedimenti previsti dall’art. 2446 c.c. e non è di per sé incongrua. L’effetto di diluizione della partecipazione del socio che non sottoscrive l’aumento, peraltro imprevedibile ex ante, non consente di ritenere che esso sia l’unica ragione dell’operazione straordinaria sul capitale.

L’avviso di convocazione che pone all’ordine del giorno l’esame della situazione patrimoniale infrannuale e l’adozione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 c.c., «ivi incluse eventuali operazioni di riduzione e/o aumento di capitale», letto unitamente ai documenti a esso allegati [situazione patrimoniale, relazione dell’organo amministrativo e osservazioni del collegio sindacale], è inequivoco e congruo rispetto alla funzione informativa che gli è propria, perché rimette correttamente ai soci la scelta dei provvedimenti opportuni.

La legittimazione a far valere la violazione dei diritti dei titolari di obbligazioni convertibili quale causa di annullamento della delibera di aumento del capitale sociale, ove tale violazione sussista, spetta soltanto agli obbligazionisti.

Sono inammissibili gli ulteriori motivi di impugnazione della delibera assembleare introdotti per la prima volta con la comparsa conclusionale.

La spedizione di copia dell’atto all’indirizzo di posta elettronica indicato dalla controparte costituisce adempimento informale che non assolve all’onere del deposito in cancelleria, perché la norma dell’art. 170 c.p.c. sulle comunicazioni alle parti costituite dei c.d. biglietti di cancelleria va tenuta distinta da quella relativa ai depositi in cancelleria, mediante i quali deve tassativamente avvenire la partecipazione all’ufficio giudiziario degli atti di parte. Ne consegue la decadenza della parte dalla facoltà di indicare mezzi di prova e produrre documenti con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. non ritualmente depositata nel termine assegnato.

La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. richiede la prova di una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. Tale causa non è integrata dal disservizio del sistema di deposito telematico documentato soltanto dalla schermata di un messaggio di errore, quando l’avviso del disservizio precisava che il deposito degli atti non sarebbe stato inibito e la controparte ha potuto depositare telematicamente la propria memoria nella stessa giornata.

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Danno da illegittima prosecuzione dell’attività d’impresa e criterio della differenza dei netti patrimoniali
In presenza di illecita prosecuzione dell’attività d’impresa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, e della conseguente difficoltà di...

In presenza di illecita prosecuzione dell’attività d’impresa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, e della conseguente difficoltà di ricostruire ex post il risultato netto di singole operazioni non conservative, il danno può essere determinato mediante criteri presuntivi o equitativi e, in particolare, con il criterio della differenza dei netti patrimoniali, che compara i patrimoni netti, determinati secondo criteri di liquidazione previa, se del caso, rettifica delle voci di bilancio scorrette, alla data della doverosa percezione della causa di scioglimento da parte degli organi sociali e alla data di messa in liquidazione o di fallimento della società. Il criterio si giustifica perché l’aggravamento delle perdite deriva dalla prosecuzione di una gestione caratterizzata dall’eccedenza dei costi sui ricavi, nella quale le singole operazioni di norma non sono singolarmente sindacabili, a differenza del loro risultato complessivo; il confronto deve avvenire secondo criteri omogenei di valutazione, detraendo i costi che la società avrebbe comunque sostenuto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione.

Il danno determinato con il criterio della differenza dei netti patrimoniali è comprensivo di quello eventualmente derivante da singole operazioni di gestione compiute dall’amministratore in violazione dei doveri di corretta e diligente gestione, il cui risultato negativo è già incluso nella perdita netta risultante dal confronto tra il patrimonio della società al tempo in cui essa avrebbe dovuto essere posta in liquidazione e il patrimonio immediatamente prima della dichiarazione di fallimento; i due danni pertanto non si cumulano.

L’amministratore delegato è onerato di una piena conoscenza della situazione economico-patrimoniale della società e di un’attenta e tempestiva verifica dei dati contabili relativi agli esercizi precedenti, fin dai primi mesi dell’incarico. Egli risponde, per fatto proprio e indipendentemente dalle condotte degli amministratori che lo hanno preceduto, della violazione del dovere di vigilanza sulla situazione patrimoniale e dell’obbligo di redigere un bilancio corretto e veritiero quando abbia riprodotto nel bilancio e nelle situazioni patrimoniali da lui predisposti appostazioni prive di contenuto patrimoniale certo, e dell’inerzia successiva alla scoperta della perdita del capitale, salvo provare di non aver potuto conoscere la perdita per causa a lui non imputabile.

L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale, sicché spetta all’attore allegare l’inadempimento, indicando il singolo atto gestorio posto in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, e il danno che ne deriva, mentre è onere dell’amministratore convenuto contrastare lo specifico addebito fornendo la prova dell’esatto adempimento.

Le transazioni stipulate dalla curatela con alcuni soltanto degli amministratori e sindaci convenuti, limitate alle quote ideali di responsabilità dei transigenti nel complessivo debito risarcitorio solidale, hanno natura parziale e non giovano ai condebitori non transigenti ai sensi dell’art. 1304, 1° comma, c.c., che si riferisce soltanto alla transazione avente ad oggetto l’intero debito solidale. La transazione pro quota scioglie la solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce e, poiché non può condurre a un incasso superiore all’ammontare del credito originario né aggravare la posizione dei condebitori estranei, il debito residuo dei non transigenti si riduce dell’importo pagato dal transigente se questi ha versato una somma pari o superiore alla propria quota ideale, e della quota ideale del transigente se la somma versata è inferiore.

Integra responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. la condotta del convenuto che, dopo avere sottoscritto con gli altri convenuti una proposta transattiva, si renda improvvisamente indisponibile a concludere le trattative e irreperibile, impedendo la transazione nei termini proposti, costringendo le altre parti a negoziare una diversa soluzione e dilatando senza giustificazione la durata del giudizio; il danno può essere liquidato equitativamente in misura pari al compenso liquidato al difensore della controparte.

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Società in house: requisiti e giurisdizione
La Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso la Corte quando tale azione...

La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso la Corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società "in house", così dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici (così anche SS.UU 26283/13).

Il requisito del “controllo analogo”, necessario per qualificare una società come "in house", non allude all'influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull'assemblea della società e di riflesso sulla scelta degli organo sociali; si tratta invece di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell’ente con modalità ed intensità tali da non essere riconducibili ai diritti e alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile e capaci di spingersi sino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale. Si tratta, dunque, di una situazione di vera e propria subordinazione gerarchica rispetto all’ente pubblico, secondo un assetto di poteri che va ben al di là del fenomeno della eterodirezione ex art 2497 cc anche per l’impossibilità stessa di individuare nella società un centro di interessi davvero distinto rispetto all’ente pubblico che l’ha costituita e per il quale essa opera. Ne deriva pertanto che la giurisdizione della Corte del Conti va riconosciuta solo quando possa dirsi superata l’autonomia della personalità giuridica rispetto all’ente pubblico (così anche SS.UU 5491/14)

Il "controllo analogo" deve trovare il proprio fondamento in precise e non derogabili disposizioni dello statuto sociale, mentre restano irrilevanti le concrete prassi operative seguite nel tempo, in quanto dato di per sé inidoneo a definire un vincolo di formale e precostituito assoggettamento degli amministratori immediatamente rilevante in diritto.

In caso di azione di responsabilità sociale, la valutazione dei requisiti affinché la società sia qualificabile come "in house" deve fare riferimento all’assetto che la società aveva all’epoca della consumazione delle condotte oggetto di contestazione e dunque, essenzialmente, allo statuto vigente all’epoca dei fatti per cui è causa.

Al fine della valutazione della sussistenza dei requisiti per qualificare una società come "in house" (e in particolare per il requisito della sussistenza di forme di controllo sulla gestione analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici) non è sufficiente che tale dicitura sia indicata all'interno dello statuto sociale. La mera definizione unilateralmente adottata dai soci, infatti, se può valere ad avviare l’esame della fattispecie concreta, non può sostituire una mirata disamina dell’effettivo assetto di poteri definito dalla statuto.

Non può considerarsi "in house" per difetto del requisito del "controllo analogo" una società il cui statuto riporti una clausola del seguente tenore: “il CdA è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza alcuna eccezione, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ed operazioni che ritenga necessari ed opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge e lo Statuto sociale riservano espressamente all'assemblea”. Simili clausole, infatti, riconoscono ampi poteri agli amministratori in linea con l’art 2380 bis c.c. e, pertanto, in assenza di strumenti specificamente rivolti – ed effettivamente idonei – ad assicurare l’esercizio di un vero e proprio potere gerarchico sull'operato degli amministratori, questi ultimi possono al più essere soggetti a un generale potere di “direzione e coordinamento” inidoneo alla effettiva configurabilità di una “società in house”.

Deve considerarsi valida e vincolante la clausola contenuta nello statuto sociale con cui si prevede la possibilità per la società e soci di attivare un'azione sociale responsabilità nei confronti dei sindaci soltanto dopo che è divenuta definitiva una sentenza di condanna nei confronti degli amministratori per i medesimi fatti.

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Diritto del convenuto in solido a chiedere l’esibizione degli atti transattivi intervenuti con gli altri condebitori
Deve essere accolta l’istanza di esibizione formulata da uno dei convenuti in responsabilità avente ad oggetto gli atti di transazione...

Deve essere accolta l'istanza di esibizione formulata da uno dei convenuti in responsabilità avente ad oggetto gli atti di transazione intervenuti tra il fallimento attore e gli altri condebitori solidali, dovendo concludersi che il debito residuo che resta a carico degli altri obbligati dovrà necessariamente essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, solo se il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, dovendo altrimenti pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto.

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Inammissibilità, per mancanza di sussidiarietà, di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. volto a ottenere la sospensione degli effetti di una delibera di s.r.l. di aumento di capitale
Nelle società di capitali, la sospensione degli effetti di deliberazioni degli organi sociali, quand’anche incidenti sul mantenimento della posizione sociale...

Nelle società di capitali, la sospensione degli effetti di deliberazioni degli organi sociali, quand’anche incidenti sul mantenimento della posizione sociale di uno o più soci, può essere richiesta, a norma dell’art. 2378, co. 4, c.c. (richiamato, per le s.r.l., dall’art. 2479-ter, c.c.), soltanto con ricorso depositato contestualmente alla proposizione di un’azione di annullamento o nullità della relativa deliberazione, con la conseguenza che risulta preclusa al socio la possibilità di ottenere la medesima tutela mediante l’esperimento del rimedio residuale e “atipico” di cui all’art. 700 c.p.c.
Nei giudizi che hanno a oggetto l’impugnazione di delibere assunte da organi societari unico legittimato passivo, in base al principio di immedesimazione organica, è la società i cui organi hanno adottato le decisioni contestate e non invece i singoli soggetti partecipanti all’organo, sicché non è ammissibile la richiesta di nomina di un curatore speciale che si surroghi al rappresentante legale della società al fine di impugnare un provvedimento giurisdizionale reso nell’ambito di un giudizio di cui la società è stata parte.

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Nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum
Qualora l’atto di citazione indichi in modo generico e impreciso il petitum della domanda e i fatti posti a fondamento,...

Qualora l’atto di citazione indichi in modo generico e impreciso il petitum della domanda e i fatti posti a fondamento, non potrà proporsi la mutatio libelli, in quanto tale istituto è eccessivamente abrogante rispetto al principio della determinatezza della editio actionis. Una tale lata interpretazione finirebbe, infatti, per essere lesiva dei diritti di difesa e del contraddittorio del convenuto, non consentendo un’adeguata difesa e aprendo al contempo la strada a facili quanto evidenti abusi.
Nel caso di specie, l’attore aveva convenuto sedici soggetti proponendo undici domande (risarcitorie e di nullità di uno schema ereditario avente ad oggetto partecipazioni societarie) prive dell’indicazione dei soggetti destinatari: pertanto, non tutti i convenuti erano in grado di comprendere quali domande erano state loro rivolte. Ciò avrebbe comportato un esercizio cui i convenuti non erano tenuti e parimenti li avrebbe costretti a sollevare amplissime nonché evidentemente molto generiche eccezioni.

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Diritto potestativo di consultazione della documentazione sociale del socio di s.r.l. non amministratore
Il socio di s.r.l. [che non partecipa all’amministrazione] ha, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., un diritto potestativo di...

Il socio di s.r.l. [che non partecipa all’amministrazione] ha, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., un diritto potestativo di “consultare” e, quindi, di prendere visione di tutta la documentazione sociale, cui corrisponde l’onere per la società di metterla a disposizione del socio in locali a ciò adeguati, se necessario recuperandola presso chi materialmente la detiene. Il diritto comprende la facoltà del socio di estrarre a sue spese copia degli atti per i quali ritiene utile un esame approfondito.

L’esame della documentazione sociale, comprensiva di libri sociali, contabilità e ogni altro documento relativo all’amministrazione, può essere condotto dal socio anche tramite professionisti di fiducia e comporta la possibilità di estrarre, a spese del socio, copia della documentazione offerta in visione, presso il luogo in cui libri e documenti sono custoditi ovvero in altro luogo idoneo individuato dalla società, previo appuntamento.

Sussistono ragioni di tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. quando la società tiene un atteggiamento ostruzionistico rispetto all’esercizio del diritto di consultazione [negando l’accesso alla sede, sostenendo l’indisponibilità di parte della documentazione rimasta presso il professionista incaricato della contabilità e trasmettendo solo parte dei documenti richiesti], perché le esigenze del socio di accedere alla documentazione per verificare tempestivamente la gestione in corso e quella passata sarebbero frustrate dall’attesa della definizione del giudizio di merito.

L’art. 614-bis c.p.c. trova applicazione anche nei procedimenti cautelari, perché prevede in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare; esso è dunque applicabile anche agli ordini di fare adottati ex art. 700 c.p.c., che come tali sono suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento mediante l’introduzione del giudizio di merito. L’adozione della misura è giustificata dal comportamento dilatorio e non collaborativo della società, e la somma dovuta per ogni giorno di ritardo è determinata secondo equità in ragione della natura della prestazione e delle caratteristiche della vicenda.

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