In presenza di un deficit patrimoniale che gli apporti finanziari dei soci non sono sufficienti a colmare, gli amministratori hanno il preciso obbligo, ai sensi degli artt. 2484 e 2486 c.c., di abbandonare i criteri di continuità aziendale e di gestire la società al solo fine di conservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale. Tale obbligo permane anche quando gli ex soci si siano impegnati con il cessionario delle partecipazioni, nuovo amministratore, a ripianare le perdite, perché tale accordo è inopponibile alla società e rileva soltanto nei rapporti tra le parti; esso vale anzi a provare che l’amministratore conosceva, fin dal suo insediamento, il grave squilibrio patrimoniale della società.
Quando l’illecita prosecuzione dell’attività di impresa si articola in innumerevoli nuove operazioni, ed è quindi difficile ricostruire ex post il risultato netto delle singole operazioni non conservative, il danno può essere determinato con il criterio presuntivo ed equitativo della differenza dei netti patrimoniali, comparando i patrimoni netti, determinati secondo criteri di liquidazione e previa eventuale rettifica delle voci di bilancio scorrette, alla data in cui gli organi sociali avrebbero dovuto percepire il verificarsi della causa di scioglimento e alla data di messa in liquidazione o di fallimento della società. Il criterio della perdita incrementale netta consente infatti di apprezzare in via sintetica ma plausibile l’effettiva diminuzione del patrimonio sociale dovuta alla ritardata liquidazione, perché l’aggravamento delle perdite deriva dalla prosecuzione di una gestione caratterizzata dall’eccedenza dei costi sui ricavi più che da singoli atti dannosi. L’importo così calcolato va ridotto in via equitativa delle spese che la società avrebbe comunque sostenuto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione.
L’art. 1304, comma 1, c.c., secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l’intero debito solidale e non è applicabile quando la transazione è limitata alla quota interna del debitore che la stipula.
La transazione pro quota determina lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce e non può condurre a un incasso superiore all’ammontare complessivo del credito originario, né aggravare la posizione dei condebitori rimasti estranei, neppure in vista del successivo regresso. Il debito residuo dei debitori non transigenti si riduce quindi dell’importo pagato dal transigente soltanto se questi ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se il pagamento è stato inferiore a tale quota, il debito residuo degli altri obbligati va ridotto in misura corrispondente alla quota di chi ha transatto.
Ai fini della determinazione delle quote interne di compartecipazione al danno da illegittima prosecuzione dell’attività, i sindaci rispondono in misura inferiore rispetto agli amministratori, nei limiti di un terzo del danno complessivo, tenuto conto della minore incidenza degli obblighi di vigilanza su di essi gravanti nella causazione del dissesto.
Per l’azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore opera la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c. finché gli amministratori restano in carica. La prescrizione dell’azione dei creditori sociali decorre invece dal momento in cui si manifesta l’insufficienza patrimoniale, che può precedere la dichiarazione di fallimento quando i bilanci depositati nel registro delle imprese evidenzino perdite tali da erodere l’intero capitale; se si sono succedute più operazioni di azzeramento e ricostituzione del capitale, il termine decorre dalla pubblicazione del primo bilancio successivo all’ultima di esse. Le lettere di messa in mora inviate dal curatore agli ex amministratori hanno efficacia interruttiva della prescrizione.
All’impugnazione del lodo arbitrale irrituale previsto da una clausola compromissoria inserita nello statuto sociale prima del 3 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si applica la disciplina anteriore alla riforma, e quindi non l’art. 808 ter c.p.c. In base ai principi elaborati dalla giurisprudenza, che attingono alla disciplina generale dei contratti, il lodo irrituale è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo e l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico o dell’arbitro. L’errore rilevante è soltanto quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che ricorre quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver considerato contestati fatti pacifici o viceversa. Il lodo irrituale non è impugnabile per errori di diritto, né quanto alla valutazione delle prove né quanto all’idoneità della decisione a comporre la controversia, perché è preclusa l’impugnazione per errores in iudicando, consentita dall’ultimo comma dell’art. 829 c.p.c. per l’arbitrato rituale; è pertanto inammissibile il motivo che, sotto la veste dell’errore di fatto essenziale, censuri l’interpretazione e l’applicazione di una clausola statutaria.
Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili, perché la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita, e quindi nulla, la deliberazione di approvazione; esse tutelano, oltre all’interesse dei soci a essere informati dell’andamento della gestione, l’affidamento dei terzi che entrano in rapporto con la società. Poiché l’indisponibilità di tali diritti non è venuta meno con la previsione di termini di decadenza per l’impugnazione (artt. 2434 bis e 2379 c.c.), non è compromettibile in arbitri la controversia sulla validità della deliberazione di approvazione del bilancio sotto il profilo della sua chiarezza e veridicità. Le norme relative al procedimento legale di formazione del bilancio, comprese quelle dell’art. 2429 c.c., non assurgono invece a principi di ordine pubblico o a norme imperative, e il sindacato sull’iter procedimentale di approvazione del bilancio può ricadere nella cognizione arbitrale.
Nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni degli organi sociali unico legittimato passivo e litisconsorte necessario è la società, in base al principio di immedesimazione organica, e non i singoli componenti dell’organo (consiglieri, soci, sindaci); nell’impugnazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione non sussiste quindi litisconsorzio necessario con i singoli amministratori. Ne consegue che l’omessa partecipazione al procedimento arbitrale di alcuni consiglieri può essere fatta valere soltanto da questi ultimi, e non dagli altri impugnanti, e il loro intervento meramente adesivo nel giudizio di impugnazione del lodo non supplisce al difetto di legittimazione e di interesse ad agire degli attori.
Non integra violazione del diritto di intervento del socio il diniego della parola, nel corso dell’assemblea, dopo l’apertura della fase di votazione, quando la discussione si sia effettivamente svolta prima di essa e tutti i presenti abbiano avuto modo di intervenire, esprimere le proprie opinioni e avanzare istanze.
Non sussiste difetto di imparzialità e indipendenza dell’arbitro per il solo fatto che questi eserciti la professione in un grande studio legale nel quale opera il coniuge del difensore di una delle parti, in assenza di circostanze concrete idonee a far ritenere un rapporto di commensalità abituale ai sensi dell’art. 51, n. 2, c.p.c., una comunanza di interessi professionali o altri interessi personali dell’arbitro alla decisione.
Ai fini della configurazione di un comportamento illecito di concorrenza sleale, è necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non secretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e che, arricchendo la conoscenza del concorrente, siano capaci di fornirgli un vantaggio competitivo, che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.
Laddove il contratto sia sottoscritto tra due società non è applicabile la disposizione dell'art. 2125 c.c. dettato per il rapporto di lavoro subordinato.
La presunzione relativa di cui all’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 3/2017, secondo la quale la violazione del diritto della concorrenza consistente in un cartello cagiona un danno, determina un’inversione dell’onere della prova: dimostrata l’esistenza del cartello, l’attore è sollevato dall’onere di provare che esso ha prodotto un danno in termini generali, e spetta all’autore della violazione dimostrare il contrario. La presunzione non esonera tuttavia l’attore dall’onere di provare la specifica lesione subita nella propria sfera giuridica (il titolo individuale al risarcimento) e il concreto ammontare del danno, e quindi di appartenere agli operatori economici concretamente pregiudicati dalla condotta anticoncorrenziale.
Il nesso causale tra l’intesa e il danno lamentato va verificato ponendosi in uno scenario controfattuale, chiedendosi che cosa sarebbe probabilmente accaduto in assenza dell’infrazione. È pertanto escluso il nesso tra il sovrapprezzo derivante da un’intesa e il danno consistente nell’espropriazione forzata dei beni del garante che abbia integralmente omesso di adempiere le obbligazioni garantite, perché egli si sarebbe trovato nella medesima posizione di debitore esecutato anche in assenza dell’infrazione; in mancanza di un effettivo pagamento, volontario o forzato, del sovrapprezzo non è configurabile alcun danno. L’interesse a impedire nuove esecuzioni per crediti che si assumono comprensivi del sovrapprezzo può trovare tutela, in ipotesi, in un’azione di accertamento diretta alla rideterminazione in riduzione dei crediti sulla base di fatti sopravvenuti al giudicato.
Non può dichiararsi la nullità totale, per violazione dell’art. 101 TFUE, dell’accordo di ricognizione di debito e di concessione di garanzie relativo a crediti effettivamente esistenti sul presupposto che l’intesa vietata abbia artificiosamente innalzato i prezzi dei beni forniti, perché la causa del negozio non può dirsi integralmente illecita. La nullità parziale, mediante scomputo dell’eventuale sovrapprezzo, non può essere dichiarata d’ufficio quando l’attore abbia insistito per la nullità totale, perché la declaratoria della nullità parziale, con effetto conservativo di parte del negozio, contrasterebbe con il petitum caducatorio e integrerebbe un vizio di ultrapetizione.
I soci di una società di capitali non sono legittimati a chiedere il risarcimento dei danni al terzo che con il suo comportamento illecito abbia danneggiato il patrimonio sociale, perché la perfetta autonomia patrimoniale inerente alla personalità giuridica riserva alla sola società l’azione risarcitoria, mentre la riduzione del valore della partecipazione e la compromissione della redditività dell’investimento costituiscono mero riflesso di quel pregiudizio. Ammettere l’azione dei soci configurerebbe un duplice risarcimento per lo stesso danno; per il socio il ristoro dei danni sociali è destinato a realizzarsi nella medesima maniera indiretta in cui si è prodotto il suo pregiudizio.
Chiunque, impresa o consumatore, ha diritto di chiedere il risarcimento del danno subito a causa di una violazione degli artt. 101 o 102 TFUE quando esiste un nesso di causalità tra il danno e l’intesa o la pratica vietata. Il risarcimento mira a porre il danneggiato nella posizione in cui si sarebbe trovato se l’infrazione non fosse stata commessa, sicché il danno si accerta e si quantifica mediante un’analisi differenziale tra la situazione reale e uno scenario controfattuale, secondo lo standard della certezza probabilistica.
In relazione al diritto al compenso del professionista nei confronti della società, non può essere fatto valere il termine prescrizionale breve di 3 anni previsto dall'art. 2956, c. 1, n. 2, c.c. per i "compensi dell'opera prestata" trovando invece applicazione il termine prescrizionale di 5 anni di cui dall'art. 2949 c.c. per tutti i diritti che "derivano dai rapporti sociali", sempreché la società sia iscritta al Registro delle Imprese.
La domanda cautelare volta ad ottenere che una persona giuridica (i) contabilizzi in bilancio alcune somme accantonandole a fondi rischi ed oneri e (ii) ne dia notizia nella nota integrativa e/o nella relazione di accompagnamento al bilancio – proposta con ricorso ex art. 700 c.p.c. – difetta dei requisiti di strumentalità e residualità richiesti dalla norma suddetta e, pertanto, determina l’inammissibilità del ricorso stesso.
In particolare, con riferimento alla mancanza del requisito di strumentalità, la richiesta avanzata dalla ricorrente sottende, quale unica possibile domanda di merito, un’analoga richiesta volta ad ottenere che gli amministratori della resistente effettuino determinate appostazioni in bilancio. Tale domanda, però, ha ad oggetto un ordine di facere infungibile e sarebbe, in quanto tale, inammissibile nonché al di fuori del perimetro di cognizione sommaria possibile al giudice con l’azione cautelare: nessun obbligo sussiste in capo all’organo gestorio della società in difetto di un accertamento sui criteri di redazione del bilancio.
Infine, per quanto concerne il requisito della residualità, l’obbligo degli amministratori di effettuare determinate appostazioni in bilancio potrebbe configurarsi solo all’esito di un giudizio di impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio, azione rispetto alla quale la tutela cautelare tipica è quella della sospensione degli effetti della delibera.
L’intervento in un giudizio da parte di un soggetto terzo che ha come unico legame con le parti in causa la parentela con i soci di una delle società coinvolte rappresenta un caso di interesse di mero fatto, che non attribuisce all’interveniente la legittimazione a svolgere un volontario adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c.
Affinché un terzo possa intervenire, questi deve far valere - in relazione all'oggetto del processo o in dipendenza dal titolo in questo già dedotto - quantomeno una posizione di interesse a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti, sotto il profilo del danno o del vantaggio riflessi che l'interveniente possa subire in dipendenza della soccombenza o della vittoria della parte adiuvata. L’intervento deve dunque fondarsi su una posizione di diritto direttamente riconosciuta dall’ordinamento, rimanendo esclusi quegli interessi che, pur dotati di rilevanza soggettiva o morale, non possiedano tali caratteri.
A mente dell'art. 669quinquies c.p.c., in pendenza di giudizio arbitrale la domanda cautelare va proposta al “giudice che sarebbe stato competente a conoscere il merito".
La valutazione in tema di giurisdizione deve condursi, come si desume dal principio di cui all'art. 5 c.p.c., sulla base della domanda proposta dall'attore, e non anche del contenuto delle eventuali eccezioni sollevate dal convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale avversa, già come 'ab initio' formulata, implichi l'accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito.
Non sussiste il periculum in mora necessario per concedere il sequestro conservativo quando la società resistente - più che realizzare operazioni in danno della ricorrente - risulta avviata su percorsi liquidatori di per sé leciti, portati a conoscenza della controparte e non connotati in senso svalutativo dei propri assets, nell’ambito dei quali permangono ancora beni la cui adeguatezza a garantire le ragioni di credito avversarie non viene smentita dalla ricorrente [con tale motivazione il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso per sequestro conservativo proposto da una società nei confronti di un’altra a tutela di un asserito credito derivante da una cessione di partecipazioni].
Il contratto di affitto dell’azienda [alberghiera] concluso dall’amministratore di s.r.l. senza la decisione dei soci prevista dall’art. 2479, co. 2, n. 5, c.c. è invalido quando, a seguito del trasferimento, la società trasformi la propria attività da operativa in finanziaria, cessando di esercitare l’attività che ne costituiva l’oggetto sociale preponderante e divenendo sostanzialmente percettrice di un reddito da locazione, perché si tratta di una decisione fondamentale per la vita della società riservata per legge ai soci. La regola, che fissa uno dei residui limiti rigidi alle competenze rispettive degli organi della s.r.l., è imperativa e inderogabile a prescindere dallo stato soggettivo dei contraenti; la sua violazione esula pertanto dall’ambito dell’inopponibilità al terzo di buona fede dei limiti ai poteri gestori, connessa alla generalità del potere di rappresentanza dell’organo amministrativo, e integra una nullità virtuale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, co. 1, e 2479, co. 2, n. 5, c.c.
La verosimile nullità del contratto di affitto d’azienda determina una controversia sul possesso del complesso aziendale, inteso in senso lato come comprensivo della detenzione qualificata, che legittima il sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670, n. 1, c.p.c.; il pericolo richiesto da tale norma si atteggia nei termini attenuati della mera opportunità di una gestione interinale per conto di chi spetterà.
Il criterio di competenza previsto dall’art. 20 c.p.c. si applica anche quando l’azione abbia per oggetto l’accertamento della nullità del contratto che costituisce la fonte delle obbligazioni, perché tra le cause relative a diritti di obbligazione rientrano anche quelle dirette all’accertamento del modo di essere del contratto da cui le obbligazioni sono sorte; il riferimento al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio ha solo la funzione di fissare i criteri di collegamento per individuare i fori concorrenti con quelli generali.
In sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto delle istanze di sequestro giudiziario e conservativo è inammissibile la domanda di sequestro giudiziario proposta per la prima volta e in via autonoma da uno dei resistenti, sia per il difetto di strumentalità rispetto a una domanda di merito non ancora proposta, sia perché l’introduzione della domanda solo in sede di reclamo priverebbe i destinatari di una delle due fasi del procedimento cautelare uniforme, ponendoli ingiustificatamente in una condizione di minorata difesa.
Il reclamo cautelare si svolge nelle forme del procedimento camerale disciplinato dagli artt. 737 e 738 c.p.c. (art. 669 terdecies, co. 3, c.p.c.), nel quale i termini stabiliti per la notificazione del ricorso introduttivo non sono perentori, in mancanza di un’espressa previsione di legge, a differenza del termine per la proposizione del reclamo; è pertanto legittimo il provvedimento che riassegna il termine per la notifica e l’udienza di discussione.
L’accoglimento della domanda per un importo inferiore a quello inizialmente richiesto - e per il quale era stato ottenuto un sequestro conservativo sui beni del convenuto - «non comporta la declaratoria di parziale inefficacia del sequestro (che si avrebbe solo in caso di accertamento dell’inesistenza totale o parziale del diritto di credito cautelato)»; piuttosto, la predetta misura cautelare si converte automaticamente in un pignoramento dei beni sequestrati per la minor somma per la quale il convenuto è stato effettivamente condannato.
La clausola compromissoria statutaria estesa alle controversie con gli organi amministrativo e di controllo vincola il curatore fallimentare che eserciti l’azione sociale di responsabilità ex artt. 2393 c.c. e 146 l. fall., perché tale azione, transigibile, verte su diritti disponibili ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 5/2003, e il patto arbitrale, risolvendosi in un mandato a decidere la controversia stipulato anche in favore del terzo (amministratore o sindaco che accetta la carica e con essa le regole organizzative dello statuto), non si scioglie con il fallimento; diversamente opinando, si consentirebbe al curatore di sciogliersi ad libitum da singole clausole del medesimo contratto di cui, agendo ex artt. 1218 e 2393 c.c., chiede l’adempimento. La clausola non opera invece per l’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali ex art. 2394 c.c., anch’essa esercitata dal curatore, perché i creditori non sono vincolati dai patti statutari inter alios acta.
Le domande risarcitorie proposte dal curatore ex art. 146 l. fall. contro gli organi della società fallita, anche quando cumulativamente proposte, vanno scrutinate mantenendo per ciascuna azione, sociale ex art. 2393 c.c. e dei creditori ex art. 2394 c.c., la distinzione dei rispettivi presupposti e termini, anche prescrizionali, perché i convenuti devono sapere con esattezza da che cosa e con quali eccezioni possono difendersi. Effettuata la scelta su ogni singola questione, il curatore soggiace anche agli aspetti sfavorevoli dell’azione individuata, quanto alla decorrenza della prescrizione, all’onere della prova e all’ammontare dei danni risarcibili, e non può attingere all’una o all’altra azione solo in quanto più conveniente.
La causa di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941 n. 7 c.c. riguarda la sola azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di fatto o di diritto, e non si applica ai sindaci, trattandosi di previsione di carattere eccezionale e tassativo. La notificazione della domanda ad alcuni dei sindaci interrompe la prescrizione, ai sensi dell’art. 1310, primo comma, c.c., anche nei confronti dell’altro componente del collegio sindacale astrattamente responsabile in solido ex art. 2407, secondo comma, c.c.
Se alla data dell’assemblea che adotta i provvedimenti ex art. 2447 c.c. il patrimonio netto della società, pur inferiore al minimo legale del capitale, è ancora di segno positivo, il patrimonio sociale è per definizione capiente rispetto ai debiti, e l’eventuale prosecuzione di un’attività non conservativa sino a quella data non può aver causato ai creditori sociali il danno risarcibile con l’azione ex art. 2394 c.c.
La ricapitalizzazione deliberata in conformità all’art. 2447 c.c. [anche contestualmente alla trasformazione della s.p.a. in s.r.l.] neutralizza le conseguenze dannose che l’eventuale gestione non conservativa anteriore possa aver arrecato al patrimonio sociale e impedisce di configurare un’ininterrotta prosecuzione dell’attività in stato di scioglimento; il danno non può quindi essere quantificato nella differenza tra il patrimonio netto alla data della causa di scioglimento e quello alla data della successiva messa in liquidazione.
Non integra imprudenza né negligenza degli organi sociali differire l’approvazione del bilancio al maggior termine consentito dallo statuto, per attendere i risultati delle società controllate rilevanti ai fini delle svalutazioni di partecipazioni e crediti, adottando nella stessa assemblea i provvedimenti ex art. 2447 c.c.
Qualora il progetto di scissione approvato dalla società non sia stato attuato, non è configurabile il danno da scorporo patrimoniale imputato agli organi sociali, e la prospettazione di una scissione «di fatto» collocata in un indistinto arco temporale rende l’addebito generico.
Il difetto di autorizzazione del giudice delegato ex art. 25, primo comma, n. 6 l. fall. all’azione di responsabilità per uno degli addebiti è sanato dall’autorizzazione integrativa sopravvenuta ai sensi dell’art. 182 c.p.c., con salvezza sin dalla citazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.