Se il contratto di distribuzione del software prevede espressamente la trasmissione della lista clienti dalla distributrice alla titolare dei diritti di sfruttamento economico del software a) tale attività di comunicazione non presenta alcun profilo di segretezza e riservatezza e b) la titolare dei diritti di sfruttamento economico del software è legittimata ad inviare ai clienti le comunicazioni relative al rapporto contrattuale - ed in particolare all'assistenza e manutenzione - connesso alla fornitura del software.
A seguito della cessazione di un contratto di distribuzione di software, il titolare del software è tenuto a prestare all’ex-distributore la collaborazione necessaria alla manutenzione della versione a suo tempo rilasciata al cliente dell'ex distributore. Da ciò discende che a) il titolare del software deve garantire all’ex-distributore di poter offrire al cliente un servizio di assistenza completo rispetto al prodotto a suo tempo acquistato; (altro…)
L’azione di natura extracontrattuale, quale quella di cui all’ art. 2394 c.c., a cui è legittimato, in caso di fallimento, il curatore fallimentare, impone una serie di oneri di allegazione prima ancora che di prova e, nello specifico, di provvedere ad una specifica illustrazione dei motivi di doglianza relativi a ciascuna delle voci in contestazione ovvero dei motivi per cui, in relazione a ciascuna posta, si ritiene violato ed eventualmente in quale misura il principio della par condicio.
L'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea di per sé ad “incorporare” la specifica delibera assembleare di determinazione del compenso degli amministratori, richiesta, in caso di omessa previsione statutaria, dall'art. 2389, co. 1, c.c. Può tuttavia ammettersi che accanto e oltre all'approvazione del bilancio, avente la funzione sua propria di accertamento della regolarità della rappresentazione contabile, l'assemblea possa anche adottare la delibera di determinazione del compenso degli amministratori, purché risulti la prova dell’effettiva volontà negoziale dell’assemblea stessa, che ha provveduto alla approvazione del bilancio, di approvare altresì la determinazione dei compensi degli amministratori
Non può essere concesso un provvedimento di sequestro conservativo qualora l'unico requisito posto a base del periculum sia la sporporzione tra la somma richiesta quale danno e il patrimonio dei convenuti resistenti. (altro…)
L'omessa notifica o la mancata dichiarazione nelle modalità di cui all'art. 300 c.p.c. dell'evento determinante la sopravvenuta perdita della capacità della parte costituita è irrilevante nella fase processuale in cui esso si è verificato. Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità della sentenza eventualmente pronunciata nei confronti della parte estinta.
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'omessa comunicazione ai sensi dell'art. 300 c.p.c. dell'estinzione della convenuta opposta - attrice sostanziale a seguito di cancellazione di questa dal registro delle imprese, determina la stabilizzazione della posizione giuridica della convenuta rispetto alle altre parti ed al giudice nella fase di primo grado del presente giudizio. Conseguentemente, la contestazione in merito alla carenza sopravvenuta di legittimazione della convenuta opposta - attrice sostanziale, svolta nel giudizio di opposizione dalla attrice opponente - convenuta sostanziale, deve essere rigettata poiché infondata.
In base ai principi in tema di ripartizione dell'onere della prova nell'àmbito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sulla convenuta opposta - attrice sostanziale dare la prova del titolo a fondamento della propria richiesta. Qualora la convenuta opposta non dimostri il contenuto degli accordi relativi alle condizioni di pagamento del prezzo di cessione del credito su cui il decreto ingiuntivo opposto si fonda, e nemmeno offra mezzi istruttori idonei a provare il contenuto del proprio credito, si verifica una mancanza di prova circa le condizioni di pagamento del credito azionato che rende impossibile verificare l'esigibilità dello stesso, con la conseguenza che l'opposizione deve trovare accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto essere revocato.
La giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di tariffe aeroportuali sussiste solo quando la causa ha ad oggetto la determinazione o rideterminazione di tali tariffe, non invece quando riguarda l'azione restitutoria o risarcitoria a seguito di abuso di posizione dominante.
Anche coloro che svolgono attività di spedizionieri in generale possono essere inclusi nell’ambito di applicazione del D. Lgs 18/99, se viene provato in giudizio che entro i confini dell’aeroporto l’unica attività svolta – fosse pure di importanza secondaria – rientra nel c.d. handling.
Sotto il profilo probatorio nelle cause civili per danni successive agli accertamenti dell'Autorità antitrust (c.d. follow-on), si attribuisce efficacia di prova "privilegiata" al provvedimento sanzionatorio emesso all'esito della tutela del public enforcement, con riguardo all'autorevolezza dell'organo da cui promana e agli strumenti e alle modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità. Tale peculiare efficacia probatoria (ora vincolante a seguito del recepimento della Direttiva n. 2014/104) è limitata ad alcuni aspetti della fattispecie sottoposta al sindacato dell'autorità giudiziaria, e in particolare all'accertamento della posizione rivestita sul mercato dalla società indagata e alla sua posizione di dominanza, alla sussistenza del comportamento abusivo ed alla lesione "del mercato". La stessa valenza non si estende invece alla sussistenza dei danni, al nesso di causalità e alla quantificazione del risarcimento.
I soggetti che in virtù dell'illecito antitrust hanno subito prezzi abusivi hanno a disposizione mezzi di tutela di natura contrattuale oltre che quelli aquiliani.
L'imperatività della normativa antitrust - posta a presidio dei principi di rango costituzionale di cui agli artt. 41 e 2 Cost. - cagiona in caso di violazione la nullità delle clausole contrattuali illecite ex art. 1418 ovvero 1419 c.c..
Le tariffe per la sub concessione di spazi ad uso ufficio per lo svolgimento di un servizio di assistenza doganale per merci, come calcolate dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), assurgono a rango di canone previsto dalla legge e possono essere sostituite alla clausola difforme concernente il corrispettivo di un contratto di sub concessione, tramite applicazione dei principi di conservazione del contratto ex artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c.
Con riferimento al dies a quo ai fini del calcolo della prescrizione nell'ipotesi di domande per il risarcimento del danno cagionato dalle violazioni della normativa antitrust: con riguardo alla generalità degli utenti e nelle ipotesi di cause c.d. follow-on, l’inizio del computo della prescrizione per la generalità degli utenti e dei consumatori coincide con la data di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio; con riguardo ad imprese che operano nel medesimo settore di mercato nell’ipotesi di abuso di posizione dominante, l’inizio del computo della prescrizione va anticipato all’inizio dell’istruttoria innanzi all’Autorità qualora si tratti di operatori che abbiano partecipato al procedimento.
L'art. 1337 c.c. costituisce una clausola generale che impone ai contraenti di comportarsi in buona fede anche nella fase di formazione del contratto: dalla sua violazione deriva responsabilità non solo nell'ipotesi di trattative interrotte che non abbiano portato alla formazione del contratto, ma anche quando questo sia stato concluso secondo un assetto di interessi in concreto pregiudizievole per il contraente leale.
Può aversi un'autorizzazione per comportamento concludente delle diverse modalità di vendita di un prodotto oggetto di un contratto di distribuzione selettiva, in presenza di una tolleranza prolungata nel tempo da parte del produttore che si è tradotta in una tacita accettazione di diverse modalità distributive.
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, riunito per connessione ad uno sulla risoluzione di un contratto di distribuzione selettiva intercorso tra le stesse parti, l'opponente non può opporre in compensazione - al fine di estinguere un credito vantato da controparte nei suoi confronti - il diritto al risarcimento del danno derivante dalla accertata ingiustificata interruzione del rapporto contrattuale con controparte nel giudizio connesso, qualora l'opponente non abbia dimostrato la sussistenza di un tale danno né della sua entità.
Le comunicazioni promozionali diffuse da un concorrente sono ingannevoli e decettive quando vi è discrasia tra il messaggio veicolato dalla pubblicità e la realtà dell'offerta commerciale cui la stessa comunicazione si riferisce. Ciò avviene ad esempio, come nel caso di specie, quando un'offerta commerciale con ad oggetto un servizio di trasporto è presentata come gratuita mentre essa, al contrario, ha un preciso costo pari, almeno, ad una somma che supera il doppio del risparmio assicurato da colui che diffonde il messaggio promozionale.
Le comunicazioni promozionali decettive sono idonee non solo ad ingannare l'acquirente sulle condizioni del servizio offerto, ma altresì a condizionare il consumatore medio all'atto in cui questi si deve liberamente e consapevolmente orientare sul mercato tra diversi offerenti.
Un messaggio promozionale ingannevole ed idoneo, perciò, ad influenzare non solo l'acquirente sulle condizioni del servizio offerto, ma altresì a condizionare il consumatore medio all'atto in cui questi si deve liberamente e consapevolmente orientare sul mercato tra diversi offerenti, integra una fattispecie di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 comma 3 c.c.
La mancata riconducibilità della cessione di azienda alle materie indicate dall’art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003, come modificato dalla L. 27/2012 che ha istituito il Tribunale delle Imprese, non comporta l’incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa, la quale si occupa anche di altre materie secondo un riparto di competenze interno tra le varie sezioni del Tribunale.
L'impossibilità per il socio non amministratore di procedere al controllo sulla regolare gestione sociale e sull'andamento economico finanziario della società a r.l. per il tramite della normale interlocuzione con gli organi sociali legittima il ricorso in via d'urgenza al Tribunale e, attesa la necessità di collaborazione degli organi sociali, l'emanazione di un provvedimento cautelare dotato delle misure di coercizione indiretta previste all'art. 614 bis c.p.c.. D'altro lato il diritto di accesso del socio deve essere limitato alla documentazione esistente, senza che possa costringersi la società alla redazione di documentazione diversa e ulteriore rispetto a quella di cui dispongono gli organi sociali, nel rispetto degli obblighi di riservatezza a garanzia delle informazioni contenute nei documenti forniti.
Il contenuto del negozio transattivo va identificato in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre attraverso le reciproche concessioni, essendo la transazione destinata – quale strumento negoziale di prevenzione o composizione di una lite ed analogamente alla sentenza – a coprire il dedotto ed il deducibile (ed assumendo quindi, se del caso, rilevanza l’assenza di specifiche limitazioni ai suoi effetti; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 690 del 14/1/2005, ribadita recentissimamente da Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23482 del 9/10/2017).
Deve essere esclusa la compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza e la precisione.
La legittimazione generale all'azione di nullità non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, onerandolo (in caso di rilievo officioso o di contestazione ad opera della controparte) della prova della necessità di ricorrere al giudice per evitare la lesione attuale di un proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, ottenendo un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile se non con l'intervento del giudice stesso. L'applicazione di tali principi all'azione di nullità delle deliberazioni assembleari in genere, e di approvazione del bilancio delle società di capitali in specie, va condotta con particolare rigore, attesa la platea potenzialmente illimitata di soggetti che su tale fondamentale documento contabile hanno fatto legittimo affidamento e la circostanza che una eventuale pronuncia favorevole per sua natura non comporta la sostituzione della deliberazione con altra approvativa di un bilancio corretto, tale per cui l'interesse a sentir pronunciare la nullità non può in particolare identificarsi con l'interesse ad una diversa azione o eccezione, il cui esercizio soltanto potrebbe soddisfare - in altro e diverso giudizio - la pretesa dell'attore. Il generico richiamo all’interesse "dei soci, del mercato e dei terzi in genere, a conoscere con esattezza la consistenza patrimoniale e finanziaria della società nonché la sua efficienza economica" non è sufficiente a ritenere sussistente quel necessario interesse qualificato.