In tema di compravendita di partecipazioni societarie, se si ritiene che il contratto di cessione di quote dal debitore (A) ad altro soggetto (B) sia oggetto di simulazione assoluta, la situazione debitoria di A è rimasta invariata (in quanto egli è titolare effettivo delle quote), così non configurandosi alcun "periculum in mora" per il creditore che domandi la disposizione di un sequestro conservativo. Al contrario, se il contratto di cessione è valido, il creditore di A non potrà proporre azione revocatoria (ex art. 2901 c.c.) nei confronti dell'ulteriore atto di disposizione delle medesime quote compiuto da B, perchè le quote non sono di proprietà del proprio debitore (A). Ciò nemmeno se A ha partecipato all'ulteriore atto di disposizione quale procuratore di B, perchè non si è configurata, nel caso di specie, un'intestazione fiduciaria di quote con interposizione reale di persona.
In caso di cessione occulta di azienda, stante il limite legale della prova scritta dei trasferimenti di azienda di cui all'art. 2556, comma 1, c.c., è da ritenersi inapplicabile il criterio formale dell'iscrizione dei debiti aziendali nelle scritture contabili del cedente ai fini della responsabilità solidale del cessionario di cui all'art. 2560, co.2, c.c., difettando - appunto - una cessione formalizzata.
L'azione diretta a trasferire di fatto i singoli elementi positivi (compreso l'avviamento) del patrimonio di una società a favore di un'altra, al fine di evitare una formale cessione di azienda e di privare fraudolentemente i creditori della prima della garanzia costituita dal compendio aziendale costituisce illecito extracontrattuale di cui rispondono in solido ex art. 2043 c.c. entrambe le società (sulla base di tale principio il Tribunale ha condannato nella specie la società cessionaria di fatto dell'azienda al pagamento in via solidale con la cedente di somme portate da decreti ingiuntivi ottenuti dai creditori agenti nei confronti di quest'ultima e rimaste inottemperate a causa della sopravvenuta incapienza della stessa conseguente all'operazione).
Qualora il valore della quota assoggettata a sequestro conservativo sia sproporzionato per eccesso rispetto all'ammontare del sequestro accordato, è ammissibile la riduzione ex artt. 496 e 676 c.p.c. del vincolo ad una porzione inferiore del capitale sociale, stante la divisibilità della quota di s.r.l. (sulla scorta di tale principio il Tribunale ha operato la riduzione del vincolo ad una frazione dell'unitaria partecipazione sociale su cui era stato eseguito il provvedimento cautelare).
La divisibilità della quota di s.r.l., ancorché non automatica in caso di successione ereditaria, appare naturale e deriva dai principi generali, salvo diversa previsione statutaria, sicché la mancata riproduzione di una regola come quella di cui al previgente art. 2482 c.c. non par fondare il venir meno della regola della divisibilità, ma piuttosto ad affermare la superfluità di una previsione ad hoc.
In caso di sequestro conservativo di quota di s.r.l., gli artt. 2352 e 2471-bis c.c. impongono la nomina di un custode ai fini dell'esercizio del diritto di voto e degli altri "diritti amministrativi". La competenza alla nomina del custode, secondo la preferibile interpretazione, va riconosciuta ai sensi dell'art. 669duodecies c.p.c. in capo al giudice che emanato il provvedimento cautelare di sequestro, non apparendo al riguardo applicabili le norme ex artt. 520 e 559 c.p.c.
Si ha nullità di un'opzione put per violazione del patto leonino solamente in caso di esclusione assoluta, costante e immeritevole del titolare dell'opzione dalla partecipazione alla perdite (nella specie è stata rigetta l'eccezione di nullità in considerazione del fatto che l'opzione era esercitabile solo entro un certo limite temporale e limitata solo ad un parte della partecipazione dell'opzionario).
L'art. 1331 c.c. non richiede la prestazione di un corrispettivo affinché la dichiarazione del concedente sia valida e vincolante, sì che va ritenuta ammissibile l'opzione gratuita.
In caso di mancato pagamento del prezzo pattuito a seguito del valido esercizio di un'opzione put il concedente può essere chiamato a rispondere dei danni subiti dal titolare dell'opzione a titolo di responsabilità contrattuale, in quanto l'inadempimento si è verificato in relazione al contratto di scopo cui l'opzione era preordinata. Il danno deve essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e ricomprende tanto la perdita subita quanto il mancato guadagno (nella specie il Tribunale, accertata l'avvenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. ha condannato la concedente al pagamento di somma pari alla differenza tra il prezzo di vendita che sarebbe spettato al titolare dell'opzione ed il valore attuale delle azioni determinato in via equitativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo).
La cessione di partecipazioni societarie non è riconducibile ai casi in casi di cui all'art. 2 D.lgs. n. 231/2002, poiché estranea alla fattispecie "consegna di merci", talché il pagamento dei relativi corrispettivi non soggiace alla disciplina degli interessi moratori di cui all'art. 5 D.lgs. n. 231/2002, ma alla disciplina generale di cui all'art. 1284 c.c..
Poiché il rimedio di cui all'art. 2259 c.c. rappresenta «un’estrema ratio» all'interno della disciplina delle società di persone, soltanto un «pericolo realmente imminente ed irreparabile» può giustificare la revoca immediata, in via cautelare, della facoltà di amministrare la società. Ciò, a maggior ragione se si considera che l’eventuale revoca di tutti i soci amministratori «condurrebbe inevitabilmente alla paralisi dell’attività sociale», non essendo possibile - per ovviare a tale inconveniente - la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c.: quest’ultimo, infatti, svolge una mera funzione processuale, essendo unicamente deputato «alla rappresentanza in giudizio dell’ente cui manchi (o sia in conflitto d’interessi) il legale rappresentante.
In pendenza del giudizio di impugnazione di deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio e di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale ex art. 2447 c.c., la perdita della qualità di azionista in capo alla parte attrice importa l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza della legittimazione e dell’interesse ad agire dell’attore. Infatti, da un lato, l’annullamento delle deliberazioni assunte ex art. 2447 c.c. presuppone, a norma dell’art. 2377, co. 3, c.c., il perdurante possesso di una partecipazione pari al 5% del capitale sociale in capo all’attore; dall’altro, sebbene l’art. 2379, co. 1, c.c. attribuisca la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile a “chiunque vi abbia interesse”, resta comunque fermo che tale interesse debba sussistere in concreto, occorrendo in particolare per le delibere di bilancio l'allegazione di una incidenza negativa delle irregolarità denunciate nella sfera giuridica dell’attore, quanto meno in termini di danno potenziale alla partecipazione sociale.
Secondo quanto disposto dal primo comma dell’art. 2188 c.c., l’iscrizione degli atti nel registro delle imprese è consentita nei soli casi stabiliti dalla legge (nel caso di specie il Tribunale, considerando irrilevante l’eccepita funzione di pubblicità notizia attribuita all’iscrizione del verbale redatto in occasione di una assemblea straordinaria, in seno alla quale era stato deliberato il ripianamento delle perdite mediante la riserva legale, ha disposto la cancellazione dell’atto dal registro delle imprese, in quanto non rientrante nelle ipotesi tipiche di iscrizione previste dal legislatore).
La consulenza tecnica preventiva, quale species del più ampio genus di mezzi di prova individuato dall’art. 696 c.p.c., è assoggettata ai presupposti di ammissibilità definiti dalle regole generali di cui agli artt. 61 ss. e 191 ss. c.p.c..
In materia di consulenza tecnica d’ufficio avente ad oggetto documentazione, di carattere anche contabile, l'ausiliare del giudice non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l'inutilizzabilità, per il giudice, delle conclusioni del consulente fondate sugli stessi.
Il bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, co. 2 c.c., è illecito, con conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione, non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra le risultanze contabili e l’effettivo risultato dell'esercizio e/o il complessivo stato patrimoniale della società, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
Ai fini della verifica giudiziale dell’ottemperanza al canone legale di chiarezza possono assumere rilievo i "chiarimenti" richiesti e forniti dagli amministratori ai soci nel corso della seduta assembleare che precede l'approvazione del bilancio, atteso che tali dichiarazioni, pur non divenendo parte del documento di bilancio e non essendo oggetto della relativa delibera di approvazione, risultano da un verbale depositato nel registro delle imprese ex art. 2435 co. 1° c.c. e possono essere in concreto idonei a fugare le incertezze generate da poste di bilancio non chiare, in modo da eliminare l'originario difetto di chiarezza e, con esso, far venir meno l'interesse a far dichiarare la nullità della delibera di approvazione. In tale prospettiva, il giudicante investito della quaestio nullitatis del bilancio di esercizio deve, quindi, verificare se un eventuale difetto di chiarezza riscontrabile dall’esame dei documenti di bilancio possa ritenersi colmato in sede di assembleare, tenendo conto del grado di chiarezza esigibile in ragione: (a) dell’importanza della appostazione contestata ai fini del risultato dell’esercizio certificato in bilancio e in comparazione con le altre voci, (b) della tipologia di operazione contabilizzata nella posta oggetto di censure (ad esempio, perché compiuta con parte correlata), (c) del fatto che l’informazione di bilancio è rivolta non solo ai soci presenti in assemblea ma alla generalità dei terzi interessati a relazionarsi economicamente con la società di capitali, (d) nonché infine del fondamentale canone di chiusura dettato dall’art. 2423 co. 3° c.c. (in base al quale se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono comunque fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo).
Il dovere di prudenza imposto dalla legge ai redattori del bilancio delle società di capitali non significa che qualunque pretesa creditoria o risarcitoria avanzata da terzi, sia pure in forma scritta, comporti il dovere di iscrivere tale importo al passivo; occorrendo, piuttosto, che l’organo gestorio effettui, e dia successivamente conto di, una valutazione sull’esistenza e sulla fondatezza del credito vantato, che potrebbe anche tradursi in una mancata contabilizzazione o in una contabilizzazione solo parziale della pretesa in un apposito fondo rischi.