È ammissibile il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la condanna del Consiglio di Amministrazione di una S.p.A. a determinare il valore della partecipazione del socio receduto. Il rimedio tipico di cui all’art. 2437, ultimo comma, c.c. è infatti funzionale (non già a ottenere una decisione dell’organo amministrativo, bensì) a ottenere la nomina di un perito che stimi il valore delle azioni oggetto di recesso; detto rimedio tipico è inoltre di dubbia ammissibilità laddove la società contesti a monte il valido esercizio del diritto di recesso.
La previsione statutaria di un termine di durata della società tale da superare oltre ogni orizzonte previsionale (nel caso di specie, l’anno 2100) impone di applicare, ai fini del recesso, la disciplina delle società contratte a tempo indeterminato. Ne consegue il diritto del socio di esercitare il recesso ad nutum con un preavviso di 180 giorni, salva la previsione statutaria di un termine di preavviso maggiore purché non superiore a un anno.
L’eventuale modifica statutaria della durata della società, approvata dopo l’esercizio del diritto di recesso, è ininfluente sull’efficacia di quest’ultimo.
Il mero ritardo nella liquidazione della partecipazione del socio receduto non configura il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile, poiché tale ritardo è suscettibile di fondare la responsabilità risarcitoria della società anche per la mancata disponibilità, in capo al socio, di somme rilevanti per un prolungato lasso di tempo.
Al fine di verificare se un oggetto di design possiede, o meno, il valore artistico richiesto dall’art. 2 n. 10 della l. 633/1941, è da escludere che le intenzioni, l’eventuale consapevolezza di aver creato un’opera d’arte e l’identità dell’autore siano criteri utilizzabili. Il valore artistico non può essere invece escluso dalla riproducibilità seriale e dal carattere industriale del prodotto, posto che l’apprezzamento estetico ben può prevalere sull’importanza della funzionalità dell’oggetto.
Il consolidarsi di riconoscimenti diffusi da parte della critica, di istituzioni culturali (non solo strettamente legate all’ambiente di riferimento dell’opera) e di musei, tramite, per esempio, la sua esposizione o la sua riconduzione ad una tendenza artistica ben individuata, costituisce una sicura manifestazione esteriore ed un criterio oggettivo al fine di verificare se ad una determinata opera di design possa essere riconosciuto valore artistico.
Il giudizio di contraffazione in relazione a un’opera dell’industrial design non richiede di verificare che l’osservatore possa essere indotto a confondere l’originale con la copia, fermandosi ad un livello di somiglianza minore: l’esito sarà positivo anche qualora l’oggetto contraffatto non richiami alla mente con immediatezza quello originario, purché vi sia una sostanziale riproduzione delle caratteristiche salienti di questo, con differenze volte solamente a mascherare tale circostanza.
Il provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., emesso inaudita altera parte e con il quale è stata disposta la sospensione dell’efficacia della convocazione dell’assemblea di una s.p.a., è revocato dal giudice previo accertamento della circostanza che detto provvedimento è stato comunicato ai partecipanti all’assemblea dopo lo svolgimento della stessa. In tal caso, infatti, risulta venuta meno la materia del contendere cautelare che giustificherebbe la conferma del provvedimento, e non sussiste più alcun periculum.
Legittimati a chiedere la revoca per giusta causa dell'amministratore ai sensi dell'art. 2259 c.c. (applicabile anche ai soci accomandatari amministratori) sono solo i soci e non la società.
Non può essere pronunciata la decadenza per non uso di un marchio ove esso sia stato effettivamente utilizzato in una forma che si differenzia per particolari del tutto trascurabili e sostanzialmente irrilevanti o per mere variazioni o aggiunte che non alterano il carattere distintivo del marchio oggetto di registrazione.
Sussiste un rischio di confusione tra il pubblico o quantomeno un effettivo rischio di associazione tra imprese quando il prodotto contraffattorio appaia idoneo a richiamare indebitamente, sotto il profilo visivo, l’aspetto distintivo del prodotto contraffatto a prescindere dal fatto che il prodotto contraffattorio rechi un diverso marchio denominativo.
Non integra di per sé una condotta illecita l’utilizzazione da parte della licenziante di un software dei dati relativi alla clientela a cui era stato installato il software stesso, qualora manchi il presupposto
della segretezza dei dati e tale uso costituisca esercizio di un legittimo diritto sul software previsto contrattualmente.
L’art. 110 L.633/1941 prevede la forma scritta dell’atto di trasmissione dei diritti di utilizzazione solo ad probationem e non ad substantiam. I contratti per i quali sia prevista la forma scritta ad probationem sono validi anche se stipulati oralmente e la forma scritta costituisce solo un limite alla prova, che in particolare riguarda le prove testimoniali, non ammissibili al di fuori della ipotesi espressamente prevista
dall’art. 2725 c.c., della perdita incolpevole del documento. La forma scritta ad probationem non esclude, invece, altre prove, siano esse orali, come la confessione e il giuramento, o documentali. Pertanto l'espressa allegazione di fatti idonei a provare l’esistenza del contratto, nonché le prove documentali dell’espressa volontà della parte alla pubblicazione dell’opera, escludono la necessità per il contratto di edizione della forma scritta, richiesta solo ad probationem.
La mancata pattuizione del numero di copie da riprodurre e del corrispettivo dovuto non escludono l’esistenza del contratto di edizione. Infatti, con riguardo al numero delle copie da riprodurre, il legislatore stabilisce la regola suppletiva all’art. 122 quarto comma L.633/1941; quanto al compenso, premesso che è pacifico l’obbligo dell’editore a versare un compenso e che tale corrispettivo, salvo patto contrario, è costituito da una partecipazione calcolata in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti ( art. 130 LA), l’entità della percentuale, per dottrina e giurisprudenza, può essere integrata facendo riferimento al giusto prezzo praticato sul mercato.
Posto che la ricerca di nuove risorse lavorative è indirizzata innanzitutto su personale già esperto del settore e quindi inserito nell’organizzazione di realtà imprenditoriali concorrenti, non si configura la fattispecie dello storno di dipendenti nel caso di passaggio di un solo dipendente ad altra impresa, seppure concorrente, in mancanza di elementi oggettivi che evidenzino l'intento di danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva del concorrente di regola desumibile dall'elevato numero di collaboratori qualificati che vengono stornati, su cui è prevalentemente fondata l'organizzazione aziendale e dall'idoneità di tale atto a determinare una grave disfunzione nello svolgimento della normale attività della concorrente, per essere tali collaboratori non facilmente né tempestivamente sostituibili.
Non sussiste abuso di dipendenza economica, come atto di concorrenza sleale, qualora la decisione di interrompere un pluriennale rapporto di fornitura è determinata da considerazioni interne relative al miglior modo di soddisfare la propria domanda.
Non può essere accolta la domanda di pagamento del prezzo di un pacchetto azionario, laddove non sia prodotto il titolo contrattuale sottostante, giacché la mancata produzione di tale titolo impedisce di ritenere provata una cessione onerosa delle azioni.
L'onerosità di una compravendita azionaria non può essere dimostrata sulla base di ulteriori cessioni di azioni, avvenute tra le parti, qualora non sia provata l'onerosità di tali trasferimenti.
La registrazione di un'alienazione di titoli azionari sul libro soci è insufficiente a provare l'onerosità del trasferimento
Il convenuto opposto, in una causa d'opposizione a decreto ingiuntivo, che, in sede di memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c., formuli una domanda nuova e tardiva, fondando il proprio credito su un titolo diverso da, ed incompatibile con, quello monitoriamente azionato e ribadito in causa, fornisce una confessione giudiziale dell'inveridicità della prospettazione fornita in sede monitoria.