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Responsabilità per prosecuzione dell’attività in presenza di capitale sociale interamente eroso
Non è addebitabile agli amministratori la responsabilità per aver illecitamente proseguito l’attività in modo eccedente la conservazione dell’integrità e del...

Non è addebitabile agli amministratori la responsabilità per aver illecitamente proseguito l'attività in modo eccedente la conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio ex articolo 2485 del codice civile in presenza di capitale sociale interamente eroso – e quindi per non aver accertato senza indugio una causa di scioglimento ex articolo 2485 del codice civile – se l'erosione sarebbe dovuta risultare dalla virtuale valutazione delle poste contabili secondo la prospettiva liquidatoria, dismettendo quella della continuità aziendale, per il solo fatto che – ex post e quindi in modo logicamente fallace – si sarebbe dovuto considerare azzardata la scelta di proseguire l'attività; scelta che, invece, seppur rischiosa ma assunta in modo informato, è da considerarsi insindacabile nel merito.

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Limiti alla proponibilità della querela di falso e operatività della clausola arbitrale irrituale statutaria
La querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale di tipo documentale per rompere il collegamento -quanto...

La querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale di tipo documentale per rompere il collegamento -quanto a provenienza- tra dichiarazione (e dichiarante) e sottoscrizione; laddove si contesti una ipotesi di falsità ideologica per inveridicità di quanto dichiarato deve farsi piuttosto ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra la volontà e la sua manifestazione.

In consimili casi, trattandosi di utilizzo di uno strumento processuale per un fine diverso e incompatibile con quello per cui esso è previsto dalla legge, la sanzione non può che essere quella dell’inammissibilità, vale a dire, di una pronuncia di mero rito che si arresti al rilievo della non conformità fra domanda e istituto processuale, senza scendere al merito ‘ideologico’ della supposta falsità.

La querela di falso è altresì inammissibile in caso di ingiustificata mancata produzione dell’originale della scrittura impugnata a opera della parte che l'abbia proposta e che abbia la disponibilità della scrittura.

La querela di falso non è esperibile avverso il documento che, pur provenendo da pubblico ufficiale, venga impugnato al fine di contestare non già la sola attività immediatamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale stesso nello svolgimento del predetto potere e della predetta funzione, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 cod. civ., quali l'intrinseca verità delle dichiarazioni delle parti o di circostanze delle quali l'autore del documento tenga conto avendole tuttavia apprese da fonti esterne al documento medesimo , ovvero ancora del mero convincimento del pubblico ufficiale desunto dai fatti.

E’ fondata l’eccezione di devoluzione della controversia ad arbitrato irrituale qualora le domande spiegate in causa siano ricomprese nella clausola compromissoria statutaria e siano temporalmente collocate in un momento in cui l’attore era socio, e ciò anche se questi non faccia più parte, al momento della proposizione dell’azione, della compagine sociale.

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Invalidità di delibera assembleare di s.r.l. in liquidazione per difetto di quorum
E’ invalida la delibera di s.r.l. per difetto di quorum costitutivo previsto dallo statuto nell’ipotesi in cui, in presenza di...

E' invalida la delibera di s.r.l. per difetto di quorum costitutivo previsto dallo statuto nell'ipotesi in cui, in presenza di un legittimo rappresentante comune della comunione ereditaria, tale rappresentante non abbia partecipato all'assemblea e quest'ultima sia stata approvata dal un solo coerede presumendo il consenso degli altri.

L'art. 1105, primo comma c.c. infatti deve essere letto congiuntamente all'art. 1106, che prevede l'adozione di un regolamento della comunione e la nomina di un suo rappresentante, una volta nominato il quale, gli altri comunisti non possono, nei confronti dei terzi, dichiarare di rappresentare la comunione senza alcuna possibilità che possa essere presunto, in capo a uno dei coeredi non rappresentante , un consenso della maggioranza di comunisti che, evidentemente, manifestano viceversa il proprio dissenso al voto arbitrariamente espresso di fatto nell'interesse proprio di tale coerede.

L’assenza dell’amministratore della comunione impedisce in ogni caso di poterlo ritenere tacitamente assenziente ad atti altrui di gestione dell’asse.

Neppure appare invocabile nella specie la norma dettata dalla regola generale dell’art. 1110 c.c. Non solo infatti questa si riferisce a spese di conservazione della cosa comune, fra le quali neppure in via di analogia può essere inserito il voto per l’approvazione di un bilancio sociale. Ma soprattutto, l'eventuale intento di evitare l’avverarsi della fattispecie di cui all’art. 2490 ult. co. c.c. è in tale ipotesi del tutto inconferente. L’approvazione del bilancio da parte di società già in liquidazione non può neppur in astratto rivestire valore conservativo: atteso che l’eventuale cancellazione della società ai sensi della norma citata non muterebbe in ogni caso la consistenza del patrimonio sociale, limitandosi - con l’estinzione della persona giuridica- a produrre il fenomeno successorio del trasferimento ai soci, pro quota, degli eventuali cespiti non ancora liquidati.

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Valutazione comparativa dei pregiudizi derivanti dalla sospensione della deliberazione impugnata
Nel soppesare comparativamente il pregiudizio del socio impugnante e quello della società – ex articolo 2378, comma quarto, del codice...

Nel soppesare comparativamente il pregiudizio del socio impugnante e quello della società – ex articolo 2378, comma quarto, del codice civile, nell'ambito della domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione della deliberazione assembleare contestualmente impugnata – allorché venga sospesa una deliberazione recante trasferimento della sede sociale e nomina dell'organo amministrativo monocratico, appena insediatosi nella carica, non emerge alcun significativo pregiudizio a danno della società.

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Azione di responsabilità ex art. 146 L.F. contro amministratori e sindaci di s.r.l. per dolosa rappresentazione di un capitale fittizio con successiva assunzione di obbligazioni e per stipula di atto di cessione di quote a condizioni irragionevoli. Responsabilità degli amministratori non operativi.
E’ tenuto a risarcire il danno l’amministratore delegato di S.r.l. che in un’operazione di cessione di partecipazioni sociali di pertinenza...

E' tenuto a risarcire il danno l'amministratore delegato di S.r.l. che in un'operazione di cessione di partecipazioni sociali di pertinenza della società amministrata abbia sottoscritto delle clausole palesemente valutabili ex ante come irragionevoli, in quanto contrarie al generale dovere di conservazione del patrimonio sociale, risolvendosi nell'attribuzione di un bene sociale a terzi senza alcuna ragionevole aspettativa di pagamento del corrispettivo. (Nella specie si trattava di clausole volte a riconoscere all'acquirente il pagamento differito e l'equiparazione a quietanza del mancato proponimento dell'azione di adempimento da parte della cedente entro un determinato termine ristretto, a fronte della immediata disponibilità delle quote cedute per la cessionaria, della mancata previsione di alcuna garanzia in ordine al pagamento del prezzo differito e delle condizioni patrimoniali della cessionaria).

Per quanto riguarda la responsabilità degli amministratori non operativi, questi ultimi "rispondono per non aver impedito «fatti pregiudizievoli» dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza (anche per effetto delle informazioni ricevute ai sensi del terzo comma dell'art. 2381 c. c.) ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell'obbligo posto all'ultimo comma dell'art. 2381 c.c.: per il che occorre che la semplice facoltà di «chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società» sia innescata, così da trasformarsi in un obbligo positivo di condotta, da elementi tali da porre sull'avviso gli amministratori alla stregua della «diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze»: altrimenti si ricadrebbe nella configurazione di un generale obbligo di vigilanza che la riforma ha invece volutamente eliminato" (Cfr. Cass. n. 17441/2016). Sicché, in definitiva, in assenza di "segnali d'allarme" specifici non incombe sugli amministratori non operativi alcun obbligo di acquisire ulteriori informazioni, né tantomeno alcun obbligo di generale vigilanza sulla condotta dell'amministratore operativo.

E' senz'altro negligente rispetto ai doveri di specifica vigilanza propri dei sindaci ex art. 2403 c.c. (norma richiamata espressamente anche in materia di s.r.l. dall'art. 2477 c.c.) la condotta dei sindaci di s.r.l. che hanno omesso di verificare un atto di cessione di quote di rilevante valore perché non fisicamente presente nella sede sociale e quindi non esibito.

In ogni caso, per la sussistenza della responsabilità dei sindaci, ai sensi dell'art. 2407, co. 2, c.c., è necessario verificare il nesso causale tra la condotta negligente in senso omissivo dei sindaci e il permanere del pregiudizio direttamente causato dalla condotta dell'organo gestorio.

La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pure se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi. (Cfr. Cass. n. 26374/2014)

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L’opzione di vendita non viola il divieto di patto leonino: manca l’esenzione assoluta e totale dalle perdite
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di nullità di un accordo avente ad oggetto una...

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di nullità di un accordo avente ad oggetto una opzione di vendita per il presunto aggiramento del divieto di patto leonino, poiché nel caso concreto il riacquisto a prezzo prefissato di una minima percentuale del capitale sociale non poteva aver avuto l’effetto di esentare la società opzionaria - proprietaria di un numero di azioni ben superiore a quelle per le quali le era stata concessa l’opzione put - in via assoluta e totale dalle perdite.

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Recesso per giusta causa da Snc in presenza di gestione unilaterale della socia amministratrice
A fronte della domanda giudiziale di accertamento della liceità dell’esercizio del diritto di recesso per giusta causa asseritamente dovuto ad...

A fronte della domanda giudiziale di accertamento della liceità dell'esercizio del diritto di recesso per giusta causa asseritamente dovuto ad un complessivo inadempimento della socia amministratrice ai propri doveri di rendicontazione e consultazione della socia ricorrente, incombe sulla socia amministratrice - secondo il consolidato e condivisibile orientamento di cui a Cass. S.U. n. 13533/2001 in tema di azione contrattuale, applicabile anche la presente fattispecie riguardante rapporti di esecuzione del contratto sociale - l'onere della prova del proprio adempimento.

La gestione unilaterale della socia amministratrice di Snc e, in particolare, il trasferimento della sede legale della società senza alcuna comunicazione all'altra socia, appare di per sé in contrasto con i doveri del socio amministratore di Snc di cui all'art. 2261 c.c. (norma questa dettata per la società semplice ed applicabile anche alle Snc in forza del richiamo di cui all'art. 2293 c.c.), pertanto detta violazione si reputa idonea ad innescare la reazione della socia ricorrente rappresentata dal recesso per giusta causa.

La giusta causa di recesso va ricondotta (così come per i rapporti di lavoro, di mandato, di apertura di credito, e per tutti quelli cui la legge attribuisca particolari effetti al concetto di "giusta causa") alla altrui violazione di obblighi contrattuali, ovvero alla violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sottostante. (Cfr. Cass. n. 1602/2000).

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Preclusione al Giudice del Registro delle imprese di disporre la cancellazione ove si richieda attività istruttoria
Il Giudice del Registro delle imprese non può procedere alla cancellazione né dell’iscrizione del trasferimento di quote di S.r.l. a...

Il Giudice del Registro delle imprese non può procedere alla cancellazione né dell'iscrizione del trasferimento di quote di S.r.l. a favore di un soggetto terzo né dell'iscrizione della nomina del terzo acquirente alla carica di A.U. della medesima S.r.l. ove le interessate (socia cedente e terza acquirente) deducano essere avvenuta l'iscrizione all'insaputa delle medesime. Ciò in quanto il Giudice del Registro delle imprese è chiamato ex art. 2191 c.c. alla sola verifica della corrispondenza delle iscrizioni alle condizioni previste dalla legge sulla base della documentazione acquisita nel procedimento amministrativo di iscrizione, senza, quindi, poter procedere de plano all'accertamento della non riferibilità alle interessate delle iscrizioni per presumibile uso indebito del documento di identità ad opera dell'intermediario abilitato, essendo detto accertamento riservato alla sede contenziosa civile o penale.

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Cessione di quote, clausola compromissoria e clausola di prelazione
Del tutto condivisibili sono le motivazioni rese in altro analogo giudizio (sentenza n. 8336/2017 del 26 luglio 2017) laddove è...

Del tutto condivisibili sono le motivazioni rese in altro analogo giudizio (sentenza n. 8336/2017 del 26 luglio 2017) laddove è affermato che: “la disciplina statutaria riguarda diritti e obblighi intercorrenti tra le parti in conseguenza della titolarità delle quote e in particolare viene ad investire vicende di cessione di quote solo per quanto rilevante ai fini di opponibilità dell’operazione nei confronti della società (tanto che è pacificamente esclusa in giurisprudenza anche una efficacia “reale” delle clausole di prelazione statutarie), laddove la presente controversia riguarda semplicemente l’esecuzione di obblighi nascenti da una ordinaria operazione di compravendita (sia pure di quote sociali) e così di profili che, nel caso di specie, attengono esclusivamente agli interessi privati delle parti contrapposte senza invece alcuna incidenza sull’assetto dei rapporti sociali regolati dallo Statuto”.

La clausola statutaria di prelazione regola il trasferimento delle quote per atto tra vivi al fine evidente di regolamentare l’esercizio del diritto di prelazione in caso di alienazione ed individuare gli atti riconducibili alla categoria di “atti fra vivi” in una logica di favore per l’originaria compagine sociale. Con la conseguenza che tutte le controversie che possano sorgere fra soci (ovvero fra coloro che già fan parte della compagine) in ordine all’esercizio del diritto di prelazione rientrano nella competenza degli arbitri, mentre – come già detto – non attengono al rapporto gestorio le vicende relative all’interpretazione ed esecuzione del contratto di cessione di quote in forza del quale un socio cede la quota di cui è titolare a favore di terzi. Tutte le questioni che sorgono in ordine all’interpretazione ed esecuzione di tale negozio di cessione sfuggono alla cognizione degli arbitri.

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