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Sull’inammissibilità della richiesta di sospensione di una delibera assembleare effettuata nell’ambito del reclamo avverso una misura cautelare
Avuto riguardo al disposto degli articoli 2378, comma terzo, e 2379 ter, comma quarto, c.c. la richiesta di sospensione di...

Avuto riguardo al disposto degli articoli 2378, comma terzo, e 2379 ter, comma quarto, c.c. la richiesta di sospensione di una delibera assembleare può proporsi unicamente con ricorso depositato nell’ambito di una causa di merito volta a far annullare la delibera impugnata, per cui analoga domanda proposta nelle forme dell’art. 669 duodecies c.p.c. rivolta al giudice del reclamo di una misura cautelare risulta all’evidenza del tutto inammissibile.

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Tre questioni relative al riconoscimento della sentenza straniera: l’ordine pubblico processuale, la comunicazione e notificazione dell’atto introduttivo, la vincolatività dell’accordo per tutti i membri di una class action
Il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di...

Il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie.

L'atto introduttivo del giudizio deve essere portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo, in quanto costituisce principio generale del diritto internazionale privato, del quale sono espressione gli artt. 12 e 64, comma 1, lett. b), L. 218/95, che le regole di instaurazione di un processo civile siano quelle stabilite dalla legge dello Stato nel quale il processo si svolge.

Ove sia in contestazione il riconoscimento della sentenza straniera, il giudice nazionale non deve applicare pedissequamente i principi in tema di notificazione dettati dalla legge italiana, ma deve verificare se la comunicazione o la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio abbia rispettato le regole previste dal diritto straniero ed abbia soddisfatto i principi fondamentali dell'ordinamento, in modo tale da non ledere i diritti essenziali della difesa, primo tra tutti quello al contraddittorio.

Non integra di per sé un impedimento al riconoscimento della sentenza straniera, la vincolatività di un eventuale accordo rispetto a tutti i membri di una class action ove il procedimento di formazione e garanzia del contraddittorio con tutti i membri della classe sia regolato e garantito secondo forme processuali predefinite che soddisfano i criteri minimi di garanzia del diritto di difesa.

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Giudizi in materia di antitrust: efficacia del provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM nella successiva controversia civile e prescrizione del diritto al risarcimento del danno lungolatente
In riferimento ad un giudizio instaurato, ai sensi dell’art. 33, comma 2, L. 287/90 per il risarcimento dei danni derivanti...

In riferimento ad un giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, L. 287/90 per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, la delibera assunta dall'AGCM, nonché le decisioni dei giudici amministrativi che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano ed agli strumenti e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova particolarmente qualificata (“prova privilegiata”). Tale efficacia probatoria deve intendersi limitata all’accertamento della posizione rivestita sul mercato dalla società indagata, alla qualifica di tale posizione come dominante, alla sussistenza del comportamento accertato e alla sua qualificazione come abuso della posizione dominante, senza dunque estendersi altresì anche all’accertamento di tutti gli ulteriori elementi necessari alla liquidazione del risarcimento dei danni a favore delle vittime (sussistenza dei danni, nesso di causalità, quantificazione del risarcimento, analisi delle diverse componenti del danno ecc.).

In tema di giudizi antitrust l'azione risarcitoria del danno lungolatente si prescrive, in base al combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 c.c., in cinque anni dal giorno in cui chi assume di aver subito il danno abbia avuto, usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia, mentre resta a carico di chi eccepisce la prescrizione l'onere di provarne la decorrenza (così Cass. 2305/07). Premessa l’autonomia dell’azione civile rispetto alle determinazioni dell’autorità garante in sede sanzionatoria ed esclusa sulla base dell’attuale sistema normativo qualsiasi ipotesi di pregiudiziale amministrativa, l'esordio della prescrizione non può essere collegato né al momento in cui l'accertamento dell'esistenza di illeciti anticoncorrenziali ha assunto la sua definitività in sede giudiziaria amministrativa, né nel momento in cui fu cagionato il danno. Va invece dato rilievo al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto completa conoscenza del danno e della sua ingiustizia (con il corredo di tutte le circostanze e modalità del fatto), e cioè nel momento in cui si deve ritenere che egli è stato adeguatamente e ragionevolmente informato circa l’illiceità del fatto che ha cagionato il danno (ad esempio un’intesa vietata tra imprese, o un comportamento di abuso di posizione dominante).

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La domanda di retroversione degli utili. La divulgazione di un provvedimento giudiziario
La retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i. è un autonomo rimedio non risarcitorio svincolato dai profili soggettivi...

La retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i. è un autonomo rimedio non risarcitorio svincolato dai profili soggettivi della condotta richiesti invece per la domanda di risarcimento del danno. La relativa domanda deve essere espressamente richiesta entro i termini processuali fissati a pena di decadenza – e cioè nell’atto introduttivo e nella prima memoria ex art. 183, comma 1, c.p.c. – non potendosi ritenere implicitamente domandata nell’ambito delle pretese risarcitorie, disomogenee alla retroversione degli utili quanto agli elementi costitutivi.

La divulgazione, non a seguito di ordine del giudice ma ad iniziativa della parte interessata, di provvedimenti giudiziari o la diffusione di notizie relative alla loro emanazione può costituire una condotta integrante illecito concorrenziale benché non espressamente prevista dall’art. 2598 c.c., in quanto è idonea ad ingenerare presso il pubblico il convincimento della fondatezza delle affermazioni divulgate. I limiti di liceità delle comunicazioni su iniziativa di parte sono definiti dalle ordinarie regole di correttezza e buona fede. In particolare, affinché la divulgazione non a seguito di ordine del giudice ma ad iniziativa della parte interessata, di provvedimenti giudiziari o la diffusione di notizie relative alla loro emanazione possa essere considerata attività concorrenzialmente lecita, la divulgazione non deve essere attuata con modi e forme tali da ingenerare nei terzi una rappresentazione non corretta del contenuto del provvedimento o dell’andamento del giudizio. La comunicazione deve cioè evitare ogni tendenziosità, indicando tutte le circostanze e le precisazioni atte a formare, nei destinatari dell’informazione, una corretta opinione ed il messaggio diffuso deve contenere tutti gli elementi che, sul piano obiettivo, concorrono a caratterizzare la situazione alla quale si riferisce il provvedimento giudiziario e cioè tutti gli elementi che valgano a limitare (o comunque precisare) l’ambito e l’intensità di efficacia del provvedimento conclusivo.

La misura della pubblicazione è un rimedio a vocazione sia preventiva in quanto diretto a prevenire ulteriori pregiudizi portando a conoscenza degli operatori di mercato la probabile contraffazione della privativa, sia riparatoria in quanto diretto a risarcire in forma specifica il pregiudizio patito dalla controparte.

La concessione della misura della pubblicazione è rimessa alla discrezione del giudice al fine di consentire una valutazione caso e caso comparativa degli interessi contrapposti delle parti, a fronte del suo carattere estremamente incisivo, esondando per sua stessa natura dalla sfera delle parti coinvolte ed avendo necessariamente quali destinatari un numero indeterminato di soggetti terzi.

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Sui termini di prescrizione di cui agli artt. 2947, comma 3, e 2949 c.c.
La disciplina di cui all’art. 2947, comma 3, c.c. va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che a...

La disciplina di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che a quello extracontrattuale, purché sia considerato dalla legge come reato (cfr. Cass. n. 16314/2017) e la sua applicazione prescinde dalla effettiva promozione o meno di processo penale per i fatti in discussione in sede civile, essendo demandato al giudice civile l'accertamento incidenter tantum della configurabilità come reato delle condotte poste a base della domanda risarcitoria (cfr. Cass. n. 27337/2008). [Nel caso di specie, nel contesto di un'azione di responsabilità ex art. 147 L. Fall., il giudice ha accertato incidenter tantum la commissione da parte dell'amministratore convenuto dei reati di cui agli artt. 216 e 217 L. Fall. così applicando la prescrizione prevista per tali reati, più lunga rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 2949 c.c.]

Il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2949, c.c. per l'azione dei creditori decorre dal momento di manifestazione della insufficienza patrimoniale, momento di per sè da presumersi coincidente con la data della dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. n. 13378/2014).

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Cancellazione dell’iscrizione di cancellazione di società dal registro delle imprese per inidoneità formale del bilancio finale di liquidazione. Controllo qualificatorio del Giudice del registro
E’ ammissibile la cancellazione dell’iscrizione relativa alla cancellazione di una società in liquidazione dal registro delle imprese, in tutti quei...

E' ammissibile la cancellazione dell'iscrizione relativa alla cancellazione di una società in liquidazione dal registro delle imprese, in tutti quei casi nei quali il bilancio finale di liquidazione non sia riconducibile allo schema legale tipico di cui all'art. 2492 c.c.

E' rimessa al Giudice del registro, nell'ambito del c.d. controllo qualificatorio, la verifica della conformità del bilancio finale di liquidazione al documento di cui all'art. 2492 c.c.

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Declaratoria di fallimento e revoca del sequestro conservativo ante causam per mutamento di circostanze
E’ revocabile per mutamento delle circostanze il sequestro conservativo ante causam disposto a cautela dell’azione risarcitoria verso gli amministratori di...

E' revocabile per mutamento delle circostanze il sequestro conservativo ante causam disposto a cautela dell'azione risarcitoria verso gli amministratori di una società ex art. 2394 c.c., nel caso in cui tale società sia stata nel frattempo dichiarata fallita.

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Il diritto di voto che inerisce alla partecipazione sociale oggetto di pignoramento non è esercitabile da parte del creditore pignorante
Il pignoramento, a differenza del pegno, non incide sulla legittimazione al voto assembleare da parte del titolare della azioni o...

Il pignoramento, a differenza del pegno, non incide sulla legittimazione al voto assembleare da parte del titolare della azioni o quote pignorate.
Coerentemente con la funzione e gli effetti sostanziali del pignoramento (art. 2913 c.c.), che assoggetta i beni pignorati al soddisfacimento del diritto di credito, il vincolo di indisponibilità impresso sugli stessi, in via generale, non priva il debitore o il terzo assoggettato all'esecuzione del diritto di godere dei beni pignorati, ma ne limita la disponibilità. Ciò posto, non v’è dubbio che il diritto di voto che inerisce alla quota costituisce diritto amministrativo come tale estraneo alla sfera delle forme di disposizione della partecipazione stessa e, dunque, non è coinvolto nel vincolo instaurato mediante il pignoramento. Dunque, considerato il principio che il diritto di voto spetta al titolare della quota, gli artt. 2471 e 2352 c.c. non legittimano al voto il creditore pignorante.

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Carattere distintivo del marchio di forma e imitazione servile confusoria. Presupposti della concorrenza sleale parassitaria e della responsabilità precontrattuale
Il carattere distintivo della forma di un prodotto – che non si limita a differenziare un prodotto da un altro,...

Il carattere distintivo della forma di un prodotto – che non si limita a differenziare un prodotto da un altro, ma che è invece idonea ad indicare al consumatore l’origine imprenditoriale del prodotto - deve esprimersi in maniera inusuale ed originale rispetto alla specifica categoria di prodotto che essa dovrebbe caratterizzare, nel senso che essa dovrebbe essere in grado di attirare per se stessa l’attenzione del consumatore medio, tenuto conto che non è abitudine propria di tale categoria di soggetti presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione rivelandosi essere meno idonei ad essere percepiti come segno distintivo in quanto – come nel caso di specie – attinenti ad un elemento strutturale del prodotto stesso e non autonomo da esso come i marchi denominativi e figurativi.

Perché sussista la concorrenza sleale per imitazione servile è necessario che l'identità tra i due prodotti investa forme o elementi esteriori non banali né standardizzati, idonei pertanto ad essere percepiti presso il pubblico di riferimento come distintivi dell'origine imprenditoriale del prodotto di cui si lamenta l'imitazione.

L'illecito di concorrenza sleale parassitaria presuppone una ripresa di più iniziative commerciali ed imprenditoriali del concorrente.

Perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale di cui all'art. 1337 c.c. è necessario che le trattative tra le parti siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, che esse siano state interrotte senza un giustificato motivo dalla parte cui si addebita detta responsabilità e che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.

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Diritto all’equo premio ed effettiva utilizzazione dell’invenzione oggetto di brevetto.
Ai fini dell’accertamento del diritto all’equo premio non rileva stabilire se in concreto l’attività inventiva sia stata utilizzata dal datore...

Ai fini dell'accertamento del diritto all'equo premio non rileva stabilire se in concreto l'attività inventiva sia stata utilizzata dal datore di lavoro, dopo che ha ottenuto il rilascio dei brevetti, poiché il detto conseguimento è condizione sufficiente per il riconoscimento del diritto all'equo premio.

La concreta utilizzazione dell'attività inventiva è un indizio dell'importanza dell'invenzione e, unitamente ad altre circostanze, quali le mansioni svolte dal lavoratore, la retribuzione percepita dall'inventore, nonché il contributo ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro, influisce sulla quantificazione dell'equo premio.

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Contraffazione di brevetto e calcolo del danno risarcibile.
Le pretese risarcitorie del titolare del brevetto non possono comprendere, a titolo di lucro cessante, la vendita del prodotto contestato...

Le pretese risarcitorie del titolare del brevetto non possono comprendere, a titolo di lucro cessante, la vendita del prodotto contestato nel suo insieme, qualora nessuna concreta influenza sull'acquisto appare possibile attribuire alla presenza all'interno di esso del dispositivo in contraffazione (nella specie, un sistema di sicurezza obbligatoriamente previsto da una normativa UNI, la cui presenza nel prodotto contestato non era in alcun modo resa palese all'acquirente finale del prodotto).

Ai fini della retroversione degli utili ex art. 125 c.p.i., l'individuazione del margine di contribuzione al lordo delle imposte prevede di sottrarre dai ricavi incrementali esclusivamente i costi variabili incrementali specificamente sostenuti per produrre e commercializzare i beni contraffatti. Da tale calcolo risultano pertanto estranei sia i costi fissi di produzione che i costi variabili che non hanno natura incrementale e che l'impresa avrebbe sostenuto anche in assenza della condotta illecita.

E' corretto indicare nei costi fissi dell'azienda lo stipendio e gli oneri finanziari dei lavoratori fissi, essendo costi che l'azienda avrebbe comunque subito anche in assenza dell'attività contraffattoria accertata.

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Sul procedimento di quantificazione dell’equo premio per il dipendente inventore.
In materia di “equo premio” in caso di invenzione d’azienda, l’art. 64, quarto e quinto comma, c.p.i. prevede una fattispecie...

In materia di "equo premio" in caso di invenzione d'azienda, l'art. 64, quarto e quinto comma, c.p.i. prevede una fattispecie complessa composta da: (1) condanna generica emessa dal tribunale relativa all'an debeatur; (2) arbitraggio devoluto a un collegio di esperti, con determinazione emanata con equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349 c.c. e sindacabile soltanto ove manifestamente iniqua, secondo il parametro dell'arbitrium boni viri; (3) efficacia esecutiva del lodo emesso dagli arbitratori secondo le norme applicabili al lodo rituale, purché la condanna generica sia stata emessa dall'autorità giudiziaria ordinaria, ancorché non sia ancora passata in giudicato, essendo comunque produttiva di effetti esecutivi in uno al lodo con il quale è determinato il quantum debeatur.

Il titolo esecutivo a favore dell'inventore per il compenso relativo all'invenzione si forma per il comporsi della sentenza di condanna generica, anche non passata in giudicato, del lodo degli arbitratori, dell'exequatur dal Presidente del Tribunale ex art. 825 c.p.c., previa verifica che ricorrano le condizioni tutte previste dall'art. 64 c.p.i.

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