In caso di trasformazione di società in nome collettivo in società in accomandita semplice, i soci illimitatamente responsabili la cui responsabilità, per effetto della trasformazione, divenga limitata al valore della partecipazione, rispondono non solo illimitatamente dei debiti anteriori alla trasformazione, ma anche solidalmente dei medesimi ex art. 2291 c.c. (altro…)
Le mere divergenze tra consiglieri, o tra amministratore e socio, o tra singoli soci, non possono da sole costituire giustificazione sufficiente per l’estromissione dall’ufficio di amministratore. Ai fini della revoca per giusta causa dalla carica di amministratore non è necessario un suo inadempimento, ma è necessario (altro…)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore del socio e amministratore unico di una s.r.l. contro la stessa s.r.l. per un credito riconosciuto nel bilancio ordinario di due esercizi sociali consecutivi, opera la compensazione nella misura del controcredito vantato dalla opponente per i costi sopportati per titoli inerenti l'immobile occupato dal socio. Deve invece ritenersi infondata l'eccezione di postergazione del credito effettuato dal socio e sollevata dalla s.r.l. in ragione del fatto che l'attrice non ha né allegato né documentato il presupposto di postergazione rappresentato dalla situazione di crisi della società nelle date di erogazione del preteso finanziamento.
La sopravvenuta revoca dalle negoziazioni su un mercato regolamentato delle azioni di una società convenuta dalla CONSOB in un giudizio d'impugnazione del bilancio d'esercizio ex art. 157 TUF determina la carenza dell'interesse processuale in capo all'attore – legittimato straordinario – a coltivare il giudizio, essendo quella dell'art. 157 TUF appunto una legittimazione straordinaria avente quale presupposto-elemento soggettivo lo status di società emittente azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato (cfr. art. 119 TUF).
Con la dichiarazione di fallimento della società viene meno la legittimazione dei creditori sociali a coltivare l'azione, dispiegata precedentemente al fallimento, contro gli amministratori, sindaci e revisore legale ex art. 2394 c.c. per l'aver questi ridotto "l'integrità del patrimonio sociale", assomando la curatela del fallimento anche la legittimazione a questa azione.
Con la dichiarazione di fallimento della società non viene invece meno la legittimazione dei creditori sociali all'azione ex art. 2395 c.c. per l'aver questi subito, in ragione della condotta degli amministratori, un danno diretto e specifico.
L'accertamento della natura manifesta dell'errore segue criteri differenti a seconda che l'art. 1349 c.c. trovi applicazione nel suo ambito naturale, ovvero la determinazione dell'oggetto del contratto, o nel diverso caso previsto dall'art. 2473 c.c.. Mentre nella materia contrattuale, nella determinazione dell'oggetto del contratto l'arbitratore può procedere ad una valutazione discrezionale e fondare il suo apprezzamento sul criterio dell'equità mercantile, nel caso di cui all'art. 2473 terzo comma c.c. relativo alla stima del valore della quota , l'erroneità o meno della valutazione dell'esperto nominato dal Tribunale (altro…)
La considerevole entità del danno lamentato rispetto al patrimonio del preteso debitore non consente di per sé di ritenere sussistente il pericolo di dispersione o di depauperamento della garanzia patrimoniale tali da giustificare la domanda di sequestro conservativo, essendo, invece, a tal fine necessari specifici elementi, dai quali presumere il possibile compimento di atti distrattivi o dispersivi del patrimonio.
In materia di tariffe aeroportuali la giurisdizione del Giudice Amministrativo sussiste solo quando la causa ha ad oggetto la determinazione o rideterminazione di tali tariffe e non invece quando riguarda l’azione restitutoria e risarcitoria a seguito di abuso di posizione dominante.
Ai fini dell’applicazione delle tariffe regolamentate, ciò che rileva è la tipologia di attività svolta (altro…)
La controversia relativa all’interpretazione di un contratto di consorzio non ricade nella materia “violazione dei vincoli in tema di concorrenza” posto che la causa del contratto plurilaterale di consorzio è, sia in astratto che nel caso concreto, più ampia della semplice disciplina della concorrenza, sicché la causa deve essere qualificata quale controversia in materia di applicazione di un contratto concluso fra le parti, materia che non ricade nella competenza inderogabile e collegiale del Tribunale delle imprese ex art. 3 decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168 come modificato dal decreto legge 24gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27. (altro…)
Seppure nell’ipotesi di lesioni di beni di proprietà industriale ed intellettuale in sede applicativa si faccia largo impiego della valutazione equitativa del danno di cui all’art. 1226 c.c., tale rimedio può essere correttamente esperito solo nell’ipotesi (altro…)
Nell'ambito del giudizio civile instauratosi successivamente all'irrogazione di una sanzione da parte dell'AGCM per violazione della disciplina a tutela delle concorrenza (fattispecie di abuso di posizione dominante) la delibera assunta dall’AGCM, nonché le decisioni di conferma o riforma dei giudici amministrativi, costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano e agli strumenti e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova particolarmente qualificata. Tale efficacia probatoria deve intendersi limitata all’accertamento della posizione rivestita sul mercato dalla società indagata, alla qualifica di tale posizione come dominante, alla sussistenza del comportamento accertato e alla sua qualificazione come abuso di posizione dominante, senza dunque estendersi altresì anche all’accertamento di tutti gli ulteriori elementi necessari alla liquidazione del risarcimento dei danni a favore delle vittime (sussistenza dei danni, nesso di causalità, quantificazione del risarcimento, analisi delle diverse componenti del danno ecc.).
La responsabilità degli amministratori verso la società, di cui all'art. 2260 c.c., non integra un'ipotesi di legittimazione processuale sostitutiva ai sensi dell'art. 81 c.p.c., la quale richiede una deroga espressa di legge (quale ad esempio, nelle s.r.l., quella oggi dettata dall'art. 2476 co. 3° c.p.c.).