Ove lo statuto di una società cooperativa preveda che "l’esclusione è deliberata dagli amministratori previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa”, eventuali colloqui orali tra amministratori e socio non possono considerarsi equipollenti alla specifica intimazione prevista dallo statuto, non solo dal punto di vista formale, ma anche sostanziale, in quanto a tutela del socio lo statuto richiede una previa intimazione onde questi possa se del caso assumere comportamenti conseguenti per evitare la decisione di esclusione, e fare affidamento sul fatto che, fino a quando non venga formalmente preannunciata, l’esclusione stessa non possa essere decisa e comunicata.
La società esposta a sanzioni amministrative in conseguenza della condotta infedele dei propri amministratori può ottenere il sequestro conservativo sui beni di questi ultimi anche quando le sanzioni non sono ancora state irrogate. Sussistendo il fumus dei presupposti per l’irrogazione, è infatti possibile prevedere che il provvedimento conclusivo dell’iter amministrativo recepirà, almeno in parte, i dati contenuti negli avvisi di accertamento; ai fini della cautela il pregiudizio può quindi essere determinato in via equitativa, in misura prudenziale e significativamente ridotta rispetto alle somme indicate negli avvisi.
Il danno risarcibile alla società per le violazioni tributarie commesse dagli amministratori va commisurato alle sole sanzioni e ai relativi interessi, perché l’ammontare delle imposte evase costituisce un importo comunque dovuto all’erario e non rappresenta un pregiudizio per il patrimonio sociale.
Il pregiudizio derivante alla società da una sanzione amministrativa già irrogata sussiste anche se la sanzione non è stata ancora pagata, perché l’obbligazione di effettuare l’esborso costituisce di per sé una posta passiva del patrimonio del danneggiato.
La responsabilità amministrativa dell’ente prevista dal d.lgs. 231/2001 opera sul piano delle sanzioni amministrative e lascia inalterato il profilo civilistico della responsabilità degli organi sociali verso la società per le condotte di mala gestio che hanno generato danni al patrimonio sociale. L’eventuale vantaggio che l’attività illecita abbia procurato alla società è irrilevante, perché non elimina il carattere pregiudizievole, per la società, delle sanzioni amministrative irrogate per le violazioni commesse.
Il presidente del consiglio di amministrazione che è consapevole dell’esistenza di una contabilità parallela e di operazioni non contabilizzate [e che percepisce egli stesso compensi non contabilizzati] è in presenza di specifici segnali di allarme, che gli impongono di promuovere o di proporre al consiglio l’adozione di misure idonee a contrastare gli illeciti; in mancanza, egli risponde dei danni che ne sono derivati alla società, con esclusione di quelli prodotti da fatti anteriori all’assunzione della carica, dei quali non risulti che avesse contezza.
L’adozione di un modello di organizzazione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 dopo che le indagini hanno disvelato il sistema illecito è tardiva e non rileva ai fini della valutazione della responsabilità degli amministratori per i fatti contestati.
Il lavoratore subordinato, anche di livello apicale, che svolge una funzione meramente esecutiva delle decisioni degli amministratori, senza travalicare i limiti della subordinazione gerarchica, assume la qualità di amministratore di fatto solo se risultano, anche in via sommaria, atti di spendita del nome in rappresentanza della società e l’adozione di decisioni strategiche per la vita dell’ente. Egli risponde comunque verso la società ai sensi dell’art. 2043 c.c. quando ha consapevolmente cooperato con gli amministratori nell’attuazione del sistema fraudolento; per tale titolo di responsabilità la prescrizione quinquennale decorre dalla produzione del danno.
Il termine di prescrizione dell’azione sociale di responsabilità decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e l’occultamento delle condotte contrarie ai doveri inerenti all’incarico non può tradursi in un vantaggio per gli autori degli illeciti e per coloro che colpevolmente non li hanno contrastati. Per le condotte di mala gestio occultate [mediante una contabilità parallela] la prescrizione non matura finché esse non sono state scoperte, ancorché risalgano ad anni lontani.
Le risultanze degli atti di indagine penale, anche se non sottoposte al vaglio critico del dibattimento, possono essere utilizzate nel giudizio civile come prove atipiche per dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda cautelare, in ragione della cognizione necessariamente sommaria della fase d’urgenza.
Le somme sottoposte a sequestro preventivo in sede penale non possono essere oggetto di sequestro conservativo a tutela del credito risarcitorio della società, perché è sempre possibile che i beni sottoposti a sequestro preventivo siano restituiti all’avente diritto.
Il periculum in mora per il sequestro conservativo nei confronti degli amministratori si desume anche da profili soggettivi, ossia dalla prognosi consentita dalle condotte di coloro che hanno ideato e realizzato, o anche solo consapevolmente consentito, un sistema occulto e fraudolento [di distrazione di risorse sociali e di alterazione documentale], sicché è lecito ipotizzare che essi possano compiere atti dispositivi del proprio patrimonio. È irrilevante che finora si siano astenuti da tali atti, perché l’astensione può dipendere da ragioni opportunistiche, data la prevedibilità di iniziative cautelari della società danneggiata.
Il creditore ha diritto di cautelarsi a sua scelta nei confronti di uno o più debitori solidali, purché l’individuazione avvenga secondo buona fede e con modalità non abusive. È conforme alla ratio della solidarietà passiva, anche al fine di non moltiplicare i costi delle iniziative giudiziarie, la scelta della società di chiedere il sequestro conservativo nei confronti dei soli amministratori che hanno ideato il sistema fraudolento o vi hanno preso parte.
Deve ritenersi cessata la materia del contendere una volta che sia intervenuto il superamento e l'espressa sostituzione ex art. 2377, co. 8, c.c., delle delibere originariamente impugnate aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio, della situazione economico patrimoniale, del ripianamento art. 2447 c.c. delle perdite e la conseguente ricostituzione del capitale sociale.
Il testo dell'art. 2487 ult. co. c.c. non può esser letto come facoltizzante la revocabilità ad nutum dei liquidatori da parte dell'assemblea dei soci senza alcuna rilevanza delle ragioni sottese alla revoca, secondo la tesi per cui la giusta causa verrebbe in gioco solo in caso di revoca giudiziale; piuttosto, l'esplicito richiamo alla giusta causa solo nel caso in cui la revoca sia chiesta giudizialmente è volto a circoscrivere le ipotesi di revoca giudiziale alla ricorrenza della giusta causa, secondo un'interpretazione coerente con le regole del mandato ed in particolare con l'art. 1725 c.c.. L'assemblea dei soci ha quindi la facoltà di revocare ad nutum il liquidatore, ma l'assenza di giusta causa determina il diritto del revocato al risarcimento (per il caso di soggetti nominati a tempo determinato, art. 1725 co. 1 c.c.) ovvero al congruo preavviso (per il caso di soggetti nominati a tempo indeterminato, art. 1725 co. 2 c.c. e art. 2383 co. 3 c.c.), il difetto dei quali rileva (non quale vizio della deliberazione ma) quale presupposto di una indennità riconosciuta normativamente come conseguenza di un atto lecito.
La giusta causa di revoca escludente il diritto all'indennità per il soggetto revocato deve essere espressamente enunciata, anche nelle società a responsabilità limitata, nella decisione dell'assemblea che indichi le ragioni di revoca, senza che queste possano essere integrate successivamente o in giudizio. La causa di revoca è, in coerenza con le norme sul mandato, "giusta" non solo quando la condotta del mandatario abbia integrato specifiche violazioni di norma di legge o di prescrizioni contrattuali, bensì anche quando si sia concretata in atti o fatti che abbiano gravemente leso la necessaria fiducia che deve legare il soggetto preposto al preponente, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Poiché il socio non partecipante alla gestione ha pieno e incondizionato diritto di consultare, anche per il tramite dei suoi incaricati, i documenti relativi alla gestione stessa, è revocabile per giusta causa il liquidatore che abbia negato allo stesso l'accesso ai documenti sociali (nella specie il Tribunale ha ritenuto che fosse avvenuta per giusta causa la revoca assembleare di un liquidatore che aveva formalmente comunicato al socio unico che gli avrebbe negato - sino al termine dell'incarico - l'accesso ai documenti sociali, conseguentemente rigettando la richiesta risarcitoria avanzata dal liquidatore).
L’informazione fornita al consumatore in merito a farmaci generici, quando riguardante esclusivamente i farmaci prodotti dal soggetto che ha diffuso tale comunicazione, si inserisce obbiettivamente in un ambito promozionale della vendita di tali prodotti presso il pubblico e non la si può ritenere come comunicazione avente mero carattere informativo. Essa pertanto viola il divieto di pubblicità dei medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica, di cui all’art. 115 d.lgs. 219/06.
Rappresentano mere informazioni, non vietate ai sensi dell’art. 115 d.lgs. 219/06, quelle consistenti esclusivamente in una riproduzione fedele della confezione del medicinale e in una riproduzione letterale ed integrale del foglietto illustrativo o del riassunto delle caratteristiche del prodotto approvati dalle autorità competenti in materia di medicinali. Si ha invece un contenuto promozionale quando le informazioni relative al medicinale siano state oggetto di una selezione o di un rimaneggiamento da parte del produttore, posto che tali manipolazioni delle informazioni potrebbero spiegarsi solo al fine di perseguire uno scopo pubblicitario.
Deve dedursi l’esistenza di un intento promozionale quando le informazioni relative ai farmaci non sono dirette ad operatori qualificati, bensì al pubblico generico dei consumatori, con modalità tecniche di visualizzazione che non richiedono un’azione attiva di ricerca da parte dell’utente di Internet o da parte del lettore della rivista sulla quale la comunicazione compare come inserzione.
L’esclusiva riconosciuta dal diritto d’autore riguarda l’opera in quanto rappresentazione ed espressione di idee, sentimenti, conoscenze, realtà, e non il contenuto o l’idea sottostante all’opera. L’utilizzo di una tecnica artistica, quale quella della cancellatura, non può essere oggetto di monopolio e di protezione. Ciò a cui il diritto d’autore riserva protezione è invece la forma espressiva rappresentata dall’autore attraverso le sue opere artistiche. In particolare, non assumono rilievo le valutazioni sui significati e sui messaggi comunicati dagli artisti nelle loro opere, giacché la protezione va verificata e accordata in concreto sulla base delle sole forme rappresentate e non degli ipotetici contenuti, dei significati volta a volta soggettivamente attribuiti e delle sottostanti idee.
Il carattere creativo, unico requisito richiesto per la tutela autorale, non implica la novità assoluta dell’opera tutelata dal diritto d’autore, ma è espressione e manifestazione del modo personale dell’autore di rappresentare la realtà. La creatività, che si manifesta attraverso l’attività poietica dell’ingegno, sussiste anche quando l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.
La tutela della sola forma espressiva, e non dell’idea e del contenuto, rappresenta il punto cardine nel bilanciamento tra interesse individuale all’esclusiva dell’opera e interesse generale alla diffusione delle conoscenze, così come importanti sono, tra le altre, le disposizioni normative che riconoscono il diritto di esclusiva alle forme di utilizzazione pubblica e commerciale dell’opera dell’ingegno, escludendo o limitando quelle che implicano un uso esclusivamente privato e personale. In altre parole, il diritto di esclusiva riguarda l’utilizzazione dell’opera
nella sua forma rappresentata e non nel suo contenuto; e riguarda senz’altro l’utilizzazione per scopi commerciali e lucrativi.
Vi è una illecita riproduzione di un'opera creativa quando vengono riprese pedissequamente le medesime forme espressive personali del primo autore.
L’azione inibitoria, volta a impedire la reiterazione e la prosecuzione di una violazione del diritto d’autore, può essere esercitata nei confronti sia dell’autore della violazione che di un intermediario, i cui servizi siano utilizzati per tale violazione. Di qui la legittimazione passiva anche del solo intermediario, senza che sussista alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell’autore della violazione né alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di questi.
Ai sensi dell'art. 1417 c.c., la parte che allega la simulazione di un contratto (nella specie di cessione di credito) può fornirne prova solamente per iscritto.
Ai sensi dell'art. 2722 c.c. non è ammissibile la prova per testi della remissione, contestuale alla stipula, di un debito risultante da atto pubblico (nella specie, il Tribunale ha ritenuto non comprovate le eccezioni del convenuto rispetto alla pretesa attorea al pagamento del prezzo per la cessione di un credito da finanziamento soci, rilevando tra l'altro, con riferimento alla contestuale e collegata cessione della partecipazione nella società finanziata, che il relativo prezzo d'acquisto risultava essere stata pagato dal convenuto e che lo stesso aveva partecipato uti socius alla vita della società in seguito alla cessione)
La s.n.c. in liquidazione e il suo liquidatore sono solidalmente tenuti a restituire all'attore - socio della stessa - le somme direttamente erogate alla società a titolo di finanziamento e per surrogazione nei crediti di terzi da lui direttamente estinti; il socio non ha invece diritto di ripetere le somme versate per il capitale iniziale, ove non sia dimostrato che, all'esito della liquidazione e del soddisfacimento di tutti i creditori sociali, è residuato attivo sufficiente al loro rimborso, quali ultimi e residuali soggetti vantanti pretese sul capitale sociale.
Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può invece senz'altro rivalersi direttamente nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei
creditori, dato che il beneficio di previa escussione previsto dall'art. 2304 c.c. opera appunto solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali.
Si deve ritenere inverosimile un periculum in mora anche solo remoto o potenziale ove si tema che il report redatto dalla società di revisione - e da questa custodito per conto del cliente - possa essere soppresso o alterato
ai fini di un eventuale ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del quale la società potesse essere richiesta ai fini di un futuro giudizio di merito. In tale ipotesi, l'istanza di sequestro ante causam deve essere respinta in considerazione della qualità soggettiva di detentore, della piena disclosure avvenuta in causa in merito all'attuale esistenza e detenzione della res e della insussistenza di qualsivoglia allegazione o prova da controparte - neppure in via presuntiva - che il report possa essere facilmente manomesso, occultato o fatto sparire.
Deve dichiararsi non più luogo a provvedere sul ricorso ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto l'esibizione di libri e documenti contabili di una s.r.l., quando si accerti che la documentazione contabile della società - o almeno la parte che risulti tenuta - si trova presso la sede legale della stessa e sia stato fugato ogni dubbio sull'esistenza in un luogo diverso di altra documentazione relativa all'amministrazione della società.
Il soggetto che agisce per il risarcimento del danno da illecito non assolve in modo adeguato all'onere della prova posto a suo carico, limitandosi a dimostrare il solo carattere illecito della condotta altrui, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché (almeno) la colpa di chi ha agito, la quale si concreta nella prevedibilità che dal fatto sarebbero derivate le lamentate conseguenze dannose. Anche in ipotesi concorrenziali, ove si suole dire che il danno sarebbe “in re ipsa” e da valutare equitativamente ex art. 1226 c.c., la parte che invoca il risarcimento è comunque onerata di svolgere quelle deduzioni che possono conferire concretezza alla specifica pretesa di quantificazione, fornendo al giudice una base sulla quale esprimere la propria valutazione.
La quota di s.r.l. è bene mobile immateriale e in quanto tale oggetto unitario di diritti, dotato di valore patrimoniale oggettivo (così anche Cass., n. 22361 del 2009; Cass., n. 6957 del 2000; Cass., n. 5494 del 1999). Tra quest'insieme di diritti e doveri non si rinviene né la titolarità di una parte del patrimonio sociale, né il diritto alla distribuzione di una sua porzione, se non del residuo all'esito della liquidazione; la quota è un bene “astratto” rispetto al patrimonio sociale e quest'ultimo è un bene “mediato” rispetto alla quota. Ne consegue che, fatte salve eventuali eccezioni previste contrattualmente o per legge, vige un principio di indifferenza rispetto alle vicende traslative delle partecipazioni societarie della diversa consistenza che nel tempo assume il patrimonio della società cui le quote afferiscono.
In particolare, in ragione della estraneità dell'ammontare del patrimonio netto della società alle componenti del bene quota, deve escludersi che la sua diminuzione possa essere qualificata in termini di “deterioramento” della quota stessa, con conseguente non applicabilità della disciplina di cui all'art. 2037, co. 2 e ss. c.c., ovvero (e in particolare) non pare che il bene “quota” possa definirsi “deteriorato” per effetto della variazione negativa di valore del patrimonio sociale. Con riferimento ai beni immateriali, infatti, il deterioramento potrebbe consistere solo in una sopravvenuta diversa condizione o configurazione o disciplina giuridica che incidesse sul suo valore (es.: aumento di capitale che ha determinato una diluizione o quota di controllo che ha perso tale “status”).
Lo stesso principio vale anche in tema di restituzione di quote a seguito della declaratoria di nullità dell'atto traslativo.