Ai fini della concessione di un sequestro, premesso che il fumus boni iuris deve essere inteso quale prognosi di probabile esistenza del credito fatto valere e la motivazione del provvedimento di concessione deve dare conto degli elementi essenziali su cui si fonda il convincimento della ritenuta esistenza del credito, si deve ritenere che tale requisito sussista nel caso in cui sia chiesto un sequestro conservativo nei confronti di un amministratore di cui si afferma la responsabilità gestoria ex artt. 2392 e 2393 c.c. per aver concesso finanziamenti in conflitto di interessi a società, già in situazione di difficoltà finanziaria, di cui era a sua volta socio e amministratore, senza alcuna garanzia e al di fuori dell’oggetto sociale della finanziatrice. Deve sussistere, altresì, il requisito del periculum in mora, da intendersi non come timore “soggettivo” del creditore, ma come situazione oggettiva verificabile in dati esterni che rendano univoca la sussistenza di un pericolo reale; detto pericolo si ritiene sussistere nel caso in cui contro l’amministratore siano già state intentate altre azioni risarcitorie per il danno subito dalla società, con pericolo che nel tempo occorrente per il giudizio di merito la garanzia patrimoniale dell’amministratore contro cui è chiesto il sequestro si riduca
L'accordo esterno è il contratto tra il debitore accollato e il terzo accollante, in forza del quale quest'ultimo assumere verso il creditore accollatario l'obbligo di adempiere la prestazione a lui dovuta dal debitore accollato. Tale fattispecie sottende lo schema del contratto a favore di terzo: (i) il debitore accollato è lo stipulante, (ii) l'accollante (terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario) è il promittente e (iii) il creditore accollatario è il terzo rispetto alla convenzione di accollo.
L'accollo esterno può essere cumulativo o liberatorio. Nell'accordo cumulativo il debitore accollato non è liberato, ma resta obbligato verso il creditore accollatario, in solido con l'accollante. In tal caso, tuttavia, l'operatività del beneficium ordinis in favore del debitore originario è subordinata al fatto che il creditore accollatario, pur non liberando l'accollato, dichiari di aderire alla stipulazione fatta in suo favore, rendendola irrevocabile. Nel caso dell'accollo esterno, infatti, la volontà del creditore-terzo assume un ruolo diverso e più forte alla luce del principio di relatività degli effetti contrattuali, che impedisce la produzione di effetti pregiudizievoli per colui che non è parte del contratto: il terzo, infatti, è già creditore dello stipulante e il contratto, pur assegnandogli un nuovo debitore, fa degradare il debitore originario a co-obbligato solidale in via sussidiaria. L'accollo liberatorio, invece, si configura quando (i) il creditore dichiara espressamente e inequivocabilmente di liberare il debitore accollato o (ii) la liberazione del debitore accollato costituisce condizione espressa e inequivoca della convenzione di accollo, tale per cui l'adesione del creditore determina l'automatica liberazione del debitore originario.
L'art. 1268 c.c., subordinando la liberazione del debitore ad una dichiarazione espressa del creditore, esclude che la liberazione possa costituire l'effetto di fatti concludenti, per definizione sintomatici di una manifestazione tacita di volontà e comunque concettualmente contrapposti alla dichiarazione espressa. L'adesione del creditore alla convenzione d'accollo, intervenuta fra il debitore ed un terzo, non determina di per sè la liberazione del debitore accollato, essendo a tal fine necessaria, ai sensi dell'art. 1273, comma 2, c.c., un'espressa previsione o dichiarazione del creditore medesimo, restando altrimenti il debitore originario obbligato in solido con il terzo. La mera adesione del creditore alla convezione d'accollo, in mancanza della manifestazione di volontà espressa ed inequivoca volta a liberare l'originario debitore, comporta unicamente, in funzione rafforzativa del credito, l'effetto di degradare l'obbligazione di costui a sussidiaria ed il conseguente onere del creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante.
Non ricorrono i presupposti perché il Tribunale eserciti i propri poteri suppletivi ai fini dell'accertamento dello stato di scioglimento e dell'apertura della liquidazione della società allorché tale esito sia percorribile in via autonoma dal socio (ricorrente) titolare di una quota qualificata del capitale sociale tale da attribuirgli la facoltà di convocare direttamente l’assemblea, acclarare la causa di scioglimento ex art. 2485, comma 2, c.c., e nominare il liquidatore, dotato di tutti i poteri di legge.
Non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 2484, comma 1, n. 2, c.c. di impossibilità di conseguire l’oggetto sociale in caso di inesperienza dell'unico socio superstite a gestire la società, circostanza che non integra certamente l’impossibilità giuridica o materiale ma comunque, oggettiva, assoluta e definitiva di perseguire l’oggetto sociale.
Non ricorre la fattispecie di cui all’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. che prevede lo scioglimento delle società a responsabilità limitata nel caso di impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea allorché l’organo assembleare non risulti stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali.
In caso di società a responsabilità limitata partecipata da due soci, il decesso di uno dei due soci senza che ne sia stata accettata l'eredità da parte di alcuno, non è ostativo alla convocazione dell’assemblea da parte dell'altro socio superstite detentore di una partecipazione qualificata a tale titolo, potendo egli chiedere la nomina del curatore dell’eredità giacente ex art. 528 c.c. al quale comunicare la convocazione dell’assemblea dei soci.
La corretta valutazione dell'attività inventiva di un documento brevettuale non può ridursi alla mera combinazione di insegnamenti diversi presenti in un documento o ad apodittiche affermazioni su possibili modifiche da apportare alle apparecchiature note per arrivare senza sforzo inventivo all'invenzione rivendicata. Quindi la sinergia funzionale delle rivendicazioni brevettuali deve indurre a valutarne l'aspetto inventivo non in modo separato, secondo l'approccio ai problemi parziali, ma appunto in funzione del loro scopo sinergico.
I presupposti per la configurazione della contraffazione indiretta "contributory infringement" sono due: la specifica destinazione dei mezzi offerti all'attuazione dell'invenzione e la consapevolezza di tale specifica destinazione da parte di chi li offre. In particolare, nel caso di prodotti in commercio, l'illecito si concretizza solo a fronte della dimostrata attiva partecipazione all'attuazione dell'illecito da parte dell'utente finale.
La portata generale dell’art. 122 l.a. è da escludersi, in considerazione della tipicità del contratto di edizione e del suo contenuto. Mentre il diritto di paternità dell’opera è incedibile, non si rinviene nell’impianto della legge sul diritto d’autore alcun divieto alla cessione in via definitiva dei diritti di sfruttamento economico dell’opera. [Nel caso di specie, l’attore invocava l’applicazione del termine ventennale di cui all’art. 122 l.a. anche al contratto con cui aveva ceduto a titolo definitivo i diritti di sfruttamento economico della propria opera per finalità commerciali]
L’art. 13 c.p.i. si oppone alla registrabilità come marchio d'impresa dei segni costituiti “esclusivamente” dalle denominazioni generiche dei prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. La preoccupazione del legislatore è quella di evitare la possibilità che possa crearsi un diritto di esclusiva su parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegati o collegabili al tipo merceologico e che devono, invece, rimanere patrimonio comune, onde evitare che l'esclusiva sul segno si trasformi in un monopolio di fabbricazione. Tale divieto riguarda dunque i marchi privi di capacità distintiva, costituiti senza alcun apporto inventivo, il cui risultato giuridico si risolve in termini di mancanza di originalità in quanto strutturati su espressioni che sostanzialmente, e nel loro complesso, si limitano a richiamare la qualità merceologica o la funzione produttiva, oppure ancora una caratteristica tecnica del prodotto.
La creazione di un neologismo derivante dalla declinazione di un termine originario comune in una parola che nel suo complesso non esiste nel linguaggio corrente è suscettibile di sufficiente originalità per essere registrato come marchio. [nella specie è stata ritenuta valida la registrazione del segno "scaldotto"].
Con riferimento alla situazione antecedente all’entrata in vigore dell’art. 7 d.lgs. n. 3 del 2017, nei giudizi promossi ai sensi dell’art. 33 della legge n. 287 del 1990, le conclusioni assunte dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso , anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o a esso contrarie. Si tratta infatti di documentazione che, raccogliendo gli esiti di un’esaustiva istruttoria avente carattere definitivo, assume valore intrinseco di fonte probatoria privilegiata dell’illecito antitrust.
Con il provvedimento n. 55 del 2005, la Banca d’Italia – all’epoca Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287 del 1990, in vigore sino al trasferimento dei poteri all’AGCM per effetto della legge n. 262 del 2005 – aveva appurato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90. [Nel caso di specie, gli attori demandavano l'accertamento della nullità di un contratto di fideiussione omnibus stipulato nel 2005 e contenente le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c censurate da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa antitrust. Il Tribunale non ha accolto la domanda in quanto, rifacendosi alla pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione n. 41994 del 30 dicembre 2021, ha ritenuto che dall'accertata violazione della normativa antitrust possa derivare solamente la nullità delle clausole citate e non dell'intero contratto. Nullità parziale che gli attori non avevano domandato].
Con la decisione n. 55/2005, Banca d'Italia ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005. [Nel caso di specie, gli attori demandavano la nullità di diversi contratti di fideiussione denunciandone la conformità allo schema ABI censurato da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa antitrust. Il Tribunale di Milano ha dichiaro inutilizzabile tale decisione come prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale in quanto ha ritenuto che i contratti di fideiussione oggetto del giudizio fossero, invero, contratti autonomi di garanzia].
Al produttore fonografico spetta ai sensi dell'art. 73 l.d.a. un mero diritto all’equo compenso per le utilizzazioni del fonogramma e il pagamento di tale diritto si configura come un obbligo legale conseguente all'utilizzazione del fonogramma e non come condizione di liceità della stessa sicchè la mancata corresponsione di tale compenso non costituisce un fatto illecito – in quanto non necessita di una preventiva autorizzazione - ma obbliga unicamente l’utilizzatore finale a versare gli importi dovuti.
Il diritto di sincronizzazione rientra tra le facoltà esclusive dell'autore. L’utilizzatore dell’opera musicale, ancorché titolare di licenza per la sua riproduzione, per l’ipotesi di sincronizzazione deve ottenere un ulteriore specifico consenso da parte degli autori dei brani musicali, essendo a essi riservato il diritto esclusivo di adattare (e registrare) le loro opere su supporti audiovisivi. Ciò in aderenza al generale principio di indipendenza dei singoli diritti patrimoniali d’autore, sanciti dagli articoli 19 e 199 L.d.A., per cui la cessione (o la licenza) di un diritto specifico non comporta la cessione (o la licenza) di altri diversi diritti spettanti all’autore, ma richiede consensi differenziati in ragione di ogni singola utilizzazione economica dell’opera.
In punto prescrizione, l’illecita utilizzazione di un’opera rientra nel novero dei fatti illeciti istantanei, ma in caso di ininterrotta riproduzione e diffusione di essa determina danni costantemente rinnovati nel tempo, che si prescrivono via via in modo continuo con riferimento al periodo quinquennale anteriore al primo atto interruttivo.
In caso di violazione la determinazione del danno risarcibile può avvenire sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell’articolo 158 L.d.A., e cioè in base all’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore dell’illecito avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto.
L’assunto circa l’estraneità al rapporto dedotto in giudizio, dà luogo a una questione che, attenendo al merito (e non alla legittimatio ad causam), non è rilevabile d’ufficio, costituendo un requisito di fondatezza della domanda (e non un’eccezione a essa), sicchè la convenuta che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerata della prova di quanto afferma. Tale onere della prova non grava sul convenuto nemmeno quando quest’ultimo non si limiti a una contestazione generica della pretesa dell’attore, ma si concretizzi nella precisa indicazione del soggetto che assume essere il vero titolare passivo dell’obbligazione. L’attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull’onere probatorio, è esonerato dalla dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici (o incontroversi). [nella specie la società convenuta in un'azione di pretesa violazione di diritto d'autore per avere diffuso materiali di titolarità dell'attore si è costituita contestando la propria legittimazione passiva e indicando che il soggetto astrattamente legittimato sarebbe stata un'altra società].
La previsione dell'art. 8, primo comma, d.lgs. n. 28/2010, della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Nondimeno, la necessità della comparizione personale delle parti, non comporta che si tratti di attività non delegabile, mancando una espressa previsione in tal senso e non venendo in considerazione un atto avente natura strettamente personale: ne deriva che la parte che intende iniziare l’azione (ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente a un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche, ma non solo, dal suo difensore.
Per poter validamente delegare un terzo a partecipare in sua vece alle attività di mediazione, la parte è però tenuta a conferire tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all’art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.
Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.
Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Di conseguenza, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.