La s.n.c. in liquidazione e il suo liquidatore sono solidalmente tenuti a restituire all'attore - socio della stessa - le somme direttamente erogate alla società a titolo di finanziamento e per surrogazione nei crediti di terzi da lui direttamente estinti; il socio non ha invece diritto di ripetere le somme versate per il capitale iniziale, ove non sia dimostrato che, all'esito della liquidazione e del soddisfacimento di tutti i creditori sociali, è residuato attivo sufficiente al loro rimborso, quali ultimi e residuali soggetti vantanti pretese sul capitale sociale.
Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può invece senz'altro rivalersi direttamente nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei
creditori, dato che il beneficio di previa escussione previsto dall'art. 2304 c.c. opera appunto solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali.
Si deve ritenere inverosimile un periculum in mora anche solo remoto o potenziale ove si tema che il report redatto dalla società di revisione - e da questa custodito per conto del cliente - possa essere soppresso o alterato
Deve dichiararsi non più luogo a provvedere sul ricorso ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto l'esibizione di libri e documenti contabili di una s.r.l., quando si accerti che la documentazione (altro…)
Il soggetto che agisce per il risarcimento del danno da illecito non assolve in modo adeguato all'onere della prova posto a suo carico, limitandosi a dimostrare il solo carattere illecito della condotta altrui, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché (almeno) la colpa di chi ha agito, la quale si concreta nella prevedibilità che dal fatto sarebbero derivate le lamentate conseguenze dannose. Anche in ipotesi concorrenziali, ove si suole dire che il danno sarebbe “in re ipsa” e da valutare equitativamente ex art. 1226 c.c., la parte che invoca il risarcimento è comunque onerata di svolgere quelle deduzioni che possono conferire concretezza alla specifica pretesa di quantificazione, fornendo al giudice una base sulla quale esprimere la propria valutazione.
La quota di s.r.l. è bene mobile immateriale e in quanto tale oggetto unitario di diritti, dotato di valore patrimoniale oggettivo (così anche Cass., n. 22361 del 2009; Cass., n. 6957 del 2000; Cass., n. 5494 del 1999). Tra quest'insieme di diritti e doveri non si rinviene (altro…)
Fermo restando che l'art. 2388 c.c. si applica anche alle delibere assunte dal CdA di s.r.l., poichè tale norma esprime un principio generale dell'ordinamento circa la sindacabilità delle decisioni dell'organo amministrativo collegiale, la delibera (altro…)
Nei contratti a prestazioni corrispettive qualora le parti si addebitino reciproci inadempimenti, proponendo vicendevolmente domande contrapposte o quando una parte si limiti a contrastare la domanda di risoluzione o adempimento (altro…)
Se l’esistenza dell’ente collettivo e l’autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, "pendente societate", di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s’instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni si riferiscono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione.
La richiesta di cancellazione di una società dal registro delle imprese non può valere quale atto di rinuncia, da parte della società, al diritto di pagamento del residuo prezzo della cessione aziendale; in tal caso è pertanto delineabile una successione del rapporto attivo a favore dei singoli soci.
Il tenore letterale dell'art. 2331 c.c. prevede l'insorgenza della responsabilità illimitata e solidale verso i terzi di coloro che hanno agito in nome della società prima della sua costituzione. Ciò indica che il presupposto della responsabilità in questione (altro…)
Le controversie che attengono, seppure non esclusivamente, all’accertamento di prospettate violazioni di normative antitrust, a prescindere dalla fondatezza della relativa domanda, sono di competenza per materia della Sezione Impresa del Tribunale ordinario in composizione collegiale.
A prescindere dalla qualificazione negoziale dei rapporti contrattuali nell'ambito della categoria dei contratti atipici, o alternativamente nell'ambito del contratto di appalto o di un contratto misto di compravendita e di prestazioni d'opera ovvero del contratto d'opera con prestazione di materia e garanzia del risultato, in materia di obbligazioni di risultato sono da considerarsi tali quelle (altro…)
Il testo dell'art. 2487, ult. co., c.c. non può esser letto come facoltizzante la revocabilità ad nutum dei liquidatori da parte dell'assemblea dei soci senza alcuna rilevanza delle ragioni sottese alla revoca, secondo la tesi per cui la giusta causa verrebbe in gioco (altro…)