Costituisce transazione semplice e non novativa il documento col quale le parti, utilizzando la locuzione “pagamento a saldo e stralcio di tutto il resto” inserito nelle condizioni a fronte dell’azzeramento del debito, si sono limitate ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali.
Dalla natura di transazione semplice, e non novativa, di tale accordo deriva inoltre che l’accordo originario può rivivere solo qualora venga meno l’accordo transattivo che si affianca e modifica l’originario, e ciò al contrario di quanto invece accade qualora le parti espressamente o oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario.
Nella valutazione del fumus dell’inefficacia di un atto oggetto di azione revocatoria, nessun rilievo può assumere la pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo che il creditore ha tentato di mettere in esecuzione.
Legittimato attivamente a proporre l’azione revocatoria è il creditore, quand’anche il suo credito non sia certo, liquido o esigibile o anche se il credito risulti contestato in altro separato giudizio essendo sufficiente che il credito sia valutabile come probabile anche se non ancora definitivamente accertato.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 669 ter c.p.c. la richiesta di sequestro ex art. 2905 secondo comma c.c. è ammissibile anche prima che sia stata proposta l’azione revocatoria, ferma restando l’obbligatorietà dell’instaurazione del giudizio di merito nel termine perentorio di legge, dovendosi coordinare la disposizione contenuta nel codice sostanziale con il rito uniforme dettato dal legislatore del 1990 per tutte le misure cautelari e per tutti i sequestri, al fine di garantire, tramite una lettura costituzionalmente orientata del secondo comma dell’art. 2905 c.c., l’effettiva tutela giurisdizionale al creditore anche prima della instaurazione del giudizio di merito e in tutti i casi in cui la preventiva instaurazione del contraddittorio potrebbe pregiudicare l’attuazione della cautela richiesta.
La sostituzione nel patrimonio del debitore, ad un cespite patrimoniale agevolmente aggredibile come la quota sociale, del denaro ricavato dalla cessione, per sua natura inafferrabile dal creditore procedente, determina una variazione qualitativa del patrimonio del debitore che rende più difficoltoso il soddisfacimento dei creditori, e costituisce così eventus damni ai sensi dell'art. 2901 c.c.
La prova del consilium fraudis può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, rendendo tale vincolo inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
L'essenza del diritto morale d’autore consiste nel diverso diritto a non vedere disconosciuto il proprio ruolo di autore; tale diritto negativo non necessariamente si traduce nell’obbligatoria indicazione del nome dell’autore (aspetto la cui regolamentazione è nella disponibilità delle parti); quindi, l’omessa menzione del nome dell’autore di un’opera nella sua diffusione non implica di per sé che sia messa in discussione la paternità della stessa.
L’omessa menzione dell’autore di per sé sola non costituisce una prova di disconoscimento. Il fatto che il marchio contraddistingua i gioielli sui cataloghi non significa il disconoscimento del ruolo della disegnatrice, al contrario costituisce prassi diffusa e ovvia nonché strategia commerciale più fruttuosa che il brand sia posto in evidenza da solo.
Non rappresenta indice di avvenuta sottrazione fraudolenta di un progetto imprenditoriale la dimostrata disponibilità di una sostanza, lo sfruttamento di alcuna creazione tutelabile né la sussistenza di un’attività imprenditoriale suscettibile di concorrenza sleale di cui non vi è prova.
Nel sistema delle società di capitali fra i principali doveri incombenti ex lege sugli amministratori campeggia quello di conservare l’integrità del patrimonio sociale; posto che la gestione societaria è per sua natura dinamica e comporta necessariamente il rischio dell’insuccesso economico e della perdita patrimoniale, tale dovere può sinteticamente declinarsi nel senso che non solo ogni operazione di investimento o avvio di nuovi affari debba arrestarsi allorché il patrimonio contabile scenda al di sotto delle soglie stabilite dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c. (ovvero quando comunque debba ritenersi venuta meno la c.d. continuità aziendale), ma prima ancora che di ogni impiego di denaro o utilità sociali gli amministratori debbano sempre esser in grado di render conto alla società (nonché, a certe condizioni e limiti, ai creditori), dimostrandone l’attinenza alla conduzione dell’impresa (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che, a fronte dei precisi addebiti di utilizzi di denaro sociale per finalità extra-sociali o comunque non chiaramente sociali, era l’amministratore resistente a dover dimostrare che tali prelievi e pagamenti fossero andati ad estinguere debiti contratti dalla società nell’ambito della propria attività sociale).
L’amministratore non può addurre quale titolo giustificativo di prelievi dalle casse sociali un contratto, da lui stipulato con l’amministratore revocato, modificativo di una transazione stipulata dalla società e specificamente autorizzata con delibera dell’assemblea dei soci, qualora in giudizio si accerti la falsità della scrittura recante il predetto contratto modificativo o comunque la mancanza di delibera assembleare autorizzativa alla stipula dello stesso.
Rispetto ad atti di distrazione di somme dal patrimonio sociale compiuti da uno degli amministratori, il coefficiente soggettivo necessario per affermare la rimproverabilità degli altri amministratori e sindaci si manifesta o nell’adesione psichica alla condotta altrui oppure nella consapevolezza o, quantomeno, conoscibilità del compimento dell’atto illecito altrui in presenza di specifici “segnali d’allarme”, unita alla mancanza di una idonea reazione. Poi, nel caso in cui la mancata adozione di idonee reazioni rispetto all’illecito distrattivo compiuto risulti rimproverabile, occorre altresì accertare, sul piano oggettivo, anche il nesso di causalità tra l’inadempimento evidenziato ed il danno patito come diretta conseguenza dell’omissione illecita, ossia il pregiudizio di fatto o di diritto alla concreta possibilità della società e dei suoi creditori di ottenere ristoro del danno subito.
La clausola cd. claims made che copra unicamente i sinistri avanzati nei confronti degli assicurati per la prima volta durante il periodo assicurativo e sia inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dallo svolgimento dell’attività professionale di amministratore di società di capitali non è idonea a superare il vaglio di meritevolezza ed è conseguentemente nulla ai sensi dell’art. 1322 comma secondo c.c. Siffatta pattuizione determina uno iato fra il tempo per il quale è stata stipulata l’assicurazione, pagato il premio, e resa operante la copertura assicurativa, e il tempo nel quale può concretamente avverarsi il rischio. Tale iato temporale è inconciliabile con il tipo di responsabilità cui può andare incontro chi accetta incarichi negli organi sociali, la cui condotta (o le cui omissioni) possono per lo più produrre effetti dannosi “a decorso occulto”, ovvero che si manifestano a distanza anche di molto tempo dal momento in cui venne tenuta la condotta colposa fonte di danno.
Deve considerarsi ammissibile il sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c., anche nel caso in cui la controversia che ne costituisce il presupposto non abbia natura giudiziale (nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per l'adozione di tale provvedimento, avendo rilevato l'oggettiva esistenza di una controversia stragiudiziale fra i mandanti di un contratto di escrow nonché l'esigenza, da parte del debitore depositario di titoli azionari, di evitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale trasferimento di tali titoli ad una delle parti contendenti, che fosse risultata non legittimata a riceverli).
L’attività di direzione e coordinamento è legittima se esercitata nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale della società diretta nel senso che quest’ultima, nonostante la direzione unitaria data dalla controllante, deve poter perseguire il suo fine proprio di creare valore, mentre sussiste responsabilità se l’attività di direzione è esercitata in funzione dell’interesse esclusivo imprenditoriale della controllante o di terzi e in conflitto con quello imprenditoriale della controllata, tanto da arrecare pregiudizio al patrimonio di quest’ultima.
Il danno indiretto del socio e il danno diretto al patrimonio della società controllata, derivanti dall'esercizio illegittimo da parte della controllante dell’attività di direzione e coordinamento, sono danni che, sebbene collegati e connessi nella loro genesi, dato che la lesione al valore e alla redditività della partecipazione del socio di minoranza è l’effetto di un pregiudizio subito in prima istanza dal patrimonio della società, una volta generatisi si connotano, nell'ambito della fattispecie di cui all'art 2497 c.c., agli effetti risarcitori, come pregiudizi distinti e non del tutto sovrapponibili. Di conseguenza, non automaticamente si verifica l’assorbimento del danno indiretto del socio di minoranza nel soddisfacimento di quello fatto valere dalla società controllata; la reintegrazione del patrimonio di quest’ultima può anche non comportare in fatto l’eliminazione totale del pregiudizio (indiretto) alla redditività e al valore della partecipazione del socio lesi dalla condotta illegittima della controllante che abbia cagionato la lesione diretta al patrimonio della società controllata.
Il pregiudizio alla redditività della partecipazione di minoranza non si sostanzia nella mancata distribuzione di utili eventualmente generati, infatti la decisione della capogruppo quale socia di maggioranza in sede assembleare di non distribuire utili, anche nell'ipotesi in cui tale decisione sia abusiva perché non sorretta da programmi imprenditoriali della società che li ha generati, andrà contrastata dal socio di minoranza con gli strumenti a sua tutela endosocietari, ma non può collocarsi come condotta di abuso di attività di direzione perché l'attività di direzione si colloca a livello di gestione dell’attività dell’impresa e non a livello assembleare.
In mancanza di prova contraria, deve presumersi che la non veridicità dei bilanci dell'emittente abbia influenzato le scelte dell'investitore indotto in errore sull'effettivo stato economico, patrimoniale e finanziario della società.
La quantificazione del danno da investimento dovuto alla non veridicità del prospetto d'offerta o dei bilanci dell'emittente deve tenere conto anche dell'andamento generale del mercato di borsa e, in particolare, dei titoli di società appartenenti al medesimo settore industriale dell'emitte.
L'intervento volontario autonomo di terzi nel processo civile deve essere svolto entro la prima udienza di comparizione, per consentire alle controparti un ragionevole spazio di riflessione circa la posizione da assumere rispetto alle domande degli intervenuti. L'intervento oltre il suddetto termine, infatti, determina una compressione anomala del diritto di difesa delle altre parti, tenuto conto della preclusione alla modifica delle domande coincidente con il termine ex art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c.; compressione superabile solo con una rimessione in termini e la fissazione di una nuova prima udienza, le quali però comporterebbero a propria volta un'ingiustificata dilatazione dei tempi processuali, peraltro contraria alla ratio delle norme in materia.
L'accordo fra soci che abbia ad oggetto la rinuncia al diritto di opzione contro il pagamento di un prezzo ha pacificamente natura negoziale e pertanto il giudice deve attenersi ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. nell'interpretare detto accordo al fine di stabilire se la causa del pagamento del prezzo sia da ravvisarsi nella rinuncia al diritto di opzione e non alla liquidazione della quota in esito all'esercizio del diritto di recesso (come l'intitolazione del contratto suggeriva).
L’art. 2377, comma 8, c.c. [richiamato per la s.r.l. dall’art. 2479 ter c.c.] presuppone, perché l’annullamento della delibera impugnata non abbia luogo, la sostituzione di questa con altra delibera presa in conformità della legge e dello statuto. Quando anche la delibera sostitutiva è stata impugnata, la fattispecie non ricorre, perché il tribunale non può esprimere la valutazione di legittimità della delibera sostitutiva mentre pende l’impugnazione proposta contro di essa.
Se l’attore dichiara espressamente di non avere più interesse a una pronuncia di merito sulla delibera impugnata, il giudizio è definito con una pronuncia processuale di improcedibilità. Il tribunale non può esercitare alcun sindacato su tale dichiarazione, perché il sopraggiunto difetto di interesse risiede in una valutazione propria della parte circa l’utilità della pronuncia.
Nel caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dall’attore [nei confronti della società convenuta contumace], le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, perché la loro regolazione secondo il principio della soccombenza virtuale implicherebbe una valutazione nel merito della domanda, preclusa dalla manifestazione di carenza di interesse.
Nell’ambito di un giudizio di responsabilità dell’amministratore di s.r.l. intentato da un socio, nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c., il successivo venir meno della qualità di socio in capo all’attore se, da un lato, configura una ipotesi di sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire, dall’altro, non determina, in concreto, l’impossibilità di proseguire il procedimento allorché la società si sia autonomamente costituita a mezzo del nominato curatore speciale, sostenendo direttamente l’iniziativa del socio (nel caso di specie, la società costituitasi in giudizio a mezzo del procuratore speciale ha concluso chiedendo al Tribunale di “assumere tutti gli eventuali provvedimenti ritenuti necessari o anche solo utili” nell’interesse della società).
Affinché un amministratore di s.r.l. possa essere revocato ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. devono sussistere contestualmente il fumus boni iuris, ossia la probabile esistenza del diritto sostanziale alla revoca, consistente nella presenza di gravi irregolarità nella gestione (da intendersi in senso più rigoroso e circoscritto rispetto alla giusta causa di revoca, posto che, mentre quest’ultima può esservi anche in presenza di inadempienze minori, idonee a menomare il rapporto di fiducia intercorrente fra società e amministratore, si hanno gravi irregolarità di gestione solo a fronte di gravi violazioni di legge o di statuto potenzialmente idonee ad arrecare grave pregiudizio alla società), e il periculum, vale a dire la configurabilità di un danno potenziale derivante alla società dalla permanenza in carica dell’amministratore.
Le scelte gestionali connotate da discrezionalità soggiacciono alla c.d. “business judgement rule”, secondo la quale è preclusa al giudice la valutazione del merito di quelle scelte ove queste siano state effettuate con la dovuta diligenza nell’apprezzamento dei loro presupposti, delle regole di scienza ed esperienza applicate e dei loro possibili risultati, essendo consentito al giudice soltanto di sanzionare le scelte negligenti o addirittura insensate, macroscopicamente ed evidentemente dannose ex ante.
L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476, co. 3, c.c. è precluso al socio di una società a responsabilità limitata fallita, in quanto, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, la legittimazione a proporre tale azione si trasferisce al curatore fallimentare ai sensi degli artt. 43 e 146 l.f.
L’esercizio dell’azione di individuale di responsabilità ex artt. 2395 e 2476, co. 6, c.c. a carico di amministratori di una società di capitali fallita presuppone, a pena di inammissibilità, la prospettazione di un danno direttamente causato al patrimonio del socio dalla condotta degli amministratori, quale ipotesi di danno caratteristica di tale azione e diversa dal danno indiretto subito dal socio in conseguenza del depauperamento del patrimonio sociale.