Va rigettata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire in capo alla curatela che, pur essendo già in possesso di un valido titolo stragiudiziale ex art. 474, n. 3, c.p.c, ha richiesto ed ottenuto un secondo titolo esecutivo.
Infatti, l’ordinamento riconosce al creditore, che pure ha la possibilità di porre in esecuzione un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, la facoltà di procurarsi un decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutività, al fine di assicurare «basi più solide alla successiva azione esecutiva, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore» (Cass. Civ., Sez. I, 10.10.2013, n. 23083) ed ottenere, in tal modo, un titolo idoneo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale – intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura c.d. amministrativa in cui si compendia lo status di socio – e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta.
Il cessionario, quindi, ove le quote sociali cedute non abbiano le qualità promesse, per essere il patrimonio sociale, o i singoli beni da cui è composto, risultato diverso da quello rappresentato dal venditore al momento della stipulazione del contratto, non può far valere gli eventuali vizi o la mancanza delle qualità promesse, salva l’ipotesi in cui le parti abbiano espressamente previsto garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale della società, ovvero si verta in materia di dolo.
Alla stessa conclusione deve giungersi nell’ipotesi di cessione al valore nominale di un credito vantato verso la società in virtù di precedente finanziamento da parte di un socio, atteso che l’obbligo di corresponsione del corrispettivo derivante dalla cessione è del tutto indipendente dall’andamento economico patrimoniale della società.
Nel caso in cui una scrittura privata autenticata o un atto pubblico di cessione di partecipazioni sociali statuisca che (i) il corrispettivo andrà corrisposto entro una certa data, che (ii) per effetto della cessione verrà trasferito «ogni diritto ed obbligo spettante alla cedente nei confronti della società» e che, infine, (iii) le parti non hanno inteso «regolamentare con alcuna clausola di garanzia (legale, patrimoniale, reddituale e quant’altro) alcuno specifico aspetto relativo al patrimonio sociale», le chiare e lineari pattuizioni contenute nell’atto sottoscritto davanti a un notaio impediscono di configurare la sussistenza di alcuna condizione implicita (cd. presupposizione) idonea a privare di efficacia all’accordo.
La natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore di s.r.l. consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest'ultima, di allegare l'inadempimento dell'organo gestorio quanto ai fatti distrattivi, una volta dimostrati, restando a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle somme nell'esercizio dell'attività di impresa.
La domanda giudiziale congiuntamente proposta dai coeredi di un socio volta alla restituzione di un finanziamento soci non necessita della previa nomina di un rappresentante comune degli azionisti, non potendosi realisticamente ipotizzarsi il rischio di un esercizio disgiunto del diritto patrimoniale connesso a tale titolarità.
La norma dell'art. 2467 c.c. relativa all'inesigibilità dei finanziamenti soci trova applicazione ai soli finanziamenti effettuati dopo la sua entrata in vigore.
Secondo la giurisprudenza anche precedente alla riforma delle società è questione d'interpretazione della volontà negoziale delle parti lo stabilire se, in concreto, un determinato versamento tragga origine da un mutuo o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio dell'impresa collettiva.
Se le parti hanno effettuato versamenti in futuro aumento di capitale ed emerge in termini inequivoci la volontà concorde dei soci eroganti e della società di ancorare tale apporto finanziario a una specifica e già programmata operazione di aumento di capitale sociale, una somma pari al versamento dovrà essere provvisoriamente inclusa tra le riserve fintanto che l'assemblea non deliberi l'aumento, cui conseguirà l'imputazione a capitale delle rispettive somme. Se l'aumento non dovesse esser deliberato dall'assemblea, invece, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato, ritenendosi venuta meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società.
Il socio di s.r.l. ha diritto di chiedere con provvedimento d'urgenza l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale per consentirgli la tempestiva verifica della gestione in corso e di quella passata. Precisamente: a) al socio spetta di ricevere informazioni sullo svolgimento dell'attività sociale oltre al diritto di consultare i libri sociali e la documentazione attinente all'amministrazione della società, non invece il diritto a procedere autonomamente ad atti di ispezione, sicché l'esercizio del diritto di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. presuppone necessariamente la collaborazione degli organi sociali o dei professionisti preposti alla conservazione delle scritture contabili; b) le modalità di esercizio del diritto di accesso devono essere improntate al canone della buona fede; c) l'accesso alla documentazione societaria da parte del socio deve essere eseguito nel rispetto delle esigenze gestionali della società e i tempi e i modi del suo esercizio - ferma la piena estrinsecazione del diritto del socio - devono essere concordati con gli organi societari; d) a seguito dell'avvenuto accesso il socio deve garantire la riservatezza circa le informazioni contenute nei documenti visionati.
Di fronte alla richiesta del socio di accesso alla documentazione sociale ex art. 2476, co. 2, c.c., il comportamento non collaborativo della società giustifica l'adozione del provvedimento ex art. 614-bis c.p.c., con il quale viene determinata la somma di danaro dovuta dalla società per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
L'istituto dell'astreinte si applica anche ai procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina relativa ai mezzi di coercizione indiretta in genere, compresi dunque quelli accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare, e pertanto applicabile anche agli ordini di fare adottati ex art. 700 c.p.c., come tali suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito, come disposto dall'art. 669 octies, co. 6 c.p.c.
Quando la situazione di giuridica incertezza creata dalla deliberazione impugnata cessa con la modificazione apportata con delibera successiva, non sussiste più l’interesse ad agire dell’attrice consistente nell'esigenza della rimozione della disposizione convenzionale incerta e pregiudizievole rispetto ai suoi specifici interessi dedotti in giudizio. La causa, quindi, va definita non con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma con una sentenza processuale di improcedibilità della domanda per il venire meno dell’interesse ad agire quale condizione dell’azione.
Venuto meno l’interesse utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, interesse qualificabile come interesse ad agire ex art 100 cpc, il processo non può proseguire essendo consentito nel sistema solo un utilizzo responsabile del processo per azioni oggettivamente dirette alla tutela effettiva di diritti e al conseguimento del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.
In una società a responsabilità limitata la previsione statutaria di una durata, anche se particolarmente lunga ed eccedente la durata media della vita umana, preclude l'assimilazione alla fattispecie della società contratta a tempo indeterminato - con conseguente attribuzione ai soci del diritto di recesso - sia in considerazione della chiarezza del dettato legislativo, sia in quanto l’ indicazione della durata è contenuta nello statuto e dunque, in quanto tale, voluta da tutti i soci fondatori della società e, ipso facto, da tutti coloro che, dopo la costituzione abbiano acquistato una partecipazione, sia infine perché le società di capitali, dotate di personalità giuridica, sono costruzioni che, se i soci esprimono una tale volontà, sono destinate ad esistere e ad esercitare la loro attività economica lucrativa per un tempo molto lungo, eventualmente trascendente la vita umana.
A tale conclusione non osta neppure lo sfavore, noto e giustificato, dell’ordinamento verso rapporti di durata perpetua o illimitata, essendo il contratto di società un contratto tipico dotato di proprie specifiche caratteristiche ed essendo il termine di durata modificata nel corso del contratto nel rispetto delle regole della formazione della volontà prevista per le società.
Il diritto di recesso potrà essere riconosciuto solo quando i soci, per eludere il diritto di recesso di ciascuno di essi, nell’intento di far prevalere, contra legem, le ragioni del gruppo sulle ragioni del singolo socio, abbiano inteso far apparire come contratta a tempo determinato una società in realtà contratta a tempo indeterminato oppure abbiano apposto un termine sostanzialmente privo di significato, a fronte del quale la manifestazione di volontà possa considerarsi tamquam non esset. L’indice dell’elusione non può che essere rinvenuto nella lunghezza del termine statutario di durata della società, il quale, anzitutto, deve essere apprezzato in assoluto, considerando le suindicate esigenze di certezza e che la indicazione del termine limita di per sé la naturale capacità delle società commerciali a durare indefinitamente nel tempo. Ne consegue che, per ritenere il termine in assoluto elusivo, apparente od insignificante, esso deve esorbitare qualsiasi ragionevole previsione di durata della società stessa come persona giuridica, risultando in se stesso del tutto arbitrario e irrazionale (es.: termine di durata da oggi sino all’ anno 2324).
Non può essere assimilata a una durata indeterminata, con la conseguente attribuzione ai soci del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, co. 3, c.c., la durata di una società di capitali, che una clausola statutaria fissi in un termine anche particolarmente lungo [nella specie anno 2100], non essendo tale assimilazione ricavabile dal sistema normativo.
Salvo il caso limite di durata pluricentenaria ovvero il caso opposto, anch’esso limite, di durata -relativa ad oggetto sociale specifico e di prevedibile esaurimento entro un dato tempo- che scada ben oltre tale tempo, non può neppure essere oggetto di valutazione la ragionevolezza del termine di durata rispetto ad un oggetto sociale che si riferisca -come accade nella quasi totalità dei casi- allo svolgimento di una data attività economica risolvendosi altrimenti ciò in un apprezzamento del tutto discrezionale dell’interprete, suscettibile di esiti contrastanti a seconda che la valutazione sia condotta rispetto alla tipologia dell’attività considerata in astratto ovvero rispetto alla ricostruzione della volontà dei soci nel dar vita all’ente e nel parteciparvi
[nel caso di specie il Tribunale si discosta dall'orientamento di legittimità Cass. 9962/2013 ritenendo che, pur prevedendo il sistema della riforma societaria un favor per l'istituto del recesso nelle società di capitali, ciò non possa portare a una estensione della applicabilità delle norme in tema di recesso fuori dalle ipotesi specificatamente previste, trattandosi in ogni caso di un istituto comportante la possibilità di un “depauperamento della società” e rispetto ai presupposti del quale va dunque preferita una “interpretazione restrittiva”. Non dirimente secondo il Tribunale è altresì il richiamo sistematico all'art. 2285 c.c. posta la profonda differenza strutturale tra società di persone e società di capitali, in particolare quanto a rilevanza delle persone fisiche dei soci e quanto a rilevanza per i creditori sociali del capitale sociale. Sempre secondo il Tribunale, anche a voler seguire la ricostruzione per la quale la previsione di una durata “estremamente lunga” sia elusiva della disciplina in tema di recesso da società a tempo indeterminato ci si scontrerebbe, una volta escluso il parametro della durata della vita umana, con la mancanza di un parametro oggettivo e predeterminato cui fare ricorso per valutare l’elusività]
Il reclamo cautelare è un rimedio totalmente devolutivo, teso al riesame complessivo della statuizione del primo giudice sulla base della mera riproposizione dei temi di fatto e di diritto e senza altre formalità che non siano strettamente necessarie al rispetto del principio del contraddittorio. Pertanto, da un lato è superato il divieto dello ius novorum con riferimento alle circostanze ed ai motivi integranti la causa petendi dell'originaria domanda cautelare, dall'altro è possibile prospettare non soltanto i fatti già dedotti dinanzi al primo giudice, ma anche quelli sopravvenuti al momento della presentazione del reclamo. Allo stesso modo deve ritenersi consentita la deduzione di fatti preesistenti in precedenza non dedotti, e la prova di fatti allegati, ma non adeguatamente dimostrati.
La nomina da parte del Tribunale di un "amministratore" dei beni su cui grava il diritto d'usufrutto è istituto previsto dall'art. 1015, secondo comma, c.c., a tutela della corretta gestione dei beni gravati dal diritto di usufrutto di un terzo, con finalità conservative del valore e della consistenza del bene stesso. La circostanza che nel caso di specie tale bene sia costituito dalle quote pari all'intero capitale sociale di una S.r.l. determina unicamente che i poteri di intervento del terzo saranno limitati ai soli diritti riconosciuti all'usufruttuario dall'art. 2352 c.c., in quanto richiamato per le S.r.l. dall'art. 2471 bis c.c.
Al Tribunale è invece precluso, in sede di giurisdizione ordinaria e cautelare, adottare provvedimenti di nomina degli organi della società, ovvero del liquidatore.
E' nulla in quanto avente un oggetto illecito la delibera assembleare tramite cui una s.r.l., a seguito della perdita di oltre un terzo del capitale sociale al disotto del minimo legale, anziché procedere ai sensi dell'art. 2482-ter c.c., immetta valori patrimoniali in modo da elidere contabilmente le perdite (nel caso di specie, l'assemblea aveva deliberato di ripianare le perdite tramite la rinuncia di alcuni soci ad un credito per anticipazioni e imponendo ad un socio un versamento nelle casse della società).
L'art. 2482-ter c.c., di carattere incontestabilmente imperativo, è posto oltre che a tutela dell'interesse dei soci alla parità di trattamento, anche a tutela di quello generale alla capitalizzazione minima degli enti dotati di autonomia patrimoniale perfetta, a bilanciamento dell'irresponsabilità personale dei soci.
Per il caso in cui lo statuto di una società cooperativa edilizia disponga che il socio decade dall'assegnazione di un alloggio se egli o altri membri della sua famiglia siano proprietari di un alloggio nella città dove è posta la sede della cooperativa, è invalida la deliberazione del CdA di revoca dell'assegnazione al socio già proprietario di un immobile non abitabile e nudo proprietario di un immobile in cui vive l'usufruttuario: ai sensi dell'art. 1362 c.c., infatti, il riferimento operato dallo statuto alla disponibilità di un "alloggio" va distinto da quello a un generico "immobile residenziale", dovendosi nel primo caso valutare la possibilità effettiva per il socio, da un punto di vista giuridico e di fatto, di risiedervi e abitarvi (disponibilità che difettava nel caso di specie).