Non può qualificarsi come riconoscimento formale della legittima titolarità di un marchio la richiesta reiterata della titolare del precedente marchio di fatto, rivolta alla registrante in malafede, di concedere in licenza il titolo registrato.
Il criterio della retroversione degli utili previsto dall’art. 125, c. 3, c.p.i. non può essere applicato analogicamente al risarcimento per violazione di diritti autoriali. Il legislatore nazionale, pur avendone facoltà, non ha disposto equivalentemente in diritto d’autore, prevedendo il computo degli utili del contraffattore nell’ambito del risarcimento del lucro cessante.
Il domicilio eletto nella domanda di registrazione di un marchio individua la competenza territoriale per le azioni di nullità o decadenza dello stesso. Tuttavia, la competenza territoriale ex art. 120, c. 3, c.p.i. non è inderogabile ove insieme alla domanda di nullità o decadenza di un marchio l’attore proponga anche la domanda di contraffazione per mezzo di quel marchio, che segue criteri di individuazione della competenza ulteriori ed alternativi.
L’elemento denominativo è generalmente da considerarsi maggiormente distintivo, in quanto rimane più facilmente impresso nella memoria dell’acquirente anche sotto il profilo visivo, non solo sotto quello fonetico.
Nel procedimento cautelare promosso a tutela del credito risarcitorio della società verso gli amministratori [di s.r.l.], il periculum in mora può ricavarsi dal profilo soggettivo, perché deve presumersi che le condotte distrattive ascritte agli amministratori non permettano alcuna prognosi favorevole circa la spontanea salvaguardia della garanzia patrimoniale generica dovuta ai creditori.
L’individuazione della figura del c.d. amministratore di fatto presuppone lo svolgimento in concreto di funzioni gestorie, senza investitura formale, che abbiano carattere sistematico e non si esauriscano nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale. Il ricorrente che invoca tale qualità deve pertanto allegare i profili gestori di carattere sistematico idonei a individuare un ulteriore amministratore sotto il profilo dell’esercizio di fatto delle funzioni, e la sola deduzione della veste di socio occulto è a tal fine insufficiente.
Grava sull’amministratore l’onere di dare spiegazione dell’impiego delle somme prelevate dalle casse sociali, ovvero del titolo in forza del quale tali somme sono state incassate; in mancanza, sussiste il fumus della responsabilità per l’importo corrispondente.
Le spese legali sostenute dalla società soccombente nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare palesemente viziata costituiscono un danno imputabile all’amministratore, il quale ben avrebbe potuto convocare una nuova assemblea per la revoca della delibera, così scongiurando l’instaurazione del giudizio.
La tutela cautelare fondata sull’omessa vigilanza dell’amministratore sulle distrazioni compiute da altro amministratore richiede che il ricorrente circostanzi gli elementi di contesto in cui sarebbe consistita l’omessa vigilanza e indichi la condotta idonea a impedire il verificarsi della distrazione.
La vendita di beni sociali a prezzi inferiori a quelli indicati dal consiglio di amministrazione è censurabile soltanto se si deduce che i corrispettivi erano inferiori a quelli correnti di mercato per beni simili.
I soci di una s.r.l. non possono mai essere obbligati a effettuare ulteriori apporti di capitale di rischio rispetto al conferimento inizialmente stabilito nell'atto costitutivo. È pertanto nulla per illiceità dell’oggetto quella delibera che - in caso di perdite che comportino l’azzeramento del capitale sociale - si discosti dall'iter di cui all'art. 2482 ter c.c. e disponga a carico di tutti soci un obbligo di versare pro quota valori patrimoniali per un ammontare sufficiente a elidere le perdite registrate. In questo modo, infatti, si impedisce ai soci disinteressati all'investimento di nuove risorse nella società di non esercitare il proprio diritto di opzione (benché ciò possa comportare lo scioglimento della società in caso di insuccesso dell’operazione di ricapitalizzazione).
Viola i diritti ex artt. 20 e 23 del titolare del marchio il franchisee che in un punto vendita c.d. “monomarca” offre in vendita prodotti privi del marchio, prodotti di altri fornitori ma a marchio del franchisor o prodotti recanti un marchio differente da quello del franchisor.
L'illegittima appropriazione dell'avviamento, dei pregi e del know-how, mediante attività svilenti dovute alla vendita di prodotti di qualità inferiore a quelli del franchisor, comporta l'erosione del valore del marchio e della brand image del medesimo, intaccando l'alto posizionamento ed il livello di eccellenza del marchio e dei prodotti che contraddistingue. Questa voce di danno che assorbe quella allegata in termini di danno morale (venendo quest’ultimo a sovrapporsi e coincidere in una società commerciale con quello subito dall’immagine aziendale) non può che essere liquidata in via equitativa, in misura pari ad una quota del danno patrimoniale.
Il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 2467 c.c. - necessarie per la postergazione dei finanziamenti erogati dai soci in favore della società - deve essere verificato con riferimento alla «genesi» del finanziamento e alla sua «causa concreta».
La previsione contenuta all'art. 1817, co. 1, c.c. - secondo cui, «se non è fissato un termine per la restituzione, questo è fissato dal giudice, avuto riguardo alle circostanze» - si applica anche ai finanziamenti erogati dai soci per i quali non ricorrono le condizioni previste dall'art. 2467 c.c..
La dichiarazione del promissario acquirente secondo la quale i finanziamenti erogati dal cedente alla società sono estranei ad ogni pattuizione tra il promittente venditore e il promissario acquirente (dichiarazione contenuta in un contratto preliminare per la cessione di quote e resa dal cessionario in qualità di rappresentate legale della società le cui quote sono oggetto di scambio) costituisce un atto di scienza della società e una ricognizione di debito estranei all'accordo di cessione, benché ad esso collegati; tale dichiarazione, pertanto, “sopravvive” anche se non riprodotta nel contratto definitivo.
Ad un contratto di cessione di quote non consegue quale naturale negotii il trasferimento, ad opera del socio cedente in favore del cessionario, anche dei crediti che il primo vanta nei confronti della società.
La previsione di cui all'art. 2377 co. 3 c.c. si applica anche alle cooperative organizzate in forma di società per azioni: infatti, anche all'interno di questo modello - comunque «caratterizzato da una struttura di tipo capitalistico» - è presente un’aperta dialettica «tra diritti di partecipazione (pienamente garantiti dal voto paritario) ed esigenze di “stabilità” delle deliberazioni», tutelate «attraverso la previsione di limiti al diritto di impugnazione». Ciò, a maggior ragione, se si confronta la disciplina prevista dall'art. 2377 co. 3 c.c. con i limiti ai poteri d’iniziativa di cui all'art. 2545 quinquiesdecies in tema di “controllo giudiziario”.
L’asserita circostanza per cui, nel bilancio d’esercizio, «sono previste attività in netto contrasto con lo scopo mutualistico» ed è «stabilita una evidente disparità di trattamento tra i soci» costituisce una censura alla gestione della società da parte degli amministratori e non un motivo di impugnazione del bilancio, nemmeno nel caso in cui da quest’ultimo risulti una perdita tale da giustificarne un immediato aumento del capitale sociale.
L’immotivato rifiuto di pagare un debito liquido ed esigibile, il mancato deposito dell’ultimo bilancio d’esercizio e la cancellazione della società dall'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB giustificano l’accoglimento dell’opposizione del creditore ex art. 2445 co. 2 c.c. avverso una delibera di riduzione del capitale sociale, pur essendo quest’ultimo di gran lunga superiore all'importo del credito fatto valere. In caso di esito vittorioso del procedimento de quo, il giudice deve dunque annullare la menzionata delibera di riduzione.
Impedisce la valida registrazione come marchio, oltre alla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, anche la forma che dia valore sostanziale al prodotto. Il grado di apprezzamento dell'estetica di una forma che impedisce la registrazione della medesima come marchio richiede che la forma appaia idonea per il suo valore meramente estetico ad incidere in maniera determinante sull'apprezzamento del consumatore tanto da costituire in sé la motivazione dell'acquisto del prodotto. L’impedimento del “valore sostanziale” può non essere di ostacolo alla registrazione di una forma, pur gradevole dal punto di vista estetico, nella quale tuttavia prevalga il valore simbolico di richiamo alla provenienza del prodotto da una determinata impresa, piuttosto che non l'elemento attrattivo determinato dalla sua estetica. La forma che dà un valore sostanziale al prodotto deve considerarsi quella che incide in modo determinante, o appunto “sostanziale”, sull’apprezzamento del prodotto, con esclusione invece di quelle forme di presentazione o di confezionamento che, pur caratterizzando il prodotto di una impresa anche sotto il profilo della gradevolezza della sua presentazione, non sono determinanti nella sua scelta.
Il valore artistico necessario per attribuire la tutela autorale ad un’opera di industrial design può essere desunto da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista.
Si ha imitazione servile di cui all’art. 2598 n. 1 c.c. in caso di riproduzione per così dire “fotografica” di un prodotto, pur non essendo lo stesso protetto da privative industriali. Se dunque non costituisce illecito in astratto la ripresa di forme generali del prodotto in questione, lo è invece la riproduzione pedissequa di esso, che ne riproponga indebitamente anche i particolari suscettibili di determinare profili di distintività per il pubblico, ovvero suscettibili di imprimersi nella mente del consumatore.
In presenza di gravi e reciproche inadempienze ad un contratto di appalto di rilevanza comunitaria e responsabilità a carico di entrambe le parti, senza che sia stata accertata la prevalenza di quelle poste a carico dell’una rispetto all’altra (nel caso di specie: lacune progettuali, da un lato, e mancata predisposizione di una struttura adeguata ed efficiente, dall’altro) il contratto va dichiarato risolto per muto dissenso.