Deve considerarsi infondata l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva, in capo alla curatela del fallimento, ad esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori di una s.r.l. esperibile dai creditori sociali.
In caso di compensi per l’attività svolta, che siano stati incassati dall’amministratore in assenza di delibere assembleari che ne determinassero debenza e ammontare, deve richiamarsi l’orientamento di legittimità in forza del quale “l’approvazione in sé del bilancio, pur se contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori, non è idonea (alla determinazione dei compensi degli amministratori), salvo che un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria non abbia espressamente discusso e approvato la posta di determinazione dei compensi degli amministratori" (così Cass. civ. sez. I, ord. 8 giugno 2016 n. 11779; nello stesso senso Cass. civile sez. un., 29 agosto 2008 n. 219933).
In ipotesi di restituzione di finanziamenti soci effettuata in violazione della disciplina della postergazione ex art. 2467 c.c., "il danno subito dai creditori a seguito di pagamenti preferenziali fatti in violazione della par condicio creditorum da amministratori e liquidatori di una società dopo che il patrimonio della medesima sia divenuto insufficiente rispetto alla massa dei creditori, è danno specifico e diretto corrispondente alla minore misura in cui ciascuno dei creditori potrà concorrere sull’attivo liquidato, che dà luogo al diritto di risarcimento di cui all’art. 2395 c.c." (Tribunale Milano 7 ottobre 2016).
Il creditore che agisce per la risoluzione o per l’adempimento del contratto può limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, del termine di scadenza e ad allegare l’inadempimento della controparte in quanto spetta al debitore convenuto provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto.
Anche se le cambiali non recano la sottoscrizione dell’emittente e quindi non sono titoli di credito azionabili nei confronti del cessionario, costituiscono un indizio circa il riconoscimento del proprio debito da parte del compilante che non ha contestato di aver proceduto al riempimento delle stesse di proprio pugno.
La domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. (diretta a ottenere: la dichiarazione di inefficacia dell’atto di pegno costituito da una società sulle quote di altra società, dalla prima detenute; l’inibitoria del diritto di voto, nell'ambito dell'assemblea dell'ente societario le cui quote sono oggetto del pegno, in capo al creditore pignoratizio; la nomina di un custode delle quote pignorate) non può trovare accoglimento per carenza del requisito della residualità, essendo previsto dall’ordinamento il rimedio ad hoc dell’impugnazione di delibera (di cui gli artt. 2479-ter, ultimo comma., e 2378 c.c.), con la relativa facoltà di richiedere la sospensione in via cautelare dell’esecuzione della delibera impugnata; sicché il pericolo prospettato non potrebbe dirsi giammai irreparabile.
Qualora il capitale sociale di una s.r.l. sia stato eroso da perdite rilevanti ai sensi dell’art. 2482-ter c.c. ed il corretto espletamento della procedura obbligatoria volta alla loro reintegrazione non sia andato a buon fine, l’assemblea va tempestivamente convocata per deliberare lo scioglimento obbligatorio della società ai sensi dell’art. 2484, co. 1, n. 4.
Va rigettato il ricorso cautelare (ex artt. 2479-ter, co. 4, e 2378, co. 3, c.c.) proposto avverso una delibera assembleare di scioglimento e fondato sulla mancata indicazione sia nell’avviso di convocazione, sia nell’ordine del giorno, sia nel “deliberato” del riferimento allo scioglimento volontario di cui all’art. 2484, co. 1, n. 6, c.c., in tutti quei casi in cui, in data antecedente all’assemblea costituitasi per dichiarare la messa in liquidazione della società, l’organo amministrativo abbia sottoposto all’approvazione della compagine sociale la situazione patrimoniale riportante le perdite sociali ed abbia informato i soci della necessità di procedere al ripianamento delle perdite e alla ricostituzione del capitale mediante nuovi conferimenti o, in alternativa, allo scioglimento obbligatorio della società.
Nei casi di scioglimento obbligatorio non si applicano i quorum rafforzati previsti eventualmente dallo statuto per il solo scioglimento volontario.
Non sussiste conflitto d’interessi né abuso di maggioranza, qualora la delibera dei soci di scioglimento obbligatorio e messa in liquidazione della società per mancata ricostituzione del capitale sociale intaccato da perdite oltre il tetto del “minimo legale”, sia stata legittimamente assunta in seguito alla manifestata indisponibilità del socio di maggioranza di immettere nuovo capitale sociale nella società.
Ai sensi dell'art. 2427, n. 22-bis, c.c., l’informativa concernente le operazioni con parti correlate è dovuta nella nota integrativa del bilancio solo se tali operazioni siano “rilevanti” e “non concluse a condizioni di mercato”. In caso di impugnativa del bilancio per mancata indicazione nella nota integrativa di tali operazioni, spetta al socio impugnante fornire concreti elementi dai quali possa desumersi la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge.
Spetta al socio che impugni il bilancio fornire adeguata base probatoria all’allegazione dell’illegittimità del medesimo, che si risolve nella sussistenza dei presupposti del suo diritto all’informazione e della relativa violazione.
Risulta legittimo patrimonializzare a bilancio quali "costi di ricerca e sviluppo" i costi relativi ad attività di promozione, pubblicità, pubbliche relazioni, produzione di materiale informativo, partecipazione a fiere ed eventi di carattere internazionale, relativi a nuovi mercati e nuovi ambiti di sviluppo commerciale, seppur non concernenti nuovi prodotti.
La mancanza nella nota integrativa delle informazioni richieste ai sensi del combinato disposto degli articoli 2426, n. 4, e 2427, n. 5, c.c. sull’elenco delle partecipazioni (in imprese controllate, collegate, controllanti), sul costo di acquisto, sulle precedenti svalutazioni e rivalutazioni, sugli spostamenti da una voce all’altra, sulle alienazioni avvenute nell’esercizio, sulle valutazioni e rivalutazioni effettuate nell’esercizio, sulle ragioni per cui la partecipazione è iscritta al costo determina la nullità del bilancio e della nota integrativa per difetto di completezza, chiarezza e veridicità.
La cessione di partecipazioni sociali da parte di una srl il cui statuto riconosca ad uno dei soci il diritto particolare a riscuotere utili in misura non proporzionale rispetto al capitale posseduto non dev’essere autorizzata all’unanimità dai soci, atteso che il compimento di un’operazione in fatto incidente sulla redditività della società cedente e, di conseguenza, sulla futura riscossione di un’eventuale utile non costituisce modifica e/o estinzione del diritto particolare “all’utile privilegiato”.
Ai sensi degli artt. 2479-ter e 2377 c.c., l’annullamento della delibera dei soci di srl che abbia autorizzato la cessione di partecipazioni sociali di proprietà della società, comportando una rilevante modifica dei diritti dei soci (art. 2479, co. 1, n.5, c.c.), non è opponibile alla parte cessionaria salvo che questa sia stata a conoscenza dei motivi che hanno determinato l’annullamento; in tali ipotesi, non si applica l’art. 2475-bis c.c., che concerne il diverso problema dei limiti convenzionali al potere dell’amministratore.
Non può applicarsi l’art. 2434bis c.c. quando una delibera di approvazione del bilancio sia stata impugnata (nel caso di specie: con atto di citazione notificato) in data anteriore all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello di riferimento del bilancio impugnato.
La norma richiamata risulta finalizzata ad attuare il generale principio di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), poiché una volta approvato il bilancio successivo, la rappresentazione della situazione economico patrimoniale della società data con il bilancio precedente ai soci ed ai terzi ha esaurito le sue potenzialità informative ed organizzative, e dunque anche le sue potenzialità decettive, dovendo invece i destinatari dell’informazione, per ogni valutazione e decisione organizzativa conseguente, far riferimento all’ultimo bilancio approvato”.
Il difetto di interesse ad agire emerge però nel caso di impugnativa proposta “dopo” l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo. Il fatto poi che questo non sia stato impugnato, non determina alcuna carenza di interesse sopravvenuta, essendo tale fattispecie del tutto diversa da quella presa in considerazione dalla norma in esame.
Diversamente ragionando si giungerebbe a imporre irragionevolmente ai soci che hanno proposto un’impugnazione l’onere di impugnare anche tutti i bilanci successivi, sui quali l’irregolarità denunciate si ripercuotono, pena la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Tale onere non è previsto dalla legge e di fatto non si coordina con il sistema ed in particolare:
1) con il terzo comma dell’art. 2434 bis c.c. a mente del quale “il bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa”;
2) con il settimo comma dell’art. 2377 c.c. che prevede l’obbligo per gli amministratori, dopo la pronuncia di annullamento di una delibera, di “prendere tutti i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità”;
cosicché una volta dichiarata l’invalidità di una delibera di approvazione di un bilancio scatta l’obbligo per gli amministratori, sia di redigere un nuovo bilancio per quell’esercizio coerentemente a quanto deciso in sede giudiziale, e sottoporlo nuovamente all’approvazione dei soci, sia di provvedere alla correzione di tutti i bilanci successivi, nella misura in cui le rettifiche effettuate sul primo bilancio producano riflessi nei bilanci successivi, nel rispetto del principio di continuità dei bilanci, sempre che nel frattempo la situazione della società non sia radicalmente mutata sì da non essere più influenzata dalle invalidità accertate (cfr. Tribunale di Roma 23 gennaio 2017; Tribunale di Torino 26 ottobre 2017).
E’ invalido il bilancio per violazione dei principi di chiarezza, precisione, correttezza e prudenza (art. 2423-bis c.c.), qualora risulti un’intrinseca incoerenza e irragionevolezza delle informazioni contenute nella nota integrativa rispetto alle poste indicate nello stato patrimoniale.
Nei processi in cui è parte una società di persone e si controverte di rapporti interni fra soci, il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti di tutti i soci.
La decisione volta all’accertamento negativo della qualità di soci di una s.n.c. coinvolge la distribuzione delle quote sociali e la composizione stessa del gruppo sociale, sicché produce necessariamente effetti nei confronti di tutti i soggetti vincolati dai patti sociali.
L'omessa consegna del libro delle adunanze del collegio sindacale (di cui all'art. 2421, 1 comma, n. 5 c.c.) da parte del presidente del collegio sindacale costituisce inadempimento del professionista: conseguentemente, il professionista non ha diritto ad alcun compenso atteso che l'attività di controllo del collegio sindacale non è stata adempiuta nelle forme prescritte dall'art. 2404, 3 comma, c.c.
Inoltre, in mancanza di accordo con la società, il compenso del presidente del collegio sindacale va determinato ex art. 2233 c.c. utilizzando, ratione temporis, le tariffe stabilite dal D.M. n. 169 del 2010 applicabili sia ai revisori contabili, sia ai dottori commercialisti.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che non contesta i debiti nei confronti dell'opposto (ricorrente nel procedimento monitorio) può ottenere l'estinzione per compensazione del proprio debito nei limiti del proprio controcredito nei confronti dell'opposto.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c., per integrare il requisito del pregiudizio alle ragioni dei creditori, richiesto dalla norma, è sufficiente anche la mera maggior difficoltà di esazione coattiva delle proprie ragioni a fronte di una trasformazione in valori più difficilmente liquidabili dei beni integranti la garanzia ex art. 2740 co. 1° c.c.
Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione. Tale conseguenza si produce con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio di liquidazione avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Il diritto al pagamento del corrispettivo di cessione tramite l’accollo di debiti, di un determinato importo definito con il contratto di cessione, maturati fino ad una specificata data, verso i fornitori pure nominativamente indicati, nascente da un’obbligazione rimasta inadempiuta costituisce un diritto certo e liquido, essendo i debiti già scaduti al momento della conclusione della compravendita aziendale e determinati nel relativo ammontare. Esso non è qualificabile, pertanto, né come mera pretesa né come diritto incerto ed illiquido, necessitante di un accertamento giudiziale non concluso. Da ciò consegue che, secondo gli insegnamenti della Cassazione, la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese non può valere quale atto di rinuncia a tale diritto da parte della società (cfr. Cass. 2016/23269) e che, pertanto, è delineabile una successione del rapporto attivo a favore dei singoli soci.
La volontà del creditore di liberare l’accollato deve risultare in maniera espressa ed inequivoca, non essendo sufficiente l’adesione del creditore alla convenzione d'accollo, intervenuta fra il debitore ed un terzo ai sensi dell’art. 1273 c.c. La mancanza di un’espressa previsione o dichiarazione del creditore medesimo determina la persistenza dell’obbligazione in capo al debitore originario che ne rimane vincolato in solido con l’accollante (cfr. Cass. 2006/9371; tra le tante, cfr. Cass, 2009/14708).
Nei casi di accollo cumulativo esterno non liberatorio per il debitore originario, in analogia con quanto previsto per la delegazione dall'art. 1268 c.c., comma 2, l'obbligazione dell'accollato degrada ad obbligazione sussidiaria, di talché il creditore ha l'onere di richiedere preventivamente l'adempimento all'accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente e solo dopo che la richiesta sia stata infruttuosa, può rivolgersi all'accollato (Cass. 2010/4482).