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Legittimazione processuale del rappresentante comune degli azionisti di risparmio di società fusa per incorporazione
Ove il rappresentante comune degli azionisti di risparmio, in esecuzione di esplicito mandato assembleare, eserciti la rappresentanza processuale attribuitagli dal...

Ove il rappresentante comune degli azionisti di risparmio, in esecuzione di esplicito mandato assembleare, eserciti la rappresentanza processuale attribuitagli dal combinato disposto degli artt. 147 TUF e 2418 c.c. evocando in giudizio la società e successivamente, per una qualsiasi ragione e in particolare per l'attuazione di una decisione dell'assemblea degli azionisti ordinari, la categoria azionaria speciale dei risparmisti cessi di esistere, ciò non può comportare l'improcedibilità dell'azione già intentata sull'assunto di una sopravvenuta carenza di legittimazione sostanziale degli azionisti di risparmio, e processuale del loro rappresentante comune: ché altrimenti si attribuirebbe –in difetto di espressa previsione di legge- al soggetto per definizione controinteressato (la maggioranza assembleare degli azionisti ordinari) un diritto sostanzialmente potestativo di eliminare una tutela che la legge riconosce invece espressamente agli azionisti di risparmio.

Nel caso in cui la perdita della qualità di azionisti di risparmio derivi da una fusione per incorporazione, il rappresentante comune della società incorporata mantiene la legittimazione processuale per le cause già in essere a tutela della categoria, e la stessa non transita in capo al rappresentante comune degli azionisti della società incorporante.

La successione a titolo universale che ex art. 2504-bis, co. 1° c.c. caratterizza la fusione, riguarda diritti e rapporti giuridici dell'incorporante e dell'incorporata; senza che la stessa norma autorizzi a ritenere che lo stesso principio debba estendersi ai diritti di cui gli azionisti delle società erano personalmente titolari al momento della fusione, i quali -in coerenza del resto con la natura modificativa e non estintiva della fusione- restano invece intatti. Ne consegue che la tutela degli effetti della fusione è tendenzialmente assoluta, ma soffre il limite della tutela risarcitoria degli azionisti che se ne ritengano danneggiati: con il corollario che il soggetto preposto alla loro tutela collettiva, sopravvive quoad effectum all'estinzione della società fusa, nei limiti della prorogatio della sua legittimazione ad agire sino al conseguimento (o al disconoscimento) giudiziale del risarcimento del danno ex art. 2504-quater co. 2° c.c..

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La prova del rapporto di licenza può essere data per presunzioni
La prova dell’esistenza di un rapporto di licenza può essere desunta anche attraverso presunzioni semplici fondate sulla condotta del titolare...

La prova dell’esistenza di un rapporto di licenza può essere desunta anche attraverso presunzioni semplici fondate sulla condotta del titolare del brevetto che non contesti o affermi l’esistenza di tale rapporto.

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Diritto di utilizzazione di immagini: limiti delle autorizzazioni contrattuali ed esaurimento
La circostanza della pregressa estrazione e utilizzazione di foto in pendenza del rapporto contrattuale, non è, di per sé, idonea...

La circostanza della pregressa estrazione e utilizzazione di foto in pendenza del rapporto contrattuale, non è, di per sé, idonea ad escludere l’illiceità del successivo riutilizzo, in mancanza di prova di un valido titolo di cessione dei diritti di riproduzione.

L’esaurimento del diritto non opera, di regola, con riguardo a diritti di utilizzazione diversi dal diritto esclusivo di distribuzione (art. 17 LA) e persino in tale ipotesi, legislativamente prevista, è escluso che l’esaurimento si verifichi rispetto a copie legittimamente realizzate “scaricando” opere messe a disposizione del pubblico via internet (art. 17.3 LA).

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Sopravvenuta carenza di legittimazione ad impugnare per perdita della qualità di socio nell’azione di annullamento di delibera assembleare
Il principio secondo cui non è sufficiente che le condizioni dell’azione, ivi compresa la legittimazione ad agire, siano presenti al...

Il principio secondo cui non è sufficiente che le condizioni dell’azione, ivi compresa la legittimazione ad agire, siano presenti al momento della proposizione della domanda giudiziale, occorrendo che esse sussistano anche quando il giudice si pronuncia sulla domanda, si applica anche con riguardo alle azioni promosse per fare annullare le deliberazioni assembleari di società di capitali, purché il venir meno della qualità di socio in capo all’impugnante non sia diretta conseguenza proprio della deliberazione la cui legittimità egli contesta.

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Offerta di acquisto di partecipazione subordinata all’accordo sul contratto definitivo e abbandono delle trattative
Qualora l’offerta di acquisto di una partecipazione sociale, pur accettata dal destinatario, sia espressamente subordinata al raggiungimento di un accordo...

Qualora l’offerta di acquisto di una partecipazione sociale, pur accettata dal destinatario, sia espressamente subordinata al raggiungimento di un accordo in buona fede sul contenuto del contratto di compravendita [quanto a dichiarazioni e garanzie del venditore, sistema di indennizzo e obbligo di non concorrenza e di non sollecitazione], con previsione della sua automatica inefficacia in caso di mancato accordo, l’accettazione è inidonea a determinare il trasferimento della partecipazione e a fondare la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto ai sensi dell’art. 2932 c.c. In mancanza di accordo viene meno ogni obbligo in ordine alla conclusione dell’operazione e resta aperta soltanto l’eventuale responsabilità per violazione del dovere di negoziare in buona fede.

Le divergenze emerse nelle trattative per la cessione di una partecipazione sociale su questioni di obiettivo rilievo nell’economia del contratto, quali l’ampiezza delle garanzie richieste al cedente, il pagamento differito di parte del prezzo e la definizione del contenuto e della durata di un patto di non concorrenza, sono fisiologiche in trattative di tal fatta, data la contrapposizione degli interessi delle parti, e da sole sono insufficienti a integrare la mala fede nell’abbandono delle trattative rilevante ai sensi dell’art. 1337 c.c. La richiesta di dilazione di parte del prezzo, anche se non menzionata nell’offerta accettata, rientra nell’ambito delle ordinarie pattuizioni di compravendita e può essere legittimamente accettata o rifiutata dalla controparte.

I danni dei quali si chiede il risarcimento a titolo di responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c. devono essere specificamente allegati e provati da chi agisce in giudizio.

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Liquidazione del danno da mancato guadagno relativo all’esercizio dell’attività commerciale
Risulta incoglibile la domanda di liquidazione del danno da mancato guadagno relativo all’esercizio dell’attività commerciale allorquando l’istante non abbia fornito...

Risulta incoglibile la domanda di liquidazione del danno da mancato guadagno relativo all'esercizio dell'attività commerciale allorquando l'istante non abbia fornito alcun elemento idoneo a rendere possibile un giudizio anche solo probabilistico in ordine alle utilità economiche che egli avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata ex adverso adempiuta quale, a titolo di esempio, la redditività dell'azienda al momento dell'immissione nel possesso della stessa, la redditività della medesima negli anni successivi quale presumibile in forza di specificate condizioni, l'utilità patrimoniale conseguibile alla luce di tali dati.

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La fama dell’autore quale indice rilevante nel determinare il valore artistico di un’opera di design e incompatibilità della tutela autorale del design con la concorrenza sleale confusoria
L’indagine relativa all’esistenza del valore artistico – requisito necessario ad attribuire protezione autoriale ad un’opera del design – si declina...

L’indagine relativa all’esistenza del valore artistico - requisito necessario ad attribuire protezione autoriale ad un’opera del design - si declina secondo parametri sia soggettivi che oggettivi, ed in particolare: quanto al primo profilo, l’opera di design industriale deve essere idonea a suscitare emozioni estetiche e deve essere dotata di creatività e originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato, che trascendono dalla funzionalità pratica del bene per assumere autonoma e distinta rilevanza; quanto al secondo profilo, il parametro di valutazione della significatività e del particolare pregio estetico ed artistico dell’opera deve (ma non solo) tenere conto della notorietà della stessa, acquisita mediante il consolidamento del suo apprezzamento presso gli ambienti culturali. Tale consolidamento è valutato sulla base di alcuni indici, quali le esposizioni in musei e mostre d’arte, la menzione in saggi e riviste ed i riconoscimenti ottenuti con l’assegnazione di premi. In proposito, va valorizzata anche la circostanza che l’opera di design sia stata creata da un noto artista.

Il valore artistico conferisce all’opera del design valore sostanziale ed esclude la possibilità di ottenere tutela contro gli atti di concorrenza confusoria. Infatti, questa tutela non è cumulabile con quella autoriale ove quest’ultima investa le forme dell’intero prodotto: invero le declinazioni tutelabili per imitazione servile devono riferirsi a soluzioni capricciose ed arbitrarie, non solo inessenziali rispetto alla funzione ma, per quel che qui rileva, estranee rispetto a quelle che conferiscono c.d. valore sostanziale al prodotto. Quest'ultime come noto sono quelle che attribuiscono un valore estetico alla res idoneo, da solo,ad orientare la scelta dell‟acquirente, divenendo il preminente “motivo dell’acquisto”, profilo incompatibile con quello non solo del marchio di forma ma anche della concorrenza sleale confusoria. Insomma: quelle stesse linee che sono tutelate sotto il profilo autoriale -perché caratterizzanti l'intero design industriale - non possono trovare tutela sotto il profilo confusorio.

Il tema dell'opera derivata va affrontata caso per caso, verificando se nella creazione successiva, accanto al contributo personale dell'autore, siano riconoscibili elementi espressivi dell'opera preesistente. A certe condizioni, è consentita la ripresa di un'opera già esistente anche senza il consenso dell'autore della prima creazione, ove si possa ritenere che si è inteso rendere tributo all'arte dell'autore, ma realizzando poi un lavoro diverso. Si pensi alla c.d. appropriation art che dagli anni '60 ripropone in chiave autonoma la revisione, la rivalutazione e la ricreazione di icone dell'arte contemporanea: l'ispirazione che si arresta al mero spunto è infatti libera e non subordinata al consenso del titolare dell'opera anteriore.

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Titolarità dei diritti d’autore sul catalogo di una mostra quale opera collettiva
Per le opere collettive composte dal contributo di numerosi autori, quali i cataloghi delle mostre, l’autore è chi organizza e...

Per le opere collettive composte dal contributo di numerosi autori, quali i cataloghi delle mostre, l’autore è chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. Al fine di individuare tale soggetto, la presunzione iuris tantum di cui all’art. 8, co. 1 lda, secondo cui “è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa”, può essere superata dalla presenza di plurimi e concordanti elementi (quali, ad esempio, indicazioni non univoche presenti sull'opera, tali da creare ragionevoli dubbi sulla titolarità effettiva dell'opera; la concessione in esclusiva a un terzo, dietro corrispettivo, dei diritti sull'opera raccolte nell'opera compilativa, e così via). La mancata concessione ad una parte dei diritti sulle singole opere contenuti in un'opera collettiva catalogo è un elemento particolarmente significativo per escludere la titolarità dei diritti su un'opera collettiva, a favore invece del soggetto che tali diritti ha effettivamente acquisito, poiché lo stesso art. 3 lda sancisce che “le opere collettive […] sono protette come opere originali”, precisando che la tutela è conferita “indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte”, sicché la legittima utilizzazione dell’opera collettiva presuppone il consenso degli autori dei singoli contributi, che vengono coordinati e inseriti nell’opera collettiva.

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Perimetro di legittimità della facoltà di limitazione delle rivendicazioni brevettuali in corso di causa e presupposti della concorrenza sleale per imitazione servile
Ai sensi dell’art. 79 comma terzo e dell’art. 76 comma terzo c.p.i., le istanze di limitazione e di conversione di...

Ai sensi dell’art. 79 comma terzo e dell’art. 76 comma terzo c.p.i., le istanze di limitazione e di conversione di un brevetto possono essere presentate in ogni stato e grado del giudizio. Pertanto, il titolare di un brevetto può riformulare le rivendicazioni in corso di causa, senza limitazione ad una fase processuale, ad un grado di giudizio e al numero delle modifiche apportate, fatto salvo il limite generale della buona fede e, correlativamente, dell’abuso del diritto, ed impregiudicata l’osservanza di modalità di esercizio del diritto compatibili con il rispetto del principio costituzionale del giusto processo, di ragionevole durata del processo e del dovere di lealtà gravante sulle parti. Si tratta di un potere riconosciuto alla parte e collegato al diritto sostanziale della stessa quale dedotto in giudizio, da esercitarsi personalmente o mediante procuratore speciale, poichè esulante dallo ius postulandi. L’esercizio del potere di disposizione del diritto sostanziale sulla privativa industriale, comporta la rinuncia ad avvalersi del brevetto come rilasciato e, di per sé, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 e 79 CPI, la nullità (parziale) del brevetto.

Sebbene la riformulazione del brevetto possa non limitarsi a un mero accorpamento di rivendicazioni e possa consistere in aggiunte e specificazioni che attingano al contenuto del brevetto, esse non devono estendere l’ambito della privativa e della domanda originaria, giacché in tali ipotesi il brevetto è nullo ex art. 76, comma 1, lett. c) CPI. L’introduzione di limitazioni, che estrapolino dal testo della descrizione e financo dai disegni, va valutata con particolare cautela, tenuto conto che riformulazioni “ex post” nel corso dei giudizi per l’accertamento della validità possono pregiudicare la sicurezza giuridica dei traffici per il venire meno della certezza del titolo e dell’affidamento riposto dai terzi sulla validità (o, meglio, sulla non validità) di un titolo per come depositato. Inoltre, l’estrazione di singoli suggerimenti di dettaglio, magari da figure del brevetto, che forniscono informazioni complesse e coordinate in una specifica forma di esecuzione, determina il rischio di fornire informazioni non evincibili in modo oggettivo dal testo brevettuale. Per tale ragione, le inclusioni di caratteristiche nelle rivendicazioni devono rispettare le reali informazioni contenute nella descrizione originale, senza che si attinga dalla descrizione, secondo necessità e comodità, con una visione a posteriori. Pertanto nelle rivendicazioni può essere inserita solo "materia" evidente nella domanda come depositata.

Integra gli estremi dell'illecito di concorrenza sleale sotto il profilo della cosiddetta "imitazione servile", sanzionato dall'art. 2598 c.c., n. 1, il comportamento dell'imprenditore che imiti un prodotto la cui forma abbia un valore individualizzante e distintivo, indipendentemente dall'essere il prodotto stesso oggetto di brevetto, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente. Non è quindi sufficietne allegare la riproduzione pedissequa da parte del concorrente e il suo carattere confusorio, ma è necessario allegare e provare che il segno sia dotato di capacità distintiva: la tutela concorrenziale concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo tuttavia compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che nella percezione del pubblico non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa. Non può attribuirsi carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto. Pertanto, in mancanza di tutela brevettuale, la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente, costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa caratteristiche del tutto inessenziali alla relativa funzione.

Poiché, in tema di concorrenza sleale, l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano i fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa, l'onere della allegazione e della prova con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi incombe su chi agisce chiedendo l’accertamento della illiceità della condotta del concorrente, mentre incombe sul convenuto l'onere di allegare e provare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell'altrui diritto.

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