È ammissibile la tutela cautelare della pretesa del socio allo svolgimento delle votazioni assembleari secondo la corretta lettura delle regole statutarie e della disciplina legale, in quanto tutela volta ad ovviare il periculum rappresentato per il socio dalla impossibilità di corretto "conteggio assembleare" del suo voto, id est dalla impossibilità di determinare con lo stesso un risultato assembleare specifico (risultato che, comunque, egli certo non conseguirebbe tramite la sospensione ex post della delibera che, in assenza di cautela preventiva, venisse assunta dall'assemblea impropriamente svolta, conteggiando illegittimamente i voti).
L’alternatività fra tutela inibitoria preventiva e tutela sospensiva successiva in materia di deliberazioni assembleari non significa assolutamente specularità. L’art. 2378 co. 3° c.c., infatti, non subordina la sospensione dell’esecuzione della delibera impugnata alla dimostrata sussistenza per l’impugnante di un evento dannoso di rilevante gravità, ed anzi connotato addirittura, oltre che da imminenza temporale, da irreparabilità giuridica; limitandosi a richiedere che sussista la verosimile violazione di regole di legge o di statuto - procedimentali o contenutistiche - in riferimento alla deliberazione, e chiedendo soltanto che, ove queste sussistano, sia comunque bilanciato il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall’esecuzione con quello che riverrebbe alla società dalla sospensione. Il che significa che, ove inesistente o comunque affievolito quest’ultimo, un qualunque danno per l’impugnante imporrebbe, ove sussistente il fumus di invalidità del deliberato, la sospensione dei suoi effetti. Non è questo, com’è noto, il procedimento deduttivo e cognitivo che caratterizza la tutela anticipatoria d’urgenza: la quale richiede invece necessariamente e inderogabilmente che sia allegato dal ricorrente un pregiudizio alla propria sfera giuridica non soltanto di speciale gravità, bensì anche, e al contempo, imminente e irreparabile; e che la sussistenza dello stesso sia verificata dal giudice della cautela – poiché ove manchi quello, l’istanza cautelare andrà rigettata nonostante l’eventuale buon diritto del ricorrente.
Sennonché la generale affermazione che la stabilità dell’assetto di controllo e, in particolare, del governo di una società azionaria costituisca un interesse giuridicamente tutelato al punto che la sua messa in discussione rappresenti per la società stessa un pregiudizio da cui tutelarsi, addirittura in via cautelare urgente, non convince. Al contrario, la qualifica di società che fa ricorso al capitale di rischio emettendo i propri titoli fra il pubblico in misura rilevante esalta l’evidente caratteristica delle società azionarie, e segnatamente di quelle cc.dd. aperte, di essere contendibili. Che poi non possa ritenersi quale interesse qualificato quello al mantenimento a tempo indefinito della composizione numerica e nominativa dell’organo amministrativo e, ove pluripersonale, delle sue deleghe interne, è smentito dalla struttura tipica stessa delle s.p.a., ove la carica amministrativa è per legge temporanea e modificabile nel (brevissimo, per una impresa associata) termine massimo del triennio (art. 2383 co. 2° c.c.), e spetta ai componenti del consiglio di amministrazione, e significativamente non all’assemblea, la distribuzione interna delle deleghe gestorie (art. 2381 co. 2° e segg. c.c.).
I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell’”utilizzatore informato” una impressione generale diversa. Il giudizio di contraffazione non va effettuato in via analitica, ma sulla base dell’impressione generale che i prodotti suscitano nell’utilizzatore informato.
Per costante giurisprudenza, per ravvisare contraffazione di un disegno o modello, è necessario che il prodotto che si alleghi interferente riproduca i suoi elementi caratterizzanti, così che l’utilizzatore informato, vedendolo, non ne abbia un’impressione generale differente da quella ricavabile dal modello protetto. Di conseguenza, la protezione garantita ai modelli e disegni comunitari non è limitata ai disegni o modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a quelli che presentano differenze, purché queste ultime non siano tali da creare una ‘impressione generale differente', considerato che “l’impressione generale è determinata dalla complessiva interazione delle singole parti con il tutto”. In tal senso, il disegno o modello successivo, per non costituire contraffazione, deve possedere una reale autonomia rispetto agli elementi che conferiscono un particolare carattere individuale al modello o disegno protetto, con la conseguenza che, quando il carattere individuale dei due modelli o disegni coincida, il secondo modello è contraffazione del primo, non producendo nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa.
Sebbene il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell’opera di industrial design non sia più escluso dal carattere industriale della produzione, esso deve essere ricavato da criteri oggettivi, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità artistiche, che consentano di attribuire al bene un valore ed un significato che trascende quello della sua stretta funzionalità, l’esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate a carattere scientifico e non meramente commerciale, l’attribuzione di premi, la vendita sul mercato artistico o comunque il raggiungimento da parte del bene di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità. In altre parole, ai fini di un riconoscimento delle qualità artistiche dell’opera del design industriale, è necessario che l’opera sia apprezzata non nel contesto ordinario in cui essa è abitualmente commercializzata o semplicemente esposta (fiere di settore, concorsi per designer), ma generi interesse e apprezzamento da parte degli ambienti culturali in senso lato, come ad esempio, i critici d’arte, le riviste d’arte, i musei e le esposizioni artistiche. L’onere della prova della sussistenza dei requisiti per la tutela autorale del disegno industriale e quindi, in particolare, del valore artistico incombe sulla parte che invoca la detta protezione del diritto d'autore.
Il discrimine tra atto lecito e illecito va individuato a seconda della finalità dell’uso, per ambito privato o per finalità commerciale, e tale confine è particolarmente sottile quando gli atti contraffattivi si riferiscano a una persona non fisica. Se da un lato non vi sono dubbi che sussista la responsabilità quando i beni contraffatti siano utilizzati per essere commercializzati, dall’altro va esaminato se possa ravvisarsi responsabilità quando essi siano finalizzati ad uso interno di un esercizio commerciale o di un ente che persegue finalità commerciali, come nel caso di arredamento interno di una persona giuridica. Sebbene non possa escludersi la responsabilità nei casi di utilizzazione di beni contraffatti per finalità anche lato sensu “commerciali”, debba pur sempre sussistere un nesso funzionale con l’attività imprenditoriale in concreto esercitata, quale può risultare, ad esempio, da un modello utilizzato per scopi promozionali in un esercizio commerciale di vendita di beni. Ove non vi sia la prova che l’utilizzazione dei beni fosse strumentale al perseguimento dei fini imprenditoriali e che comportasse uno sfruttamento del valore attrattivo dei beni, ad esempio per finalità promozionali, in funzione dello svolgimento dell’attività imprenditoriale è esclusa la responsabilità con conseguente rigetto delle richieste risarcitorie e correttive.
L’eventuale invalidità di una delibera assembleare di esclusione di un socio non vale ex se sola a rimuovere l’intervenuta esclusione del medesimo socio sulla scorta di successiva deliberazione di esclusione. Ne consegue che: i) il socio escluso deve ritenersi allo stato non avere autonomo interesse alla declaratoria di nullità della prima deliberazione apparentemente assunta; ii) per paralizzare l’efficacia dell’esclusione comunque deliberata (o, se si preferisce, rideliberata) successivamente è dirimente risolvere la quaestio facti sull’effettiva spedizione all’attore del relativo avviso di convocazione, non avendo il ricorrente articolato al riguardo in citazione alcuna censura ulteriore e diversa rispetto al difetto assoluto di informazione.
Riconosciuta con la riforma del 2003 la piena autonomia dei diversi modelli societari, la possibilità di estensione della disciplina della s.p.a. in materia di s.r.l. va esaminata in concreto attraverso gli ordinari passaggi di (i) preliminare individuazione di un effettivo vuoto normativo e (ii) successiva verifica della sostanziale comunanza dei principi di regolazione della materia in relazione alla disciplina della specifica situazione giuridica oggetto di interesse.
In particolare, una netta diversità emerge con riguardo al funzionamento dell’organo assembleare: da un lato, esso risulta caratterizzato, nella s.p.a., da una disciplina analitica di carattere imperativo che riconosce solo specifiche ipotesi di possibile deroga statutaria; dall’altro lato, nella s.r.l., è disciplinato da disposizioni (artt. 2479 e 2479-bis c.c.) costruite su un generale rinvio alla autonomia statutaria, cui vanno aggiunte limitate disposizioni regolamentari relative a fattispecie specifiche, peraltro generalmente dettate in via meramente surrogatoria rispetto ad un eventuale silenzio dell’atto costitutivo, in ogni caso senza alcuna disposizione di rinvio alla disciplina della spa (salvo quanto previsto dall’art 2479-ter, ult. co., c.c.).
Bisogna pertanto prendere atto di come le precise scelte operate dal legislatore in materia di s.r.l. finiscano inevitabilmente per comprimere fortemente lo spazio di una possibile integrazione analogica della disciplina di settore, spazio che parrebbe ragionevolmente da circoscrivere alla salvaguardia di esigenze di fondo dell’ordinamento ovvero di tutela di terzi (come nel dibattito e prevalente orientamento giurisprudenziale in materia di riconoscimento dell’azione dei creditori ex art 2394 c.c.).
In questa prospettiva, va sottolineato che la materia del conflitto d’interessi del socio investe essenzialmente i rapporti dei soci tra loro e non, al contrario, interessi di terzi o sovraordinati, all’interno di un contesto in cui proprio e soltanto in materia di spa il legislatore ha ritenuto di farsi direttamente carico di esigenze di funzionalità dell’ente (con il corollario della imposizione di un articolato regime di controlli fino alla previsione di cui all’art 2409 c.c.), laddove in materia di s.r.l. prevale piuttosto un insistito richiamo all’autonomia statutaria, dunque ad una precisa responsabilità dei soci di disciplinare in via preventiva le regole del comune impegno imprenditoriale e, nel silenzio dello statuto, al pieno riconoscimento del diritto del socio in (ipotetico) conflitto di interessi di partecipare al voto (con il completo ribaltamento dunque della opposta previsione di cui al previgente art 2373, co. 1, c.c.).
Per tali ragioni, non è applicabile alle delibere di assemblea di s.r.l. l’art. 2368, co. 3, c.c., che per le assemblee di s.p.a. statuisce la computabilità al quorum costitutivo delle azioni (e della quota di capitale) appartenenti al socio astenutosi per conflitto d’interessi e ne nega, al contrario, la computabilità al quorum deliberativo.
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia d’impresa e quelle ordinarie dello stesso ufficio giudiziario non implica l'insorgenza di una questione di competenza ma attiene alla mera ripartizione – amministrativa ed interna – degli affari, poiché ai sensi dell'art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 168 del 2003 ai giudici che appartengono a dette sezioni specializzate può essere demandata anche la trattazione di processi non rientranti nelle materie attribuite alle medesime, con la conseguente inammissibilità del regolamento ex art. 42 c.p.c. avverso l'ordinanza con la quale il giudice abbia declinato la propria c.d. "competenza" in favore della sezione specializzata (cfr. Cass, Ord. n. 7227 del 22/03/2017, Ord. n. 21774 del 27/10/2016). Di tale principio bisogna tener conto nell’ipotesi in cui un procedimento ordinario di cognizione concernente la restituzione di finanziamenti effettuati da un socio a favore della propria società (nel caso di specie una s.p.a.) venga instaurato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (di restituzione della somma finanziata) avanti la Sez. Spec. Imprese del medesimo Tribunale che ha designato il giudice competente in fase monitoria, piuttosto che avanti il Tribunale competente sulla base dei criteri di collegamento costituiti dalla causa del credito, dalla sede della società e dal locus di realizzazione del progetto per il quale è avvenuto il finanziamento.
D’altra parte, l’individuazione della Sez. Spec. Imprese competente alla risoluzione di una controversia di diritto societario tra più sezioni istituite presso distinti Tribunali solleva problemi attinenti alla competenza territoriale. In merito a quest’ultima, in difetto di eccezionale divieto fondato sull’inderogabilità in subiecta materia della competenza territoriale e quindi su di una sua natura funzionale (quale sussiste invece per l’opposizione), è rimessa alla parte che agisce in opposizione la scelta tra i fori facoltativi alternativamente previsti dalle regole generali di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182, co. 3, c.c..
È dato acquisito che la fattispecie di cui all’art. 2467 c.c. vada riferita non a tutti gli apporti che i soci effettuino alla s.r.l. durante societate a titolo di finanziamento, ma solo a quelli che risultino erogati in una situazione di sproporzione dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o in cui comunque, dato lo squilibrio finanziario della società, era ragionevole attendersi un conferimento in conto capitale. Soltanto per questa tipologia di finanziamenti, invero, vige la regola della postergazione e, ove rimborsati nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, dell’obbligo di restituzione. Ciò posto, si ritiene errata la tesi che rinviene la ratio della regola di cui all’art. 2467 c.c. nel mero obiettivo di contrasto dei fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento. Secondo la tesi criticata, accolta dalla Cass., Sez. I civ., n. 14056/2015, sarebbe consentito (oltreché opportuno) verificare, caso per caso, se una determinata società esprima un assetto dei rapporti sociali idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 2467 c.c., il che, con specifico riferimento a una s.p.a., ben può condurre ad una risposta affermativa ove quest’ultima abbia modeste dimensioni o sia caratterizzata da una compagine sociale familiare o, comunque, ristretta. Diversamente, occorre sottolineare che: (a) l’appartenenza a un tipo richiama con immediatezza la disciplina relativa e crea [nei terzi e nei soci stessi] un affidamento meritevole di protezione in misura incomparabilmente maggiore che negli ordinari rapporti negoziali, imponendo di vagliare la possibile estensione o addirittura l’applicazione analogica ad un tipo capitalistico di una norma dettata per altro tipo di società di capitali con rigorosa cautela ermeneutica; (b) l’art. 2467 c.c., da un lato, si colloca all’interno di una disciplina organica introdotta consapevolmente nell’ambito di un’unitaria riforma complessiva delle società di capitali, in cui è esplicita ed evidente la scelta legislativa di dare alle s.r.l. una struttura tipologica autonoma e, conseguentemente, una regolamentazione differenziata, sotto quasi tutti i profili qualificanti, rispetto a quella della società azionaria; (c) dall’altro lato, costituisce una specifica regola di carattere imperativo che comprime la (fondamentale) regola generale dell’autonomia dei privati di modellare liberamente il contenuto dei rapporti patrimoniali tipici (nella specie, il mutuo ex art. 1322 co. 1° c.c.), rappresentando una vera e propria “eccezione a regola” che ne impedisce, ai sensi dell’art. 14 disp. prel. c.c., l’applicazione «oltre i casi e i tempi in ess[a] considerati»; (d) infine, l’attuale sistema delle fonti consente di ricorrere all'applicazione estensiva o addirittura analogica (art. 12 disp. prel. c.c.) di una disposizione di legge, in quanto non sia possibile applicare alla fattispecie in esame la regola palesata «dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore», atteso che una norma di legge direttamente applicabile non vi sia, e che occorra, in ossequio al dogma della completezza dell’ordinamento giuridico statuale, rinvenirne una.
Non sarebbe corretto invertire tale percorso argomentativo, invocando la supposta finalità dell’art. 2467 c.c. per poi dedurne l’applicazione ogni qual volta sia in concreto ravvisabile una società anche azionaria avente le sostanziali caratteristiche di una s.r.l., ma senza tuttavia dimostrare prima la necessaria esistenza della lacuna normativa nella specifica sedes materiae. Orbene, una lacuna di tal sorta per definizione non sussiste, dal momento che ai finanziamenti effettuati dagli azionisti alle s.p.a. da essi partecipate si applica – ove di reali prestiti si tratti, e non di apporti di patrimonio assoggettabili alla regola del capitale sociale – la disciplina generale del mutuo e quella particolare che le parti vi abbiano dato in sede di stipulazione del relativo contratto. Tutto ciò, del resto, è confermato dall’art. 2497-quinquies c.c., che pone un’esplicita eccezione alla regola generale (trasponendo la regola dell’art. 2467 c.c. a prescindere dal tipo normativo della società finanziata) nello specifico caso, altrettanto eccezionale, in cui il finanziamento provenga da chi eserciti su una società in concreto l’attività tipica di direzione e coordinamento.
In realtà, la ratio dell’art. 2467 c.c. non va colta solamente nell’esigenza di scongiurare l’allocazione del rischio di impresa in capo ai creditori “non soci” in ipotesi di sottocapitalizzazione nominale, ma altresì nella presenza, all’interno della disciplina della s.r.l., di strumenti che consentono al socio di valutare agevolmente (e più efficacemente di quanto avvenga negli altri tipi sociali) l’opportunità di effettuare finanziamenti “anomali” in spregio alle ragioni dei creditori stessi. In tal senso, sono paradigmatici i poteri di gestione e controllo riconosciuti ai sensi degli artt. 2475 e 2476 c.c., che consentono al socio di s.r.l. di valutare in anticipo gli indici sintomatici di uno stato di crisi aziendale che rendano loro più conveniente l’erogazione di nuova finanza tramite forme di mutuo soggetto a rimborso, piuttosto che con apporti di capitale di rischio; poteri di gestione e controllo normativamente assenti nelle società azionarie (cfr. artt. 2381 ss. e 2422 c.c.), salva l’ipotesi in cui si tratti di azionisti che per altra via, e segnatamente per esercitare in fatto un potere di direzione e coordinamento ovvero comunque un’influenza dominante sulla società e sui suoi amministratori, siano in possesso delle informazioni “sensibili‟ sugli affari sociali e in grado di indirizzare questo ultimi (art. 2497-quinquies c.c.).
Muovendo da tali rilievi parrebbe pertanto senz’altro da escludere sia un’indiscriminata estensione della portata della disposizione a qualunque società per azioni sia la diversa pretesa di restringere il campo di applicazione della norma alle sole ipotesi di s.p.a. che in fatto presentino caratteristiche simili alla s.r.l.: da un lato, è comunque da escludere la possibilità di ravvisare effettive analogie nei meccanismi "formali" di funzionamento di una qualunque spa; dall'altro, parrebbe francamente impercorribile la diversa ipotesi di affidare il giudizio sull'ambito di applicazione della fattispecie a una valutazione ex post del giudice, quale soluzione manifestamente incompatibile con elementari esigenze in generale di certezza delle situazioni giuridiche, più in particolare di buon governo societario (tenuto conto che la concreta applicazione della norma risulta pur sempre affidata in primo luogo alla responsabilità degli amministratori).
La valutazione dell’aspetto complessivo va effettuato secondo un giudizio d’insieme che tiene conto che il consumatore all’atto della scelta non ha dinanzi a sé entrambi i modelli, ma solo il ricordo del modello originale. Occorre ritenere confondibile il modello che, oltre a riprendere tutti gli elementi formali ed estetici del modello originale, ne imita pedissequamente anche tutti gli aspetti non direttamente rilevanti ai fini dell’apprezzamento dell’aspetto del prodotto e che contribuiscono a comporre, nel loro insieme, gli elementi caratteristici e distintivi rilevanti.
Ai fini del calcolo del danno, si ritiene di adottare il metodo di calcolo che liquida il danno nella misura del 30% del prezzo di vendita del contraffattore, quale margine operativo lordo (MOL), risultando tale impostazione in accordo con nozioni di comune esperienza e con la prassi di questo Tribunale in sede di liquidazione equitativa molte volte attuata.
L'esercizio del potere di diminuire equitativamente la penale si fonda sul presupposto che il giudicante debba valutare, nel caso concreto, se la quantificazione della clausola penale consenta di mantenere l'equilibrio contrattuale, rispettando l'interesse del creditore all'adempimento, senza che lo stesso prevarichi la tutela che l'ordinamento comunque garantisce al debitore, perciò il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne eccessivo l'importo come originariamente determinato, soprattutto con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito.
La clausola di residualità di cui all’incipit dell’art. 700 c.p.c. (“fuori dei casi regolati dalla precedenti sezioni di questo capo”) non poteva al momento della proposizione del ricorso originario e non può tuttora ritenersi assolta atteso che i beni della vita di cui si discute e che si intendono cautelare sono proprio l’attuale titolarità delle quote della reclamante nonché la gestione della società attualmente in corso da parte degli alienanti e sedicenti soci: vale a dire, tradotto in termini processuali, esattamente la controversia sulla proprietà (titolarità) o sul possesso (esercizio dei poteri anche amministrativi) del bene-quota (notoriamente bene mobile immateriale suscettivo di essere appreso, sequestrato, pignorato ed espropriato) che l’art. 670, n. 1 c.p.c. individua come presupposto per il sequestro e la temporanea gestione ad opera di un custode (se del caso, la stessa parte ricorrente o un soggetto da essa individuato, cfr. art 676, co. 2°, c.p.c.) della res disputata. Ciò posto, è del tutto indifferente che la controversia di merito si traduca processualmente nella richiesta di una pronuncia di accertamento o costitutiva o di condanna, nessuna distinzione effettuando al riguardo l’art. 670, n. 1 c.p.c..
Deve essere respinta la domanda diretta ad ottenere la risoluzione del contratto di cessione di quote di s.r.l. per inadempimento del convenuto al pagamento del residuo prezzo e conseguente condanna al ritrasferimento delle quote cedute o al pagamento dell'equivalente in denaro: il contratto in parola deve infatti considerarsi novato da un successivo accordo in cui era stata ridisciplinata la negoziazione della precedente cessione e il convenuto (che si era reso inadempiente per aver compiuto determinate operazioni, indicate in suddetto accordo, senza il consenso acquisire il consenso di almeno uno dei venditori) era stato condannato al risarcimento del danno in base ad un lodo arbitrale già passato in giudicato (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la vendita delle partecipazioni, di cui all'accordo iniziale, fosse un semplice tassello di una più vasta operazione di sviluppo di impresa che ha trovato, nel secondo accordo, una complessiva e novativa negoziazione delle obbligazioni assunte in precedenza).