I soci della società associante in partecipazione e la società stessa sono soggetti giuridici distinti. Pertanto l’associato in partecipazione può chiamare a rispondere la società associante in partecipazione per la condotta dei soci solo ove l’associante abbia preliminarmente promesso il fatto del terzo.
Ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, “in caso di pluralità di convenuti” una persona (anche giuridica) domiciliata nella Confederazione Elvetica può essere citata “davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato” quando “fra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio (...) di giungere a decisioni incompatibili” (nel caso di specie il Collegio, attesa la propria giurisdizione nei confronti di una delle società convenute, di diritto italiano, “associante in partecipazione” e del suo ex amministratore, residente in Italia, ha affermato la propria giurisdizione anche nei riguardi dell’altra convenuta, società di diritto svizzero, “associata in partecipazione”).
In punto di periculum in mora, nella valutazione della fondatezza del timore di dispersione della garanzia patrimoniale del debitore postulato dall’art. 671 c.p.c. devono essere valorizzati anche i profili (c.d. soggettivi) del comportamento dei resistenti (nel caso di specie, l’ex amministratrice della società ricorrente “associante in partecipazione” procedette a ripartire la somma retrocessa dai promittenti venditori per gran parte a favore dell’associata stessa, ove la madre dell’amministratrice medesimo e il suo convivente avevano interessi, lasciando il residuo marginale all’associante. Secondo il Collegio tale comportamento è incontestabilmente doloso sia con riguardo all’ ex amministratrice della società associante che “in situazione di palese conflitto di interessi, ha ritenuto di assumere senza esitazione e con estrema rapidità una decisione indiscutibilmente contraria agli interessi della società amministrata ed invece favorevole ad un soggetto terzo” in cui l’amministratrice stessa aveva interessi, che con riferimento alla società associata, riferibile a soggetti strettamente connessi all’allora amministratrice e che dell’illecito di causa risulta esser stata al tempo stesso istigatrice e beneficiaria).
In punto di esistenza, validità e tardività della notificazione del ricorso per sequestro conservativo trova applicazione la norma speciale dettata in materia di procedimento cautelare uniforme dall’art. 669-sexies c.p.c., che onera il giudice, senza vincolarlo ad alcuna specifica regola formale, soltanto di sentire le parti e di provvedere sulla domanda cautelare, omessa ogni formalità non funzionale a tale esigenza minima di contraddittorio (nel caso di specie, il Collegio ha respinto le doglianze delle resistenti in merito all’esistenza e validità della notifica dell’originario ricorso e tardività della seconda notifica, rilevando che le originarie resistenti sono state ben citate per l’udienza come rinviata e che l’irregolarità costituita dai quattro giorni di ritardo con cui il ricorso è stato notificato a una delle resistenti non ha impedito alla stessa di godere di ventisei giorni per apprestare la propria difesa scritta e di ulteriori otto prima della discussione del ricorso).
In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 c.c., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) ex art. 2395 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l'azione, contrattuale, di cui all'art. 2394 c.c., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell'art. 146 l.f..
Il curatore fallimentare è legittimato tanto in sede penale, quanto in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori di società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione della par condicio creditorum.
La prospettazione attorea che, qualora il bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 della società convenuta fosse stato veritiero, parte attrice non avrebbe proseguito le forniture ed avrebbe richiesto l’immediato rientro dall’esposizione presuppone l’allegazione (e la prova) non solo delle circostanze relative al bilancio falso, ma anche e soprattutto del danno derivante da tali condotte, sulla base dei seguenti dati: 1) l’esatto ammontare della scopertura al momento della pubblicazione del bilancio asseritamente falso; 2) i dati contabili e patrimoniali più significativi in base ai quali affermare che qualora le forniture di parte attrice si fossero effettivamente fermate in quel periodo la società convenuta sarebbe stata effettivamente in grado di soddisfare l’intero credito vantato dall’attore in quella data (nel caso di specie il Tribunale rigetta la domanda risarcitoria perché fino al marzo 2013 non solo sono proseguite le forniture dell’attore a favore della società convenuta, ma anche i pagamenti di questa a favore della prima riducendo l’ammontare della relativa esposizione debitoria. Ciò a dimostrazione che il rifornimento di materie prime permetteva alla società convenuta di proseguire la propria attività caratteristica e reperire le risorse finanziarie necessarie anche al pagamento dei creditori, altrimenti impossibile in caso di interruzione delle forniture).
La struttura del diritto azionato dal socio amministratore di una società in nome collettivo contro l’altro socio amministratore a titolo di danno personale e diretto, e quindi la sua natura di azione di responsabilità del socio ad instar dell’art. 2395 c.c. (da riqualificarsi in realtà, attesa l’evidente inapplicabilità di tale norma alle società personali, ai sensi della clausola aquiliana generale dell’art. 2043 c.c.) onera il socio attore a dare la piena prova di tutti i relativi elementi costitutivi.
L'esistenza di una società in nome collettivo irregolare dissimulata sotto lo “schermo” di un rapporto di lavoro subordinato è da negarsi, ove manchi una qualsiasi sia pur minima partecipazione del lavoratore all'investimento iniziale, al rischio d’impresa e agli utili.
Ogni qualvolta sia adottato nei confronti di un socio un provvedimento di carattere ablativo o sanzionatorio (sia esso la revoca dall'amministrazione ovvero la sanctio maxima dell’esclusione dalla società), la relativa decisione deve contenere in sé le ragioni poste a suo fondamento, nel contenuto - sia pur sintetico - necessario e sufficiente a farle comprendere al suo destinatario e a consentirgli di articolare le proprie difese permettendogliene l'impugnazione nel termine volta a volta applicabile per legge o per statuto, a pena di nullità o, secondo alcuni (ma con conseguenza analoga), di improduttività di effetti della decisione stessa.
In materia di diritto delle prove civili, in caso di contestazione del contenuto di un plico raccomandato, la prova risulta essere diabolica, sia per il mittente che lo ha formato, sia per il destinatario che lo ha ricevuto. Si può dubitare quindi dell’orientamento che sembra trasparire da alcuni precedenti di legittimità, secondo cui sussisterebbe una “presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto”, fondata “sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale” nonché sull’art. 1335 c.c., dal momento che la raccomandazione postale rende certa la data di spedizione e quella di inoltro al domicilio del destinatario, ma nulla attesta in ordine al contenuto cartaceo del piego, noto solo al mittente ed esorbitante dalla sfera di verifica - prima ancora che del destinatario - dello stesso agente postale incaricato della spedizione (nel caso di specie, veniva eccepita la tardività dell’impugnazione della delibera di esclusione da parte del socio escluso, il quale contestava però che il plico raccomandato recapitatogli avesse contenuto non la delibera di esclusione, bensì un documento diverso, successivamente sostituito dai mittenti).
Nell’ambito di un contratto di cessione di quote di s.r.l., ai sensi dell'art 1411, co. 1, c.c. il cessionario ha piena legittimazione contrattuale e processuale, concorrente con quella della società le cui quote sono oggetto di cessione, ad azionare l'obbligo di cui al patto di non concorrenza contrattualmente previsto dalle parti.
Ai fini dell'imputazione di responsabilità in capo all'amministratore, è necessario che la società (o il socio attore ai sensi dell'art. 2476, co. 3, c.c.) dimostrino l'esistenza dell'inadempimento, del danno e del nesso causale tra i medesimi.
Non è suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. l'obbligo di trasferire la proprietà di partecipazioni sociali, con la conseguenza che la parte che invoca l'adempimento di siffatto obbligo non può esperire il sequestro conservativo sulle partecipazioni oggetto dell'accordo.
Il sequestro conservativo può essere concesso non su specifici beni individuati dal creditore, bensì fino a concorrenza del valore del credito e, entro tale soglia, su qualsiasi bene del debitore.
Qualora venga eccepita la natura abusiva dell’esercizio, da parte della minoranza, delle prerogative statutarie riconosciutele, è onere della società dimostrare la strumentalità di siffatto esercizio e, quindi, di provare che la minoranza ha agito allo scopo di ledere diritti o interessi sociali dei soci di maggioranza o della società; rispetto a siffatta dimostrazione, ha valore indiziario il perseguimento, da parte dei soci di minoranza, di interessi extrasociali.
È invalida la decisione dei soci assunta con il metodo del consenso espresso in forma scritta qualora sia stato esercitato il diritto, attribuito dallo statuto ai soci, di richiedere che la volontà sociale si formi secondo il metodo assembleare.
È responsabile nei confronti della società l’amministratore alla cui condotta negligente sia direttamente imputabile l’inadempimento della società amministrata alle proprie obbligazioni assunte nei confronti di un terzo, dal quale sia derivato un danno al patrimonio sociale (di entità pari – ai fini della determinazione dell’obbligo risarcitorio dell’amministratore convenuto – all’importo che la società è stata tenuta a corrispondere al terzo a titolo di risarcimento del pregiudizio a quest’ultimo cagionato).
In tema di vendita con riserva di proprietà, l'art. 1525 c.c.., secondo cui “nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto”, è norma inderogabile limitatamente all'ipotesi in cui resti inadempiuta una sola rata inferiore all’ottava parte del prezzo. Diversamente, la norma non può trovare applicazione nel caso di mancato pagamento di più rate, anche se complessivamente inferiori all’ottava parte del prezzo, circostanza che può quindi determinare la risoluzione del contratto.
Il reclamo cautelare è rimedio totalmente devolutivo, teso al riesame complessivo della statuizione del primo giudice sulla base della mera riproposizione dei temi di fatto e di diritto e senza altre formalità che non siano strettamente necessarie al rispetto del principio del contraddittorio. Da un lato è superato il divieto dello ius novorum con riferimento alle circostanze ed ai motivi integranti la causa petendi dell’originaria domanda cautelare, e dall’altro è possibile prospettare non soltanto i fatti già dedotti dinnanzi al giudice monocratico, ma anche quelli sopravvenuti al momento della presentazione del reclamo; così come deve ritenersi consentita la deduzione di fatti preesistenti in precedenza non dedotti, e la prova di fatti allegati, ma non adeguatamente dimostrati.