E' ammissibile l'iscrizione nel Registro delle Imprese delle domande giudiziali relative alla titolarità di quote di una società a responsabilità limitata (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto conciliabile il principio di tassatività delle iscrizioni disposto dal primo comma dell’art. 2188 c.c. con il principio di completezza ricostruibile alla luce dell'intera ratio del sistema di pubblicità commerciale del Registro delle Imprese, principio il quale comporta che siano iscrivibili, anche in difetto di una espressa previsione normativa, tutti gli atti modificativi di situazioni soggette ad iscrizione).
Costituisce principio pacifico che la clausola compromissoria non è un patto accessorio del contratto nel quale è inserita, ma costituisce un negozio dotato di propria individualità ed autonomia, nettamente distinto dal contratto cui aderisce. Secondo le regole generali di trasferimento delle posizioni giuridiche soggettive, il successore a titolo universale, subentrando in tutti i rapporti giuridici sopravvissuti al venir meno dell’originario titolare, prende automaticamente il posto di questi nel rapporto posto in essere con la stipulazione del negozio compromissorio, anche ove non subentri nel rapporto giuridico controverso compromesso in arbitri, attesa l'autonomia della clausola compromissoria (in questo senso si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7597 del 27/07/1990; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3784 del 22/06/1982; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1525 del 17/09/1970).
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
(nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto fondata l'eccezione di compromesso relativa alla richiesta di restituzione di un finanziamento soci da parte di un erede che non era mai entrato a far parte della compagine sociale in ragione della liquidazione della quota a lui spettante iure ereditario).
Deve essere disposta la cancellazione ex art. 2191 c.c. della iscrizione della cancellazione per trasferimento della sede all'estero quando quest'ultima sia avvenuta in difetto della dimostrazione della intervenuta iscrizione della società in Registro estero.
La richiesta di concessione di un provvedimento cautelare inaudita altera parte deve essere accompagnata dall’allegazione specifica di un pregiudizio imminente, alla possibile attuazione del provvedimento cautelare, derivante dalla previa convocazione della controparte.
(nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione inaudita altera parte ritenendo che gran parte delle delibere oggetto di impugnazione nel giudizio di merito avessero ormai prodotto tutti i loro effetti e che residuasse la possibilità per il socio di minoranza di proporre l’azione di responsabilità. Tali delibere concernevano la ratifica dell’operato dell’amministratore, l’opposizione all’esperimento dell’azione di responsabilità nei suoi confronti e l’opposizione alla proposizione di impugnazione di un contratto di opzione asseritamente lesivo degli interessi sociali.
Il Tribunale ha altresì rigettato l’’istanza di sospensione inaudita altera parte in relazione alla delibera di approvazione del bilancio, nella parte relativa all’esercizio dell’opzione asseritamente lesiva, poiché non venivano forniti elementi che indicassero l’imminenza dell’esercizio di tale opzione e che sconsigliassero la convocazione della controparte prima dell’emissione dei provvedimenti cautelari richiesti).
L'invalidità accertata incidenter tantum - ai soli fini di cui all'art. 2377, comma 8, c.c. - della delibera assembleare successiva a quella impugnata, non è idonea a privarla in via generale della efficacia sua propria, essendo tale valutazione idonea solo ad eliderne la valenza per così dire sanante rispetto alla invalidità della delibera impugnata.
Devolute in arbitrato le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari ex art. 2378 c.c., agli arbitri compete anche il potere di disporre la sospensione dell’efficacia delle delibere medesime; tuttavia, al fine di evitare il vuoto di tutela che si verificherebbe nel lasso temporale fra il momento della proposizione della domanda d’arbitrato e la formazione dell’organo arbitrale, deve necessariamente riconoscersi la competenza del Giudice ordinario in relazione alla sola istanza di sospensione della delibera, e ciò fino al momento in cui l’organo arbitrale non solo sia stato nominato, ma anche sia - concretamente - in grado di provvedere.
La locuzione “esercizio da parte del socio di un’attività concorrente o in conflitto d’interesse” è sufficientemente chiara nel suo significato prescrittivo, dal momento che l’avvio ex novo di una attività concorrente – a differenza dall’aggravamento di attività concorrenti considerato in altri precedenti giurisprudenziali – costituisce concetto chiaro e che non necessita di alcuna ulteriore specificazione.
Il mancato esercizio da parte dell'assemblea, ancorché protratto per anni, della facoltà di esclusione di un socio per il caso di svolgimento di attività concorrente o in conflitto di interesse, previsto statutariamente, non comporta di per sé la rinuncia ad avvalersi del diritto riconosciuto in tal senso dallo statuto sociale.
In materia di cessione di azienda, ai sensi dell’art. 2560 c.c. l’acquirente è responsabile solidalmente per i debiti attinenti all’azienda ceduta e precedenti il trasferimento della proprietà.
In caso di pagamento a un terzo di un debito pregresso, la somma corrisposta da parte dell’acquirente dell’azienda è opponibile al cedente, a nulla rilevando l’eventuale autorizzazione al pagamento da parte del cedente in qualità di debitore principale.
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno dei due pervenga al giudicato, l'accertamento di una situazione giuridica comune a entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto con il suddetto giudicato, quand'anche il giudizio successivo sia instaurato per finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il petitum del primo.
Sussiste se non la mala fede, quantomeno la colpa grave della parte, nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che le avrebbe consentito di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, alla luce non solo della pendenza di un procedimento preventivamente instaurato in ordine al medesimo rapporto obbligatorio e dell'emissione della relativa sentenza, ma anche del passaggio in giudicato di tale sentenza, dell'esecuzione delle statuizioni ivi contenute e dell'accettazione di tali statuizioni.
La condotta di cui sopra, altresì, è meritevole di sanzione ex art. 96, comma terzo, c.p.c. in quanto integra un abuso dello strumento processuale in violazione dell’interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione ed alle esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso e in quanto dà luogo a un danno a carico della controparte che è colpita da un ingiusto procedimento.
Il principio in base al quale in tema di revoca dell'amministratore di società di capitali, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, cc devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori, è da ritenersi espressivo di un principio generale e come tale applicabile anche per le società di persone.
Deve essere accolta la richiesta cautelare di autorizzazione a proseguire con l’operazione straordinaria di scissione ai sensi degli articoli 2445, ultimo comma, 2503, ultimo comma e 2506 ter, ultimo comma, cod. civ., effettuata da una società che abbia prestato adeguata garanzia a tutela delle posizioni creditorie in essere (nel caso di specie, la società è stata autorizzata a dare esecuzione alla operazione di scissione precedentemente deliberata, atteso che ha prestato idonea garanzia mediante il deposito dell’importo spettante al creditore in un conto corrente vincolato, dimostrandosi altresì disponibile a rimettersi alle disposizioni del Tribunale in caso venisse ritenuto opportuno un adeguamento della somma vincolata).
Il termine di prescrizione breve ex art. 2949, comma 1, c.c. non è applicabile per il caso del regresso nei confronti degli altri soci che si titoli nell'avvenuto pagamento, da parte di uno di essi, di un debito della società. Ché tale pagamento, e la relativa azione di regresso, pianamente si collocano come vicende attinenti all'ordinario svolgimento dell'attività imprenditoriale dell'ente. Le stesse non presentano perciò profili di peculiarità nei confronti delle altre, correnti relazioni intersoggettive che vengono a svolgersi in proposito; e come tali rimangono estranee al raggio di azione della prescrizione breve sancita dalla norma dell'art. 2949, comma 1, c.c.
L'estinzione di società in nome collettivo comporta la successione illimitata dei soci nei rapporti obbligatori facenti capo all'ente, compresi debiti tributari e previdenziali, con conseguente validità della notifica di accertamenti effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione.
Nelle società in nome collettivo, tutti i soci rispondono illimitatamente e pro quota paritetica delle obbligazioni sociali ex art. 2291 c.c. nei confronti dei terzi, salvo patto contrario.
Ricade sulla società l'onere della prova della tempestiva e regolare convocazione dell'assemblea.
La costituzione in giudizio della società in persona dell'amministratore deve essere considerata priva di effetti processuali una volta che sia intervenuta la nomina di un curatore speciale.