Non è sufficiente ad integrare i requisiti del carattere creativo e del valore artistico del disegno la rielaborazione artistica e l’apporto creativo consistente esclusivamente nell'aver depurato il motivo decorativo principale - che richiama uno lo stile classico sviluppatosi tra le fine del 1700 e l’inizio dell’800 - da alcuni elementi figurativi tipici di quell'epoca, al fine specifico di destinarlo preferenzialmente a mercati che per gusto, tradizione o convinzioni religiose non ammettono tali elementi figurativi.
Non sussiste apporto creativo - quale potrebbe essere l'organizzazione in modo nuovo e singolare di elementi già appartenenti al patrimonio culturale - qualora l'attività posta in essere dall'autoresi limiti ad un’operazione “di sottrazione”, priva di alcun collegamento soggettivo o originale con l’autore ovvero sia ispirata in forma meccanica da mere esigenze di marketing.
La pressochè fedele riproduzione di un originale modello classico, con differenze di mero dettaglio, senza alcuna rivisitazione creativa dell'opera originale non è un'attività idonea ad attribuire valore artistico ad un bene.
Il riconoscimento del valore artistico implica il consolidamento del relativo apprezzamento presso la collettività ed in particolare presso ambienti non immediatamente coinvolti nella commercializzazione e nell’acquisto del prodotto, concretandosi tale apprezzamento in un giudizio storicizzato, che si stacca dalla concreta destinazione d’uso del design industriale.
Posto che sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato tecnico per le quali non sussista (o sia scaduta) una privativa industriale, la riproduzione di elementi distintivi arbitrari e inessenziali alla funzione tecnica svolta costituisce un atto di concorrenza sleale per imitazione servile confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1 c.c., se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale (tenuto conto delle caratteristiche del pubblico di riferimento, della destinazione d'uso dei beni di cui si tratta, della reciproca posizione di mercato di due concorrenti e dei loro rapporti commerciali).
Per effettuare una valutazione di confondibilità è necessario che:
a) la comparazione tra i prodotti delle parti avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e, quindi, facendo riferimento alla sola forma esteriore del bene che si asserisce esser stato imitato (ossia ciò che è visibile da parte del consumatore);
b) le caratteristiche esteriori del prodotto che si assume imitato servilmente abbiano efficacia individualizzante, e siano, perciò, idonee, in virtù della propria capacità distintiva, a ricollegare un prodotto ad una determinata impresa;
c) l’imitazione di dette caratteristiche esteriori da parte di un’impresa concorrente sia idonea ad indurre in inganno il consumatore sulla provenienza del prodotto.
La confondibilità non si identifica con la mera riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa.
Il parziale mutamento degli elementi fattuali integranti la causa petendi e l'ampliamento del petitum rientrano nei confini della emendatio libelli - come definiti dalla Suprema Corte a sezioni unite, sentenza n. 12310/2017 - quando la domanda così modificata risulta comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio con la citazione, senza che le precisazioni effettuate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. abbiano compromesso le potenzialità difensive del convenuto o comportato un allungamento dei tempi processuali.
L’azione di responsabilità promossa dal socio che si assume direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi dell’amministratore ex art 2395 c.c. è azione extracontrattuale; secondo il generale regime del riparto dell’onere della prova in materia di responsabilità civile l’attore, in caso di responsabilità extracontrattuale, ha l’onere di allegare la condotta illecita, il danno, il nesso di causalità tra condotta e danno, nonché gli elementi da cui desumere la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e ha l’onere di provare tutti i fatti costitutivi della fattispecie.
Sostenere che la sentenza di patteggiamento ex art 444 c.p.p. assuma nel processo civile significato decisivo quanto al definitivo accertamento dei fatti attribuiti significa riconoscere che essa abbia il medesimo valore del giudicato della sentenza dibattimentale di condanna nel processo civile ai sensi dell'art 651 c.p.p., valore che per legge, invece, essa non ha (art. 445 c.p.p.”…la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi”). Invero, la sentenza penale di applicazione della pena ex art 444 c.p.p. costituisce nel processo civile un elemento, seppure qualificato, di convincimento liberamente apprezzabile dal giudice alla stregua di ogni altro indizio utilizzabile se ricorrono i requisiti di cui all’art 2729 c.c. (cfr. Cass sent. n. 20170/2018).
L'art. 1453 c.c., nell’attribuire al contraente adempiente la facoltà di optare tra l’adempimento o la risoluzione del contratto, offre alla parte, che con la domanda di adempimento abbia inizialmente interesse al suo mantenimento, la possibilità - a fronte di un inadempimento che, nel prolungarsi del giudizio, perdura o si aggrava - di rivedere la propria scelta, passando alla domanda di risoluzione per inadempimento, al fine di vedere rimosso l’assetto di interessi disposto con il negozio.
A fronte della risoluzione del contratto di affitto d’azienda, al Tribunale spetta solo la decisione in ordine all’imputabilità dell’inadempimento, che costituisce l'elemento fondante del giudizio di responsabilità, e dunque il presupposto dell’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni.
Anche che nei contratti a prestazioni corrispettive la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento fa venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, conseguentemente comporta anche l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28381 del 28/11/2017), così come “ In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la facoltà di "mutatio libelli" di cui all'art. 1453, comma 2, c.c. si estende alla domanda consequenziale e accessoria di restituzione, purché la stessa sia stata proposta contestualmente o, in ogni caso, nel medesimo grado di giudizio rispetto alla domanda risolutoria” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15461 del 26/07/2016)
In una scissione parziale in cui la divisione del patrimonio è avvenuta sulla base di un criterio percentuale generale e non su beni determinati, l’attribuzione del debito sopravvenuto è comunque desumibile dal progetto di scissione, in quanto l'omessa descrizione specifica di un elemento del passivo non può valere ad integrare il requisito dell’impossibilità di desumerlo. Peraltro, nel caso di passività tributaria sopravvenuta e riferita a un periodo d’imposta precedente alla scissione trova applicazione la disciplina speciale (art. 173, co. 13, d.p.r. 917/1986 e art. 15, co. 2, d.lgs. 472/1997), che prevede la responsabilità solidale illimitata, nei confronti del fisco, delle società che hanno partecipato all’operazione di scissione. Stante la natura tributaria della passività sopravvenuta, il principio posto dalla legislazione speciale è applicabile anche ai rapporti interni tra scissa e beneficiaria, pertanto non sono efficaci le disposizioni degli artt. 2506 bis, comma secondo, e 2506 quater, comma terzo, c.c. laddove limitano la responsabilità solidale al valore effettivo del patrimonio netto assegnato a ciascuna società.
Nell’azione di responsabilità intentata dal curatore fallimentare contro amministratori e sindaci, il danno da illegittima prosecuzione dell’attività non concorre con quello derivante dagli ingiustificati prelievi a favore di uno degli amministratori, poiché il risultato negativo degli stessi è già ricompreso nella perdita netta che si ricava confrontando il patrimonio della società al tempo in cui essa avrebbe dovuto essere posta in liquidazione e il patrimonio netto della società immediatamente prima della dichiarazione di fallimento. In caso contrario si finirebbe per duplicare la medesima voce di danno.
Nella difesa giudiziale dall’azione di responsabilità intentata dal curatore fallimentare contro amministratori e sindaci, non ha alcun rilievo agli effetti di escludere la responsabilità per danni derivanti da mala gestio invocare la natura solo formale della nomina o il fatto di aver agito eseguendo istruzioni di terzi, ben potendo ciò costituire piuttosto un ulteriore aspetto della negligente esecuzione del rapporto gestorio. L’inerzia o la supina esecuzione di altrui direttive non può costituire il presupposto dell’esonero da responsabilità di chi aveva un obbligo formale ex lege di adempiere agli specifici obblighi connessi alla titolarità della carica.
Nel periodo che precede l’approvazione del bilancio dal quale emerge l’integrale perdita del capitale non è doveroso per amministratori e sindaci accertare la causa di scioglimento, pertanto, in una logica prudenziale e di garanzia, le perdite generatesi in tale periodo possono essere scomputate in sede di quantificazione del danno provocato. È altresì possibile riconoscere a ciascuno degli amministratori e sindaci un periodo di c.d. franchigia, durante il quale non sono imputati danni, poiché corrispondente al tempo normalmente necessario, dopo l’assunzione della rispettiva carica, a prendere coscienza della situazione societària e ad adottare le opportune iniziative per la conservazione del patrimonio. In merito alla quantificazione del danno, poi, è preferibile adottare il criterio c.d. pro rata temporis con riferimento non a una differenza incrementale di perdita complessiva, ma con specifico riferimento alla differenza nella consistenza patrimoniale prodottasi nei singoli periodi in cui ciascun amministratore o sindaco è stato in carica.
Considerato che l’errore professionale di un sindaco si manifesta sia in forma commissiva che in forma omissiva, il riferimento contenuto nella polizza assicurativa professionale a “errori commessi nell’adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza” non esclude le condotte omissive, poiché una tale interpretazione renderebbe in concreto priva di applicabilità la formula. L’esclusione delle condotte omissive sarebbe in astratto possibile possibile solo se espressamente prevista in una clausola della polizza, specificamente accettata dall’assicurato ai sensi dell’art. 1341 c.c.
L’efficacia della clausola compromissoria inserita in un contratto non viene travolta dall’invocata nullità-invalidità dell’intero contratto, atteso che, in base al principio di autonomia (sancito dall’art. 808, co. 2, c.p.c.) la validità di tale clausola deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce.
L'art. 34 del decreto legislativo n. 5 del 2003 (che prevede che la clausola compromissoria deve conferire a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società) si applica esclusivamente alle convenzioni di arbitrato contenute nello statuto o nell’atto costitutivo di una società, mentre non trova applicazione nel caso in cui la medesima sia prevista in un contratto di cessione delle partecipazioni sociali. Tale contratto, infatti, non è assimilabile allo statuto o all’atto costitutivo di una società, essendo un mero contratto di scambio.
Ai sensi degli artt. 1401 e ss. c.c., in un contratto di compravendita di quote per persona da nominare, a seguito dell'esercizio del potere di nomina da parte dell'acquirente, il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, ne acquista i diritti ed assume gli obblighi con effetto retroattivo, dovendo quindi considerarsi fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al venditore ed unico legittimato passivo di un'eventuale azione contrattuale di quest'ultimo (cfr. Cass. nn. 7217/2013; 9595/2015 e 23077/2009).
In tema di layout di locali, la ripresa degli elementi di arredo di un locale, in mancanza di prova dell’originalità di tale arredo rispetto al panorama esistente, non è da sola idonea a integrare l’illecito concorrenziale, né sotto il profilo confusorio né sotto il profilo dell’appropriazione di pregi.
Con riferimento all’ipotesi dell’interruzione del processo determinata dall’apertura del fallimento ai sensi della L. Fall., art. 43, u.c., al fine del decorso del termine di riassunzione è necessaria la conoscenza legale da parte del curatore in merito allo specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo è destinato a operare, la quale può essere acquisita tramite una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.
La comunicazione via mail alla controparte circa l’intervenuta pronuncia della sentenza di fallimento, inviata dal legale della società in bonis non ancora nominato difensore del fallimento, non integra conoscenza qualificata ma costituisce al più indizio di una conoscenza di mero fatto dell'evento interruttivo da parte della procedura fallimentare: detto altrimenti, la comunicazione circa l’intervenuta pronuncia della sentenza di fallimento da parte di un soggetto sprovvisto di poteri rappresentativi, è priva di quella fede privilegiata richiesta ai fini della legalità della conoscenza da parte della curatela.
Non è nullo per indeterminatezza dell’oggetto il contratto di cessione di azienda che non menzioni i criteri che le parti hanno utilizzato per determinare il valore dell’avviamento, il quale non costituisce un bene ricompreso nell’azienda nella definizione dell’art 2555 c.c. ma una qualità immateriale della stessa la cui valutazione è rimessa alla volontà delle parti e, in mancanza di alcuna garanzia da parte cedente in relazione al relativo valore, non costituisce l’oggetto di alcuna prestazione da parte del venditore.
È nullo per impossibilità giuridica dell’oggetto il contratto di cessione di azienda in presenza di un divieto di esercizio dell’attività oggetto di cessione posto nel regolamento condominiale dell’immobile in cui sono collocati i locali di esercizio dell’azienda ceduta.