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Insindacabilità degli atti gestori
Le scelte gestorie effettuate dall’amministratore sono insindacabili nel merito imprenditoriale e non possono costituire fondamento per la responsabilità ai sensi...

Le scelte gestorie effettuate dall'amministratore sono insindacabili nel merito imprenditoriale e non possono costituire fondamento per la responsabilità ai sensi degli artt. 2392, 2394 o 2395 cod. civ., anche se rovinose o adottate sulla base di scelte c.d. “miopi ed errate”.

Tuttavia, tale regola di "esenzione" trova un limite altrettanto rigoroso nella valutazione di ragionevolezza delle scelte stesse, da compiersi – necessariamente ex ante – secondo i parametri della diligenza professionale nonché nella verifica circa l’adozione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste

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Sul fondamento della contestazione della prosecuzione dell’attività sociale in violazione dell’art. 2486 co.1 c.c.
Al fine di ascrivere all’amministratore una prosecuzione dell’attività sociale in violazione dell’art. 2486 co.1 c.c. per la perdita del capitale...

Al fine di ascrivere all'amministratore una prosecuzione dell’attività sociale in violazione dell’art. 2486 co.1 c.c. per la perdita del capitale sociale, occorre fornire una specifica contestazione delle poste iscritte all'attivo patrimoniale volta almeno a provare la retrodatazione della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 co.1 n.4 c.c. È invece irrilevante ed erroneo fornire come ‘prova’ di tale affermazione un confronto tra il patrimonio netto contabile e l’ammontare dei debiti, atteso che nel computare il primo si tiene necessariamente conto dei secondi.

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Finanziamenti effettuati dalla società controllante in favore della controllata nel contesto di gruppo
I finanziamenti erogati dalla società controllante a favore della società controllata in ragione di una logica di gruppo, trovano un...

I finanziamenti erogati dalla società controllante a favore della società controllata in ragione di una logica di gruppo, trovano un limite sia nella capacità finanziaria della controllante sia nei vantaggi compensativi che non possono essere ipotetici ma devono essere concreti e oggetto di precisa dimostrazione. (altro…)

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Mancata dimostrazione, a fini risarcitori, del presupposto del concorso di banche finanziatrici nell’aggravamento del dissesto di società poi dichiarata fallita
Si ritiene motivo dirimente e assorbente ai fini del rigetto della pretesa risarcitoria dell’attore nei confronti dei convenuti il rilievo...

Si ritiene motivo dirimente e assorbente ai fini del rigetto della pretesa risarcitoria dell’attore nei confronti dei convenuti il rilievo circa la mancata univoca dimostrazione, da parte dell’attore, del presupposto del concorso delle banche convenute nella condotta di mala gestio degli amministratori di società dichiarata poi fallita, ovverosia della mancata dimostrazione in ordine alla consapevolezza, in capo alle banche convenute, circa lo stato di tensione finanziaria se non di insolvenza della società poi dichiarata fallita al momento della erogazione di finanziamenti bancari che abbiano causato o aggravato il dissesto patrimoniale patito dalla società stessa, anche in considerazione del fatto che tale consapevolezza, in capo alle banche convenute, della situazione di crisi della società non era ricavabile neppure dalle caratteristiche dei finanziamenti concessi, per gran parte relativi ad anticipazioni su crediti, ovverosia a una forma di finanziamento c.d. autoliquidante e di per sé pienamente compatibile con le caratteristiche dell’impresa sociale e con la tipologia dei clienti.

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Responsabilità dell’amministratore della società fallita per l’aggravio sul patrimonio sociale causato da interessi e sanzioni dovute a seguito di sistematica omissione di tasse e imposte
In caso di omissione sistematica del versamento da parte della società fallita – e per essa, del suo organo amministrativo...

In caso di omissione sistematica del versamento da parte della società fallita – e per essa, del suo organo amministrativo – delle imposte dirette e indirette e delle tasse, nonché degli interessi, delle sanzioni e degli aggi di riscossione che ne sono scaturiti, in conformità con la struttura dell’azione sociale di responsabilità – che è azione di risarcimento per inadempimento a obblighi di diligenza professionale derivanti dal rapporto contrattuale di amministrazione – è sufficiente alla società attrice allegare l’inadempimento dell’amministratore all’obbligo gestorio suo proprio di provvedere – anche predisponendo un assetto amministrativo idoneo a programmare e rispettare le scadenze fiscali – al pagamento degli importi dovuti allo Stato e alle diverse amministrazioni pubbliche.
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Inderogabilità dell’art. 2389 co.1 c.c. con riferimento alla determinazione del compenso degli amministratori
L’art. 2389 co. 1 c.c. – avente ad oggetto la determinazione dei compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione...

L’art. 2389 co. 1 c.c. – avente ad oggetto la determinazione dei compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione in sede di atto di nomina (e quindi, in sede di prima costituzione dell’organo, dall’atto costitutivo ex art. 2463 co. 2 n. 8 c.c.) ovvero da parte dell’assemblea che provvede alle nomine successive – è norma avente carattere imperativo ed inderogabile, oltre che applicabile in via analogica all’organo gestorio collegiale di una società a responsabilità limitata: la norma è infatti connaturata alla fondamentale ripartizione nelle società di capitali fra titolarità dell’investimento e quindi ‘proprietà della società’ (in capo ai soci irresponsabili) e, di converso, piena autonomia gestionale e correlativa responsabilità degli amministratori da essi nominati.

Ne consegue che la deliberazione di emolumenti avvenuta ad opera dell’organo amministrativo è a tal fine tamquam non esset e priva di effetto, per radicale difformità dalla fattispecie legale.

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Recesso ad nutum da società di capitali e tutela dei terzi creditori
L’art. 2437, co. 3, cod. civ., che attribuisce al socio la facoltà di recesso ad nutum dalla società di capitali...

L’art. 2437, co. 3, cod. civ., che attribuisce al socio la facoltà di recesso ad nutum dalla società di capitali a tempo indeterminato è una disposizione che richiede di contemperare l’interesse del socio al disinvestimento con l’interesse dei terzi creditori alla conservazione della loro garanzia patrimoniale ed alla prevedibilità delle cause che possono intaccarne la consistenza.

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Opposizione del socio di società cooperativa a responsabilità limitata avverso la deliberazione consiliare di esclusione ex art. 2533 cod. civ.
La clausola statutaria di una s.c. a r.l. in base a cui l’esclusione del socio ex art. 2533 cod. civ....

La clausola statutaria di una s.c. a r.l. in base a cui l’esclusione del socio ex art. 2533 cod. civ. deve esser deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio stesso di rimuoverne (ove possibile) la causa, integra una previsione a tutela del socio volta a consentirgli di assumere comportamenti tesi a evitare la decisione di esclusione e a fare affidamento sul fatto che, fino alla predetta intimazione, l’esclusione non possa essere deliberata e comunicata. Costituisce, pertanto, vizio procedurale tale da causare l'annullamento dell'esclusione l'assenza tanto della previa intimazione al socio quanto della formale delibera. (altro…)

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Diritto alla consultazione della documentazione sociale da parte del socio “concorrente”
Ai sensi dell’art. 2476, c. 2, c.c., il socio di minoranza di una S.r.l., anche se in conflitto di interessi...

Ai sensi dell’art. 2476, c. 2, c.c., il socio di minoranza di una S.r.l., anche se in conflitto di interessi con la suddetta società, ha diritto di richiedere con provvedimento d’urgenza agli amministratori della stessa la consultazione della documentazione sociale (ivi inclusi gli estratti conto bancari, le fatture passive e, se in forma scritta, tutte le proposte contrattuali ed i contratti sottoscritti dalla società, con la relativa documentazione contabile ad essi inerente). (altro…)

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Onere della prova ed efficacia probatoria dei documenti contabili prodotti dal commissario straordinario
Nell’ambito di un giudizio promosso ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c., incombe sugli amministratori convenuti rendere preciso conto del...

Nell’ambito di un giudizio promosso ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c., incombe sugli amministratori convenuti rendere preciso conto del denaro fuoriuscito dalle casse della società, non essendo quindi fondato il tentativo di ribaltare tale onere sul commissario liquidatore, contestandogli di non aver previamente verificato quali di tali prelievi corrispondessero ad un'effettiva operazione gestoria.

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