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Obbligo del rendiconto e restituzione dell’apporto nell’associazione in partecipazione
L’omissione del rendiconto da parte dell’associante nell’associazione in partecipazione non integra i presupposti del grave inadempimento, posto che il rendimento...

L'omissione del rendiconto da parte dell'associante nell'associazione in partecipazione non integra i presupposti del grave inadempimento, posto che il rendimento del conto non è l'unico nè il principale adempimento dovuto dall'associante all'associato; la sua omissione non comporta la risolvibilità del contratto, trovando applicazione il criterio dell'art. 1455 c.c..

La domanda giudiziale di restituzione dell'apporto in caso di mancata corresponsione degli utili appare evidentemente comprensiva anche dell'ipotesi di perdite anche solo parziali.

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Violazione del diritto di autore relativo a corsi, materiali didattici e metodo di insegnamento
Nell’ambito di un giudizio di violazione del diritto di autore, per accertare la sussistenza della legittimazione attiva della parte attrice...

Nell'ambito di un giudizio di violazione del diritto di autore, per accertare la sussistenza della legittimazione attiva della parte attrice relativamente alla domanda di contraffazione occorre verificare che la parte che agisce si affermi titolare del diritto, giacché la dimostrazione della effettiva titolarità dei diritti di proprietà intellettuale di cui si chiede tutela, costituisce una questione di merito.

Nell'ambito di un giudizio di accertamento della violazione dei diritti di autore, in particolare inerente a corsi, materiali didattici e metodo di insegnamento, ai fini di accertare la contraffazione risulta irrilevante un raffronto tra singoli elementi ed aspetti isolatamente considerati del prodotto contraffatto e di quello assunto in contraffazione, viceversa occorre procedere ad un confronto globale e complessivo che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti.

La mera lista di clienti progressivamente acquisita nel corso dell'attività professionale e commerciale svolta, non assurge al rango di database e, dunque, non può essere considerata quale raccolta strutturata di dati e informazioni meritevole di tutela, in ragione dei requisiti di originalità e creatività previsti dalla legge.

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La tutela della semplice fotografia e tutela autorale: il carattere creativo; diritti morali e patrimoniali
Qualora la fotografia sia caratterizzata da un’elevata professionalità nella cura dell’inquadratura e dalla capacità di cogliere in modo efficace il...

Qualora la fotografia sia caratterizzata da un’elevata professionalità nella cura dell’inquadratura e dalla capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato ma non dall’esplicazione dell’originale interpretazione personale dell’autore, sulla stessa potranno essere vantati solo i diritti connessi ex art. 87 ss. l.d.a.. La capacità professionale del fotografo o l’alta qualità tecnica di realizzazione sono elementi di per sé insufficienti ai fini del riconoscimento della tutela autoriale alle fotografie in quanto finirebbero da un lato col riservare ogni attenzione alla personalità dell’autore, piuttosto che al valore dell’opera, e dall’altro con l’affermare che l’opera d’arte fotografica è appannaggio di una esigua cerchia di artisti, destinata a restare tale. Ai fini del riconoscimento del carattere creativo di un’opera fotografica deve essere riscontrato un consolidato e perdurante successo del prodotto presso la collettività ed i suoi ambienti culturali.

La locuzione “utilizzi solo uso stampa escluso utilizzi commerciali per disco” contenuta in un accordo avente ad oggetto la cessione patrimoniale dei diritti su un’opera fotografica, deve essere interpretato secondo il canone di buona fede per il quale è riservato al fotografo qualsiasi tipo di utilizzo delle fotografie afferente alla pubblicazione e/o commercializzazione attraverso disco, categoria nella quale rientra la realizzazione della copertina dello stesso.

Stante la tutela riservata ai diritti connessi (artt. 87 ss. lda), alla qualificazione delle riproduzioni fotografiche come semplici fotografie segue a) l’esclusione della tutela morale autoriale, nel cui alveo rientra anche il diritto all’integrità dell’opera ed il diritto di opporsi a qualunque alternazione della stessa; b) la possibilità per il committente di modificare la fotografia che lo ritrae senza la necessità del consenso dell’autore e senza che quest’ultimo possa far valere la lesione al proprio diritto morale; c) l’esclusione del diritto al nome, quale manifestazione del diritto morale dell’autore.

L’utilizzo di una semplice fotografia (oggetto dei c.d. diritti connessi) comporta la corresponsione di un equo compenso al suo autore e, in caso, di violazione, il relativo ristoro patrimoniale. Il danno patrimoniale consistente nel mancato conseguimento del corrispettivo all’utilizzo commerciale della fotografia può essere quantificato in misura pari al prezzo del consenso.

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Abuso di dipendenza economica ed abuso di posizione dominante: non basta la posizione dominante perchè ci sia abuso
Se in astratto la condotta qualificabile quale “abuso discriminatorio”, “abuso di dipendenza economica” e “atto di concorrenza sleale”, ai sensi...

Se in astratto la condotta qualificabile quale “abuso discriminatorio”, “abuso di dipendenza economica” e “atto di concorrenza sleale", ai sensi dell'art. 3 L.287/1990, dell'art. 102 TFUE e dell'art. 2598 c.c., puo’ essere individuata nel rifiuto di accordare ulteriori dilazioni di pagamento ad un soggetto debitore e concedere, invece, ad altro soggetto debitore in medesima posizione debitoria con l’unico creditore, concessioni di favore non concesse al primo, in concreto le relative circostanze vanno soggette al rigoroso onere della prova da formarsi da chi allega l’abuso, al fine di accertare la effettiva sussistenza della condotta illecita (ovvero la concessione di condizioni diverse per prestazioni equivalenti, così determinando uno svantaggio per la concorrenza), l’esistenza del danno asserito e il nesso di causalita’ tra la condotta che si assume illecita ed il danno lamentato.

Nell’ambito dei rapporti contrattuali ed in ipotesi di avvio dell’azione risolutiva per inadempienza, l’invalidità di accordi dilatori non può essere desunta sic et simpliciter dalla posizione di dominanza di uno dei soggetti. Né al creditore insoddisfatto può negarsi, soltanto perché abbia la natura di impresa dominante in un determinato mercato, di cautelarsi nei confronti del proprio debitore e di avvalersi di strumenti, quale la risoluzione automatica del contratto, idonei a tutelare il proprio interesse a non rimanere vincolato nei confronti di chi ha reiteratamente violato gli accordi contrattuali, omettendo i pagamenti sia alle scadenze inizialmente concordate, sia a quelle previste nei molteplici piani di rientro accordati al debitore.

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Segni distintivi del settore farmaceutico: contraffazione del marchio “OKI” e criteri di risarcimento del danno
Nel settore farmaceutico, il marchio KOKI accompagnato ad una parte meramente descrittiva del prodotto (KOKI-tuss; KOKI-mucil; KOKI-dec) è privo di...

Nel settore farmaceutico, il marchio KOKI accompagnato ad una parte meramente descrittiva del prodotto (KOKI-tuss; KOKI-mucil; KOKI-dec) è privo di novità ed interferente con il marchio rinomato OKI, in maniera tale da far sussistere quantomeno il rischio ex art. 12 lett. e) c.p.i. di agganciamento al segno rinomato, dal quale deriva lo sfruttamento dell’indebita associazione che il consumatore medio nei suoi acquisti di farmaci in libera vendita potrebbe stabilire con la qualità e i pregi dei prodotti della titolare del segno rinomato. Al contempo, la titolare del marchio in contraffazione arrecherebbe pregiudizio al marchio della concorrente, indebolendone l’idoneità a identificare come provenienti dalla sua titolare i prodotti per i quali esso è stato registrato.

L’accertata contraffazione di un marchio comporta l’assorbimento della domanda avente ad oggetto la concorrenza sleale quando non siano stati accertati comportamenti ulteriori rilevanti rispetto a quelli che danno origine alla contraffazione.

Il risarcimento del danno conseguente all’accertata contraffazione, sia sotto il profilo del danno emergente che sotto quello del lucro cessante, presuppone che vengano fornite indicazioni utili o elementi di prova significativi ai fini dell’accertamento e della liquidazione richiesti. Poichè l’accertamento del danno in via equitativa risponde agli stessi criteri del ristoro risarcitorio ai fini dell’onus probandi, esso non puo’ prescindere dall’allegazione di elementi concreti sulla base dei quali poter parametrare il pregiudizio che si assume sofferto. Il “mancato guadagno” consiste nella perdita di quote di mercato anche per il futuro, per il calo di credibilita’ verso i consumatori e verso i clienti. Il risarcimento del danno come lucro cessante subito dal titolare del marchio in conseguenza della contraffazione posta in essere dal contraffattore, va rapportato, in base ai criteri suggeriti dall’art.125 c.p.i. secondo comma, al valore delle “royalties”che il concessionario del marchio sarebbe stato tenuto a pagare alla controparte se avesse ottenuto da quest’ultima una licenza. La royalty va liquidata non solo tenendo conto del canone che pagherebbe il licenziatario, ma con una maggiorazione percentuale che tenga conto della illiceita’ della condotta contraffattoria.

La domanda di retroversione degli utili va proposta autonomamente e non puo’ essere sottesa dal richiamo alla disposizione contenuta nell’art.125 c.p.i. nel suo complesso.

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Invalidità delle delibere assembleari (di approvazione del bilancio): aspetti processuali e aspetti sostanziali
Con riferimento alle impugnazioni delle delibere assembleari di società di capitali, l’unico soggetto che deve essere e può essere convenuto...

Con riferimento alle impugnazioni delle delibere assembleari di società di capitali, l’unico soggetto che deve essere e può essere convenuto in giudizio non è il socio, ma la società medesima, trattandosi del soggetto che ha adottato (tramite il proprio organo sociale) la delibera di cui viene contestata la legittimità. Il socio che ha votato a favore della delibera impugnata non può intervenire ai sensi dell’art. 105 co. 1 c.p.c. (intervento principale od intervento adesivo autonomo): la delibera assembleare è infatti atto imputabile alla società che spiega effetti diretti nella sua sfera giuridica, di talché il socio, in quanto terzo, non può far valere posizioni giuridiche di cui non è titolare. E’ invece consentito l’intervento adesivo dipendente ex art. 105 co. 2 c.p.c. (intervento adesivo dipendente) a sostegno delle ragioni della società. Ed invero, la delibera assembleare configura determinati assetti societari, voluti dal socio che ha votato a favore della medesima delibera. Lo stesso socio è pertanto titolare di un interesse a sostenere la legittimità della delibera, considerato che l’eventuale declaratoria di illegittimità annullerebbe gli assetti societari voluti dal socio medesimo all'interno della società in cui egli esercita i propri diritti di socio, con ripercussioni sulla sua sfera giuridica individuale.

L’intervento adesivo dipendente del socio alla posizione della società convenuta è legittimo anche qualora quest'ultima rimanga contumace.

L'obbligo degli amministratori di depositare il progetto di bilancio presso la sede sociale nei 15 giorni anteriori alla assemblea convocata per la relativa approvazione (art. 2429 c.c.) è volto a garantire al socio un periodo di tempo ragionevole per l’esame completo del bilancio da approvare. La relativa violazione comporta un’illegittima compressione del diritto di partecipazione del socio con conseguente annullabilità della delibera di approvazione del bilancio.

L’art. 2434 bis, co. 1, c.c., per cui la delibera di approvazione del bilancio non può essere proposta dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo, si limita ad introdurre un termine di decadenza delle impugnazioni delle delibere assembleari e non disciplina le impugnazioni già proposte nei confronti di precedenti delibere di approvazione del bilancio.

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Ricorso cautelare e diritto di controllo ex art. 2476, co. 2, c.c.
Se un socio di s.r.l. – che ha prestato fideiussione alla propria società – dimostri di non esser stato mai...

Se un socio di s.r.l. – che ha prestato fideiussione alla propria società – dimostri di non esser stato mai convocato a una data assemblea in seno alla stessa, di non aver ricevuto alcun verbale e/o documentazione relativi all’adunanza in questione, di aver constatato il mancato deposito di alcuni bilanci presso la sede sociale nonché, infine, di non aver ricevuto riscontro alla propria esplicita richiesta di esaminare i su indicati documenti sociali, il medesimo potrà esperire il procedimento cautelare avverso la società per tutelare il proprio diritto alla consultazione ex art. 2476, co. 2, c.c..

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Presupposti della domanda cautelare volta a ottenere la consegna dei documenti sociali ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c. e cessazione della materia del contendere
La tempestiva messa a disposizione da parte della società resistente della documentazione richiesta dal socio ricorrente ai sensi degli artt....

La tempestiva messa a disposizione da parte della società resistente della documentazione richiesta dal socio ricorrente ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 2476, co. 2, c.c. fa venir meno la materia del contendere e dà luogo a una compensazione delle spese del giudizio tra le parti ad eccezione di quelle concernenti l’introduzione del ricorso.

Nel caso di specie la domanda cautelare è volta a garantire l’effettività di un’eventuale condanna alla consegna dei documenti sociali in sede di giudizio di merito.

La legittimazione passiva rispetto a tal genere di domanda va individuata, secondo il preferibile orientamento, in capo alla s.r.l., in persona dell’amministratore, tenuto pure personalmente alla consegna.

Il periculum in mora, infine, si ritiene connaturato alle esigenze di controllo nell’attualità delle vicende sociali da parte del socio che eserciti il diritto ex art. 2476, co. 2, c.c..

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Alcune questioni in materia di impugnativa delle delibere di approvazione del bilancio, di esclusione del socio e di revoca di amministratore di s.r.l.
Il bilancio assolve ad una funzione rappresentativa della situazione patrimoniale e finanziaria della società cui si riferisce, nonché del suo...

Il bilancio assolve ad una funzione rappresentativa della situazione patrimoniale e finanziaria della società cui si riferisce, nonché del suo risultato economico al termine dell’esercizio, tale da fornire ai soci e ai terzi una dettagliata illustrazione di tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto di prescrivere agli artt. 2423 ss. c.c..

L’interesse del socio, che lo legittima ad impugnare la delibera approvativa di un bilancio a suo dire redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende tanto dal venir meno della sua aspettativa ad ottenere una quota degli eventuali utili o, comunque, un immediato vantaggio patrimoniale, ma nasce piuttosto dal fatto che la scarsa chiarezza o la mancanza di veridicità del bilancio non gli permette di avere tutte le informazioni circa elementi capaci di incidere sul valore del propria quota di partecipazione, con ciò impedendogli di compiere scelte informate in ordine alla gestione della quota stessa.

Da ciò discendono due conseguenze in materia d’impugnativa di bilancio: la prima è l’irrilevanza di deduzioni focalizzate su illeciti gestori degli amministratori – seppur lesivi dell’integrità e del valore del patrimonio sociale – se svincolate da precise allegazioni in ordine alla loro rappresentazione in bilancio; la seconda è che la parte che impugna la delibera di approvazione del bilancio di esercizio, lamentando che il documento contabile difetti di chiarezza, veridicità e correttezza, ha l’onere di indicare esattamente le singole poste in tesi iscritte in bilancio in violazione delle norme vigenti, nonché di enunciare specificamente in che cosa consistano i lamentati vizi del bilancio impugnato. Va pertanto rigettata la domanda di annullamento della delibera assembleare con cui è stato approvato il bilancio d’esercizio qualora parte attrice abbia contestato in modo assai generico il fatto che detto documento sia risultato privo dei connotati di chiarezza, veridicità e correttezza, soprattutto se le allegazioni attoree abbiano riguardato più atti di mala gestio che non la corretta rappresentazione di operazioni economiche compiute dalla società.

Allo stesso modo vanno rigettate le domande d’invalidità delle delibere assembleari che introducono nello statuto di s.r.l. ipotesi di esclusione del socio ulteriori a quella di cui all’art. 2466 c.c. (mancata esecuzione dei conferimenti dovuti) e che individuano i soggetti che possono assumere la carica di amministratore ricalcando la disciplina sul divieto di concorrenza prevista per gli amministratori di s.p.a. all’art. 2390 c.c. Invero, tali delibere non risultano adottate in violazione di norme di legge e sono inidonee, di per sé, a recare pregiudizio ai soci (esclusi) o agli amministratori (revocati), dal momento che attengono ad una legittima scelta assembleare suscettibile di essere applicata solo con riferimento a situazioni di fatto realizzatesi successivamente alla loro adozione, e comunque a mezzo di deliberazioni suscettibili di autonoma impugnativa.

Ai fini della risoluzione di una controversia concernente l’illegittimità di una delibera di revoca di amministratore di s.r.l., bisogna sempre tener conto del concreto assetto statutario adottato dai soci in materia di amministrazione della società. Qualora, alla luce di detto assetto, l’amministrazione della società ed i relativi poteri di rappresentanza, anche giudiziale, spettino a tutti i soci in via fra loro disgiuntiva per la parte ordinaria e in via congiuntiva per la parte straordinaria, è possibile ritenere che l’organizzazione sociale sia intrinsecamente caratterizzata da uno stretto rapporto fiduciario esistente tra soci e amministratori, connotato da intuitus personae in modo pressoché analogo a quanto avviene per le società di persone. Per altro verso, l’attribuzione del potere gestorio ai medesimi soggetti nel cui interesse si deve agire comporta una sostanziale corrispondenza di interessi tra rappresentato e rappresentante, tale da mostrare all’evidenza che il mandato è anche nell’interesse del mandatario (cd. mandato in rem propriam), divenendo, così, necessaria la presenza di una giusta causa ai fini di un’eventuale revoca (arg. ex artt. 1723 e 2259 c.c.).

La giusta causa di revoca del mandato ricorre quando sopravviene o un grave inadempimento agli obblighi gestori oppure un fatto, anche di tipo oggettivo e non imputabile al mandatario, che, per la sua gravità, impedisce la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, facendo venire meno il pactum fiduciae che deve connotare il rapporto stesso.

In modo analogo, giusta causa di revoca dell’amministratore di s.r.l. sussiste allorché un fatto, non necessariamente costituente inadempimento agli obblighi gestori, precluda la continuazione del rapporto con la società, facendo venir meno l'affidamento dei soci sulle capacità ed attitudini dell'amministratore.

Alla luce di tali considerazioni, è invalida la delibera assembleare che non offra adeguata e puntuale spiegazione delle ragioni che hanno fondato la revoca dell'amministratore; allo stesso modo, è illegittima la delibera con cui viene nominato un nuovo consiglio di amministrazione non comprendente uno degli amministratori precedentemente in carica, che non fornisce spiegazione circa le ragioni della revoca implicita dall’incarico gestorio.

É invalida la delibera di esclusione di uno dei soci nell’ipotesi in cui i fatti invocati dal socio di maggioranza (e parte convenuta) siano riconducibili a un periodo antecedente rispetto a quello preso a riferimento dallo statuto; inoltre, se l’intenzione della maggioranza è esclusivamente quella di privare, attraverso l’esclusione, il socio di minoranza di ogni diritto sociale, la delibera assembleare risulterà altresì viziata da “abuso di potere”, essendo stata adottata in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c..

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Decisione in materia di concorrenza sleale per imitazione servile
L’utilizzo di immagini dei prodotti della impresa concorrente integra la fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile, salvo che non...

L’utilizzo di immagini dei prodotti della impresa concorrente integra la fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile, salvo che non venga provato che si tratti di forme del tutto standardizzate nel settore. Sulla presunta danneggiata incombe, invece, l’onere di provare la novità e notorieta’ della forma, indicando in particolare quali elementi confermerebbero la capacita’ distintiva, al fine di consentire al giudice, sulla scorta anche di nozioni di comune esperienza, di procedere alla valutazione del requisito. Tale utilizzo integra gli estremi della fattispecie di cui all’art. 2598, n.2 c.c. e costituisce, comunque, condotta gravemente contraria al canone di correttezza imposto dall’art. 2598, n.3 c.c.

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Condizione potestativa mista e finzione di avveramento contro la parte originariamente interessata
La finzione di avveramento della condizione prevista dall’art. 1359 c.c. si applica anche quando l’interesse della parte nel cui interesse...

La finzione di avveramento della condizione prevista dall’art. 1359 c.c. si applica anche quando l’interesse della parte nel cui interesse la condizione è stata posta si modifica nel corso del rapporto fino a risultare in concreto contrario al suo avveramento [come nel caso del contratto di cessione di quote sottoposto alla condizione, posta nell’interesse dell’acquirente, della stipulazione entro un termine di un contratto di appalto tra l’acquirente e un terzo, mancata per l’inerzia e l’inidoneità tecnica e finanziaria dello stesso acquirente].

L’apposizione di una condizione potestativa mista, in parte dipendente dall’operato di terzi e in parte dalla condotta del soggetto nel cui interesse è posta, non può risolversi in un improprio ius poenitendi della parte a favore della quale la condizione è stata in origine posta, alla quale non è consentito togliere efficacia al contratto omettendo le iniziative a proprio carico necessarie perché il terzo tenga il comportamento dedotto in condizione. In tale ipotesi la finzione di avveramento ex art. 1359 c.c. si applica a fini di riequilibrio dell’assetto negoziale, come nel caso di condizione mancata per condotte imputabili a chi aveva ab origine interesse contrario all’avveramento.

In pendenza di una condizione potestativa mista entrambi i contraenti sono tenuti ex lege, ai sensi dell’art. 1358 c.c., a comportarsi secondo buona fede e, in particolare, ad attivarsi per quanto di loro competenza per innescare il comportamento del terzo dedotto in condizione; l’inadempimento di tale obbligo rende imputabile alla parte inadempiente il mancato avveramento anche quando la sua condotta è meramente omissiva e il contratto non le impone comportamenti specifici.

È efficace la dichiarazione con la quale la parte si avvale del mancato avveramento della condizione, inviata prima della scadenza del termine finale quando l’avveramento era ormai impossibile e pervenuta alla controparte dopo tale scadenza, perché un’interpretazione del contratto che la ritenesse irrituale e desse rilievo alla mancanza di una successiva dichiarazione come rinuncia alla condizione contrasterebbe con il canone generale di buona fede e correttezza.

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Responsabilità degli amministratori di una società in liquidazione in caso di incapienza del patrimonio della stessa ai fini del soddisfacimento dei creditori sociali
In caso di liquidazione di una società e conseguente insoddisfazione dei creditori della stessa, gli amministratori della medesima non possono...

In caso di liquidazione di una società e conseguente insoddisfazione dei creditori della stessa, gli amministratori della medesima non possono essere chiamati a rispondere, a titolo di risarcimento del danno, dell’intero ammontare del credito di terzi, anche se riconosciuto in via definitiva in sede giudiziale, dal momento che in base ai principi che regolano il nostro ordinamento è il debitore (in questo caso la società debitrice) che deve rispondere con tutto il suo patrimonio (art. 2740 c.c.), patrimonio rispetto al quale l’azione revocatoria svolge una funzione strumentale di “ricostruzione”. Gli amministratori rispondono anche ai sensi dell’art. 2043 c.c. nei limiti della responsabilità a loro ascrivibile e con riferimento al danno che risulti essere effettiva conseguenza immediata e diretta degli atti dagli stessi consapevolmente posti in essere con intento lesivo dell’altrui pretesa creditoria, dovendosi necessariamente fare riferimento ai fini della determinazione del danno alla originaria capienza patrimoniale della società, non certo all’intero ammontare del credito.

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