Un’invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.
L'analisi del requisito di attività inventiva di un brevetto per invenzione deve essere effettuata: a) individuando il tecnico esperto del ramo; b) determinando il “problema tecnico oggettivo” che l’invenzione intende risolvere; c) verificando la “tecnica anteriore più vicina” ed individuando quella anteriorità che costituisce il migliore punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame; d) valutando il fatto che il tecnico esperto del ramo, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, anche combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un’altra anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata.
Ai fini del giudizio sulla validità del brevetto per modello ornamentale devono essere presi in esame il requisito della novità del modello, esclusa nel caso di identità con un modello divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda, e quello del carattere individuale, che sussiste quando l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata da qualsiasi modello divulgato prima. In particolare, ai fini della valutazione del carattere individuale, l’impressione visiva generale si basa sulle caratteristiche più rilevanti per visibilità, uso, originalità, di tale disegno o modello, tenuto conto del grado di libertà goduto dal progettista.
La contraffazione di un brevetto per modello ornamentale va rapportata all'utilizzatore informato del settore e va valutata effettuando un raffronto dei prodotti che si assume interferenti con le privative risultanti dalla registrazione nel loro insieme, tenendo conto che nel caso di settore particolarmente affollato anche lievi differenze sono ritenute sufficienti a escludere la contraffazione.
È nulla ai sensi degli artt. 1418, comma 2, e 1325, nn. 2) e 3), c.c. la clausola dell’accordo di risoluzione consensuale di una cessione di quota con cui il cessionario, nel retrocedere la partecipazione al cedente, si obbliga a rimborsargli la quota parte dei finanziamenti soci [ceduti con la partecipazione] utilizzati per il ripianamento delle perdite della società partecipata. L’obbligazione è priva di causa, perché il cedente, rientrando nella titolarità della quota, riceve pro parte proprio quei finanziamenti, già incorporati nella partecipazione al momento del loro utilizzo a copertura delle perdite; oppure è priva di oggetto, perché ha ad oggetto una prestazione giuridicamente impossibile, cioè la restituzione al socio di una porzione del capitale sociale, in quanto presuppone che finanziamenti utilizzati per il ripianamento delle perdite in sede di ricostituzione del capitale vengano restituiti dalla società ai soci.
Una volta effettuato il finanziamento, della provvista diviene titolare la società finanziata, mentre il socio finanziatore perde la titolarità del denaro e acquista nei confronti della società un diritto di credito alla restituzione, regolato dall’accordo di finanziamento e dall’art. 2467 c.c.; la cessione dei diritti relativi al finanziamento soci, unitamente alla partecipazione, trasferisce quindi al cessionario tale diritto di credito.
L’utilizzo di un finanziamento soci postergato, di valore intrinseco prossimo allo zero, a copertura delle perdite ne determina la trasformazione in capitale di rischio, il cui risultato economico resta incorporato nella partecipazione; ne consegue che, con il ritrasferimento della quota al cedente per effetto della risoluzione consensuale della cessione, quel risultato si trasferisce automaticamente anch’esso al cedente.
Il capitale sociale è indisponibile, e tale connotato ne costituisce aspetto saliente e inderogabile, che caratterizza innumerevoli aspetti della disciplina delle società di capitali: oltre alla disciplina dei conferimenti e delle riserve, della riduzione del capitale, della distribuzione degli utili, della postergazione dei finanziamenti dei soci e della distribuzione del residuo attivo della liquidazione, istituti che presuppongono tutti l’effettività e l’indisponibilità del capitale, il divieto di restituzione dei conferimenti di cui all’art. 2626 c.c., la cui effettività è tuttora garantita da sanzione penale.
La dicitura “originale” su prodotti pressoché identici, già presenti sul mercato e destinati al medesimo pubblico di riferimento, si configura come concorrenza sleale e denigrazione dei prodotti concorrenti che vengono considerati (sia pure subliminalmente) come prodotti non originali.
Quando un'ingente riduzione del prezzo è volta a denigrare il concorrente, uscito per primo sul mercato con il medesimo prodotto, l'illiceità va considerata non con riguardo al singolo atto isolatamente ma unitariamente all’intera condotta volta all'eliminazione dal mercato dell’impresa concorrente.
Va attribuita alla cognizione della Sezione Specializzata in materia di impresa la controversia fra amministratore e società relativa al pagamento delle somme reclamate dall'amministratore a titolo di compenso per l'attività esercitata.
La formulazione dell'art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 168/2003, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario», si presta a ricomprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, ivi comprese quelle attinenti al pagamento del compenso.
Spetta alla società l'onere di provare che gli inadempimenti dell'amministratore abbiano cagionato un danno risarcibile.
Nell’azione di responsabilità [promossa dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l. fall.] nei confronti dell’amministratore di fatto, a fronte dell’allegazione di inadempimenti ai doveri gestori grava sul convenuto l’onere di dimostrare il proprio adempimento, secondo il regime dell’azione contrattuale, perché l’amministratore di fatto è equiparato all’amministratore nominato dall’assemblea quanto all’assunzione di obblighi verso la società e alla conseguente responsabilità contrattuale da c.d. contatto sociale. Il sorgere degli obblighi inerenti all’amministrazione della società non ha infatti come presupposto ineliminabile la nomina dell’amministratore da parte dell’assemblea, e gli obblighi giuridici cui collegare una responsabilità contrattuale per inadempimento non presuppongono necessariamente una fattispecie negoziale.
È amministratore di fatto la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, risulta inserita nella gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, quando tale ingerenza, lungi dall’esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli caratteri di sistematicità e completezza.
Costituiscono indici presuntivi dell’assunzione del ruolo di amministratore di fatto, oltre al rapporto di parentela con gli amministratori nominati, la spendita della qualità di rappresentante legale o comunque di titolare della società nei rapporti con fornitori e dipendenti relativi all’operatività dell’ente e la riferibilità al soggetto delle disposizioni di pagamento bancarie, senza che risulti altro titolo per tale costante ingerenza nella gestione sociale.
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore va disatteso il criterio di quantificazione del danno fondato sulla differenza tra attivo e passivo fallimentare, perché esso non tiene conto della necessità di dimostrare il nesso causale tra gli addebiti e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento; il danno va invece commisurato [al valore delle merci sottratte al patrimonio sociale e all’importo dei pagamenti effettuati indebitamente in favore di terzi].
La mancata presentazione della parte, senza alcuna giustificazione, all’udienza fissata per rendere l’interrogatorio formale consente, ai sensi dell’art. 232 c.p.c., di ritenere ammesse le circostanze dedotte nei capitoli di prova, tanto più quando l’ammissione risulti riscontrata da altri elementi probatori.
Nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 legge fall., qualsiasi ragione di credito nei confronti del fallito deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo sicché, a seguito della dichiarazione di fallimento, se la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltiva la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 legge fall., la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa: salvo che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis. La legittimazione del fallito ad essere convenuto è ammissibile dunque una volta che la domanda, pur avendo contenuto patrimoniale, sia stata dichiaratamente proposta contro il fallito al fine di munirsi di un titolo da spendere al di fuori del concorso fallimentare e a procedura concorsuale chiusa, e quindi a valere sul patrimonio relitto o futuro del convenuto dopo l’esaurimento del concorso dei creditori insinuati, rappresentando tale ipotesi un’eccezione alla regola dell’esclusività dello stato passivo.
Il potere di proporre anche domande riconvenzionali appare invece condizionato alla verifica che, rappresentata agli organi dal Fallimento la ragione sottostante in fatto e in diritto alla reconventio, questi siano rimasti inerti senza prendere posizione al riguardo: ché se invece lo abbiano fatto, tale sua pretesa deve ritenersi appresa all’attivo fallimentare e non è più azionabile in via autonoma, rimanendo assoggettata alle scelte discrezionali degli organi dal fallimento con conseguente sua improcedibilità in sede ordinaria.
La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 l.fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia.
La perdita della capacità processuale del fallito, conseguente alla dichiarazione di fallimento relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore, salvo che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è perciò opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio.
La controversia tra una società di capitali e un suo amministratore relativa al pagamento dei compensi per l’esercizio delle funzioni gestorie rientra nei “rapporti societari” cui fa riferimento l’art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003 ai fini dell’individuazione della competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa, ed è soggetta al rito ordinario anziché al rito del lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c.
Il rapporto fra l’amministratore e la società è funzionale alla vita della società, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica, perché serve ad assicurare l’agire della società; esso è pertanto un rapporto “di società”, non assimilabile né al contratto d’opera né al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, e, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso fra quelli previsti dall’art. 409, n. 3, c.p.c.
Qualora l’amministratore [che sia anche dirigente della società] abbia convenuto con la società che il compenso per la carica gli sia corrisposto unitamente alla retribuzione per il rapporto di lavoro subordinato, egli, avendo percepito tale compenso unitario, non ha titolo per ottenere un’ulteriore remunerazione per l’attività gestoria; restano in tal caso inconferenti le eccezioni fondate sulla necessaria onerosità dell’incarico gestorio e sull’assenza di un espresso atto di rinuncia all’emolumento.
È ammissibile la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., in via subordinata al rigetto della domanda di pagamento dei compensi di amministratore, quando essa sia connessa alla medesima vicenda sostanziale, sia diretta a ottenere un importo commisurato al compenso per l’attività gestoria e si fondi su un quadro fattuale rimasto inalterato, senza incidere sulle difese della controparte, sul contraddittorio in materia istruttoria e sui tempi processuali.
La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, vale a dire il petitum e la causa petendi, purché la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali.
La prova dell’intestazione fiduciaria della quota sociale non richiede la forma scritta e può essere provata per mezzo della prova testimoniale o presunzioni.
La decisione dei soci superstiti della s.r.l. , la cui clausola statutaria di continuazione del rapporto sociale con gli eredi del socio deceduto non specifichi con quale metodo formalizzare la decisione, può essere adottata dai soci superstiti anche per facta concludentia in base ad accordi non formalizzati in via assembleare o con consenso per iscritto; in questo caso il Conservatore del Registro Imprese può iscrivere il trasferimento mortis causa della quota sociale in favore degli eredi senza richiedere la delibera assembleare o il consenso per iscritto dei soci superstiti comprovante la volontà dei soci superstiti di voler proseguire l’attività sociale con gli eredi del socio defunto.
L’art. 214 c.p.c. dispone che la parte è tenuta a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
Con riguardo al caso in cui la parte sia una persona giuridica, il disconoscimento della scrittura privata, perché
sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l’avversario di richiederne la verificazione, necessita di un’articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati o identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell’ente.
Un contratto di cessione di Know How che preveda al verificarsi di due eventi alternativi – il decesso del cedente entro una determinata data o il pagamento dell’intero prezzo da parte dell’acquirente entro una determinata data - l’acquisizione del Know How in via definitiva con contestuale estinzione sia dell’obbligo di pagamento delle
residue rate pattuite sia delle garanzie prestate a favore del cedente, è configurabile come contratto atipico a titolo oneroso a prestazioni corrispettive caratterizzato dall’aleatorietà della prestazione a carico dell’acquirente.
Con il contratto di cessione di know how, in virtù del principio consensualistico, il know how si trasferisce immediatamente in proprietà dell’acquirente al momento del perfezionamento del contratto.
In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione in senso tecnico o propria – da proporre a pena di decadenza entro venti giorni antecedenti la prima udienza di comparizione delle parti - postula l’autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorché essi traggano origine da un unico rapporto. Solo in questi ultimi casi - in cui si configura la compensazione c.d. impropria - il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuta dal giudice anche d’ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, restando inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni.
Appartengo alla giurisdizione del Giudice ordinario ed in particolare alla sezione specializzata in materia d’Impresa quelle domande di risarcimento del danno cagionato dalla violazione della normativa antitrust dell’unione Europea e di quella nazionale, nonché quelle domande di risarcimento di natura contrattuale attinenti alla pretesa violazione di norme imperative e degli obblighi di buona fede e di protezione dell’altro contraente.
L’inizio del computo della prescrizione nella materia Antitrust con riguardo alla generalità degli utenti e nell’ipotesi di cause c.d. follow-on – a seguito di un provvedimento dell’AGCM – coincide con la data di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio. La mera percezione della condotta anticompetitiva non è sufficiente per ritenere valutabile l’inerzia del danneggiato che non eserciti il diritto al risarcimento quando manchi la consapevolezza anche dell’ingiustizia della perdita economica, quale conseguenza dell’illecito anticoncorrenziale. Mentre con riguardo ad imprese che operano nel medesimo settore di mercato nell’ipotesi di abuso di posizione dominante, l’inizio del computo della prescrizione va anticipato all’inizio dell’istruttoria innanzi all’Autorità qualora si tratti di operatori che abbiano partecipato al procedimento. Occorre in ogni caso considerare che, nelle ipotesi d’infrazione continuativa o ripetuta, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dopo che l’infrazione sia cessata.
La violazione della normativa Antitrust quando si inserisce all’interno di un rapporto obbligatorio tra l’autore dell’illecito ed i danneggianti consente a questi ultimi di disporre di ulteriori mezzi di tutela di natura contrattuale oltre a quelli aquiliani. La tutela negoziale viene correttamente azionata qualora la condotta di abuso della posizione dominante si è concretamente esplicata negativamente sulla sfera soggettiva delle danneggianti nella fase genetica del contratto cagionando un assetto degli interessi contrattuali contrari alle disposizioni imperative. Sotto il profilo probatorio nelle cause civili per danni successivi agli accertamenti dell’Autorità (c.d. follow-on), viene attribuita efficacia di prova privilegiata al provvedimento sanzionatorio emesso all’esito della tutela del pubblic enforcement. Tale peculiare efficacia probatoria è limitata ad alcuni aspetti della fattispecie sottoposta al sindacato dell’autorità giudiziaria e in particolare all'accertamento della posizione rivestita sul mercato dalla società indagata ed alla sua posizione di dominanza alla sussistenza del comportamento abusivo ed alla lesione “del mercato”. Tale valenza non si estende alla sussistenza dei danni. L’imperatività della normativa Antitrust – posta a presidio dei principi di rango costituzionale di cui ai già citati art. 41 e 2 della Carta Costituzionale – cagiona in caso di loro violazione la nullità delle clausole contrattuali illecite ex art. 1418 ovvero 1419 c.c..