La proposizione nei confronti di un amministratore di un’azione ex art. 2476 co. 3 e 6 c.c. è improcedibile ove nello statuto sociale sia presente una clausola compromissoria che prevede la devoluzione ad un arbitro di qualsiasi controversia - tra soci, soci e società ovvero da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci - che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Sia l’azione sociale di responsabilità, sia quella (di cui all’art. 2394 del codice civile, per le società per azioni, e all’art. 2476, comma 6, del codice civile, per le società a responsabilità limitata) riconosciuta al ceto creditorio – rappresentato, post fallimento, dal curatore – nei confronti degli amministratori per inosservanza degli obblighi su di essi incombenti in vista della conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, possono essere esperite unitariamente dalla curatela fallimentare, ma non per questo motivo perdono le rispettive distinzioni quanto a presupposti e termini prescrizionali, ben potendo, in particolare, essere prescritta l’una ma non anche l’altra.
Qualora lo statuto sociale preveda la corresponsione di un’indennità per l’amministratore in virtù dell’incarico ricoperto, l’inerzia della sua determinazione da parte dell’assemblea (nonché il silenzio dell’atto costitutivo) può essere ovviata da una determinazione del Tribunale in via equitativa ex artt. 1709 e 2225 c.c.
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Il rigetto dell’istanza, effettuata da parte di un socio di minoranza, di sospensione dell’efficacia di una delibera assembleare assunta ai sensi dell’art. 2377 c. 8 c.c. - sostituente ad ogni effetto quella precedente a sua volta oggetto di istanza di sospensione in un diverso giudizio - fa ritenere che tale socio non abbia un interesse attuale a sentir sospendere gli effetti della delibera precedente.
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Il voto espresso in assemblea da una società-socia attraverso un soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza ma non in seguito ad una corretta formazione della volontà della società-socia è inefficace e tale resta se non interviene la ratifica da parte del dominus.
Nel caso di specie, il voto espresso in assemblea in nome e per conto di una società-socia dal presidente del consiglio di amministrazione della stessa che, pur dotato per statuto della rappresentanza generale, era tuttavia privo del potere gestorio mancando un’apposita delibera del consiglio di amministrazione rende il voto inidoneo a produrre l’effetto di concorrere alla formazione della volontà assembleare.
Tale vizio nella formazione della volontà sociale dell'ente socio produce come ulteriore conseguenza l’annullabilità della deliberazione assunta con l’apporto determinante del voto espresso in violazione della disciplina della rappresentanza.
Per la revoca di un amministratore nominato a tempo indeterminato non occorre la presenza di una giusta causa, né l’assenza di essa invalida la delibera dei soci; tuttavia, in applicazione diretta della regola dettata per il mandato conferito onerosamente a tempo indeterminato dall’art. 1725 c.c., la risoluzione unilaterale del rapporto gestorio da parte della società amministrata fa sorgere in capo a questa l’obbligo di corrispondere un adeguato indennizzo per il mancato preavviso.
Il sequestro conservativo, com’è noto, è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale c.d. generica (vale a dire quella apprestata ai propri creditori, ex art. 2740 co. 1° c.c., da tutti i beni presenti e futuri del debitore) concesso al creditore che abbia fondato timore di perderla (art. 671 c.p.c.), o quantomeno -nella corrente interpretazione giurisprudenziale- di vederla assottigliarsi per atti dispositivi del patrimonio che il debitore abbia posto in essere o stia per compiere: (altro…)
Anche nell’articolazione fra giudice istruttore e giudice collegiale della querela incidentale sollevata nel medesimo giudizio di merito è pienamente vigente il principio generale di cui all’art. 178 co. 1° c.p.c., secondo cui sono riproponibili e quindi devolute al collegio senza necessità di impugnazione tutte le questioni risolte con ordinanza (purché, come nella specie, revocabile) dal giudice nelle pregressi fasi del processo: (altro…)
Motivo assorbente ai fini del rigetto dell’impugnazione, proposta da parte di un socio, della delibera assembleare di approvazione del bilancio, è il rilievo per cui la censura dell’attore riguarda in realtà la condotta gestoria di riconoscimento di un credito risarcitorio in favore della società conduttrice dell’immobile sociale, e non già i criteri di redazione del bilancio. Infatti, la circostanza per cui il riconoscimento del credito risarcitorio in capo alla conduttrice dell’immobile in dipendenza di ammaloramenti dell’immobile sia stato un atto gestorio ingiustificato e arbitrario, è circostanza riguardante non già la correttezza e verità della rappresentazione contabile dell’onere in discussione, ma, appunto, l’irragionevolezza della condotta dell’amministratore unico della società e, in definitiva, la sua responsabilità per un atto in tesi pregiudizievole per il patrimonio della società.
La causa consortile può giustificare la deroga statutaria alle norme che disciplinano il tipo di società di capitali adottato, qualora la loro applicazione sia incompatibile con i profili essenziali del fenomeno consortile e purché non vi sia lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano quel tipo di società, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale.