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Efficacia ed operatività delle sanzioni del regolamento di un consorzio
Il socio aderente al Contratto di consorzio è vincolato all’osservanza delle previsioni del contratto e del Regolamento consortile. Il regolamento...

Il socio aderente al Contratto di consorzio è vincolato all’osservanza delle previsioni del contratto e del Regolamento consortile.

Il regolamento consortile può prevedere (ai sensi dell’art. 2603, co. 2, n. 7, c.c.) le sanzioni per l’inadempimento agli obblighi dei consorziati. Tali sanzioni rivestono ed hanno natura sostanziale di clausola penale ai sensi dell’art. 1382, co. 2, c.c. ed ove irrogate possono costituire oggetto di tutela monitoria (purché sia sufficientemente e chiaramente individuata sia la condotta dovuta, sia l’entità, l’ammontare o la modalità di calcolo della sanzione).

Ai fini della determinazione della competenza territoriale per le persone giuridiche (nella caso di specie un Consorzio), l’art. 19 c.p.c. prevede, quale criterio alternativo e/o facoltativo rispetto alla sede legale, quello della sede effettiva od operativa (stabilimento o unità locale) o della presenza di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per la domanda. In tal senso l’eccezione di incompetenza sollevata da una parte deve (per poter essere accolta) contestare e dimostrare l’insussistenza anche del foro facoltativo alternativo; in caso contrario, l’eccezione deve ritenersi infondata con radicamento del giudizio nel foro scelto ove la società ha una sede secondaria o una unità locale.

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La responsabilità del sindaco verso la società è necessariamente correlata all’illecito dell’amministratore
La prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci decorre dal momento della cessazione della carica, in virtù del richiamo...

La prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci decorre dal momento della cessazione della carica, in virtù del richiamo espresso operato alla disciplina della responsabilità degli amministratori dall'art. 2407, co. 3, c.c., restando così superato ogni questione in ordine all’esclusione dell’applicazione ai sindaci della sospensione tassativamente prevista dall’art. 2941 n. 7 c.c. solo per gli amministratori che, in passato, prima della riforma del diritto societario del 2003, aveva determinato un diverso trattamento tra i componenti dei due organi nell’ipotesi in cui il danno si fosse obiettivamente verificato nella sfera giuridica della società durante la loro permanenza nella carica.

La ravvisabilità di una condotta illecita dell’organo amministrativo quale fonte del danno subito dalla società è elemento imprescindibile ai fini della configurabilità della responsabilità del collegio sindacale. Invero, il fondamento della corresponsabilità dei sindaci per la condotta illecita dannosa degli amministratori risiede nella violazione diretta dell’obbligo di vigilanza sulla gestione, che caratterizza in modo specifico l’attività dell’organo di controllo e presuppone necessariamente la ricorrenza di condotte pregiudizievoli per la società riferibili agli amministratori che l’omissione, da parte dei sindaci, di una specifica condotta imposta dagli obblighi derivanti dalla carica ha impedito di sventare.

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Abuso di posizione dominante: effetti sui contratti stipulati da operatori che svolgono attività’ di handling aeroportuale
Con riferimento alla materia delle tariffe aeroportuali, la giurisdizione del Giudice Amministrativo sussiste solo quando la causa ha ad oggetto...

Con riferimento alla materia delle tariffe aeroportuali, la giurisdizione del Giudice Amministrativo sussiste solo quando la causa ha ad oggetto la determinazione o rideterminazione di tali tariffe e non invece quando riguarda l’azione restitutoria e risarcitoria a seguito di abuso di posizione dominante.

Ai fini dell’applicazione delle tariffe regolamentate, ciò che rileva è la tipologia di attività svolta all’interno dello scalo di assistenza ai vettori ed alle merci, che deve rendere indispensabile la disponibilità di uffici operativi interni, a prescindere dalla circostanza che il soggetto sia o meno in possesso della certificazione emessa dall’ENAC.

Anche coloro che svolgono attività di spedizionieri in generale possono essere inclusi nell’ambito di applicazione del D. Lgs 18/99, se viene provato in giudizio che entro i confini dell’aeroporto l’unica attività svolta – fosse pure di importanza secondaria – rientra nel cd. handling.

Sotto il profilo probatorio nelle cause civili per danni successive agli accertamenti dell’Autorità (c.d. follow-on), la giurisprudenza di legittimità ha attribuito efficacia di prova “privilegiata” al provvedimento sanzionatorio emesso all’esito della tutela del public enforcement (v. Cass. n. 3640/09, seguita poi in senso conforme da Cass. n. 5941/11, Cass. n. 5942/11, Cass. n. 7039/12), con riguardo all’autorevolezza dell’organo da cui promanano e agli strumenti e alle modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità. Tale peculiare efficacia probatoria (ora vincolante a seguito del recepimento della Direttiva n. 2014/104) è limitata ad alcuni aspetti della fattispecie sottoposta al sindacato dell’autorità giudiziaria, e in particolare all’accertamento della posizione rivestita sul mercato dalla società indagata ed alla sua posizione di dominanza, alla sussistenza del comportamento abusivo ed alla lesione “del mercato”. Tale valenza non si estende invece alla sussistenza dei danni, al nesso di causalità e alla quantificazione del risarcimento.

L’art. 1337 c.c. va interpretato quale clausola generale che impone ai contraenti di comportarsi in buona fede anche nella fase di formazione del contratto: la violazione di tale precetto è fonte di responsabilità, non solo nell’ipotesi di trattative interrotte ma, anche, quando il negozio sia stato concluso, ma con un assetto degli interessi in concreto pregiudizievoli per il contraente leale.

I soggetti che in virtù dell’illecito antitrust hanno subito prezzi abusivi hanno a disposizione mezzi di tutela di natura contrattuale oltre che quelli aquiliani.

L’imperatività della normativa antitrust - posta a presidio dei principi di rango costituzionale di cui ai già citati art. 41 e 2 della Costituzione - cagiona in caso di loro violazione la nullità delle clausole contrattuali illecite ex art. 1418 ovvero 1419 c.c.

Considerato che l’inefficacia della clausola abusiva non può andare a danno del soggetto che subisce l’abuso privandolo definitivamente dell’interesse a ricevere la prestazione, nel caso in cui il contraente in posizione dominante abusa della sua posizione di dominanza applicando canoni di sub-concessione molto più elevati rispetto a quelli imposti per legge soccorre in proposito il meccanismo della tecnica sostitutiva ex art. 1339 c.c., che consente la conservazione del contratto ed al contempo il suo riequilibrio a favore del contraente pregiudicato.

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Invenzione di servizio e invenzioni d’azienda
L’invenzione di servizio sussiste ove l’attività inventiva venga compiuta in adempimento di un rapporto di lavoro che preveda l’invenzione quale...

L’invenzione di servizio sussiste ove l’attività inventiva venga compiuta in adempimento di un rapporto di lavoro che preveda l’invenzione quale oggetto e a tale scopo statuisca una specifica retribuzione. In questo caso i diritti derivanti dal trovato appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante al dipendente di esserne riconosciuto autore. Si ha, invece, l’invenzione d’azienda ove il contratto stipulato tra le parti non disponga un compenso a fronte dell’eventuale attività creativa. Nell’invenzione di azienda l’attività inventiva è realizzata nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti da un contratto di lavoro e in assenza di qualsivoglia retribuzione quale corrispettivo causalmente connesso. Nella anzidetta ipotesi, fatti salvi i diritti morali, spetta un equo premio. Entrambe le invenzioni presuppongono lo svolgimento da parte del dipendente di una attività lavorativa di ricerca volta all’invenzione, ma si distinguono a seconda della presenza o meno di un’esplicita previsione contrattuale concernente una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell’attività inventiva (in termini, Tribunale di Milano, 10429/2015).

Nel distinguere tra invenzione di servizio e invenzione d'azienda occorre innanzitutto verificare, in un'ottica ex ante (cfr. Cass. 6367/2011), se la prestazione richiesta al dipendente consista o meno nel perseguimento di un risultato inventivo, vale a dire se l'attività inventiva sia prevista come oggetto del rapporto. Ciò nel solco di consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo il cui insegnamento il discrimine concreto tra le due fattispecie "sta proprio nel fatto che oggetto del contratto sia l'attività inventiva, cioè il particolare impegno per raggiungere un risultato prefigurato dalle parti, dotato dei requisiti della brevettabilità stabiliti dalla legge, e che, a tale scopo sia prevista una retribuzione" (Cass. 6367/2011, con richiamo espresso di precedenti conformi).

In caso di contestazione del computo dell'equo premio dovuto al dipendente l'asserita riconducibilità dell'invenzione ad un team postula l'assolvimento da parte della convenuta ad un rigoroso onere di allegazione e prova delle modalità operative e dei compiti del gruppo di ricerca e della realizzazione da parte di soggetti diversi dall'attore di una attività qualitativamente idonea a consentire di qualificarli come coautori dell'invenzione.

In difetto di un'intesa tra le parti la determinazione del premio è rimessa ad un collegio di arbitratori, in conformità al disposto dell'art. 64 IV e V comma c.p.i.

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L’eccezione di prescrizione in materia di rapporti sociali
La dichiarazione contenente proposta di dilazione di pagamento costituisce causa di interruzione della prescrizione ai sensi e per gli effetti...

La dichiarazione contenente proposta di dilazione di pagamento costituisce causa di interruzione della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2944 c.c.

L’eccezione di prescrizione sollevata da una società in relazione alle prestazioni rese - nel corso di esercizi antecedenti - da un componente del collegio sindacale è soggetta non alle regole generali in materia di prestazioni professionali, bensì a quelle di speciale portata di cui all’art. 2949, comma 1° c.c., atteso l’indubbio carattere sociale del rapporto fra la società ed i componenti dei propri organi.

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Paternità esclusiva di opera letteraria. Accertamento: della titolarità; del plagio camuffato; (del limite e del contenuto) della creatività
Perché sia ravvisabile il plagio è necessario non solo che l’idea che sta alla base di un’opera sia la medesima...

Perché sia ravvisabile il plagio è necessario non solo che l’idea che sta alla base di un’opera sia la medesima dell’opera che si assume plagiata, ma anche che uguale sia il modo concreto di realizzazione dell’opera stessa e che vi sia appropriazione degli elementi creativi dell’opera altrui, tanto da potersi cogliere una vera e propria trasposizione, nell’opera letteraria successiva, del nucleo individualizzante che la caratterizza come originale. Infatti, il carattere creativo non implica la novità assoluta, ma è espressione del modo personale dell’autore di rappresentare personaggi, vicende e luoghi.

La verifica della sussistenza del plagio richiede un’analisi sia qualitativa sia quantitativa. Non è pertanto sufficiente che una o più idee o frasi presenti in un testo trovino collocazione nell’altro, ma deve potersi cogliere una vera e propria trasposizione di quel «nucleo individualizzante» che caratterizza l’opera come originale, frutto dell’attività creativa dell’autore, pertanto [ndr ad esempio] non rileva […] il “conteggio” delle pagine identiche ovvero delle “varianti” ed “aggiunte”, ma la valutazione dell’impatto di queste ultime sull’economia complessiva dell’opera”.

Ne consegue che il plagio non è ravvisabile se l’opera successiva si caratterizzi, rispetto alla creazione precedente, per la presenza di un “riconoscibile apporto creativo, pur minimo, che può individuarsi anche solo nella mera forma soggettiva di espressione di un’idea.

La creatività, come si è detto, non è infatti costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

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Il conferimento di licenza d’uso e di esclusiva di vendita non comporta l’automatico divieto per il licenziante di vendere i prodotti in proprio
Il fatto che le parti non abbiano ritenuto di regolare espressamente, e con puntualità di disciplina, un obbligo [ndr per...

Il fatto che le parti non abbiano ritenuto di regolare espressamente, e con puntualità di disciplina, un obbligo [ndr per la licenziante] di cessare l’attività di vendita diretta con propri marchi in favore di una licenziataria che ancora doveva organizzare le sue strategie, depone significativamente per l’insussistenza di un obbligo di esclusiva rivolto verso la stessa [ndr licenziante] nei termini prospettati.

Se nessuna specifica clausola contrattuale prevede espressamente un divieto per [ndr la licenziante] di vendere i propri prodotti, si deve rilevare che detta conclusione nemmeno può raggiungersi all’esito della ricerca della comune intenzione delle parti, attuata interpretando le clausole le une per mezzo delle altre come previsto dall’art. 1363 c.c.

L’interpretazione del contratto impone di portare l’attenzione sul comportamento delle parti, precedente e posteriore alla stipulazione, come previsto dall’art. 1362 II comma c.c.

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Necessità di comunicazione individuale al socio ai fini della regolarità della convocazione dell’assemblea
La comunicazione individuale al socio, da effettuarsi ai sensi dell’art. 2366 c.c., è l’unica forma idonea a garantire l’effettiva conoscenza...

La comunicazione individuale al socio, da effettuarsi ai sensi dell’art. 2366 c.c., è l’unica forma idonea a garantire l’effettiva conoscenza della convocazione dell’assemblea. Altre modalità informali di convocazione, seppure riconosciute come prassi consolidate e previste dallo statuto, sono valide nella misura in cui rappresentano un’ulteriore modalità di convocazione, che si aggiunge e non si sostituisce alla necessaria comunicazione individualizzata. L’omissione della comunicazione individuale al socio – contenente l’indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – integra l’ipotesi di mancata convocazione dell’assemblea la quale, ex art. 2379 c.c., comporta la nullità della delibera assembleare.

La mancata accettazione di una proposta di finanziamento rivolta ai soci, non essendo sussumibile in una delle cause di esclusione legale di cui agli artt. 2531 e 2533 c.c., può determinare l’esclusione di un socio di cooperativa solo laddove esplicitamente prevista da una clausola statutaria.

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Il ribaltamento dei ricavi nelle società consortili presuppone una previsione di dettaglio approvata dal consiglio di amministrazione della società
La previsione statutaria di una società consortile che prevede l’obbligo, da parte delle società consorziate, di mettere a disposizione della...

La previsione statutaria di una società consortile che prevede l’obbligo, da parte delle società consorziate, di mettere a disposizione della società consortile stessa le risorse occorrenti per le attività da svolgere è una norma statutaria programmatica, che sancisce il dovere dei soci consorziati di finanziare la società, ma che non consente di enucleare il diritto della società consortile a percepire i ricavi dell’appalto. Dunque, il c.d. ribaltamento dei ricavi, che fa sorgere in capo ai soci l’obbligazione di coprire i costi sopportati dalla società consortile per l’esecuzione dell’appalto, non può operare senza una previsione di dettaglio approvata dal Consiglio di Amministrazione della società.

La clausola compromissoria contenuta in una pattuizione a favore di terzo è opponibile a quest’ultimo qualora questi abbia manifestato la volontà di profittare della stipulazione.

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L’interruzione dei rapporti commerciali a seguito di inadempimento contrattuale non costituisce atto di concorrenza sleale
In materia Antitrust, qualora nel contratto di fornitura di merci sia espressamente stabilito il divieto di trasferire il bene ad...

In materia Antitrust, qualora nel contratto di fornitura di merci sia espressamente stabilito il divieto di trasferire il bene ad un Paese diverso da quello di destinazione, il solo fatto dell'avvenuto sdoganamento e trasferimento del medesimo presso i magazzini di altro Paese, seppur in via transitoria, implica violazione delle obbligazioni contrattuali e consente alla società fornitrice l'interruzione dei rapporti commerciali, non rilevando tale condotta come rifiuto a contrarre sanzionabile quale atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c.

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Violazione di patto di non concorrenza e tutela cautelare
Sussiste un rapporto di concorrenza tra due imprese che operino nel medesimo settore, anche se le stesse si collocano a...

Sussiste un rapporto di concorrenza tra due imprese che operino nel medesimo settore, anche se le stesse si collocano a livelli diversi della produzione interagendo la prima con una clientela composta di imprenditori e la seconda con i consumatori finali. Possono trovarsi in situazione di concorrenza anche imprese i cui prodotti e servizi concernono la stessa categoria di consumatori ma che operano in una diversa fase della produzione o del commercio destinata a sfociare nella collocazione sul mercato di un determinato bene.

A fronte dell’inadempimento dordini inibitori (quale quello di non svolgere attività in concorrenza) solo una misura di “coercizione indiretta” come quella introdotta dall'art 614 bis cpc offre una tutela effettiva al creditore, che si vede riconoscere una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva. I parametri di riferimento che il giudice deve utilizzare  per la determinazione della somma di cui al primo comma della norma citata sono: il valore della controversia, la natura della prestazione , il danno quantificato o prevedibile e ogni altra circostanza utile. 

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