Le mere divergenze tra consiglieri, o tra amministratore e socio, o tra singoli soci, non possono da sole costituire giustificazione sufficiente per l’estromissione dall’ufficio di amministratore. Ai fini della revoca per giusta causa dalla carica di amministratore non è necessario un suo inadempimento, ma è necessario il verificarsi di situazioni che determinino il venir meno della fiducia nelle sue capacità di gestione, tenendo conto esclusivamente dell’interesse della società e non quello di singoli gruppi di soci. La sussistenza della giusta causa deve essere espressamente enunciata nell’atto dell’assemblea che altresì descriva le ragioni della revoca, senza che queste, qualora siano omesse nell’atto deliberativo, possano essere integrate in prosieguo, nel corso del giudizio, appartenendo alla sola assemblea ogni valutazione in proposito.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore del socio e amministratore unico di una s.r.l. contro la stessa s.r.l. per un credito riconosciuto nel bilancio ordinario di due esercizi sociali consecutivi, opera la compensazione nella misura del controcredito vantato dalla opponente per i costi sopportati per titoli inerenti l'immobile occupato dal socio. Deve invece ritenersi infondata l'eccezione di postergazione del credito effettuato dal socio e sollevata dalla s.r.l. in ragione del fatto che l'attrice non ha né allegato né documentato il presupposto di postergazione rappresentato dalla situazione di crisi della società nelle date di erogazione del preteso finanziamento.
La sopravvenuta revoca dalle negoziazioni su un mercato regolamentato delle azioni di una società convenuta dalla CONSOB in un giudizio d'impugnazione del bilancio d'esercizio ex art. 157 TUF determina la carenza dell'interesse processuale in capo all'attore – legittimato straordinario – a coltivare il giudizio, essendo quella dell'art. 157 TUF appunto una legittimazione straordinaria avente quale presupposto-elemento soggettivo lo status di società emittente azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato (cfr. art. 119 TUF).
Con la dichiarazione di fallimento della società viene meno la legittimazione dei creditori sociali a coltivare l'azione, dispiegata precedentemente al fallimento, contro gli amministratori, sindaci e revisore legale ex art. 2394 c.c. per l'aver questi ridotto "l'integrità del patrimonio sociale", assomando la curatela del fallimento anche la legittimazione a questa azione.
Con la dichiarazione di fallimento della società non viene invece meno la legittimazione dei creditori sociali all'azione ex art. 2395 c.c. per l'aver questi subito, in ragione della condotta degli amministratori, un danno diretto e specifico.
L'accertamento della natura manifesta dell'errore segue criteri differenti a seconda che l'art. 1349 c.c. trovi applicazione nel suo ambito naturale, ovvero la determinazione dell'oggetto del contratto, o nel diverso caso previsto dall'art. 2473 c.c.. Mentre nella materia contrattuale, nella determinazione dell'oggetto del contratto l'arbitratore può procedere ad una valutazione discrezionale e fondare il suo apprezzamento sul criterio dell'equità mercantile, nel caso di cui all'art. 2473 terzo comma c.c. relativo alla stima del valore della quota , l'erroneità o meno della valutazione dell'esperto nominato dal Tribunale deve essere apprezzata sulla scorta delle regole tecniche di settore, il che vale anche ai fini dell'accertamento del carattere manifesto o meno dell'errore, che dovrà risultare evidente rispetto alle conoscenze di settore proprie dell'esperto, di chi legga il suo elaborato o sia fornito delle medesime competenze. Ne deriva che quando si ricorre all'art. 1349 c.c. per valutare la correttezza della valutazione compiuta dall'esperto nella determinazione del valore delle quote societarie, deve tenersi conto della diversità dei criteri che attengono a tale operazione rispetto a quelli di cui può servirsi l'arbitratore nella determinazione dell'oggetto del contratto.
Nel caso di cui all'art. 2473 terzo comma c.c., l'esperto non effettua la stima del valore delle quote in base all'equità - come avviene invece nella determinazione dell'oggetto del contratto da parte dell'arbitratore ai sensi dell'art. 1349 c.c. - ma è vincolato al criterio legale del valore di mercato. Pertanto, salvo che si rilevi una differenza del tutto irrisoria, la natura manifesta dell'errore sussiste ogniqualvolta l'errore emerga dagli atti e sia frutto di una scorretta applicazione di criteri tecnico-scientifici rientranti nell'ambito di conoscenza specifico dell'esperto, mentre si prescinde dal requisito dell'ultra dimidium ex art. 1448 c.c. - in applicazione del quale dovrebbe escludersi la natura manifesta dell'errore ogniqualvolta il valore corretta delle quote sia inferiore alla metà del valore indicato dall'esperto - che è applicabile solo ad adiuvandum, ossia per rafforzare la decisione giudiziale resa nel caso disciplinato dall'art. 1349 c.c. la quale, basandosi sulla correttezza o meno di una determinazione raggiunta in via equitativa dall'arbitratore, presenta profili di incertezza e opinabilità ben maggiori rispetto a quelli che possono emergere nel caso previsto dall'art. 2473 c.c.
La considerevole entità del danno lamentato rispetto al patrimonio del preteso debitore non consente di per sé di ritenere sussistente il pericolo di dispersione o di depauperamento della garanzia patrimoniale tali da giustificare la domanda di sequestro conservativo, essendo, invece, a tal fine necessari specifici elementi, dai quali presumere il possibile compimento di atti distrattivi o dispersivi del patrimonio.
In materia di tariffe aeroportuali la giurisdizione del Giudice Amministrativo sussiste solo quando la causa ha ad oggetto la determinazione o rideterminazione di tali tariffe e non invece quando riguarda l’azione restitutoria e risarcitoria a seguito di abuso di posizione dominante.
Ai fini dell’applicazione delle tariffe regolamentate, ciò che rileva è la tipologia di attività svolta all'interno dello scalo di assistenza ai vettori ed alle merci, che deve rendere indispensabile la disponibilità di uffici operativi interni, a prescindere dalla circostanza che il soggetto sia o meno in possesso della certificazione per l'attività di terra emessa dall'ENAC.
Nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 18/99 possono essere inclusi anche coloro che svolgano attività di spedizionieri in generale, se viene provato in giudizio che entro i confini dell’aeroporto l’unica attività svolta – fosse pure di importanza secondaria – rientra nel cd. handling.
Sotto il profilo probatorio nelle cause civili per danni successive agli accertamenti dell’Autorità (c.d. follow-on), la giurisprudenza di legittimità ha attribuito efficacia di prova “privilegiata” al provvedimento sanzionatorio emesso all’esito della tutela del public enforcement (v. Cass. n. 3640/09, seguita poi in senso conforme da Cass. n. 5941/11, Cass. n. 5942/11, Cass. n. 7039/12), con riguardo all’autorevolezza dell’organo da cui promanano e agli strumenti e alle modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità. Tale peculiare efficacia probatoria (ora vincolante a seguito del recepimento della Direttiva n. 2014/104) è limitata ad alcuni aspetti della fattispecie sottoposta al sindacato dell’autorità giudiziaria, e in particolare all’accertamento della posizione rivestita sul mercato dalla società indagata ed alla sua posizione di dominanza, alla sussistenza del comportamento abusivo ed alla lesione “del mercato”. Tale valenza non si estende invece alla sussistenza dei danni, al nesso di causalità e alla quantificazione del risarcimento.
In caso di anomalie riscontrate in contratti stipulati dall'impresa che abusa della sua posizione di dominanza, quale l'imposizione di canoni non orientati ai costi sopportati nella gestione e nello sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, costituisce un ipotesi di illecito assimilabile ad una fattispecie di responsabilità precontrattuale.
L’art. 1337 c.c. va interpretato quale clausola generale che impone ai contraenti di comportarsi in buona fede anche nella fase di formazione del contratto: la violazione di tale precetto è fonte di responsabilità, non solo nell’ipotesi di trattative interrotte ma anche quando il negozio sia stato concluso, ma con un assetto degli interessi in concreto pregiudizievoli per il contraente leale.
I soggetti che in virtù dell’illecito antitrust hanno subito prezzi abusivi hanno a disposizione sia i mezzi di tutela di natura contrattuale sia quelli aquiliani.
L’imperatività della normativa antitrust - posta a presidio dei principi di rango costituzionale di cui ai già citati art. 41 e 2 della Costituzione - cagiona in caso di loro violazione la nullità delle clausole contrattuali illecite ex art. 1418 ovvero 1419 c.c.
Posto che l’inefficacia della clausola abusiva non può andare a danno del soggetto che subisce l’abuso privandolo definitivamente dell’interesse a ricevere la prestazione, laddove il contraente in posizione dominante abusa imponendo canoni maggiori rispetto a quelli imposti normativamente soccorre in proposito il meccanismo della tecnica sostitutiva ex art. 1339 c.c., che consente la conservazione del contratto ed al contempo il suo riequilibrio a favore del contraente pregiudicato.
La controversia relativa all’interpretazione di un contratto di consorzio non ricade nella materia “violazione dei vincoli in tema di concorrenza” posto che la causa del contratto plurilaterale di consorzio è, sia in astratto che nel caso concreto, più ampia della semplice disciplina della concorrenza, sicché la causa deve essere qualificata quale controversia in materia di applicazione di un contratto concluso fra le parti, materia che non ricade nella competenza inderogabile e collegiale del Tribunale delle imprese ex art. 3 decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168 come modificato dal decreto legge 24gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27.
La clausola statutaria di un consorzio, stipulato tra gli esercenti attività commerciali all’interno di un centro commerciale, ove si prevede la reciproca limitazione parziale delle tipologie di beni offerti in vendita al fine di mantenere un equilibrio tra le merceologie distribuite, non è in contrasto con la tendenza tracciata dal legislatore a partire dalle riforme del 2006 di liberalizzare il commercio di quasi tutti i beni e i servizi, a tutela in primo luogo del consumatore. In particolare, ciò è vero nel caso in cui lo statuto preveda espressamente il caso di vincoli amministrativi meno rigidi rispetto a quelli negoziali. Quanto alla tutela del consumatore, egli non pare pregiudicato alla luce del fatto che le limitazioni hanno effetto solo fra gli operatori consorziati nel centro commerciale mentre l’utente, laddove non trovasse conveniente l’offerta, potrebbe recarsi in altro esercizio (nel caso di specie, il Tribunale ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da un farmacia consorziata nei confronti dell’ipermercato, membro dello stesso consorzio, volto ad ottenere inibitoria urgente alla vendita di medicinali di cd. automedicazione, attività riservata all'attrice in base alla disciplina del consorzio).
Seppure nell’ipotesi di lesioni di beni di proprietà industriale ed intellettuale in sede applicativa si faccia largo impiego della valutazione equitativa del danno di cui all’art. 1226 c.c., tale rimedio può essere correttamente esperito solo nell’ipotesi in cui l’an del pregiudizio sia provato ed al giudice siano offerti i parametri per supportare la liquidazione monetaria.
Nell'ambito del giudizio civile instauratosi successivamente all'irrogazione di una sanzione da parte dell'AGCM per violazione della disciplina a tutela delle concorrenza (fattispecie di abuso di posizione dominante) la delibera assunta dall’AGCM, nonché le decisioni di conferma o riforma dei giudici amministrativi, costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano e agli strumenti e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova particolarmente qualificata. Tale efficacia probatoria deve intendersi limitata all’accertamento della posizione rivestita sul mercato dalla società indagata, alla qualifica di tale posizione come dominante, alla sussistenza del comportamento accertato e alla sua qualificazione come abuso di posizione dominante, senza dunque estendersi altresì anche all’accertamento di tutti gli ulteriori elementi necessari alla liquidazione del risarcimento dei danni a favore delle vittime (sussistenza dei danni, nesso di causalità, quantificazione del risarcimento, analisi delle diverse componenti del danno ecc.).
Nell’ambito dell’accesso ai beni e servizi forniti dal monopolista alla generalità degli utenti, non rientra tra gli obblighi del monopolista quello di discriminare la concessione di detti beni o servizi, o la misura dei corrispettivi per detti beni o servizi, a valutazioni autonome del monopolista circa l’effettiva necessità di detti beni o servizi per gli utenti che ne facciano richiesta.
L’art. 1337 c.c. impone alle parti il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l’ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. La violazione di tale obbligo assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto sia valido, e tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto. La valida conclusione del contratto non esclude la responsabilità della parte cui possa fondatamente imputarsi l’omissione di condotte imposte dalla legge al fine di determinare in misura congrua e verificabile l’entità dei corrispettivi contrattuali - nel caso in cui, se tali condotte fossero state poste correttamente in essere, avrebbero con certezza indotto ad una diversa conformazione del contenuto del contratto.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2935 e 2947 c.c., I’azione risarcitoria per il danno da illecito extracontrattuale connesso all’abuso di posizione dominante si prescrive in cinque anni dal giorno in cui chi assume di aver subito il danno abbia avuto, usando l’ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia, mentre resta a carico di chi eccepisce la prescrizione l’onere di provarne la decorrenza. In tale quadro l’esordio della prescrizione non va collegato né al momento in cui l’accertamento dell’illecito concorrenziale da parte delle autorità amministrative è divenuto definitivo, né quello in cui il danno fu cagionato. Va invece dato rilevo al momento in cui il soggetto danneggiato ha avuto completa conoscenza del danno e della sua ingiustizia, e cioè al momento in cui egli sia stato adeguatamente e ragionevolmente informato circa l’illiceità del fatto che ha cagionato il danno. Il momento a quo per il calcolo della prescrizione va dunque valutato caso per caso, in relazione al grado di competenza e di effettiva conoscibilità proprio del soggetto danneggiato, in quale momento abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione quanto alla sussistenza dell’illecito lamentato in tema di tutela della concorrenza.
La responsabilità degli amministratori verso la società, di cui all'art. 2260 c.c., non integra un'ipotesi di legittimazione processuale sostitutiva ai sensi dell'art. 81 c.p.c., la quale richiede una deroga espressa di legge (quale ad esempio, nelle s.r.l., quella oggi dettata dall'art. 2476 co. 3° c.p.c.).
L'azione di responsabilità per danni inferti al patrimonio sociale da violazione dei soci amministratori ai propri doveri gestori spetta, nelle società personali, alla società stessa (che deve quindi deliberarla nelle forme di legge o di statuto) e non anche a ciascun socio, al quale compete, piuttosto, un'azione ex art. 2043 c.c. laddove l'illecito gestorio abbia provocato un danno diretto al suo patrimonio.
All’investitore professionale che abbia disinvestito il titolo prima della proposizione della domanda risarcitoria è dovuto il risarcimento del danno quantificato nel differenziale tra il valore di carico del titolo ed il valore di dismissione.