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Rivendica di brevetto: il requisito dell’industrialità come distinzione tra scoperta e invenzione.
L’onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di rivendica di un brevetto, ex art. 118 c.p.i., spetta all’attore. La...

L'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di rivendica di un brevetto, ex art. 118 c.p.i., spetta all'attore.

La privativa brevettuale deve possedere - tra l'altro - il requisito della sufficiente descrizione, per poter essere apprezzata nella sua identità ed essere vagliata nella sua validità alla luce dello stato della tecnica, ed essere anche attuata dai terzi.

L'invenzione brevettabile, nel sistema europeo, va distinta dalla mera scoperta, e può essere definita come una creazione intellettuale che si concretizza nella soluzione di un problema tecnico attraverso l'uso di determinati mezzi. L'invenzione è brevettabile in quanto sia atta ad avere un'applicazione pratica industriale, ovvero sia idonea a realizzarsi concretamente "in cose materiali" o "con mezzi materiali specifici", requisiti sintetizzabili nella formula della c.d. "industrialità".

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Requisiti di proteggibilità dell’opera fotografica e del design industriale.
In materia di opere fotografiche, il carattere artistico presuppone l’esistenza di un atto creativo in quanto espressione di un’attività intellettuale...

In materia di opere fotografiche, il carattere artistico presuppone l'esistenza di un atto creativo in quanto espressione di un'attività intellettuale preminente rispetto alla mera tecnica materiale. La modalità di riproduzione del fotografo deve trasmettere cioè un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla rappresentazione oggettiva cristallizzata, rendendo cioè una soggettiva interpretazione idonea a distinguere un'opera tra altre analoghe aventi il medesimo oggetto. Il requisito della creatività dell'opera fotografica sussiste ogniqualvolta l'autore non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, ma abbia inserito nello scatto la propria fantasia, il proprio gusto, la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni.

In materia di opere fotografiche, la natura artistica della riproduzione non può desumersi dalla notorietà del soggetto o dell'oggetto che è ritratto, giacché il valore dell'opera artistica si apprezza in virtù di canoni di natura formale - che esprimano in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la personalità dell'autore - dovendo invece il relativo giudizio prescindere dall'oggetto o dal soggetto in sé riprodotto.

L'opera appartenente al disegno industriale, per poter formare oggetto di diritto d'autore ex art. 2, n. 10, l. aut., deve essere idonea a suscitare emozioni estetiche e deve essere dotata di "creatività e originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato, che trascendono dalla funzionalità pratica del bene per assumere autonoma e distinta rilevanza.

La valutazione circa la sussistenza del carattere creativo ed artistico, in merito alla proteggibilità dell'opera di industrial design con il diritto d'autore, ex art. 2, n. 10, l. aut., deve tenere conto (anche) della notorietà che la stessa opera abbia acquisito mediante il consolidamento del suo apprezzamento presso gli ambienti culturali. Tale consolidamento deve essere valutato sulla base di alcuni indici, che possono essere, tra l'altro, le esposizioni in musei e mostre d'arte, la menzione in saggi e riviste, i riconoscimenti ottenuti con l'assegnazione di premi. Spetta all'interprete valutare la sussistenza del gradiente artistico nel caso concreto.

Per valutare la violazione dei diritti d'autore sulle opere dell' industrial design, una volta esclusa la riproduzione integrale della prima res ad opera della seconda, l'indagine sull'interferenza deve essere condotta non compiendo un confronto dei singoli particolari, ma piuttosto sulla base di una visione d'insieme, ossia avendo riguardo agli elementi essenziali dell'opera. L'interferenza con i diritti d'autore sull'opera dell' industrial design può essere apprezzata solo ove vengano riprodotte, nel loro complesso, tutte quelle soluzioni che conferiscono alla res dell'attore la loro specifica individualità.

Non può configurarsi un'opera derivata, con la conseguenza che la nuova creazione è libera e non subordinata al consenso del titolare dell'opera anteriore, allorché l'ispirazione del convenuto verso l'opera dell'attore si sia arrestata al mero spunto, senza integrare un esercizio del diritto di elaborazione riservato esclusivamente all'autore. Nel caso di specie, la concreta soluzione formale (del convenuto) è autonoma e significativamente discostata dalla prima, fino a far perdere nella mente dell'osservatore una derivazione diretta, giacché non sono riprese le scelte costituenti il cuore della creazione anteriore tutelata.

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Marchio dell’Unione Europea: registrabilità e tutela dei marchi composti da numeri e provvedimenti cross border nei confronti di convenuto residente in altro Stato Membro.
In caso di controversia avente ad oggetto domande di contraffazione nei confronti di due convenuti litisconsorti stabiliti in due differenti...

In caso di controversia avente ad oggetto domande di contraffazione nei confronti di due convenuti litisconsorti stabiliti in due differenti Stati membri (nel caso di specie, Italia e Paesi Bassi), o provvedimenti inibitori e le pronunce accessorie richieste hanno potenziale efficacia cross border per tutto il territorio dell’Unione anche nei confronti del convenuto stabilito in altro Stato Membro: in quest'ultimo caso la giurisdizione nazionale appare fondata sul disposto dell’art. 8, comma 1, n. 1), Reg. n. 1215/2012, secondo il quale – in alternativa al foro generale di cui all’art. 4, comma 1, dello stesso testo normativo – un soggetto domiciliato in uno Stato Membro può essere convenuto, in caso di pluralità di convenuti, anche davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi sia domiciliato quando tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata.

La portata extraterritoriale di una pronuncia fondata sulla contraffazione di un marchio dell'Unione Europea è limitata all’ipotesi in cui occorra assicurare al marchio le funzioni sue proprie, pregiudicate dal terzo. Dunque l’efficacia del provvedimento deve essere limitata ad un unico Stato Membro (ovvero ad una parte soltanto del territorio dell’Unione) nell’ipotesi in cui il convenuto fornisca la prova che l’uso del segno in questione non è idoneo a pregiudicare o non pregiudica le funzioni del marchio, in particolare per motivi linguistici.

In materia di marchio, è ammessa la possibilità di registrazione di tutti i segni grafici, compresi i numeri, purché abbiano un carattere distintivo in quanto non siano descrittivi del prodotto.

In ogni caso, la registrabilità di lettere e cifre come marchio non impedisce ai terzi di utilizzare gli stessi segni in funzione descrittiva, quali "strumenti di linguaggio", in quanto siano inseriti in altre parole, numeri o elementi composti ove la lettera o la cifra non sia dotata di autonoma capacità distintiva.

Il requisito della rinomanza del marchio sussiste quando esso è conosciuto da una parte significativa del pubblico di riferimento. Per compiere tale valutazione può tenersi conto, inter alia, di elementi quali la quota di mercato detenuta dal marchio, della notorietà del segno presso il pubblico di riferimento e della durata temporale della presenza del marchio sul mercato.

La valutazione in merito al rischio confusorio tra due marchi va compiuta globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, con particolare riguardo alla somiglianza dei marchi e a quella tra i prodotti o servizi designati, da valutarsi in rapporto d'interdipendenza. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa. Il rischio di confusione tra marchi è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del segno anteriore. Infatti i marchi dotati di un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà acquisita sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.

L'accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto deve compiersi in modo sintetico avendo riguardo all'insieme degli elementi che costituiscono il segno. Partendo prima dalla somiglianza visiva, auditiva e concettuale dei due segni in conflitto per poi pervenire ad un giudizio sintetico sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi.

Non può ammettersi che il diritto esclusivo di marchio su un segno costituito da cifre o numeri impedisca ad altri operatori di inglobare la stessa cifra o lo stesso numero nel proprio logo, quando nel segno posteriore tale segno perda il suo carattere distintivo autonomo, non costituendo cioè il nucleo ideologico, identificativo del marchio in conflitto.

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Diritto morale d’autore e studi professionali.
Ai sensi dell’art. 36 c.c. gli studi professionali associati – in quanto associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica –...

Ai sensi dell'art. 36 c.c. gli studi professionali associati - in quanto associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica - sono dotate di legittimatio ad causam se in tal senso depone (e risulta provata) la volontà degli associati, in quanto autonomi centri di imputazione di rapporti contrattuali (anche) rispetto ai crediti nascenti dalle prestazioni eseguite dai componenti dell'associazione.

Il diritto morale d'autore costituisce una posizione soggettiva legata strettamente alla persona dell'autore o del creatore intellettuale dell'opera dell'ingegno. Il diritto morale non può essere attribuito a soggetti diversi dalle persone fisiche, trattandosi di una sfera relativa alla tutela della personalità del creatore strettamente connessa al processo materiale creativo propedeutico alla realizzazione dell'opera.

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Profili processuali della domanda riconvenzionale.
Quando la riconvenzionale non implica lo spostamento della competenza essa può essere ugualmente proposta se ed in quanto sussista un...

Quando la riconvenzionale non implica lo spostamento della competenza essa può essere ugualmente proposta se ed in quanto sussista un "collegamento obiettivo" che renda "consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus ai fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo ex art. 111, primo comma, Cost. Tuttavia, purché sussista tale collegamento con la causa principale, deve quantomeno sussistere l'identità del rapporto o della situazione giuridica da cui traggono origine i diritti fatti valere.

Nei giudizi concernenti rapporti obbligatori, il convenuto, per determinare sufficientemente la causa petendi, deve esporre in comparsa di costituzione, oltre il rapporto medesimo, anche i fatti o gli atti dai quali si afferma essere quello insorto e la valutazione sulla eccezione di incompetenza deve essere svolta, ai sensi dell’ultimo comma dell'art. 38 cod. proc. civ. in base a quello che risulta dagli atti: di citazione o della comparsa di risposta in ipotesi di domanda riconvenzionale.

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Distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia.
Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l’impiego...

Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno dell'espressione "a prima richiesta del creditore" ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia; la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, ex art. 1945 c.c.: infatti la causa concreta del negozio è quella di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.

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Cessione di partecipazioni e obbligo di non concorrenza del cedente. Profili di legittimazione attiva.
Il contratto di cessione di partecipazioni ha come oggetto la partecipazione sociale intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi...

Il contratto di cessione di partecipazioni ha come oggetto la partecipazione sociale intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura c.d. amministrativa in cui si compendia lo status di socio e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta; tanto che il valore economico della quota non attiene di per sé all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti e può essere oggetto di contestazioni solo nel caso in cui le parti abbiano previsto pregresse garanzie o in caso di dolo del venditore che abbia inciso, alterandola, sulla apparente consistenza patrimoniale della società.

L'articolo 2557 c.c. individua quale soggetto attivo dell'obbligo di non concorrenza il titolare dell'azienda, e, quale soggetto passivo dell'obbligo, colui che l'ha ceduta. Tale obbligo può sussistere - per via analogica - anche nel caso in cui la cessione dell'azienda sia avvenuta tramite una cessione delle partecipazioni rappresentative del patrimonio sociale che abbia comunque determinato un cambio della proprietà aziendale e della governance.

La ratio dell’articolo 2557 c.c. consista nell’evitare che l’acquirente dell’azienda subisca danno dall’esercizio di un’attività concorrenziale da parte del cedente il quale, essendo conoscenza dell’organizzazione e della rete commerciale dell’azienda ceduta potrebbe facilmente sviare la clientela; rientrano pertanto nel divieto tutti i casi in cui l’alienante inizia l’esercizio della nuova impresa, anche in modo indiretto, attraverso strumenti giuridici con i quali si intenda eludere detto divieto.

In azioni di concorrenza illecita nascenti da una cessione di partecipazioni societarie, è la società le cui partecipazioni erano state oggetto di cessione, e che quindi esercisce l'azienda, ad avere la legittimazione attiva, e non il socio acquirente.

Lo stato di insolvenza cui fa riferimento l’art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine non deve rivestire i caratteri di gravità ed irreversibilità, potendo conseguire anche da una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore e va valutato con riferimento al momento della decisione.

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Sospensione della delibera assembleare di una S.p.A. “dipendente” da altra delibera
Sussiste un rapporto di dipendenza tra la delibera assembleare di una S.p.A. recante l’approvazione del bilancio e una precedente delibera...

Sussiste un rapporto di dipendenza tra la delibera assembleare di una S.p.A. recante l’approvazione del bilancio e una precedente delibera della stessa società, la cui esecuzione è stata sospesa in sede cautelare, avente ad oggetto un’illecita patrimonializzazione di una posta in bilancio (non emendata prima dell’approvazione del bilancio stesso). In quanto viziata dai medesimi motivi di illegittimità riscontrati nella prima delibera, si deve ritenere prevalente l’interesse del socio ex art. 2378, 4° co., c.c. alla sospensione dell’esecuzione della delibera recante l’approvazione del bilancio, non rilevando in alcun modo l’intervenuto adeguamento della posta censurata -nel bilancio successivo- al tenore della pronuncia cautelare.

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La clausola compromissoria è opponibile al liquidatore che esercita l’azione sociale di responsabilità
La clausola compromissoria inserita nel contratto sociale è in ogni caso opponibile al liquidatore che esercita l’azione sociale di responsabilità....

La clausola compromissoria inserita nel contratto sociale è in ogni caso opponibile al liquidatore che esercita l'azione sociale di responsabilità. Infatti in riferimento all’art. 2476 cc il liquidatore svolge comunque una azione di responsabilità sociale, vale a dire una azione rivolta alla reintegrazione del patrimonio della società e che, in ogni caso, trae origine dal contratto sociale e resta quindi assoggettata alla clausola arbitrale ivi prevista.
Tale clausola è dunque opponibile a chiunque agisca per la reintegrazione del patrimonio sociale e non a nome dei creditori.

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L’eccessiva genericità della clausola statutaria di esclusione del socio cooperatore ne comporta la nullità
La clausola statutaria in materia di esclusione del socio di cooperativa è nulla se affetta da eccessiva genericità nell’individuazione delle...

La clausola statutaria in materia di esclusione del socio di cooperativa è nulla se affetta da eccessiva genericità nell'individuazione delle ipotesi in cui l'assemblea o il Cda può deliberare in merito, ciò ponendosi in aperto contrasto con i principi generali ex artt. 1346, 1418 cc.

Se lo statuto si limita infatti a enunciare una clausola generale, senza alcuna tipizzazione preventiva delle condotte considerate ex ante rilevanti quanto ad ambito e gravità ai fini della esclusione, essa si risolve in un generico richiamo che lascia del tutto indeterminata l’area dei fatti passibili di valutazione da parte del Cda o dell’assemblea dei soci, in vista dell’esclusione di un componente della compagine sociale, così in sostanza disattendendo la ratio della previsione normativa di predeterminazione delle ipotesi di esclusione, e attribuendo a questi ultimi il potere di individuare di volta in volta le situazioni rilevanti ai fini della esclusione.

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