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Le invenzioni dei dipendenti e la tutela dei segreti industriali
Le invenzioni rielaborate in costanza di rapporto di lavoro dal dipendente sono tendenzialmente attribuite, quanto al diritto patrimoniale, al datore...

Le invenzioni rielaborate in costanza di rapporto di lavoro dal dipendente sono tendenzialmente attribuite, quanto al diritto patrimoniale, al datore di lavoro, che ha messo a disposizione le risorse, umane e tecniche, necessarie per svolgere l’attività inventiva.

Esse si distinguono in:

a) invenzioni di servizio, ove l’attività inventiva è compiuta in adempimento del contratto, essendo l’oggetto del rapporto: in quanto tale, essa è dedotta “in obligatione” ed è a tal fine retribuita. Rilevano in proposito le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e le eventuali modifiche che si siano in concreto verificate nel rapporto di lavoro e non solo quanto espressamente previsto nel contratto di lavoro inizialmente sottoscritto. I diritti derivanti dal brevetto appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto del lavoratore di essere riconosciuto autore. La domanda di brevetto depositata dal dipendente è fatta “a non domino”;

b) invenzioni di azienda, realizzate nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego ove non è prevista né stabilita una retribuzione per l’espletamento dell’attività inventiva. In tal caso i diritti brevettuali appartengono a titolo originario al datore di lavoro, ma al lavoratore spetta l’equo premio per l’attività inventiva svolta, e fatti sempre salvi i diritti morali. L’invenzione rientra nella titolarità del datore perché alla stessa si giunge per l’attività alla quale si è adibiti;

c) invenzioni occasionali, realizzate al di fuori del rapporto di lavoro o d’impiego, ove sussiste solamente una coincidenza temporale tra il momento della realizzazione dell’invenzione e l’attività d’impresa in cui il lavoratore è impiegato. Rientrando nel campo di attività del datore di lavoro, quest’ultimo può avere interesse a conseguirne il risultato. I diritti patrimoniali spettano all’inventore, ma il datore di lavoro può averne interesse all’uso e gode del diritto d’opzione.

Il discrimen più delicato, ossia quello tra invenzione di servizio e d’azienda, viene dunque individuato in sede interpretativa nella previsione o meno di un compenso per l’attività inventiva svolta.

Quanto alle invenzioni di servizio, secondo gli indirizzi di legittimità, è onere del datore di lavoro provare la specifica retribuzione per l’attività inventiva svolta (cfr. Cass. 1285/2006), non essendo sufficiente allo scopo neppure la prova di avere corrisposto una somma superiore ai minimi.

Qualunque persona fisica può rivestire il ruolo di autore della violazione del segreto industriale in quanto la normativa sulla tutela dei segreti, sia recente (cfr. d.lgs. 63/2018) sia anteriore, secondo l’interpretazione più accreditata, individua in qualunque persona, anche non imprenditore, il soggetto attivo dell’illecito.

Sussistono i requisiti oggettivi per accedere alla tutela di cui all’art. 98 c.p.i. laddove le informazioni litigiose abbiano natura riservata (natura che, sola, esclude il libero utilizzo), parte attrice abbia allegato e provato la protezione attraverso password e credenziali ragionevolmente adeguate a mantenere segrete le informazioni, le informazioni abbiano un valore economico (nel caso di specie si trattava di conoscenze e tecniche specifiche, necessarie per attuare un procedimento produttivo suscettibile di applicazione industriale e, dunque, di sfruttamento economico diretto o indiretto da parte della titolare che ne disponeva in via esclusiva, quale forma di monopolio di fatto).

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Azione di responsabilità dell’amministratore, presupposti per la liquidazione equitativa del danno
Nell’ ambito dell’azione di responsabilità dell’amministratore l’applicazione della liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. presuppone l’impossibilità di quantificare un...

Nell’ ambito dell’azione di responsabilità dell’amministratore l’applicazione della liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. presuppone l’impossibilità di quantificare un danno comunque provato nell’ an dall’ attrice; pertanto, il criterio equitativo del risarcimento del danno non può applicarsi qualora l’asserito danneggiato, in riferimento a danni puntualmente quantificabili, lo invochi per colmare la propria lacuna probatoria.

La delibera societaria autorizzativa dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore non costituisce un presupposto processuale ovvero non deve preesistere all’introduzione del giudizio ma, trattandosi di una condizione dell’azione, può sopravvenire al medesimo ed essere prodotta agli atti fino al momento della precisazione delle conclusioni. In ogni caso, deve costituire espressa manifestazione della volontà della società ad autorizzare l’azione giudiziaria nei confronti dell’amministratore e la sua mancanza può essere rilevata anche d’ufficio da parte del giudice.

Qualora venga contestata all'amministratore l'inerzia nella riscossione dei pagamenti, l’accoglimento di siffatta domanda risarcitoria suppone, per ciascun cliente, l’allegazione e la prova, da parte dell’attore, nello specifico delle seguenti circostanze: 1) che il credito è inesigibile; 2) che qualora l’amministratore si fosse adoperato tempestivamente, in un determinato modo e in un determinato momento nel corso della sua carica, il cliente avrebbe pagato ovvero il credito sarebbe stato comunque recuperato.

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Spetta alla parte che invochi la natura simulata di un contratto con riferimento all’ammontare del prezzo formulare apposita domanda di accertamento
La parte venditrice che deduca l’inadempimento della parte acquirente in relazione al pagamento del prezzo pattuito per una compravendita, ha...

La parte venditrice che deduca l'inadempimento della parte acquirente in relazione al pagamento del prezzo pattuito per una compravendita, ha l'onere, a fronte della dimostrazione del pagamento di somme pari al prezzo di compravendita da parte acquirente, di precisare la natura ed entità di eventuali diversi titoli in relazione ai quali i pagamenti sono stati effettuati, nonché di formulare apposita domanda di accertamento della natura simulata del contratto intercorso fra le parti quanto all’ammontare del prezzo.

La pretesa del cedente d'azienda di ottenere la restituzione di un'azienda per inadempimento della cessionaria alle proprie obbligazioni di pagamento è efficacemente paralizzata allorquando il debitore provi il versamento di somme pari al prezzo pattuito, a fronte della mancata indicazione da parte del creditore di titoli diversi a cui imputare una parte di tali pagamenti.

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Socio s.a.s. irreperibile. Ammessa la liquidazione giudiziale
L’irreperibilità di uno dei due soci della s.a.s. e il disinteresse di entrambi a proseguire l’attività sociale è equiparabile a...

L’irreperibilità di uno dei due soci della s.a.s. e il disinteresse di entrambi a proseguire l’attività sociale è equiparabile a uno dei motivi di scioglimento della società ex art. 2272 n.2 cod.civ e, pertanto, giustifica l’adozione del provvedimento giudiziale di messa in liquidazione della società.

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Il dissidio fra gli unici due soci di s.r.l. e lo scioglimento giudiziale della società
Il dissidio fra gli unici due soci di una srl caratterizzata da una distribuzione paritetica fra gli stessi del capitale...

Il dissidio fra gli unici due soci di una srl caratterizzata da una distribuzione paritetica fra gli stessi del capitale sociale cristallizzato nella mancata approvazione dei bilanci sociali comporta lo scioglimento della stessa ex art. 2484 I comma n.3 cod.civ.

La situazione di stallo assembleare consente al Tribunale di procedere direttamente anche alla nomina del liquidatore, se è prevedibile esito infruttuoso di ulteriore assemblea da convocarsi per tale nomina.

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L’uso illegittimo di informazioni commerciali aventi valore economico integra la fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 c.c., senza che sia necessario il requisito della segretezza delle informazioni.
La sottrazione di informazioni riservate può integrare la fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. anche quando...

La sottrazione di informazioni riservate può integrare la fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. anche quando non sussistano tutti i requisiti degli artt. 98 e 99 CPI, ad esempio perché le informazioni aziendali altrui non siano adeguatamente protette.

La riservatezza delle informazioni va valutata con riferimento all’insieme e alla combinazione degli elementi e non al singolo dato. Anche informazioni che, singolarmente prese, siano di pubblico dominio o facilmente accessibili, possono avere carattere riservato nel loro insieme, perché relative alla politica aziendale-commerciale, alla lista clienti, ai contratti stipulati, e alle condizioni applicate alla clientela, e quindi appartengano nel loro insieme al know-how aziendale.

E’ indubbio che le informazioni circa la politica aziendale, gli elenchi clienti, le condizioni contrattuali applicate e in particolare, le informazioni concernenti i prezzi di vendita, la scontistica applicabile ai clienti e le relative percentuali di provvigioni che vengono pagate
alle agenzie, sono informazioni commerciali che hanno valore economico e che consentono a chi le utilizzi un vantaggio parassitario a danno del legittimo detentore.

L’assunzione di un numero limitato di ex dipendenti ed ex agenti di una società concorrente non costituisce storno di dipendenti, quando si tratti di un numero limitato di per sé non sufficiente a destrutturare l’organizzazione della società concorrente. Costituisce comunque concorrenza sleale indurre tali soggetti a rivelare e utilizzare informazioni riservate per lo sviamento della clientela.

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Le dichiarazioni rese dagli ex amministratori al curatore fallimentare e al PM fanno piena prova nel giudizio di responsabilità
Nel giudizio di responsabilità introdotto dal curatore fallimentare nei confronti degli ex amministratori, rimasti contumaci, fanno piena prova ex art....

Nel giudizio di responsabilità introdotto dal curatore fallimentare nei confronti degli ex amministratori, rimasti contumaci, fanno piena prova ex art. 2700 c.c. le dichiarazioni rese dai medesimi ex amministratori al curatore fallimentare e al PM a motivo della qualifica di pubblico ufficiale di questi ultimi soggetti.

Stante la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore sociale, al curatore fallimentare che agisca per la società ex art. 146 l.f. è sufficiente allegare l'inadempimento dell'organo gestorio quanto ai fatti distrattivi e dimostrare gli stessi, restando invece a carico del convenuto l'onere di provare l'utilizzazione delle somme contestate per l'esercizio dell'attività di impresa (cfr. Cass. 16952/2016).

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Azione di responsabilità sociale: onere della prova e BJR
L’azione di responsabilità sociale è volta a far valere la responsabilità di natura contrattuale dell’amministratore nei confronti della società e...

L’azione di responsabilità sociale è volta a far valere la responsabilità di natura contrattuale dell'amministratore nei confronti della società e pertanto è onere del creditore (la società) allegare il titolo da cui sorge il proprio credito e l’inadempimento del debitore (l'amministratore), mentre spetta a quest’ultimo, per non incorrere in responsabilità, dare prova di aver adempiuto correttamente all’obbligazione assunta.

Gli amministratori delle società di capitali rispondono per i danni conseguenti all’inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, mentre sono esenti da responsabilità per le scelte gestorie che rientrano nella c.d. discrezionalità dell’imprenditore, sempre che non esorbitino dai limiti della ragionevolezza e del fisiologico rischio d’impresa.

L'amministratore non può essere condannato per avere autorizzato una pratica commerciale rischiosa (per le difficoltà di recupero del credito in caso di inadempienza) là dove non vi sia prova che tale scelta, in base a una valutazione ex ante, è stata del tutto irragionevole, ricadendo la stessa nel novero delle mere scelte imprenditoriali riservate alla discrezionalità dell’organo amministrativo ed in quanto tali insindacabili dal giudice.

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Patto parasociale avente ad oggetto impegni di acquisto con la società partecipata
Non viola il divieto di cui all’art. 2345 c.c., il contratto plurilaterale con il quale i soci si impegnano tra...

Non viola il divieto di cui all’art. 2345 c.c., il contratto plurilaterale con il quale i soci si impegnano tra loro a trattare con la società partecipata acquistando i prodotti da essa forniti al fine di sostenere l’attività e gestire la crisi d’impresa, poiché il contratto è non è sociale, ma parasociale e di natura commerciale. A nulla rileva che la società partecipata non possa farlo valere perché i soci ne hanno escluso la sua efficacia verso terzi ex art. 1411 c.c.

Per pronunciare condanna generica ex art 278 c.p.c. non è sufficiente accertare l’illegittimità della condotta ma occorre accertare, sia pure con modalità sommaria e probabilistica la portata dannosa senza la quale il diritto al risarcimento del danno non si configura; infatti, con la pronuncia della condanna generica ciò che viene rinviata è la determinazione quantitativa del danno, mentre il danno, la lesione deve esser già accertata con la pronuncia di condanna generica.

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Impugnativa di delibera assembleare e prova della notifica alla società nel termine di legge
Ai fini della decisione il Tribunale reputa dirimente la circostanza che l’attrice, nonostante il termine ad essa espressamente concesso a...

Ai fini della decisione il Tribunale reputa dirimente la circostanza che l’attrice, nonostante il termine ad essa espressamente concesso a tal fine, non abbia fornito prova di aver instaurato il rapporto processuale con la società, ovvero con l’ente destinatario principale delle azioni di impugnazione delle decisioni assunte dai suoi organi, entro il termine di decadenza previsto dalla legge.

Deve ritenersi comunque inammissibile l’impugnazione essendo l’attrice incorsa nella decadenza di cui al primo comma dell’art. 2479 ter c.c., a mente del quale le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ovvero dalla iscrizione nel Registro delle Imprese.

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Differenze in termini di onere di allegazione ed onere della prova tra le azioni di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale contro l’amministratore. L’inerzia dell’amministratore nel richiedere il compenso non ammonta a rinuncia allo stesso
Se da un lato l’onere di allegazione nell’azione di responsabilità contrattuale contro l’amministratore ex art. 2392 c.c. è comune a...

Se da un lato l’onere di allegazione nell'azione di responsabilità contrattuale contro l'amministratore ex art. 2392 c.c. è comune a quello nell'azione di responsabilità extracontrattuale contro l'amministratore ex art. 2043 c.c. (e quindi l’attore deve indicare puntualmente, in modo determinato, la condotta che assume inadempiente e dannosa, la contrarietà all'obbligo di diligenza dell’amministratore o a specifici obblighi di legge o il profilo di colpa o dolo, il danno e il nesso di causalità con la condotta), dall'altro il riparto dell’onere della prova è differente.

Per la responsabilità contrattuale la distribuzione dell'onere della prova è regolata dal regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte convenuta incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile. In ipotesi di responsabilità extracontrattuale anche l’elemento soggettivo della fattispecie deve essere provato da chi agisce, e cioè dal danneggiato. Resta fermo che sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato attore fornire la prova dei fatti allegati e, quindi, dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità alla condotta del convenuto. L’allegazione dei fatti deve essere puntuale e specifica, come puntualizzato ormai da tempo dalla Corte di legittimità in tema di responsabilità dell’amministratore (Cass. 23180/2006: "Per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di "mala gestio" e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l'approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la "causa petendi" deve sin dall'inizio sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale. Ciò vale tanto che venga esercitata un'azione sociale di responsabilità quanto un'azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del patrimonio sociale può generare responsabilità non già in conseguenza dell'alea insita nell'attività di impresa, ma in relazione alla violazione di doveri legali o statutari che devono essere identificati nella domanda nei loro estremi fattuali”).

L' amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli. Tale diritto, peraltro, è disponibile e può anche essere oggetto di rinuncia attraverso una remissione del debito anche tacita, la quale tuttavia può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà abdicativa, non essendo sufficiente la mera inerzia o il silenzio (da ultimo Cass. 24139/2018). Non può desumersi dalla mera inerzia dell'amministratore nel richiedere il compenso, perché condotta non univoca, una sua rinuncia al diritto.

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Vendita beni strumentali e corrispettivo per rinuncia al patto di non concorrenza: assenza di prova idonea in mancanza di una firma leggibile e del nome del sottoscrittore
In mancanza dell’indicazione del nome del compilatore, della non leggibilità della firma in calce e dell’assenza di una data la...

In mancanza dell’indicazione del nome del compilatore, della non leggibilità della firma in calce e dell’assenza di una data la dichiarazione il documento manoscritto, prodotto in copia, determina incertezza circa la riconducibilità della dichiarazione alle intese tra le parti.

L’affermazione che la firma apposta sotto quella del ricevente sia quella del soggetto che abbia sottoscritto il documento per accettazione del relativo contenuto non corroborata da alcun altro sostegno probatorio, non è idonea a dimostrare né la riconducibilità della sottoscrizione manoscritta in autografia né la ragione per cui il documento sarebbe stato sottoscritto.

La prova della genericità dell’obbligazione di pagamento è data dalla mancanza dell’indicazione della decorrenza dei pagamenti rateali e dalla circostanza che la dichiarazione contiene un riferimento a ‘cambiali suindicate’, senza che vi sia alcuna menzione ad alcun titolo di credito che, alternativamente, vi sia stata l’emissione delle cambiali in questione.

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