L’esibizione in giudizio degli estratti conto bancari di una s.n.c. è disposta dal giudice nel caso in cui intenda procedere alla CTU contabile per la determinazione del valore della quota del socio receduto, essendovi contrasto circa la sua valorizzazione. Infatti il valore della quota deve essere quantificato sulla base della situazione patrimoniale della società, come disposto dall’art. 2289 c.c., da interpretarsi alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale non sarebbe corretto fare esclusivo riferimento all’ultimo bilancio di esercizio, o comunque ai soli criteri contabili per la redazione dello stesso. È, invece, necessario tenere in considerazione l’effettiva consistenza del patrimonio al momento dell’uscita del socio, e in particolare la determinazione del valore dell’avviamento deve ricomprendere, assieme ai risultati economici della gestione passata, anche le prudenti previsioni circa la futura redditività dell’azienda.
Ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650, comma 1, c.p.c., l’opponente ha l’onere di provare, oltre all’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, che a causa di essa egli non ha avuto tempestiva conoscenza dell’ingiunzione e non è stato in grado di proporre una tempestiva opposizione; la circostanza di cui l’opponente tardivo è onerato consiste nel mancato tempestivo pervenimento dell’atto notificato nella sfera di conoscibilità del destinatario a causa delle modalità di esecuzione della notificazione.
Il destinatario della notificazione di un decreto ingiuntivo eseguita a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 3 bis della legge n. 53 del 1994, che non si sia avveduto della notifica, ovvero se ne sia avveduto ma abbia trascurato di munirsi dei programmi di lettura, acquisibili anche on line, che avrebbero agevolmente consentito di apprezzare il contenuto del messaggio e dei suoi allegati in formato pdf.p7m, incorre in una negligenza inescusabile, anche alla luce del carattere ordinario e non eccezionale della facoltà dei difensori abilitati di notificare con tali modalità; tale negligenza accentra in sé l’efficienza causale della mancata tempestiva conoscenza del decreto, elidendo quella di qualsiasi ipotetica irregolarità di dettaglio della notificazione, e preclude l’opposizione tardiva.
L’opposizione ex art. 645 c.p.c. non comporta inversione della posizione sostanziale delle parti, sicché il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto, con riguardo sia alla ripartizione dell’onere della prova sia ai poteri e alle preclusioni processuali. Ne consegue che l’opponente che intenda chiamare in causa a qualsiasi titolo un terzo [anche il cessionario del credito ingiunto, per opporgli in compensazione un controcredito derivante da un diverso rapporto] deve preventivamente chiedere al giudice dell’opposizione l’autorizzazione ai sensi dell’art. 269 c.p.c., senza poter provvedere direttamente alla citazione del terzo unitamente all’opposto e instaurare così cumulativamente una seconda causa; la violazione comporta l’inammissibilità della chiamata, rilevabile d’ufficio, perché integra una preclusione stabilita a pena di decadenza dagli artt. 167, comma 3, e 269, comma 2, c.p.c., anziché una nullità processuale relativa per violazione di forme.
Il periculum in mora richiesto dall’art. 671 c.p.c. consiste nella perdita medio tempore della garanzia patrimoniale generica del debitore, risultante da elementi univoci.
La scarsa autonomia finanziaria e la programmata dismissione di assets patrimoniali non esprimono un sensibile peggioramento della garanzia patrimoniale generica della società debitrice se, rispetto all’esercizio precedente, il suo patrimonio netto è aumentato e il suo risultato di esercizio è in utile.
La determinazione del danno subito dalla società in conseguenza della mancata adozione da parte dell’organo amministrativo delle iniziative di cui all’art. 2482-ter c.c. richiede che la differenza tra i netti patrimoniali sia determinata sulla base di valori omogenei, sicché devono essere espunte dal calcolo del patrimonio netto al tempo del prodursi della causa di scioglimento “tutte quelle voci che trovano giustificazione nell’efficienza produttiva e dell’operatività dell’impresa, tra cui anche i costi capitalizzabili”.
Dopo che il cessionario ha esercitato la facoltà di recesso prevista in suo favore dal contratto di compravendita di azioni in precedenza eseguito, l’obbligo di restituzione delle predette azioni sorge in capo al cessionario a seguito del ritrasferimento del prezzo da parte del cedente, conformemente al dettato del testo contrattuale. In tal caso, l’obbligo di custodia di cui è investito il cessionario sorge solo a seguito della restituzione del prezzo, ovvero di una pronuncia (nel caso di specie un lodo) che prescriva la restituzione. Pertanto, sino a tale momento il cessionario resta nella disponibilità delle azioni iure proprio, a titolo di garanzia, e non quale custode, risultando svincolato dagli obblighi derivanti da tale ultima fattispecie, rispetto ai quali non può quindi essere contestato l’inadempimento.
Il previo annullamento delle azioni di una società, per effetto della sottoposizione alla procedura di liquidazione giudiziale, rende ab initio privo di oggetto e perciò insuscettibile di adempimento il lodo arbitrale successivamente pronunciato con il quale si dispone la restituzione di dette azioni dal cessionario al cedente in forza del diritto di recesso contrattualmente previsto.
La custodia delle azioni di una società è fattispecie diversa dalla custodia del relativo patrimonio sociale e, tanto meno, delle società partecipate da questa partecipate. È estraneo alle obbligazioni del custode delle azioni societarie ogni potere o dovere di gestione del patrimonio sotteso e delle società partecipate, rispetto ai quali non vi è alcun obbligo di custodia.
L’obbligo di pagamento dei canoni relativi al deposito di azioni sussiste in capo al depositante verso la banca depositaria e non in capo alla società il cui capitale è rappresentato da tali azioni, la quale è soggetto del tutto terzo rispetto al rapporto di deposito.
La struttura del procedimento ex art. 669-terdecies c.p.c. consente alle parti di produrre per la prima volta nuovi documenti anche nella fase di reclamo cautelare. Tale produzione potrà, al più, essere valutata per la regolamentazione delle spese relative alla prima fase cautelare.
Nel corso del procedimento cautelare l’attività istruttoria va limitata agli “atti di istruzione indispensabili” per l’emissione del provvedimento, come previsto dall’art. 669-sexies c.p.c. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta di espletare una consulenza tecnica d’ufficio, a maggior ragione quando tale attività istruttoria sia resa superflua - ai soli fini cautelari - dagli elementi documentali forniti dalle parti.
L’impresa individuale non ha soggettività distinta da quella della persona fisica dell’imprenditore sicché quest’ultimo è legittimato ad agire per conto dell’impresa anche nell’ipotesi in cui non ne specifichi la qualità.
In assenza di una clausola di recesso tra le parti non trova applicazione l’art. 1373 c.c. bensì l’art. 1372 c.c. che pone il divieto di scioglimento del contratto in mancanza di mutuo consenso delle parti o di altre cause previste dalla legge.
La pretesa di recedere unilateralmente dall’impegno assunto con il contratto preliminare in ragione di fatti non dimostrati si presenta come inadempimento degli obblighi assunti con il preliminare, considerato che l’impegno a contrarre derivante da tale contratto ha lo scopo di vincolare le parti a concludere l’affare alle condizioni concordate, anche nel caso di valutazioni soggettive di convenienza economica del singolo contraente.
Nella richiesta di decreto ingiuntivo, in forza di titolo di credito scaduto, è implicita la proposizione anche dell’azione causale derivante da rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.
Il luogo di emissione dei titoli cambiari rileva ai fini della determinazione del foro ex art. 20 c.p.c. ma non vale a escludere la competenza degli altri fori determinabili secondo le regole generali di cui all’art. 18 e ss. c.p.c.
Considerato che il giudizio di opposizione è un giudizio a cognizione piena, in cui il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla: da ciò consegue che il difetto di procura in sede monitoria - che determinerebbe l'invalidità del decreto opposto - può essere sanato con il primo atto difensivo di parte convenuta nel giudizio di opposizione.
La previsione della consegna degli effetti cambiari di cui al contratto inter partes non è idonea a modificare la disciplina legale del pagamento del corrispettivo di cessione attraverso moneta avente corso legale alla scadenza delle rate indicate nell’accordo.
Lo stato di insolvenza rilevante ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine non richiede una situazione di definitivo dissesto ma soltanto il verificarsi di uno squilibrio nella capacità di fare fronte alle obbligazioni.
Non sussiste inadempimento del cedente in assenza di prova della garanzia di una specifica attitudine dell’azienda a produrre utilità economiche costituente la base utilizzata dalle parti per determinare il valore dell’avviamento nella quantificazione del prezzo.
Il contratto di cessione di azienda non è qualificabile quale transazione commerciale ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 231/2002 in quanto il contratto non ha per oggetto, né in via esclusiva né in via prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, bensì il trasferimento della proprietà di un bene comprendente beni materiali e immateriali.
In mancanza dei presupposti di cui all’art. 2 del D. Lgs. 231/2002, sulla somma capitale oggetto dell’obbligo di pagamento non possono maturare gli interessi di cui a tale normativa, ma quelli nella misura legale di cui agli artt. 1282 e 1284 c.c.
L’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell’art. 2495 c.c. non determina un fenomeno successorio in capo al liquidatore nella posizione dell’ente estinto, sicché il liquidatore è privo di legittimazione passiva rispetto alle pretese attinenti ai debiti sociali [quali la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto stipulato dalla società e quella di condanna al pagamento del prezzo]; egli può essere invece destinatario di un’autonoma azione risarcitoria.
La responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c. ha natura di responsabilità aquiliana da fatto illecito ed è pertanto soggetta al regime probatorio applicabile ai fatti di cui all’art. 2043 c.c., che richiede la dimostrazione del fatto dannoso, dell’esistenza e dell’ammontare del danno nonché del nesso causale; il creditore sociale è dunque tenuto ad allegare e provare anche l’elemento soggettivo in capo al liquidatore, e a tal fine è insufficiente l’asserita coincidenza del danno con il credito rimasto insoddisfatto.
L’azione del creditore sociale fondata sull’art. 2495 c.c. presuppone la prova della cancellazione della società dal registro delle imprese, in mancanza della quale la norma è inapplicabile.
La domanda diretta a ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto comporta un’ipotesi di litisconsorzio necessario, perché un contratto unico non può essere risolto nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l’altro o gli altri stipulanti; la domanda proposta senza instaurare il contraddittorio nei confronti di tutti i contraenti è inammissibile.
La delegazione di pagamento di cui agli artt. 1268 e 1269 c.c. consiste nell’incarico conferito da un soggetto, delegante, a un altro soggetto, delegato, di pagare a un terzo, delegatario, ed è utilizzata frequentemente quando il delegante è creditore del delegato e, attraverso l’incarico, impiega il proprio credito verso costui per estinguere un proprio debito verso il delegatario. In mancanza di un’espressa e inequivoca manifestazione di volontà del delegatario di liberare il debitore originario, la delegazione è cumulativa ai sensi dell’art. 1268 c.c.
L’adesione del creditore alla delegazione di pagamento gli attribuisce il diritto di chiedere l’adempimento direttamente al delegato, senza renderlo parte del contratto intercorso fra delegante e delegato; pertanto [l’alienante di un’azienda con patto di riservato dominio, che abbia aderito alla delegazione del pagamento del prezzo al successivo acquirente,] difetta di legittimazione attiva rispetto alla domanda di risoluzione del contratto di rivendita stipulato fra terzi, trattandosi di azione di natura personale esperibile soltanto nei confronti della propria controparte negoziale.
Le questioni relative all’immobile in cui viene esercitata l’azienda sono rilevanti ai fini dell’inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta, ai sensi dell’art. 2556 c.c., la mancanza di un elemento essenziale per l’esercizio dell’attività commerciale dedotta in contratto.
Le irregolarità riscontrate nell’esercizio commerciale ceduto che riguardano il lecito esercizio dell’attività aziendale alla luce della regolamentazione amministrativa integrano una mancanza delle qualità del bene venduto ai sensi dell’art. 1497 c.c.; la domanda con la quale il cessionario si limita a chiedere il risarcimento dei danni patiti a causa di tali irregolarità è riconducibile all’art. 1494 c.c., applicabile anche al caso di mancanza delle qualità promesse della cosa ceduta.
L’azione di risarcimento del danno di cui all’art. 1494 c.c. è soggetta alla decadenza e alla prescrizione di cui all’art. 1495 c.c.; grava sul cessionario dell’azienda l’onere di provare di avere denunciato i vizi al cedente entro otto giorni dalla scoperta e di indicare il momento di tale scoperta.
L’allegazione, contenuta nell’atto di citazione e non specificata né sviluppata nel corso del giudizio, secondo cui i beni compresi nell’azienda ceduta non sarebbero in condizioni tali da servire all’uso e alla produzione di destinazione è assolutamente generica e comporta il rigetto della relativa domanda risarcitoria, perché non pone la controparte in condizione di difendersi sul punto.
In mancanza di pattuizioni del contratto di cessione d’azienda sull’obbligo del cedente di consegnare al cessionario il contratto di locazione dell’immobile o di garanzie sull’ammontare del canone, l’omessa informazione circa il previsto aumento del canone è estranea all’inadempimento contrattuale e alla conseguente responsabilità risarcitoria; ove il cessionario non abbia proposto domanda di annullamento per vizio del consenso o di accertamento della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., la condotta del cedente non può essere esaminata sotto tali diversi profili.