Ai sensi dell'art. 86, comma 1, c.p.i. "le disposizioni della sezione IV sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità in quanto applicabili", con la conseguenza che in materia di nullità dei brevetti per modelli di utilità avrà rilevo l'art. 76, comma 1, c.p.i. ai sensi del quale il brevetto è nullo: a) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli artt. 45, 46, 48, 49 e 50; b) se, ai sensi dell'art. 51, l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla.
Sono da escludersi in radice profili di concorrenza sleale quando il danneggiato o l'autore dell'illecito non è titolare di alcuna azienda, non è né imprenditore nè professionista e neppure titolare di alcuna P.IVA con la conseguenza che non può ritenersi sussistente alcun rapporto di concorrenza.
Sussiste la competenza delle Sezioni Specializzate di Impresa in una controversia in materia di franchising, quando essa non riguardi solo l'esecuzione del contratto bensì l'esercizio dei diritti relativi alla proprietà industriale, ovvero l'indebito utilizzo di privative registrate. In tal caso, l'illegittimo uso di segni distintivi attrae la competenza sulla domanda di adempimento contrattuale.
Con riferimento alla valutazione della titolarità e dell’ampiezza dei diritti di utilizzazione economica, nel caso di fotografie semplici ai sensi dell’art. 88, terzo comma l.a. la previsione di una cessione dei diritti di utilizzazione economica appare esplicitamente stabilita dalla legge, mentre in relazione alla natura di opere secondo la protezione accordata dall’art. 2, n. 7, l.a., analoga cessione va verificata sulla base delle risultanze concernenti l’effettiva stipulazione di un contratto di committenza tra le parti e l’ampiezza dei diritti di utilizzazione effettivamente oggetto del rapporto contrattuale, da compiersi mediante i comuni criteri di interpretazione della volontà delle parti secondo buona fede anche in relazione al fine in concreto perseguito dalle parti mediante la stipulazione dell’accordo.
Nel contratto di commissione d’opera anche per ciò che riguarda le opere dell’ingegno non è stabilita la necessità di forma scritta, mentre – sotto altro profilo – deve ritenersi che in tale ipotesi la titolarità del diritto di utilizzazione dell’opera dell’ingegno creata su commissione (o analogamente su fotografia semplice) sia acquisita dalla parte committente a titolo originario o comunque ipso iure per effetto del contratto d’opera.
In caso di avvio della procedura di risoluzione di un ente creditizio in default ex d. lgs. n. 180/2015, l’Autorità di risoluzione ha il potere di azzerare il valore nominale delle azioni emesse dall’ente, senza che questo determini anche l’azzeramento degli obblighi risarcitori derivanti da condotte illecite antecedenti all’emissione delle azioni, in quanto obblighi scorporati dalle stesse (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che, pur avendo la Banca d’Italia, nella sua qualità di autorità di risoluzione, azzerato le azioni dell’istituto di credito, sussistesse in capo alla Banca in risoluzione l’obbligo al risarcimento del danno ex art. 94 TUF per aver determinato gli investitori ad aderire all’aumento di capitale mediante documenti informativi fallaci).
In caso di risoluzione di una banca mediante cessione dell’azienda bancaria a un ente-ponte, il perimetro delle attività/passività trasferite è delineato con il provvedimento di cessione dell’Autorità di risoluzione; quindi, eventuali passività non espressamente escluse con detto provvedimento restano sottoposte alla responsabilità dell’ente-ponte (nel caso di specie il Tribunale ha accertato la legittimazione passiva dell'ente-ponte rispetto all'azione risarcitoria degli azionisti dell'ente in risoluzione ex art. 94 TUF, vista la mancata esclusione dalla cessione delle passività scaturenti dalla condotta inadempiente ai doveri informativi previsti dal TUF dell’ente emittente).
Non è ammissibile equiparare la posizione degli azionisti quali titolari nei confronti dell’emittente di diritti incorporati nelle azioni e la posizione degli stessi azionisti quali titolari nei confronti dell’emittente di pretese risarcitorie derivanti dall’inadempimento degli obblighi sanciti dal TUF, antecedenti rispetto al conferimento, perché manca una norma che lo disponga espressamente.
I rimedi contemplati dalla legge di stabilità n. 208/2015 e dal d.l. n. 59/2016 convertito dalla legge n. 119/2016 in materia, rispettivamente, di istituzione del Fondo di solidarietà e di misure in favore degli investitori in banche in liquidazione, sono rimedi semplificati previsti per determinate categorie di investitori ritenute deboli dal legislatore ma del tutto facoltativi, dato che il comma 860 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 fa salvo il diritto al risarcimento del danno.
In caso di cessione di azienda bancaria non trova applicazione l’art. 2560 c.c., che esclude l’obbligo del cessionario di adempimento dei debiti dell’azienda anteriori alla cessione a meno che questi risultino dalle scritture contabili; ciò perché la norma generale di cui all’art. 2560 c.c. è derogata dalla norma speciale prevista dall’art. 42 d. lgs. n. 180/2015, in base alla quale, in caso di cessione dell’azienda bancaria all’ente ponte, sono traferiti tutti i diritti, le attività e le passività, salva espressa esclusione disposta dall’autorità di risoluzione.
Deve ritenersi inammissibile la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. presentata dall'ex presidente del collegio sindacale e dal creditore della società, essendo il rimedio espressamente riservato ai soci rappresentanti, nelle società “chiuse”, il decimo del capitale sociale ovvero al collegio sindacale inteso quale organo in carica, ovvero ancora al pubblico ministero per il solo caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, nè competendo al Tribunale poteri ufficiosi in materia.
Nelle società personali, atteso che il diaframma tra l'ente collettivo -non personificato e sprovvisto di autonomia patrimoniale perfetta- e le persone dei suoi soci è più elastico e permeabile rispetto agli enti personificati, il necessario contraddittorio nei confronti della società, anche ove legittimata passiva in via esclusiva, può ritenersi regolarmente instaurato nel caso in cui siano convenuti in giudizio tutti i suoi soci: sempre che sia inequivocabile che l'attore abbia inteso così agire nei confronti della società. Tale principio si applica anche là dove la società sarebbe la beneficiaria degli effetti dell'azione di responsabilità che un socio ha creduto di poter esercitare in sua vece.
Nelle società personali non è ammessa l'azione sociale di responsabilità individuale del socio, atteso che l'art. 2260 cpv. c.c. attribuisce l'azione di responsabilità contro l'amministratore alla società “mandante”: e nessuna norma speciale deroga, per le accomandite, a tale principio. Nè può trovare applicazione analogica le norma di cui all'art. 2467, co. 3 c.c. dettata per le società a responsabilità limitata, la quale costituisce disposizione speciale.
Il Tribunale può essere investito dell'accertamento dell'intervenuto scioglimento di una società personale per la sussistenza di una delle cause previste dalla legge al fine di ottenere una decisione suscettibile di costituire giudicato. Viceversa, è privo dell'efficacia di giudicato il provvedimento di nomina dei liquidatori emesso dal presidente del Tribunale ex art. 2275 co. 1° c.c. e, pertanto, gli effetti di questo potranno sempre essere rimossi mediante un un giudizio ordinario volto all'accertamento della insussistenza della causa di scioglimento. Resta, invece, estraneo alla giurisdizione del Tribunale la nomina del liquidatore.
Qualora l'unico socio accomandatario venga giudizialmente privato della facoltà di amministrare e i soci non si accordino per la sua sostituzione, non può applicarsi analogicamente l'art. 2323 co. 2° c.c. (a norma del quale, ove vengano meno tutti gli accomandatari per il periodo indicato nel comma precedente, gli accomandanti nominano, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, un amministratore provvisorio), ma si determina una causa di scioglimento della società per impossibilità di conseguimento del suo oggetto sociale (art. 2272, n. 2), tenendo conto che il potere di amministrazione è riservato esclusivamente al socio accomandatario.
Se fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato (salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica) è possibile soltanto ai sensi dell'art. 337 cpv. c.p.c. Detta sospensione non è mai però necessaria (a differenza che nel caso dell’art. 295 c.p.c.) bensì condizionata alla valutazione del giudice del giudizio pregiudicato di non voler riconoscere l'autorità dell'altra decisione.
Il decreto del tribunale ex art 2436, co. 6, c.c. non ha efficacia sanante dell’eventuale vizio invalidante della delibera di modifica statutaria, trattandosi di un provvedimento di volontaria giurisdizione inidoneo a far stato fra le parti sui potenziali vizi di invalidità del deliberato.
In tema di novità di un'invenzione, quando viene rivendicato un intervallo di valori più o meno ampio, e un documento anteriore prevede un valore specifico compreso in esso, ciò priva di novità l’intero intervallo.
Nella valutazione dell'altezza inventiva, sia il problema tecnico che si suppone l'esperto del ramo riesca ad inviduare, sia la soluzione proposta nell'invenzione brevettata, devono essere comprensibili in base alla descrizione del brevetto (anche in base alle linee guida EPO).
Le opere di design industriale “che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico” sono tutelabili in materia di diritto d’autore, anche se non sono state oggetto di
registrazione. Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell’opera del design, ma è espressione e manifestazione dell’idea dell’autore. La valutazione del valore artistico è effettuata facendo riferimento a parametri oggettivi della percezione dell’opera del design negli ambienti culturali, quali, a titolo esemplificativo, il riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate e l’attribuzione di premi. Si tratta di indici del carattere artistico dei modelli di design che consentono al giudice di ancorare il giudizio su criteri oggettivi senza che dette circostanze, che non sono costitutive della tutela autorale, possano, di per sé, essere considerate presupposti indispensabili al fine del giudizio predetto.
La contraffazione non è esclusa dalla presenza di differenze quando vi sia la sostanziale riproduzione dell’opera originale, per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di
efficacia individualizzante, non rilevando, peraltro, ai fini dell’illiceità della riproduzione in materia di diritto d’autore, la confondibilità o meno delle opere.
In tema di inadempimento in appalti pubblici, il danno curriculare è quella voce di danno, nella quale va ricompresa anche la perdita di chance, consistente nell'impossibilità di utilizzare le referenze derivanti dall'esecuzione dell'appalto nell'ambito di futuri ed eventuali procedimenti di gara ai quali l'impresa danneggiata potrebbe partecipare. Tale pregiudizio deve considerarsi in re ipsa, di talché la parte danneggiata deve rigorosamente allegare il pregiudizio patito e fornire argomenti probatori sull'an e il giudice può ricorrere al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. solo sotto il profilo del quantum.
La fuoriuscita del socio-finanziatore dalla compagine sociale non esclude l’assoggettamento di finanziamenti-soci alla disciplina legale della postergazione ex art. 2467 c.c., atteso che la disciplina in esame è posta a salvaguardia delle aspettative del ceto creditorio e su questa non possono evidentemente incidere le vicende successive e soggettive del socio mutuante, pena l'inaffidabilità del regime medesimo.
Parametri oggettivi della sussistenza del valore artistico sono, tra gli altri: il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate non a carattere commerciale, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità, la commercializzazione nel mercato artistico e non in quello meramente commerciale ovvero la creazione da parte di un noto artista.