Le contestazioni sulla genericità delle informazioni fornite in nota integrativa in ordine alla svalutazione di un credito e sulla mancata chiarezza dell'iscrizione di una voce di credito pongono in rilievo questioni di violazione di norme imperative dettate a tutela della generalità dei terzi, come tale soggetta al termine triennale di cui all’art 2379 cc. e non a quello di 90 giorni di cui all'art. 2377 c.c.
[nella specie è stato ritenuto esauriente in ordine alla svalutazione di un credito il mero riferimento in nota integrativa a non meglio precisate “vicende giudiziarie”, fermo restando che laddove il socio impugnante avesse avuto concreto e specifico interesse ad informazioni ulteriori rispetto a quelle nella specie fornite bene avrebbe potuto avanzare una relativa richiesta nella sede assembleare deputata]
La determinazione del compenso spettante al custode di quote di S.r.l. è di competenza del giudice che ha emesso ante causam il provvedimento cautelare di autorizzazione al sequestro conservativo e di nomina del custode medesimo.
Il compenso spettante al custode, in assenza di specifici parametri normativi, può essere determinato tenuto conto: a) dell'attività demandata al custode (partecipazione quantomeno ad un'assemblea sociale, valutazione della documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno e in particolare del bilancio al fine dell'espressione del proprio voto, colloqui con le parti e con l'organo gestorio per acquisire informazioni); b) dei dati di bilancio relativi alla S.r.l. e della percentuale di quote rispetto al capitale sociale oggetto della custodia; c) nonché, in via di mero richiamo orientativo, dei parametri di liquidazione di cui alla previgente Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti.
E’ inammissibile per difetto di interesse ad agire la domanda di nullità, inesistenza, annullabilità o inefficacia dell'atto ricognitivo, redatto avanti a un notaio tedesco, in cui si dà atto dell'avvenuto trasferimento di quote di una s.r.l. per effetto di legge, dal momento che, anche qualora si giungesse ad eliminare tale atto ricognitivo, in ogni caso non si verrebbe a scalfire il già avvenuto trasferimento delle quote, in quanto effetto già prodottosi ex lege, secondo quanto previsto dalla legge tedesca.
L'assunto di eccessiva onerosità dell’importo richiesto in pagamento dalla società all'attrice per evadere la sua richiesta di ottenere estratti dei documenti sociali, nella sua estrema genericità, appare chiaramente da respingere alla luce di: copiosità dei documenti da fotocopiare (circa 1600 pagine); urgenza di soddisfacimento della richiesta avanzata (a fronte della intimazione di un termine di appena dieci giorni); piena legittimità in tale contesto della determinazione della società di avvalersi della prestazione di un soggetto terzo per il pronto adempimento della richiesta ricevuta, con la conseguente assunzione del relativo costo (quale oggetto della pretesa del terzo incaricato) naturalmente da ribaltare nei confronti della socia richiedente.
L’opera è creativa quando sia nuova e originale, nel senso che deve costituire una elaborazione personale dell’autore che esprima individualità rappresentativa in quanto personale rappresentazione dell’autore.
La contestazione della violazione dei modelli non registrati postula la prova, che grava sul ricorrente, della sussistenza dei requisiti d’individualità e di novità (nella specie, una linea di abbigliamento).
A norma dell’art. 2500-bis c.c., è preclusa la dichiarazione di invalidità dell’atto di trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata a seguito del perfezionamento degli adempimenti previsti dall’art. 2500 c.c.; di conseguenza, la tutela reale del socio dissenziente è subordinata alla tempestiva e fruttuosa attivazione di iniziative cautelari nel corso del procedimento di trasformazione, ferma restando l’esperibilità del rimedio del recesso ovvero l’esercizio di un’azione risarcitoria (sempre che uno specifico pregiudizio patrimoniale risulti effettivamente configurabile).
L’approvazione, in occasione della delibera di trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, di un “nuovo” statuto sociale contenente previsioni non corrispondenti alle previsioni dei precedenti patti sociali, seppur ragionevolmente funzionali alla trasformazione, non è soggetta alla regola di maggioranza di cui all’art. 2500-ter c.c. (nella specie, i patti sociali, precedenti alla riforma del 2003, contenevano in materia di quorum deliberativo un “rinvio mobile” alla disciplina legale; sicché, se l’adozione della deliberazione di trasformazione è apparsa ricompresa nel disposto dell’art. 2500-ter c.c., le ulteriori “modifiche” statutarie sono state ritenute soggette alla regola dell’unanimità prevista dall’art. 2252 c.c., con conseguente annullamento della deliberazione approvata a maggioranza dai soci della s.a.s.).
In applicazione del criterio del forum commissi delicti, è competente a conoscere dei giudizi di responsabilità intrapresi da singoli soci o creditori nei confronti degli amministratori di s.r.l. per danno diretto ai sensi degli artt. 2043 e 2476, co. 6, c.c., stante la natura pacificamente extracontrattuale delle azioni, il tribunale del circondario in cui si trova il luogo in cui si sono verificati gli eventi produttivi del danno (nel caso di specie, le condotte che secondo la prospettazione in atto di citazione sarebbero produttive di danno, consistevano nella pubblicazione del bilancio e nella stipulazione del contratto dal quale il danno sarebbe derivato).
A seguito del fallimento della società, i singoli soci e creditori conservano la legittimazione ad agire in via aquiliana, ex artt. 2043, 2395 e 2476, co. 6, c.c., nei confronti dei cessati amministratori per il ristoro dei danni che siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e che non costituiscano, pertanto, il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito la società e l’intero ceto creditorio per effetto della cattiva gestione; spettando, invece, ai sensi dell’art. 146 l.f., al solo curatore fallimentare l’esperimento delle azioni contrattuali di responsabilità di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (nel caso di specie, l’asserita condotta illecita degli amministratori consisteva nell’aver indotto, mediante la redazione e pubblicazione bilanci falsi, i terzi attori a confidare sulla capacità patrimoniale della società e, dunque, ad erogare finanziamenti a vantaggio di una prenditrice ormai decotta).
Sussiste la responsabilità solidale del socio di una s.r.l. quale “amministratore di fatto” per i danni cagionati dalla prosecuzione dell’attività sociale in violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c., laddove vi siano indizi significativi in ordine alla partecipazione di questi, anche in forma di autorizzazione al compimento dei singoli atti, alla complessiva gestione della società (nel caso di specie, è stato dimostrato che il convenuto, socio di maggioranza assoluta della fallita, avesse sempre attivamente partecipato alla vita della società e, in particolare, condiviso, con l'amministratore unico, la scelta imprenditoriale di proseguire nell’attività omettendo i versamenti dovuti all’erario, di per sé eccedente l’importo oggetto della richiesta risarcitoria; ciò che ha consentito di condannare il convenuto al risarcimento del danno richiesto ex art 2476, co. 6°, c.c.).
Non può essere qualificato come amministratore di fatto e, pertanto, non risponde dei danni subiti dalla società per la gestione violativa dei doveri gravanti sui soggetti esercenti la funzione di amministrazione della società il dirigente che si sia limitato a svolgere le mansioni inerenti al proprio incarico direttivo senza, in particolare, assumere una posizione decisionale autonoma rispetto ai soggetti formalmente investiti dell’incarico di amministrazione.
È manifestamente infondata l’eccezione di nullità della relazione peritale del consulente tecnico d’ufficio per violazione del contraddittorio, laddove, a fronte della mancata trasmissione da parte del perito alle parti della bozza preliminare della propria relazione al fine di raccoglierne le osservazioni, il giudice abbia concesso nuovi termini per la produzione delle memorie di parte.
Per verificare se la riproduzione o la citazione di un’opera sia lecita occorre valutare in particolare la quantità e l’importanza della parte utilizzata, in rapporto all’insieme dell’opera protetta, nonché l’effetto del suo impiego sul mercato.
E’ coperto dall’art. 21 della Carta costituzionale il diritto di manifestare il proprio pensiero a mezzo stampa, declinato anche nel diritto di critica e di poter dunque, in primo luogo, scegliere l’oggetto della propria esposizione e, in secondo luogo, esprimere la propria valutazione su circostanze vere, oggetto dello scritto. Il diritto di critica si concreta infatti esprimendo un’opinione che, come tale, può non essere rigorosamente obiettiva e i cui limiti scriminanti sono più ampi che nel diritto di cronaca.
In ambito endo-societario, al fine dell'esercizio dei diritti sociali (nel caso di specie il diritto di accesso alla documentazione sociale), la qualità di socio deve essere attribuita al soggetto il cui atto di acquisto della partecipazione risulta iscritto nel Registro delle imprese.
Le eventuali vicende di invalidità riguardanti i rapporti tra cedente e cessionario delle partecipazioni, relative ai loro rapporti in quanto privati e non in quanto soci, non possono legittimare gli organi sociali a contestare la qualità di socio. L'art. 2740 c.c. reca, infatti, una disciplina "che pare del tutto autonoma rispetto alla generale previsione ex art. 2193 c.c. in tema di efficacia c.d. dichiarativa della pubblicità realizzata tramite il Registro delle imprese". L'art. 2740 c.c. risulta, dunque, norma volta ad effetti di certezza nell'individuazione dei soci di s.r.l. rispetto ai rapporti endo-societari ed esclude, diversamente da quanto previsto dall’art. 2193 c.c., la rilevanza della prova della conoscenza in capo agli organi sociali del trasferimento non iscritto.