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Sulla revoca ad nutum, da parte dell’assemblea dei soci di S.r.l., dell’amministratore nominato a tempo indeterminato
In caso di revoca senza giusta causa, da parte dell’assemblea dei soci di S.r.l., dell’amministratore nominato a tempo indeterminato, trova...

In caso di revoca senza giusta causa, da parte dell’assemblea dei soci di S.r.l., dell’amministratore nominato a tempo indeterminato, trova applicazione la disciplina generale ex art. 1725 c.c. in tema di revoca del mandato oneroso, con diritto a un congruo preavviso dell’amministratore revocato senza giusta causa. L’assenza di una giusta causa di revoca così come del congruo preavviso non integra dunque un vizio della deliberazione, ma costituisce un presupposto del risarcimento, da parametrarsi ai compensi che il soggetto revocato dall’incarico avrebbe percepito nel periodo di preavviso.

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Impugnazione del bilancio e nullità derivata
L’iscrizione della perdita riportata a nuovo nel bilancio successivo a quello dichiarato nullo (perché redatto in violazione delle norme ispirate...

L'iscrizione della perdita riportata a nuovo nel bilancio successivo a quello dichiarato nullo (perché redatto in violazione delle norme ispirate ai principi fondamentali di chiarezza e precisione) soffre con ogni evidenza di nullità c.d. derivata atteso che essa attiene al risultato dell'esercizio precedente sicuramente influenzato dalla declaratoria giudiziale di nullità. (altro…)

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Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto e preliminare qualificabile come promessa del fatto o dell’obbligazione di un terzo
La sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto preliminare non concluso ai sensi dell’art. 2392 c.c. non può introdurre varianti...

La sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto preliminare non concluso ai sensi dell'art. 2392 c.c. non può introdurre varianti al contenuto dello stesso, ma deve integralmente rispecchiare le previsioni negoziali delle parti. In particolare, qualora il contratto preliminare non abbia ad oggetto un'obbligazione realizzabile in maniera diretta dal contraente (nel caso di specie, cessione di un immobile di proprietà della società contraente mediante cessione delle quote sociali di cui la società, stante il divieto di cui all'art. 2474 c.c., non era né sarebbe mai potuta divenire titolare), bensì sia qualificabile come promessa dell'obbligazione del terzo (ad esempio, i soci della società), il contraente non inadempiente è tenuto ad agire con gli ordinari rimedi previsti per l'inadempimento (indennizzo) e non attraverso l'azione costitutiva ex art. 2392 c.c. che presuppone sempre l'assunzione dell'obbligazione di concludere un contratto mancante allorché il preliminare sia qualificabile come promessa dell'obbligazione o del fatto di un terzo.

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Nullità del decreto ingiuntivo emesso dall’autorità giudiziaria in presenza di clausola compromissoria
Deve essere revocato in quanto nullo il decreto ingiuntivo di pagamento emesso dall’autorità giudiziaria nonostante la presenza di una clausola...

Deve essere revocato in quanto nullo il decreto ingiuntivo di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria nonostante la presenza di una clausola di arbitrato nel contratto dal quale il credito trae origine.

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Profili di responsabilità per i danni arrecati alla società fallita e al ceto creditorio e inoperabilità dell’eccezione di transazione ex art. 1304 c.c. tra condebitori solidali nella liquidazione del danno
La circostanza che una data operazione posta in essere dagli amministratori della società fallita abbia dato un esito economico negativo...

La circostanza che una data operazione posta in essere dagli amministratori della società fallita abbia dato un esito economico negativo non è di per sé sufficiente a dimostrare la responsabilità degli amministratori, atteso che all'amministratore non può essere imputato di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, rientrando tale valutazione nella sfera della discrezionalità imprenditoriale e come tale irrilevante come fonte di responsabilità nei confronti della società. Tale caveat trova però il limite della "ragionevolezza" delle operazioni economiche poste in essere, da interpretarsi tanto in chiave ex ante, quanto con valenza prognostica relativamente alla valutazione preventiva dei margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. Così, è da ritenersi assolutamente irragionevole e non giustificabile l'operazione di finanziamento realizzata con apporti in conto capitale posta in essere da società che versi in situazione di crisi a favore di altra società già in stato di liquidazione.

Nessuna responsabilità si ravvisa, invece, in capo ai sindaci per non aver esercitato nessuna delle prerogative loro rimesse dall'art. 2403-bis c.c., laddove: (i) l'operazione di finanziamento - pur essendo correttamente registrata a bilancio - non risulti dai verbali del Consiglio di Amministrazione; (ii) l'importo del finanziamento abbia uno scarso impatto sui bilanci della società; (iii) non sia provato il nesso causale tra la presunta inerzia dei sindaci rispetto all'operazione di finanziamento e il danno subito.

Quanto alla liquidazione del danno, qualora fossero stati riconosciuti responsabili, i sindaci convenuti in carica all'epoca dei fatti non avrebbero potuto profittare della transazione conclusa tra i membri dell'ultimo collegio sindacale in carica e la società fallita, nel caso in cui la transazione non avesse avuto ad oggetto l'intera obbligazione solidale ma solo la quota dei sindaci transanti, dovendosi comunque ritenere sciolto il vincolo di solidarietà tra i sindaci che hanno transatto e gli altri sindaci e amministratori in astratto chiamati a rispondere solidalmente dei danni. Dell'importo transatto, poi, dovrà tenersi conto in detrazione con imputazione alla quota di responsabilità attribuibile ai sindaci parte della transazione nella liquidazione del danno di cui eventualmente saranno tenuti a rispondere gli amministratori (e gli altri sindaci convenuti). In ogni caso, se il danno accertato oltrepassa il limite della domanda proposta dal fallimento e l'eccedenza è superiore alle somme già percepite dal fallimento stesso in esito alle transazioni pro quota concluse con i sindaci, il debito residuo a carico degli altri obbligati dovrà essere ridotto non già per un ammontare pari a quanto pagato con le transazioni, bensì in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto.

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Sull’abuso dei soci di maggioranza in sede di votazione della delibera di scioglimento anticipato della società
È orientamento univoco della Corte di Cassazione (si veda ad es. Cass. 27387/2005) il fatto che la deliberazione di scioglimento...

È orientamento univoco della Corte di Cassazione (si veda ad es. Cass. 27387/2005) il fatto che la deliberazione di scioglimento anticipato di una società possa essere invalidata, sotto il profilo dell’abuso della regola di maggioranza, quando essa risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci. La relativa prova incombe sul socio di minoranza, che dovrà a tal fine indicare i “sintomi” di illiceità della delibera, in modo da consentire al giudice di verificarne le reali motivazioni e accertare se effettivamente vi sia stato abuso. (altro…)

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Rapporto di continenza processuale tra causa introdotta con rito ordinario e causa introdotta con rito monitorio
Qualora la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo risulti (i) in rapporto di continenza con...

Qualora la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo risulti (i) in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice adito in sede di cognizione ordinaria, e (ii) originata da un ricorso monitorio depositato successivamente all’instaurazione della causa continente, il giudice dell'opposizione, in applicazione dell’art. 39 co. 2° c.p.c., deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al primo giudice.

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Inesistenza della qualità di socio e mancanza di interesse ad agire nell’impugnazione delle delibere assembleari
L’accertamento dell’inesistenza della qualità di socio in capo ad un soggetto, per effetto dell’intervenuta declaratoria di nullità del titolo di...

L’accertamento dell’inesistenza della qualità di socio in capo ad un soggetto, per effetto dell’intervenuta declaratoria di nullità del titolo di acquisto delle sue partecipazioni sociali, determina la mancanza di suo interesse ad agire nell’impugnazione delle delibere assembleari, qualora non vi sia altro interesse se non quello derivante dall’appartenenza alla compagine sociale, di cui è parte terza. (altro…)

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Validità del contratto preliminare di cessione di partecipazioni sociali e efficacia della diffida ad adempiere
Ai fini della configurabilità di un valido contratto preliminare di cessione di una partecipazione sociale è sufficiente l’accordo delle parti...

Ai fini della configurabilità di un valido contratto preliminare di cessione di una partecipazione sociale è sufficiente l’accordo delle parti sugli elementi essenziali del futuro contratto ovvero l’individuazione delle parti, dell’oggetto, del prezzo di cessione, del termine per la ripetizione del preliminare in forma autentica nonché del termine, anche generico, della stipula della cessione definitiva. Non è indispensabile ai fini della validità del preliminare di cessione l’indicazione dettagliata e completa di tutti gli elementi del futuro contratto.

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Responsibilità per mala gestio e clausola compromissoria statutaria
È pacificamente ricompresa nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, e pertanto deve essere devoluta in arbitrato,...

È pacificamente ricompresa nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, e pertanto deve essere devoluta in arbitrato, l’azione ex art. 2395 c.c. promossa nei confronti degli amministratori di accertamento della responsabilità per mala gestio.

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Finanziamento soci ed eccezione di postergazione
Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza la postergazione legale derivante dall’anomalia del finanziamento nella situazione di crisi dell’impresa descritta dall’art....

Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza la postergazione legale derivante dall’anomalia del finanziamento nella situazione di crisi dell’impresa descritta dall’art. 2467 c.c. si traduce, anche nel corso della vita della società, in una vera e propria causa di inesigibilità del credito del socio verso la società sino all’avvenuto soddisfacimento di tutti gli altri creditori ma il socio finanziatore può pretendere dalla società il rimborso anche prima che tutti i creditori beneficiari della postergazione siano stati soddisfatti, se la società ha superato la situazione di difficoltà economico-finanziaria che aveva reso anomalo il finanziamento.

Ai fini della valutazione di fondatezza dell'eccezione di postergazione è necessario verificare la sussistenza delle condizioni della postergazione legale al momento dell’erogazione del finanziamento oltre che la loro persistenza sino al momento della richiesta di restituzione.

L’onere della prova dell’esistenza e persistenza della causa di inesigibilità del credito in questione grava ovviamente sulla società debitrice, trattandosi di un fatto impeditivo del diritto del socio finanziatore ad ottenere la restituzione del prestito.

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Morte di un socio di una società di persone composta da due soci e diritto degli eredi alla liquidazione della quota
Nelle società di persone composte da due soci, una volta che il socio superstite abbia optato per l’offerta agli eredi...

Nelle società di persone composte da due soci, una volta che il socio superstite abbia optato per l’offerta agli eredi della liquidazione della quota appartenuta al defunto secondo le modalità previste dall’art. 2289 c.c., il diritto di credito degli eredi del socio deceduto è indifferente alle successive vicende della società, fossero anche lo scioglimento e lo stato di liquidazione derivanti dalla mancata ricostituzione della pluralità di soci. Per consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, in caso di concorso tra cause di scioglimento del singolo rapporto sociale e cause di scioglimento della società diverse da quella prevista dall’art. 2284 c.c., prevale quella verificatasi e perfezionatasi per prima.

La situazione patrimoniale per la determinazione del valore di liquidazione della quota deve essere rapportata all’effettiva consistenza del patrimonio sociale nel giorno del decesso del socio.

L'onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento.

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