L’esercizio unitario ex art 146 l.f. da parte del curatore, a ciò espressamente legittimato dall’art 2394 bis c.c., delle azioni di responsabilità ex artt 2393 e 2394 c.c. non esclude l’autonomia delle azioni che rimangono, per quanto uno actu esercitate, distinte e diversamente connotate nei loro presupposti, nei loro elementi costitutivi, nella loro qualificazione, nella loro disciplina probatoria, seppure entrambe finalizzate all’unitario obiettivo della curatela di recuperare all’attivo fallimentare tutto quanto “sottratto” o “perduto” per fatti imputabili agli amministratori, ai liquidatori o ai sindaci. L’autonomia e indipendenza delle due azioni esercitate dal curatore ex art 146 l.f. trova una esplicita conferma nel codice della crisi di impresa che all’art 255, prevede, con una significativa modifica rispetto al testo dell’art 146 comma 2 l.f., che il curatore possa promuovere o proseguire, anche separatamente l’azione di responsabilità sociale, l’azione dei creditori sociali prevista dall’art 2394 c.c. e dall’art 2476 comma 6 c.c., l’azione prevista dall’art 2476 comma 7 c.c., l’azione prevista dall’art. 2497 quarto comma c.c. e tutte le azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.
Ove lo statuto sociale devolva ad un arbitro la risoluzione, inter alia, delle controversie promosse nei confronti di amministratori aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, tale clausola opera con riferimento all’azione di responsabilità sociale degli amministratori ex art. 2393 c.c. ma non all’azione ex art. 2394 c.c. proposta dai creditori sociali, i quali sono soggetti terzi rispetto alla società e al suo statuto. In conseguenza di ciò, la clausola arbitrale contenuta nello statuto sociale è opponibile al curatore che agisca ex art. 146 l.f. con riferimento all’azione ex art. 2393 c.c., dal momento che quest’ultima colloca il curatore nella medesima posizione della società verso gli amministratori.
Pur in presenza di adeguato fumus quanto alla violazione da parte dell'amministratore unico di società semplice degli specifici doveri di trasparenza e rendicontazione connessi alla carica (nella fattispecie, mancata redazione o redazione non conforme dei rendiconti e della relativa nota integrativa ai sensi degli artt. 2261-2262 c.c. e omessa convocazione dei soci in assemblea per l'approvazione dei medesimi) è esclusa l'ammissibilità della nomina dell'amministratore giudiziario per le società di persone, essendo ritenuta incompatibile - dato il diverso e più stringente regime di responsabilità patrimoniale rispetto alle società di capitali - l'individuazione dell'organo amministrativo, agli esiti della cui attività i soci sono patrimonialmente soggetti, da parte del Tribunale con provvedimento atipico non corrispondente ad alcuna pronuncia di merito adottabile in via contenziosa e come tale privo di ogni nesso di strumentalità rispetto all'azione di merito, dovendo dunque assumere la revoca i connotati dell'extrema ratio rispetto a qualsiasi altro provvedimento provvisorio in grado di assicurare il ripristino di una gestione sociale corretta e che tenga conto pienamente dei diritti del socio di minoranza.
In caso di delibera del C.d.A. di una società cooperativa edilizia in relazione all’esclusione di un socio per grave inadempienza nel pagamento dei canoni di locazione dell’unità abitativa occupata, lo stesso decade dal godimento dell’alloggio sociale in virtù della conseguente risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti tra la società e il socio.
Vìola la disciplina dettata in materia di compensi degli amministratori, e integra quindi il fumus ai fini della concessione del sequestro conservativo intentato a cautela della futura azione di responsabilità, l'amministratore che, pur in assenza di deliberazione da parte del CdA relativa allo specifico compenso per la carica di Amministratore Delegato ricoperta, si attribuisce somme eccedenti quelle deliberate dall'assemblea, non rappresentando valido titolo per pretendere o per ricevere gli importi in discussione, né il budget triennale della società dal quale risulti un compenso del CdA superiore a quello deliberato dall'assemblea, né la delibera assembleare recante la semplice delega al CdA per l'individuazione del compenso dell'AD, né tantomeno la successiva inerzia del CdA in tema, che avrebbe al più potuto dar luogo a richiesta dell'amministratore di determinazione giudiziale del compenso e non certo alla percezione di somme in sostanza corrispondenti ad una autoliquidazione.
Nel caso di promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo (nel caso di specie avente ad oggetto l'esecuzione di operazioni straordinarie aventi quali effetto il trasferimento della titolarità di un certo compendio patrimoniale), il promittente dell’obbligazione che sia rimasto del tutto inoperoso non essendosi attivato con la dovuta diligenza, va condannato a rifondere i danni cagionati dal suo totale inadempimento già al primario obbligo di facere diligenter.
Ai sensi dell'art. 2506-quater co. 3 c.c., a seguito del prodursi degli effetti della scissione, ciascuna società in essa coinvolta «è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico». (altro…)
Non si versa nell'ipotesi di scissione asimmetrica ex art. 2506 comma 2, qualora, ai soci coinvolti nella scissione siano assegnate azioni o quote di anche solo una delle società beneficiarie, a nulla rilevando che essi siano del tutto esclusi dalla società scissa di partenza e/o da alcuna delle beneficiarie. Pertanto, la scissione rientra nella più ampia definizione di scissione non proporzionale ex comma 4 dell'art. 2506-bis, approvabile con il voto a maggioranza e non unanime, la quale può anche assumere i connotati di una scissione non proporzionale "estrema"(detta anche totale soggettiva) ove i soci della scissa sono spalmati in società beneficiarie diverse e anche quando non mantengano più, nel caso di scissione parziale, partecipazioni della società scissa.
La norma sulla scissione asimmetrica, di cui all'art. 2506 comma 2, è infatti di stretta interpretazione letterale e richiede la contemporanea sussistenza sei seguenti requisiti: che la scissione sia parziale e che alcuno dei soci della società scissa sia assegnatario solo di azioni o di quote della società scissa e sia contemporaneamente escluso dalla partecipazione a tutte le beneficiaria.
È consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23452/2019) il principio secondo il quale l’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.f. cumuli in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali. L’esercizio unitario di tali azioni non esclude tuttavia l’autonomia delle stesse, che rimangono, per quanto uno actu esercitate, distinte e diversamente connotate nei loro presupposti e nella loro natura giudica, seppure entrambe finalizzate all’unitario obiettivo della curatela di recuperare all’attivo fallimentare tutto quanto “sottratto” o “perduto” per fatti imputabili agli amministratori, ai liquidatori o ai sindaci.
Difettano del requisito della reciprocità, e non sono quindi compensabili in quanto intercorsi tra parti parzialmente diverse, il debito derivante dal contratto di cessione delle quote della società target gravante sull’acquirente manlevato nei confronti del venditore persona giuridica e il credito vantato dallo stesso acquirente derivante dalla garanzia personale prestata a suo favore per le sopravvenienze passive sorte a carico della società target sino alla data del trasferimento delle quote, laddove l’obbligazione di garanzia sia stata assunta in qualità di manlevante dal socio unico e amministratore persona fisica del venditore e non dalla medesima società cedente.
In materia di assegnazione dell'alloggio sociale ed in relazione alla domanda volta al riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria del credito per i canoni contrattuali scaduti e per l'indennità di occupazione, occorre operare un distinguo. Il credito per canoni contrattuali scaduti è credito pecuniario di valuta soggetto al principio nominalistico ex art. 1277 c.c., non rivalutabile, e pertanto produce interessi solo dalla costituzione in mora ex art. 1282 comma 2 c.c., trattandosi di credito per pigioni. In carenza di allegazione sulla data di messa in mora, gli interessi decorrono dalla notificazione della citazione a giudizio. Il credito risarcitorio per indennità di occupazione è invece, credito di valore che va liquidato in valori monetari attuali, cui si perviene applicando gli indici Istat FOI su ciascuna somma dovuta alla scadenza di ogni trimestre. Sulla somma dovuta così rivaluta, spettano altresì gli interessi compensativi che si calcolano secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Il diritto del fiduciante di ottenere la restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive sì con il decorso del termine ordinario decennale, ma il dies a quo utile al computo per la pretesa estinzione del suddetto diritto – salvo diversa previsione nel pactum fiduciae – decorre dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene.
In relazione al sequestro giudiziario, il dettato normativo richiede quale sostrato cognitivo della valutazione del giudice della cautela, l’apprezzamento dell’esistenza di un conflitto sulla proprietà o anche solo sul possesso di qualsiasi genere del bene controverso, e ciò -nella costante interpretazione giurisprudenziale anche di questa Sezione specializzata (di Milano) - nell’ampia accezione di diritti controversi (e correlativamente, di azioni) sia in re che ad rem, vale a dire rivenienti sia da azioni reali (quali, tipicamente, la rivendica) che quale conseguenza di azioni personali (quali, tipicamente, la risoluzione contrattuale, ma anche l’azione ex art. 2932 c.c.). In relazione al periculum la legge processuale si limita a richiedere che sussista l’opportunità di provvedere - nelle more della definizione della controversia nel merito - alla gestione temporanea del bene controverso, o anche solo alla una custodia “per conto di chi spetti”.