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Procedimento cautelare e giudizio di merito: efficacia della misura cautelare e assenza di vincolo rispetto ai criteri di competenza applicabili a future domande di merito
Chiuso il procedimento cautelare e decorso il termine per la proposizione facoltativa del giudizio di merito davanti al medesimo foro,...

Chiuso il procedimento cautelare e decorso il termine per la proposizione facoltativa del giudizio di merito davanti al medesimo foro, nessun vincolo può ritenersi sussistere rispetto ai criteri di competenza applicabili a future domande di merito.La protrazione dell’efficacia della misura cautelare, quando abbia natura anticipatoria, non contenendo un accertamento idoneo al passaggio in giudicato, non è incompatibile con la successiva proposizione di un giudizio di merito volto a un accertamento con efficacia di giudicato. Non essendovi pericolo di conflitto di giudicati, la misura cautelare non vincola la parte a promuovere il giudizio di merito davanti al tribunale ove è stato presentato il giudizio cautelare, sempre che, in base ai criteri generali e/o speciali, sussistano altri fori competenti in via alternativa.

Il vincolo sulla competenza sui futuri giudizi può venire dalle pronunce della Corte di Cassazione e non da provvedimenti di giudici di merito, tanto meno se provvedimenti cautelari inidonei al giudicato.

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Competenza in materia di risoluzione contrattuale ex art. 72, quinto comma, l. fall.
Non può essere valutata in via autonoma – ed è quindi improcedibile – la domanda di risoluzione del contratto che...

Non può essere valutata in via autonoma - ed è quindi improcedibile - la domanda di risoluzione del contratto che implica dirette conseguenze, negative per la massa fallimentare, sulla titolarità del marchio e, dunque, sul trasferimento a favore del suo titolare e a danno della convenuta nonché, a valle, sul risarcimento del danno.

Ne consegue che la vis attractiva del Tribunale delle Imprese recede a favore di quello fallimentare.

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Il curatore fallimentare è legittimato a esperire azione di responsabilità per il pagamento preferenziale effettuato dall’amministratore
Tra gli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale la cui violazione rileva ai sensi dell’art. 2394 c.c. rientra...

Tra gli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale la cui violazione rileva ai sensi dell'art. 2394 c.c. rientra l'obbligo di cui all'art. 2741 c.c. di rispetto della par condicio creditorum.

L'azione ex art. 2394 c.c., dichiarato il fallimento, diviene azione di massa ed è esercitata in via esclusiva dal curatore fallimentare ex art. 146 l.f.

Se il curatore è legittimato ad esercitare in sede penale azione civile per il risarcimento del danno da bancarotta preferenziale (art. 216 comma 3 l.f.), allora egli è anche legittimato ad esercitare in sede civile la stessa azione (art. 185 c.p., 2043, 2059 c.c.) nonché ad esercitare, sempre (questa volta solo) in sede civile, azione per il danno derivante dall’illecito costituito dalla condotta corrispondente a quella penalmente rilevante cioè il pagamento preferenziale.

La business judgement rule non trova applicazione con riferimento a specifici obblighi - quali, ad esempio, quelli fiscali e contributivi - al cui adempimento gli amministratori di società sono tenuti per legge.

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Marchi “in serie”: carattere distintivo e contraffazione.
Il giudizio di confondibilità rilevante per il giudizio di novità formulato dall’EUIPO è del tutto indipendente dal giudizio di confondibilità...

Il giudizio di confondibilità rilevante per il giudizio di novità formulato dall’EUIPO è del tutto indipendente dal giudizio di confondibilità in concreto formulato dal giudice nazionale con riferimento alla contraffazione tra i medesimi segni.

Affinché possa essere invocato l'ampliamento del carattere distintivo del singolo segno a seguito dell'utilizzo seriale o molteplice del suo nucleo concettuale - costituito da un elemento verbale - all'interno di svariati segni "fratelli" che inglobano all'interno tale medesimo nucleo, è necessaria la presenza di alcuni requisiti. Questi sono: (i) l'esistenza di almeno due marchi accomunati dallo stesso nucleo concettuale, come lo stesso elemento verbale nel caso di specie; (ii) la prova dell'uso effettivo in commercio dei marchi che costituiscono la serie; (iii) la sussistenza di un rischio di confusione derivante dalla possibilità di associazione tra il marchio contestato e i marchi anteriori appartenenti alla serie, qualora il marchio contestato presenti con questi ultimi somiglianze tali da indurre il consumatore a credere che esso faccia parte di tale stessa serie; e (iv) la sussistenza di caratteristiche tali da consentire di ricollegare il marchio registrato alla serie.

Il lemma “ENA” richiama un elemento costitutivo dei denti, lo smalto, che in lingua inglese viene appunto chiamato Enamel. Pertanto, la dicitura “ENA” non è distintiva per prodotti adibiti ad uso dentale in quanto essa è costituita dal prefisso di “ENAMEL” e descrive appunto l’ambito di utilizzazione del bene, che è quello dentale.

Una domanda di accertamento della concorrenza sleale per confusione e/o per violazione dei principi delle correttezza professionale che rimandi agli stessi fatti costitutivi su cui è fondata la domanda di contraffazione non può ritenersi né generica né indeterminata.

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Collegamento negoziale tra contratto di licenza canali e contratto di concessione pubblicitaria.
Il collegamento tra contratti è configurabile quando gli stessi siano legati da un nesso teleologico e dal comune intento delle...

Il collegamento tra contratti è configurabile quando gli stessi siano legati da un nesso teleologico e dal comune intento delle parti di perseguire, oltre all'effetto tipico di ognuno di essi, anche un ulteriore risultato concreto derivante da siffatto collegamento, di modo che i negozi si pongono così in rapporto di reciproca dipendenza e le vicende dell'uno di ripercuotono sulla sorte dell'altro.

Non sussiste l'interdipendenza né il collegamento tra due tipi contrattuali, di licenza canali e di concessione pubblicitaria, se i due negozi si appalesano del tutto autonomi e indipendenti tra loro in virtù delle circostanze: (i) che il secondo contratto è stato stipulato a distanza di oltre un anno dal primo; (ii) che lo stesso ha oggetto e durata differenti da esso; e (iii) che la stipula del secondo contratto di licenza canali è avvenuta dopo la scadenza del primo, quando il contratto di concessione pubblicitaria era già venuto meno.

Qualora un contratto di concessione pubblicitaria rechi degli obiettivi o "auspici programmatici" tra le parti, come importi economici specifici in relazione a determinati periodi temporali, senza tuttavia che gli stessi siano state espressamente previsti come fatturati minimi garantiti dal concessionario al concedente, il loro mancato raggiungimento da parte del concessionario rileva solo come giusta causa di recesso del concedente e non come inadempimento contrattuale da parte del primo.

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Contratto di appalto: cessione del credito e clausola compromissoria.
Le questioni sollevate da un membro di un’ATI nei confronti della stazione appaltante sui pagamenti effettuati a un terzo cessionario...

Le questioni sollevate da un membro di un'ATI nei confronti della stazione appaltante sui pagamenti effettuati a un terzo cessionario del credito attengono all'esecuzione del contratto di appalto; esse sono quindi di competenza degli arbitri e non del Giudice ordinario se il contratto prevede che tutte le controversie relative alla sua esecuzione siano sottoposte ad arbitrato rituale.

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Potere di nomina del curatore speciale e giudice della causa pendente
L’affidamento al giudice della causa pendente del potere di nomina del curatore provvisorio non è in alcun modo incompatibile con...

L'affidamento al giudice della causa pendente del potere di nomina del curatore provvisorio non è in alcun modo incompatibile con la natura del procedimento ex art. 78 cod. proc. civ. e seguenti, che è riconducibile alla volontaria giurisdizione (nel caso di specie, il Tribunale ha richiamato l'orientamento espresso da ultimo in Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7362 del 13/04/2015, a mente del quale "allorquando l'esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice (monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 50 bis cod. proc. civ.) della causa pendente, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all'art. 80 cod. proc. civ.").

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Omesso versamento del socio amministratore di Srl dell’importo prescritto dall’art. 2481 bis, IV co., c.c.: validità delibera aumento capitale, revoca amministratore e rettifica iscrizioni nel Registro Imprese
L’art. 2476, III co., c.c. richiede affinché sia adottato su richiesta anche di un singolo socio il provvedimento di revoca...

L'art. 2476, III co., c.c. richiede affinché sia adottato su richiesta anche di un singolo socio il provvedimento di revoca dell'amministratore, che questo si sia reso responsabile di "gravi irregolarità nella gestione" (fumus boni iuris) e che l'attualità o la permanenza di tali comportamenti determini il rischio, sia pur anche solo potenziale, di un pregiudizio imminente e irreparabile per l'interesse sociale (periculum in mora).

Il socio amministratore che omette di versare al momento della sottoscrizione il 25% della parte di capitale sociale sottoscritta, è evidentemente venuto meno ai suoi obblighi nell'interesse della società e tale condotta indubbiamente rileva sul piano della responsabilità dell'amministratore, incaricato per legge dell'esecuzione delle delibere assembleari e tenuto ad intraprendere ogni più opportuna e doverosa iniziativa di escussione nei confronti del socio che non abbia eseguito l'immediato versamento della quota sottoscritta, attivando eventualmente la procedura di cui all'art. 2466 c.c. (Nella specie il Tribunale ha ritenuto che tale condotta omissiva, pure censurabile, non fosse di gravità tale rispetto all'interesse della società da giustificare la revoca dell'amministratore, posto che: a) la delibera di aumento del capitale sociale non era stata impugnata; b) il socio amministratore risultava titolare di una partecipazione pari al 98,33% del capitale sociale; c) in corso di causa il socio amministratore aveva versato il 25% del capitale sociale sottoscritto.)

Merita accoglimento la richiesta ex art. 700 c.p.c. volta ad ottenere la rettifica dei dati che risultano iscritti nel Registro delle Imprese, dal momento che il capitale sociale è indicato come interamente sottoscritto e versato, mentre risulta versato solo in parte; ciò in considerazione della tutela dell'interesse dei terzi a conoscere l'effettiva consistenza patrimoniale della società, posta l'intrinseca potenzialità lesiva di un'iscrizione non veritiera.

Poiché lo strumento cautelare atipico di cui all'art. 700 c.p.c. non può sovrapporsi e sostituire il rimedio tipico previsto dall'art. 2191 c.c., che prevede la possibilità per qualunque interessato di rivolgersi al Giudice delle imprese per ottenere l'ordine direttamente nei confronti del Conservatore del Registro delle imprese di cancellazione dell'iscrizione avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, al Tribunale in sede cautelare atipica è preclusa l'adozione del medesimo provvedimento, mentre nulla preclude al Tribunale , sussistendone i presupposti del fumus boni iuris e del periculum, di rivolgersi nei confronti della società, e per essa ai suoi amministratori, affinché questi ultimi si attivino al fine di ottenere la rettifica delle iscrizioni non corrette.

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É illecito lo sfruttamento del rapporto creatosi con i clienti di un partner commerciale per sottrarli al medesimo
Costituisce violazione della buona fede contrattuale ed una condotta concorrenziale illecita ex art. 2598 3°c.c. la condotta di chi, mentre...

Costituisce violazione della buona fede contrattuale ed una condotta concorrenziale illecita ex art. 2598 3°c.c. la condotta di chi, mentre viene pagato dal proprio partner commerciale per lavorare presso alcuni clienti di quest’ultimo, si serva del contatto venutosi, necessariamente, a creare con costoro e della possibilità di continuare a frequentarli, per sottrarre quei clienti al predetto suo partner onde generare un avviamento (acquisendo quei clienti al proprio portafoglio) la cui creazione secondo una condotta corretta avrebbe necessitato di assai più tempo.

Il dovere di correttezza della parte in un rapporto obbligatorio ed il dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto vietano alla parte di un rapporto collaborativo di servirsene per nuocere all’altra, sì che l’obbligo di astenersi dalla concorrenza permea come elemento connaturale ogni rapporto di collaborazione economica. Tanto che durante lo svolgimento di un rapporto commerciale l’obbligo di astenersi da concorrenza renderebbe inutile, ossia privo di causa, il patto accessorio.

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Inammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. quando vi sono questioni complesse
Lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite non è utilizzabile quando la complessità e...

Lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite non è utilizzabile quando la complessità e l’ampiezza delle questioni da affrontare in un eventuale giudizio di merito comporterebbe in ogni caso una preventiva decisione da parte del Tribunale in ordine alla ammissibilità e rilevanza di una c.t.u., e presupporrebbe una positiva valutazione sulla fondatezza degli assunti preliminari in ordine alla condotta posta in essere da ciascuna parte resistente, o da eventuali altri soggetti non chiamati nel presente giudizio, da svolgere nel contraddittorio pieno fra le parti e non con valutazione solo sommaria.

La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. dev'essere fondata su un'analisi costi-benefici, posto che l'ammissione indiscriminata di un simile strumento potrebbe comportare la lesione dei diritti fondamentali di difesa, con conseguenze rilevanti e potenzialmente contrarie allo scopo di una rapida definizione della controversia, dal momento che gli accertamenti in tal modo con essa acquisiti andrebbero a costituire elementi di prova nel successivo giudizio di merito; inoltre dovrebbero essere sottoposti ad una successiva verifica che ne escludesse l'infondatezza e/o l'irrilevanza, "dovendosi considerare che l'assenza di un sindacato circa l'ammissibilità finirebbe per aprire la strada a perizie meramente esplorative ed integrerebbe un abuso del diritto". (Cfr. Trib. di Milano, Sez. Imprese A, ord. 29.02.2016)

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Validità ed efficacia del provvedimento di sequestro giudiziario emesso in corso di causa nonostante la declaratoria di incompeteza per territorio del giudice che lo ha emesso nel giudizio di merito
L’art. 669 quater, primo comma, c.p.c., individua come giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente a decidere nel procedimento cautelare, quello avanti...

L'art. 669 quater, primo comma, c.p.c., individua come giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente a decidere nel procedimento cautelare, quello avanti al quale pende il giudizio di merito, indipendentemente dal corretto radicamento della competenza. La soluzione prescelta dal legislatore presenta certo degli inconvenienti, e in particolare quello di prestarsi alla scelta del giudice, ove il ricorrente introduca la causa di merito davanti ad un giudice incompetente, senza che l'eccezione di incompetenza possa paralizzare la pronuncia cautelare, che potrà essere emanata anche ove il giudice adito ritenga l'eccezione fondata. L'inconveniente ora evidenziato non sembra tuttavia sufficiente a superare il tenore letterale della norma, che fissa un nesso assoluto tra cautela e merito, all'evidente scopo di semplificare la soluzione delle questioni concernenti la competenza nella fase di emanazione di provvedimenti di urgenza, in cui sembra prevalere , nell'intenzione del legislatore, l'esigenza di dare risposta urgente ad un pericolo di danno imminente. (Cfr. Trib. Milano, ord. n. 39902/2015)

E' proprio il legame forte tra il procedimento cautelare in corso di causa e il giudizio di merito - a fronte dell'irrilevanza della questione di competenza ad emettere il provvedimento cautelare e della circostanza che la declaratoria di incompetenza per territorio comporta la prosecuzione del giudizio e non tange la sua idoneità a produrre una decisione di merito - a far concludere che essa prosecuzione include ed implica la perdurante validità ed efficacia del provvedimento cautelare validamente assunto in pendenza del giudizio di merito avanti al giudice poi riconosciutosi incompetente.

Proprio perché il processo che prosegue a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale è capace di dar luogo ad una sentenza di merito, allora ha senso, anche rispetto al requisito del periculum in mora, che il provvedimento cautelare rimanga valido ed efficace: rimane intatta e "continua" per tutta l'estensione del processo l'esigenza che la parte che ha chiesto ed ottenuto la cautela non subisca la lesione del suo diritto durante il tempo necessario al suo svolgimento. Ogni iato o interruzione della cautela sarebbero, in questo caso, ingiustificati e irragionevoli.

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