Ove l'azione sia diretta a far accertare la simulazione relativa della rinuncia al diritto di opzione da parte del socio unico di società di capitali, a favore di altra società di capitali di cui il medesimo socio sia amministratore unico - posto che non è possibile mettere in discussione la piena autonomia patrimoniale e giuridica di una società di capitali - la sostanziale riferibilità al predetto socio del capitale della società in tesi simulata acquirente è pienamente compatibile con un'operazione "effettiva" e non meramente "simulata" di trasferimento della partecipazione.
Non costituisce prova del contratto dissimulato tra le parti, ai sensi dell'art.2414, co. 2 c.c., la mera omessa iscrizione del nominativo del nuovo socio unico presso il Registro delle Imprese.
Il giudice ordinario ha giurisdizione in relazione a un’azione promossa a titolo di responsabilità precontrattuale, o comunque aquiliana, dal socio privato che, dopo aver sottoscritto a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica un aumento di capitale di una società partecipata da una società pubblica, lamenti una carenza informativa in merito alle reali condizioni della società emittente suscettibile di configurare, a giudizio dell’attore, non già una mera anomalia della gara, bensì una attività, da parte della controllante pubblica, di dolosa induzione all’investimento (nella specie, il bando di gara, relativo ad una società concessionaria della gestione del servizio idrico, non avrebbe informato circa il mancato ottenimento di autorizzazioni ambientali e sull’esistenza di specifici impegni per investimenti assunti con la municipalità del luogo).
Il termine iniziale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sofferto dal socio a seguito della sottoscrizione di un aumento di capitale in presenza di informazioni incomplete e fuorvianti circa le condizioni della società emittente decorre dal momento dell’effettiva conoscibilità del pregiudizio da parte del sottoscrittore, tenuto conto delle circostanze del caso e dei tempi tecnici di reazione e di approfondimento delle effettive condizioni della società (nella specie, è stata valorizzata la circostanza che il socio entrante, a seguito della sottoscrizione, avesse acquisito la maggioranza del capitale e nominato la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo).
La legittimazione attiva degli azionisti di risparmio uti singuli a impugnare le delibere assembleari e a svolgere le relative domande risarcitorie non va intesa come esclusiva del rappresentante comune degli azionisti in forza di quanto previsto dall’art. 147, co. 3, t.u.f., ma come legittimazione concorrente con quella del singolo socio. Ciò sulla considerazione che l’azionista di risparmio conserva la qualifica di socio, seppure con potere limitato dall’art. 145 t.u.f., e il rappresentante comune è il soggetto destinato a rappresentare l’intera categoria degli azionisti di risparmio in ogni iniziativa utile a tutelarne gli interessi, senza per ciò escludere il potere dei singoli.
L’azione di risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive nel termine di cinque anni decorrente non dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando gli elementi costitutivi del diritto azionato sono conosciuti o conoscibili dall’avente diritto. Nel caso specifico di danno derivante dalla nullità del contratto, in applicazione dello stesso principio, il termine di prescrizione deve farsi decorrere dalla data del contratto se a domandarlo è la stessa parte che ha invocato la nullità, perché devono intendersi conosciuti o conoscibili i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria quando gli stessi sono stati posti a fondamento della domanda impugnatoria del negozio; decorre, invece, dalla data di accertamento giudiziale della nullità, se è preteso da una parte negoziale diversa da quella che ha fatto valere l'invalidità.
Le delibere adottate in esecuzione di una deliberazione assembleare poi annullata rimangono valide laddove non sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento principale ai sensi dell'art. 2378, co. 3, c.c. perché la regola generale dell’efficacia retroattiva dell’annullamento è derogabile per garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla legge (nel caso di specie il Tribunale, per ragioni di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali, ha ritenuto legittimi tutti i provvedimenti adottati medio tempore nonostante la intervenuta declaratoria di annullamento con conseguente impossibilità di ripristinare la situazione antecedente).
Il Tribunale, con provvedimento di volontaria giurisdizione, nomina il liquidatore in via sostitutiva dell’organo assembleare, ai sensi dell’art. 2275 co. 1 c.c., solo quando, a seguito dell’accertamento giudiziale della causa di scioglimento della società, difetti la convocazione dell’assemblea o manchi la deliberazione della nomina (nel caso di specie il Tribunale, preso atto che la nomina del liquidatore può avvenire solo in sede di volontaria giurisdizione e che occorre quale requisito essenziale l’inerzia dell’organo assembleare susseguente all’accertamento giudiziale della causa di scioglimento, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di nomina perché formulata in sede contenziosa e non di volontaria giurisdizione e perché proposta contestualmente e non successivamente a quella di accertamento della causa di scioglimento, quando ancora l'assemblea poteva essere convocata per deliberare la nomina del liquidatore).
In caso di azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone il danno risarcibile non è il danno derivante indirettamente dalla lesione del patrimonio sociale, ma solo quello direttamente causato al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori; ciò perché la partecipazione sociale rappresenta un bene distinto dal patrimonio della società (nel caso di specie il Tribunale ha respinto la domanda di condanna al risarcimento del danno patito dal socio a causa della mala gestio dell’amministratore perché il pregiudizio da lui subito, consistente nella diminuzione di valore della partecipazione, è una conseguenza indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore o del liquidatore incidente in via diretta solo sul patrimonio della società).
Lo svolgimento costante di attività gestoria della società in accomandita semplice da parte del socio accomodante in violazione dell’art. 2320, co. 1, c.c. determina la sua responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.
Non è possibile configurare un’ipotesi di responsabilità contrattuale in materia di violazione delle regole destinate a disciplinare il prospetto informativo, trattandosi di regole volte a tutelare un insieme ancora indeterminato di soggetti, con conseguente applicazione dei principi della responsabilità aquiliana (cfr. Cass. n. 116/2010 e Cass. SS.UU. n. 8034/2011).
Il prospetto può reputarsi falso quando l’informazione mancante non è un evento possibile, anche se futuro ed incerto, ma certo e determinato, e soprattutto reso necessario dalle condizioni economiche in cui versa in concreto la società (nel caso di specie l’informazione corretta è che quell’aumento di capitale “offerto al pubblico” era insufficiente a coprire le reali perdite della società).
Alla luce del principio di presunzione (Cass. n. 14056/10), in presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie che contenga informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società, l'emittente al quale le errate informazioni siano imputabili, anche solo a titolo di colpa, risponde verso chi ha sottoscritto le azioni del danno subito per aver acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che la non veridicità del prospetto medesimo abbia influenzato le scelte d'investimento del sottoscrittore.
Essendo incentrato il regime di responsabilità da prospetto sul ripristino della situazione precedente la sottoscrizione dell’aumento di capitale e dunque sulla radicale elisione delle conseguenze della relativa scelta negoziale, deve coerentemente riconoscersi che l’entità delle perdite eventualmente occultate dalla convenuta diventa un dato semplicemente irrilevante per la sfera di interesse dell’attore.
Pare logicamente coerente ipotizzare un preciso interesse al disinvestimento una volta emersa la falsità delle comunicazioni sociali diffuse dalla società offerente nonché riconoscere all’investitore ritenuto ingannato un ampio spazio di valutazione in ordine alle scelte da compiere in una situazione in cui la cessione sul mercato avrebbe comunque determinato una rilevante perdita patrimoniale. Tuttavia, bisogna prendere atto di un eventuale prolungato lasso di tempo tra il riconoscimento della rilevante entità delle perdite maturate e il conseguente annuncio ufficiale di una nuova operazione di aumento di capitale, da un lato, e l’effettiva esecuzione dell’operazione dall’altro: in particolare nei casi in cui una cessione delle azioni in tale arco di tempo avrebbe consentito un notevole ridimensionamento delle perdite a carico dell’investitore.
In una fattispecie quale quella in esame, il momento in cui possa dirsi propriamente consumata una lesione concreta e attuale del patrimonio dell’investitore è logicamente da ravvisarsi non già all'atto stesso dell'acquisto (rischio potenziale) ma piuttosto nel successivo ed eventuale momento in cui, nella permanente titolarità delle azioni, la quotazione del titolo subisca una diminuzione causalmente riconducibile al concretizzarsi di quel rischio inizialmente solo potenziale; è, tuttavia, vero che l’evidenziato “fattore di rischio” rappresenta esso stesso un elemento che fin da subito viene a “pesare” in una compiuta valutazione del patrimonio dell’investitore. In conclusione, può invocarsi l’art. 1227 c.c. in ragione del minor danno che l’attore avrebbe potuto conseguire qualora avesse provveduto alla cessione delle azioni in portafoglio nell’arco di tempo sopra evidenziato.
In materia d responsabilità da prospetto, non può reputarsi assolto l’onere di specifica contestazione delle domande attoree (art. 115, co. 1, c.p.c.) qualora la parte convenuta – limitando l’attenzione al solo contenuto del prospetto informativo e alla rivendicata “adeguatezza” dello stesso a rappresentare i profili di criticità – non abbia in alcun modo contestato i presupposti di fatto proposti dall’attore a fondamento delle proprie pretese, nella specie relativi (i) all’effettiva sussistenza delle carenze dei verbali e delle delibere sociali concernenti un aumento di capitale, individuate dall’ISVAP e dalla CONSOB, e (ii) alla piena consapevolezza delle relative deficienze da parte degli organi di governo della società nonché degli atti di mala gestio lamentati dal Commissario Straordinario di nomina ISVAP. Ciò posto, la corretta indicazione in prospetto del perimetro dell’attività ispettiva condotta dall’ISVAP non è rilievo assorbente l’ulteriore dato della mancata indicazione in ordine al merito invece dei “rilievi” svolti al riguardo dagli ispettori – secondo formulazione del testo invero di estrema genericità a fronte invece della estrema delicatezza delle contestazioni sollevate. A ciò si aggiunge la circostanza della chiara emersione in prospetto di informazioni reticenti, tanto più se nel medesimo documento veniva invece espressamente rivendicata la piena adeguatezza delle procedure di gestione e di controllo della società, senza quindi alcun cenno ad una possibile incidenza delle “carenze” denunciate sul merito della gestione operativa dell’impresa e quindi sui rischi economici conseguenti ad operazioni (con parti correlate) condotte senza adeguata ponderazione degli interessi in gioco e/o di possibili conflitti di interesse – secondo “rassicurazioni” rivolte ai terzi che a questo punto devono necessariamente definirsi false e fuorvianti.
Nella tutela del design, il requisito del carattere individuale è rinvenibile nella c.d. differenza qualificata, non limitata a dettagli irrilevanti, ma incidente sull’impressione generale suscitata dal modello, con la conseguenza che l’ambito delle forme tutelabili risulta ampliato, rispetto alla normativa previgente, a tutte quelle che presentano una originalità estetica che possa da sola orientare le scelte di acquisto del consumatore finale. Queste forme - attributive proprio di quel livello di individualità tali, secondo alcuni, non solo da attirare l’attenzione del consumatore, ma altresì da costituire motivo di preferenza per l’acquisto – sono proprio quelle che segnano il confine della privativa tutelabile, giacché è proprio a quel quid di distinzione che viene conferita tutela.
Per la quantificazione del risarcimento del danno da contraffazione di design registrato, è da preferire il criterio della retroversione degli utili sulla la giusta royalty (o anche "prezzo del consenso"), criterio quest'ultimo non sufficientemente disincentivante per il contraffattore rispetto al primo.
Il giudizio di confondibilità tra marchi si modula secondo canoni tradizionalmente seguiti, attraverso una valutazione globale del rischio di associazione. Essa implica una interdipendenza fra i fattori presi in considerazione ed in particolare, la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei segni designati. Cosicché, un tenue grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti.
Il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del segno anteriore: i marchi dotati di un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore. Occorre altresì tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ha mantenuto nella memoria e che il suo livello di attenzione può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi.
Quando nel procedimento per brevettazione vengono introdotte caratteristiche tecniche non presenti nella domanda originaria e che ne ampliano l’oggetto, il brevetto successivamente concesso può essere considerato nullo sia per estensione dell’oggetto della privativa oltre il contenuto della domanda sia per insufficiente descrizione.
L'insufficente descrizione come causa di invalidità ricorre nell'ipotesi in cui l'inclusione delle caratteristiche “aggiuntive” nella descrizione del brevetto sia indispensabile per consentire al tecnico del ramo di attuare l'invenzione senza difficoltà. L'interpretazione sistematica dell'art. 172 c.p.i. (che consente di integrare descrizione, rivendicazione e disegni) e dell'art. 76 c.p.i. (che sanziona la nullità oltre il contenuto della domanda iniziale) conduce a ritenere che sono consentite solo le integrazioni che – seppure rilevanti sotto il profilo dell'intelligenza
dell'invenzione- non ampliano il contenuto oggettivo della domanda iniziale.
Il fatto che la validità del marchio oggetto di licenza sia stata contestata da terzi, non implica alcun inadempimento agli obblighi contrattuali di esclusiva né a quelli di garantire l’assenza di impedimenti alla commercializzazione quando la stipulazione del contratto di licenza è precedente rispetto alla contestazione della validità del marchio. Né il fatto che la licenziataria si sia attivata per difendere il marchio è rilevante in mancanza di allegazione e prova del fatto che la licenziante non l’abbia voluta tenere indenne dei costi sostenuti per la difesa.
E' scorretto il bilancio di società in liquidazione ispirato al criterio della continuazione dell'attività, essendo tale continuazione di per sé incompatibile con la fase liquidatoria, preposta al realizzo delle attività e al pagamento delle passività dell'ente.
Nel bilancio di liquidazione le immobilizzazioni (materiali e immateriali) devono ispirarsi a criteri di valutazione propri della fase liquidatoria e, quindi, devono essere iscritte al valore (non di costo e/o di produzione, ma) di realizzo.
Le delibere di approvazione di bilanci redatti in violazione di norme imperative sono nulle per illiceità dell'oggetto.
Il ricorso in via cautelare per la revoca dell’amministratore di s.r.l. deve considerarsi genericamente ammissibile, a prescindere dall’esercizio dell’azione di responsabilità; la revoca deve dunque considerarsi come misura cautelare idonea ad anticipare gli effetti della sentenza di merito.
Il conflitto di interessi tra amministratore munito di rappresentanza legale e società (presupposto per la sua revoca in via cautelare con conseguente nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c.) si configura solo a fronte di un contrasto tra un interesse della società (es. il diligente adempimento dei doveri gestori) e un interesse extrasociale, personale, dell’amministratore; non invece quando si contestano la soddisfazione di interessi tutti iscrivibili al piano sociale, rispetto ai quali si determina non un conflitto di interessi, ma una controversia di merito sulla lesione o no di quell’interesse. Ancora, il conflitto di interessi non può dedursi dal solo fatto che l’amministratore di cui si chiede la revoca sia anche la legale rappresentante della società.
La revoca risulta legittima solo a fronte di “gravi irregolarità nella gestione”, espressione che deve senza dubbio ritenersi comprensiva dell’inadempimento di tutti gli obblighi amministrativi imposti da legge o statuto, e non solo di quelli strettamente gestionali.
La revoca risulta poi legittima laddove si ritenga essere in grado di ovviare a situazioni pregiudizievoli, in atto o altamente probabili, quanto alla corretta gestione societaria, e/o essa sia necessaria sulla base di una prognosi di convincente probabilità di future condotte gravemente irregolari dei componenti del c.d.a.. In caso contrario, la revoca degli amministratori “si risolverebbe nella traumatica decapitazione della governance societaria con conseguenze di per sé presumibilmente negative per la prosecuzione dell’impresa sociale”.
Le esigenze cautelari devono essere attuali, così venendo meno laddove si ponga rimedio alle doglianze.