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Verifica del c.d. controllo analogo ai fini della configurabilità di una “società in house”
Ai fini della configurabilità di una “società in house”, la verifica circa l’esistenza di forme di controllo analogo a quello...

Ai fini della configurabilità di una “società in house”, la verifica circa l’esistenza di forme di controllo analogo a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici non si esaurisce nell’esame delle definizioni adottate dai soci nell’atto costitutivo. Occorre invece un’indagine concreta circa l’effettivo assetto di poteri definito dallo statuto sociale, onde verificare l’esistenza di un potere di comando del socio ulteriore a quello che, in base alle norme del Codice Civile, spetterebbe al titolare di una partecipazione sociale (unica o maggioritaria) . Tale indagine deve dare prova di una vera e propria subordinazione gerarchica della società rispetto all’ente pubblico, ben oltre il perimetro dell’eterodirezione di cui all’art 2497 c.c..

In assenza di strumenti societari idonei a garantire l’esercizio di un vero e proprio potere gerarchico dell’ente pubblico sull’operato degli amministratori, non sussiste il c.d. “controllo analogo” laddove, coerentemente con quanto previsto dall’art. 2380-bis  c.c., lo statuto della società assegni all’organo gestorio i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

 

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Responsabilità dell’amministratore di società di persone per prelievi ingiustificati
L’amministratore di società di persone è equiparato al mandatario quanto al regime di responsabilità applicabile, che ha natura contrattuale. Ne...

L’amministratore di società di persone è equiparato al mandatario quanto al regime di responsabilità applicabile, che ha natura contrattuale. Ne consegue che egli, convenuto in un giudizio di responsabilità per prelievi ingiustificati dalle casse sociali, è onerato di dimostrare la specifica finalità - diversa dalla mera locupletazione - per la quale il prelievo è stato effettuato (ad esempio: come retribuzione dell’incarico, per fini sociali, come anticipo sugli utili futuri).

L’amministratore che deduca di aver effettuato prelievi dalle casse sociali a titolo di acconto sugli utili deve fornire le circostanze in fatto sulla cui base ha ritenuto che la società fosse in grado di generare ricchezza futura pur in presenza di rilevanti perdite di esercizio.

Risponde in solido del danno da prelievo ingiustificato l’amministratore che, pur entrato in carica successivamente, non si sia attivato per il recupero delle somme e per la reintegrazione del patrimonio sociale.

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La decadenza del marchio registrato: interesse ad agire e nozione di uso effettivo
L’interesse all’agire nelle cause di declaratoria di decadenza per non uso del marchio sussiste in capo a tutti gli operatori...

L’interesse all’agire nelle cause di declaratoria di decadenza per non uso del marchio sussiste in capo a tutti gli operatori del settore cui la privativa si riferisce che rinvengono nella presenza del marchio un ostacolo all’esercizio della loro attività.

Sussiste un uso effettivo del marchio allorché questo assolva la sua funzione essenziale di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, con esclusione, pertanto, di quegli usi tesi soltanto a conservare le prerogative conferite dalla privativa. In particolare: a) l’uso dei marchi online o sui social network Youtube, Instagram, Facebook, per quanto nuovo nei mezzi di visualizzazione che consente di interagire direttamente con il consumatore, resta ancorato ai tradizionali criteri e requisiti di valutazione dell’effettivo uso e di un’eventuale contraffazione, indagine demandata, caso per caso, al giudice nazionale; b) con riguardo al marchio nazionale, lo spazio geografico di riferimento è quello domestico; c) deve considerarsi uso del marchio idoneo ad evitare la decadenza anche quello esclusivamente pubblicitario; tuttavia un particolare segno non può essere tutelato ove non sia virtuosamente ed effettivamente destinato al mercato di riferimento; d) la mera visibilità di un sito sul mercato nazionale non è sufficiente per predicare un uso effettivo, essendo necessario che il sito sia specificatamente destinato al consumatore nazionale, ossia che vi sia una specifica offerta destinata a quel settore.

L’uso idoneo ad impedire la decadenza del marchio registrato può essere ridotto e discontinuo, ma non può essere meramente simbolico, o riferibile a quantitativi di prodotti irrilevanti; l’impiego deve rispondere ad un ragionevole requisito di effettività, al fine di conservare la capacità di distinzione del prodotto e testimoniare una certa presenza dell’impresa produttrice o distributrice sul mercato e che sia almeno potenzialmente adatto ad incidere sulla sfera dei concorrenti.

L’onere di fornire la prova della mancanza di un uso idoneo ad impedire la decadenza del marchio,a carico dell’attore, deve essere inteso non già nel senso che debba fornirsi la concreta dimostrazione del fatto storico che nessun oggetto contraddistinto col marchio contestato sia stato prodotto o venduto in alcuna località del territorio nazionale, ma nel senso che, accertate particolari circostanze connesse alla vita del marchio, il mancato uso di questo possa essere desunto anche in via di presunzione, avuto pure riguardo alla possibilità che ha normalmente il suo titolare di contestare il valore presuntivo degli elementi dedotti dalla parte avversa.

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Lo storno di dipendenti: criteri identificativi, intensità della lesione e animus nocendi
Lo storno è considerato illecito ove il concorrente sleale si sia appropriato di risorse altrui, con modalità che abbiano messo...

Lo storno è considerato illecito ove il concorrente sleale si sia appropriato di risorse altrui, con modalità che abbiano messo a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provocato alterazioni non ragionevolmente prevedibili, e determinato uno shock sull’ordinaria attività di offerta di beni o servizi non riassorbibile attraverso un’adeguata organizzazione dell’impresa e di cui lo stornante non possa non essere consapevole giacché ciò corrisponde ad un suo vantaggio anticoncorrenziale.

L'intensità della lesione diluisce qualora gli episodi di storno si siano manifestati nello spazio di quasi un anno: come noto, infatti, il tempo nel quale si consuma l'illecito assume un autonomo rilievo indiziario ove, in relazione alla struttura aziendale ed alla qualificazione tecnicocommerciale dei dipendenti stornati rispetto a quelli rimasti, si possa inferire la non facile sostituibilità da parte dell’imprenditore che subisce lo sviamento.

Al fine di individuare l’animus nocendi, l’attività di convincimento svolta dalla parte stornante per indurre alla trasmigrazione il personale della stornata non assume alcun rilievo dovendosi avere riguardo alla capacità destrutturante dello storno.

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La sospensione della deliberazione assembleare impugnata impone l’irreparabilità del pregiudizio
La valutazione comparativa dei pregiudizi ai fini dell’art. 2378, quarto comma, c.c. va condotta considerando la riparabilità o irreparabilità del...

La valutazione comparativa dei pregiudizi ai fini dell’art. 2378, quarto comma, c.c. va condotta considerando la riparabilità o irreparabilità del pregiudizio che deriva dall’esecuzione della deliberazione assembleare impugnata e dalla sua sospensione.

Non ricorrono i presupposti della sospensione ex art. 2378 c.c. se l’esecuzione della deliberazione compromette la sopravvenienza operativa della società mentre la sua sospensione procura al socio ricorrente un mero danno risarcibile.

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Nullità della delibera assembleare di S.r.l. per “assenza assoluta di informazione”
Una delibera di assemblea di s.r.l. deve ritenersi nulla per assenza assoluta di informazione solo per il caso di completa...

Una delibera di assemblea di s.r.l. deve ritenersi nulla per assenza assoluta di informazione solo per il caso di completa carenza di convocazione dell'assemblea e non certamente quando manchi una minuziosa esposizione dell’oggetto della delibera nel corso della riunione.

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Cancellazione d’ufficio di un’iscrizione al Registro delle Imprese e pubblicità sanante dell’invalidità dell’atto di trasformazione
Il rimedio della cancellazione d’ufficio di una iscrizione nel Registro delle Imprese – in thesi avvenuta non esistendone le condizioni...

Il rimedio della cancellazione d’ufficio di una iscrizione nel Registro delle Imprese – in thesi avvenuta non esistendone le condizioni – da ordinarsi con decreto del Giudice del Registro ex articolo 2191 del codice civile, non è esperibile allorché l’iscrizione integri non solo una fattispecie di pubblicità costitutiva ma anche di pubblicità c.d. sanante o conservativa, ossia quei casi in cui, per espressa previsione di legge – al fine di tutelare l’affidamento generato nei terzi da atti di fondamentale rilevanza organizzativa per la società – l’adempimento pubblicitario preclude l’invalidità ovvero l’inefficacia dell’atto, com’è il caso, nella specie, dell’articolo 2500-bis del codice civile, in materia di pubblicità dell’atto di trasformazione.

Al fine di sostenere l’applicazione del rimedio della cancellazione d’ufficio ex articolo 2191 del codice civile anche nel caso di pubblicità c.d. sanante o conservativa, è priva di pregio l’argomentazione per cui la disposizione dell’articolo 2500-bis del codice civile non gode di copertura eurounitaria – a differenza della portata sanante degli atti costitutivi, di fusione e di scissione delle società di capitali – e quindi sarebbe incostituzionale non prevederne la cancellabilità d’ufficio nei casi di « tutela di interessi generali violati in caso di iscrizione indebita » (cit. ricorrente) giacché, al pari di questi ultimi casi, pure sussiste la medesima ratio di certezza del traffico giuridico nonché di tutela dell’affidamento generato nei terzi da atti di fondamentale rilevanza per l’organizzazione societaria

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Opponibilità della sentenza pronunciata contro un consorzio alle imprese consorziate. Principio della ragione più liquida.
Alla luce del principio per cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno soltanto dei debitori in solido non...

Alla luce del principio per cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno soltanto dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri condebitori (art. 1306 co. 1° c.c.), la sentenza pronunciata (in un primo giudizio) unicamente contro un consorzio non può essere opposta (in successivo giudizio) alle imprese consorziate. Dunque, in quel contesto, la domanda proposta contro le imprese consorziate non può essere fondata unicamente su (i fatti costitutivi rappresentati da) l’accertamento della qualità di condebitrici solidali in capo alle consorziate convenute e la sentenza pronunciata contro il consorzio in un precedente giudizio. Eventualmente, qualora l’affermato creditore abbia introdotto il giudizio contro le imprese consorziate per mezzo di una domanda siffatta e le affermate debitrici abbiano eccepito (in senso ampio) il principio ex art.1306 co.1° c.c., egli potrà mutare la propria domanda originaria, sostituendo a questa una domanda volta a: i) sentire accertare ex novo nei confronti delle imprese consorziate quanto accertato verso il consorzio nel precedente giudizio; (ii) sentire queste condannate, quali asserite condebitrici, in solido con il consorzio.

L'ordine con il quale il giudice ritiene di esaminare e decidere ciascuna delle questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito in rapporto al medesimo petitum(inteso come bene della vita) deve essere stabilito caso per caso, attraverso la ricerca di un equilibrio tra il principio dispositivo che permea di sé il processo civile e la discrezionalità di scegliere le questioni da trattare in funzione del principio di economia processuale che sostiene il cd. canone della ragione più liquida (ossia della necessità, al fine di ridurre l'attività istruttoria e quella di stesura della motivazione, di dare priorità nel rigetto della domanda alla ragione più evidente, più pronta, più piana, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito). In altri termini, il fatto che oggetto della domanda (e del processo) sia e rimanga sempre il petitum sostanziale e processuale dedotto dall'attore non esclude che, in forza dei principi di speditezza, economia e celerità delle decisioni, quel processo abbia termine con una pronuncia fondata sulla ragione più liquida di rigetto della domanda (prescrizione, adempimento, mancata scadenza dell'obbligazione, ecc.). Ne discende, come corollario di tali affermazioni, l’impossibilità di individuare una perfetta sovrapponibilità dell'oggetto del processo all'oggetto del giudicato, atteso che la reale portata oggettiva del giudicato, soprattutto in caso di pronuncia di rigetto, è determinata dai motivi della decisione e non coincide necessariamente con l’oggetto della causa.

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La querela di falso in caso di violazione dei diritti patrimoniali d’autore su opere fonografiche
La sospensione necessaria del giudizio civile in attesa della definizione di un procedimento penale è limitata all’ipotesi in cui l’azione...

La sospensione necessaria del giudizio civile in attesa della definizione di un procedimento penale è limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale.

Nel giudizio di rilevanza degli elementi di prova occorre tenere conto che la prova del falso richiede una manipolazione del documento che costituisca la sola conclusione logica necessaria di un procedimento di valutazione del significato indiziario delle prove articolate o assunte. La rilevanza dei mezzi di prova, infatti, dipende dalla possibilità che, per loro tramite, possa pervenirsi con ragionamento inferenziale alla dimostrazione che solo l’alterazione e/o il riempimento del foglio contro la volontà del sottoscrittore potrebbero spiegare gli indizi acquisiti o richiesti.

La querela di falso è inammissibile se il querelante non ha compiutamente indicato elementi probatori - anche solo indiziari - che siano rilevanti a sostegno della falsità, onere posto a suo carico e che non può essere assolto in un momento successivo alla proposizione della querela stessa.

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Contratto preliminare di cessione di quote e sopravvenuta variazione del valore del patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è un bene mediato rispetto alla partecipazione societaria: alla cessione di quest’ultima non si applicano, rispetto alle...

Il patrimonio sociale è un bene mediato rispetto alla partecipazione societaria: alla cessione di quest’ultima non si applicano, rispetto alle vicende patrimoniali della società, le garanzie di cui agli artt. 1495 e ss. c.c., mentre ogni tutela in proposito – salvo il dolo – è lasciata all’ autonoma regolamentazione delle parti.

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Tutela in Italia delle opere di autori statunitensi
Dal momento che l’accordo bilaterale Italia/USA del 1892 per la reciproca protezione delle opere di autori che appartengono all’altro Stato...

Dal momento che l’accordo bilaterale Italia/USA del 1892 per la reciproca protezione delle opere di autori che appartengono all’altro Stato non richiama alcuna regola di comparazione dei termini di protezione, in Italia l’opera statunitense è protetta secondo il generale termine previsto a favore degli autori nazionali, al pari dell’opera italiana. Pertanto, l’omissione del rinnovo della registrazione di un’opera presso il Copyright Office statunitense (con la conseguente caduta in pubblico dominio negli Stati Uniti) non priva tale opera della protezione assicurata dalla legge italiana alle opere statunitensi.

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