Ricerca Sentenze
Principio di sussidiarità nella tutela cautelare ex 700 c.p.c. e sequestro conservativo
Gli effetti conseguibili con il sequestro giudiziario dell’azienda ex art. 670 c.p.c. non sono corrispondenti a quelli di un godimento...

Gli effetti conseguibili con il sequestro giudiziario dell’azienda ex art. 670 c.p.c. non sono corrispondenti a quelli di un godimento pieno ed immediato che si possono ottenere con il provvedimento di rilascio dell’azienda al titolare ex art. 700 c.p.c.. Il sequestro giudiziario, lungi dall’essere funzionale ad assicurare che l’azienda conservi piena operatività, ha prevalente funzione conservativa e non è funzionale ad assicurare il godimento pieno ed immediato del bene da parte del suo titolare, non garantisce effettività di tutela giurisdizionale ed è, altresì, misura non proporzionata rispetto alle esigenze di tutela conseguibili con il provvedimento di rilascio ex art. 700 c.p.c., tenuto conto dei costi e della durata relativi alla custodia.

Sussiste il periculum in mora in presenza di un concreto e imminente rischio d’irreparabilità del pregiudizio, evitabile solo con l’anticipazione degli effetti della decisione che verrebbe emessa all’esito del giudizio di merito ravvisabile, in particolare, sia nell’imminente pericolo di pregiudizio all’avviamento dell’azienda che nell’attuale pregiudizio, tenendo anche conto degli ulteriori fatti verificatisi successivamente alla proposizione del giudizio cautelare (nel caso di specie: l’inadempimento al pagamento degli effetti cambiari protestati, la morosità nel pagamento dei canoni di locazione dell’immobile in cui l’attività è svolta e nel pagamento delle utenze indispensabili all’esercizio dell’azienda, la chiusura dell’esercizio e l’intimato sfratto per morosità da parte del locatore e la chiusura dell’azienda).

Leggi tutto
Vendita non autorizzata online di prodotti recanti dicitura “campione” e “vendita vietata”: giurisdizione ed esclusione dell’esaurimento dei diritti del titolare
In tema di giurisdizione, l’art. 7, co. I, n. 2 Reg. UE 1215/2012 conferma il criterio del luogo di verificazione...

In tema di giurisdizione, l'art. 7, co. I, n. 2 Reg. UE 1215/2012 conferma il criterio del luogo di verificazione dell’evento dannoso come criterio di competenza. In conformità a quanto affermato ripetutamente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione.

In caso di illecito effettuato a mezzo internet (promozione e pubblicizzazione di beni senza autorizzazione del titolare), la lesione del diritto della vittima è stato cagionata nel luogo di visualizzazione della promozione commerciale dei beni. Una diversa interpretazione, in caso di illecito effettuato a mezzo internet, che individuasse la competenza ora nel luogo dell’inserzionista, ora del server, renderebbe non solo eccessivamente oneroso -se non addirittura impossibile- per la vittima dell’illecito stabilire il luogo idoneo a fondare il collegamento, ma anche consentirebbe agli autori degli illeciti, che facessero ricorso al commercio elettronico, di sottrarsi alla giurisdizione italiana, pur operando sul mercato italiano, quando avessero sede all’estero, applicandosi, in base al menzionato regolamento europeo, il medesimo criterio dell’”evento dannoso”. In altre parole, si creerebbe un grave vulnus che pregiudicherebbe l’efficacia delle norme, per quanto rileva, del diritto industriale e delle direttive europee, qualora fosse consentito l’uso di segni distintivi contro la volontà del titolare del diritto, mediante offerta o pubblicità su internet destinata a consumatori che si trovassero sul territorio dello stato, per il solo fatto che il server o il prodotto si trovi in uno stato terzo.

In caso di vendita non autorizzata di prodotti recanti dicitura "campione" e "vendita vietata", la presenza delle predette diciture esclude che sia implicitamente riconosciuto il consenso del titolare del marchio alla loro immissione in commercio e conferma la non esistenza dei presupposti di operatività dell’esaurimento del diritto, per carenza del consenso del titolare.

La vendita di prodotti, quand'anche autorizzata e pertanto soggetta ad esaurimento dei diritti, in violazione delle disposizioni dell’etichettatura (mancata menzione degli ingredienti) e con alterazione dei prodotti nella parte relativa al confezionamento configurerebbe un "motivo legittimo" che giustifica l’opposizione del titolare del diritto.

Leggi tutto
Condizioni economiche del debitore e periculum in mora
Le cattive condizioni economiche del debitore di per sé non costituiscono un indice sufficiente per supportare il timore del creditore...

Le cattive condizioni economiche del debitore di per sé non costituiscono un indice sufficiente per supportare il timore del creditore di perdere le garanzie del proprio credito, e ciò tanto più nel caso in cui non vi è stata alcuna variazione delle condizioni patrimoniali del debitore (stando a quanto prospettato) rispetto al momento in cui l’obbligazione è sorta.

Non può invocare la tutela cautelare conservativa il creditore consapevole delle effettive garanzie patrimoniali offerte dalla controparte, ovvero che abbia colpevolmente ignorato le condizioni patrimoniali del debitore, dal momento che costituisce regola di comune prudenza accertarsi di tali condizioni al momento del perfezionamento degli accordi fonte dell’obbligazione.

Leggi tutto
Clausola compromissoria
L’operatività della clausola compromissoria non viene meno a seguito della perdita della qualità di socio della parte, ma rimane opponibile...

L'operatività della clausola compromissoria non viene meno a seguito della perdita della qualità di socio della parte, ma rimane opponibile all'ex-socio in riferimento a tutte le controversie che trovano la loro matrice nel rapporto sociale anche se insorte in tempo successivo all’esaurimento del rapporto.

L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Leggi tutto
Sospensione cautelare della delibera di approvazione del bilancio di esercizio
Nonostante il disposto dell’art. 2378 c.c. consenta la sospensione cautelare della “esecuzione” delle delibera, si deve ritenere che tale tutela...

Nonostante il disposto dell'art. 2378 c.c. consenta la sospensione cautelare della "esecuzione" delle delibera, si deve ritenere che tale tutela cautelare possa essere concessa anche nel caso in cui ad essere impugnata sia una delibera non suscettibile di esecuzione, ma che continua ad esplicare efficacia pregiudizievole per il soggetto impugnante. Opinare in senso difforme, infatti, porterebbe a svilire la funzione della tutela urgente e a ipotizzare l’esistenza di pronunce di merito assolutamente prive di copertura cautelare.

La tutela cautelare può essere concessa anche in caso di impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio, anche con riferimento alla loro mera efficacia informativa e, dunque, anche quando il bilancio non sia l’immediato precedente di altre delibere che incidano sulla posizione del soggetto che assume d’esserne danneggiato (ad es. operazioni sul capitale).

L'impugnazione della delibera che approva il bilancio può trovare accoglimento là dove sia volta a contestare la violazione dei principi civilistici di redazione del bilancio, mentre esulano dal perimetro dell'impugnativa del bilancio le questioni riguardanti il merito delle scelte gestorie in esso contabilizzate.

Non viola il principio della verità e chiarezza l'errata apposizione di una posta tra le voci del bilancio, là dove nella nota integrativa si forniscano informazione idonee a fugare le incertezze sulle singole voci.

Nel caso in cui la società abbia fatto opposizione a un decreto ingiuntivo e il rischio che lo stesso venga confermato sia remoto, non è necessario procedere a un accantonamento a fondo rischi e oneri ex art. 2424-bis c.c.; tuttavia dell'esistenza del contenzioso si deve dare informazione nella nota integrativa, specie là dove si tratti di una vertenza di significativo valore.

Leggi tutto
Nullità di certificato protettivo complementare e rapporto tra coniugato e brevetto base
L’interferenza di un coniugato coi diritti brevettuali conferiti dal brevetto di base si analizza adottando i normali criteri di valutazione...

L’interferenza di un coniugato coi diritti brevettuali conferiti dal brevetto di base si analizza adottando i normali criteri di valutazione della contraffazione, e non quelli più stringenti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea nel valutare se un medicamento oggetto di certificato protettivo complementare sia o non sia protetto dal brevetto di base ai sensi dell’art. 3 a) del Regolamento 469/2009.

Leggi tutto
Contraffazione di brevetto farmaceutico e interpretazione delle rivendicazioni
Le rivendicazioni determinano l’oggetto della protezione brevettuale mentre la descrizione ha il ruolo di spiegare come replicare l’invenzione e come...

Le rivendicazioni determinano l’oggetto della protezione brevettuale mentre la descrizione ha il ruolo di spiegare come replicare l’invenzione e come interpretare il contenuto delle rivendicazioni stesse. La lettura della descrizione e delle rivendicazioni sarà dunque quella del tecnico esperto alla luce di un complesso di nozioni che sono: le conoscenze generali possedute (o facilmente acquisibili) dall’esperto alla data di priorità (common general knowledge) e le conoscenze indicate nel brevetto.

Leggi tutto
Sospensione cautelare di covenant che impone vincoli di governance
Non vi è un pregiudizio apprezzabile e irreparabile dei diritti sociali – tale da integrare il requisito del periculum per...

Non vi è un pregiudizio apprezzabile e irreparabile dei diritti sociali - tale da integrare il requisito del periculum per la concessione di una misura d'urgenza ex art. 700 c.p.c. - nell'ipotesi in cui la compressione degli stessi derivi da contratti stipulati con banche nell'ambito di un progetto di ristrutturazione del debito e destinati a protrarsi solo per breve periodo.

Leggi tutto
Anticipo delle spese legali e rimborso subordinato alla realizzazione di condizione sospensiva
La condizione è “meramente potestativa” quando dipende da una scelta arbitraria, tale da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo;...

La condizione è "meramente potestativa" quando dipende da una scelta arbitraria, tale da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo; è invece semplicemente "potestativa‟, e pertanto non invalidante, quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci.

Non può considerarsi meramente potestativa la condizione che subordina il rimborso del prestito effettuato al sopraggiungere di introiti nel patrimonio personale del debitore, in quanto, da un lato, tale condizione dipende non solo dalla volontà dell'obbligato, ma anche da fattori esterni che non possono derivare dal mero arbitrio di parte; dall'altro, è ovvio che il conseguimento di entrate economiche risponda all'interesse dello stesso soggetto obbligato.

Leggi tutto
Marchio registrato: nullità per assenza di capacità distintiva e decadenza per non uso.
Affinché un marchio possa essere ritenuto nullo per carenza di capacità distintiva ex art. 13 CPI, è necessario che l’assenza...

Affinché un marchio possa essere ritenuto nullo per carenza di capacità distintiva ex art. 13 CPI, è necessario che l’assenza del carattere distintivo sussista all’epoca della registrazione dello stesso.

Dal momento che per l’attore in decadenza appare estremamente difficoltoso fornire la prova storica negativa del mancato uso del marchio, in ragione della sua estraneità all’organizzazione dell’impresa titolare dello stesso, l’art. 121 comma 1 del CPI autorizza la prova mediante presunzioni semplici, anche in considerazione della possibilità per il titolare della privativa di contestare il valore presuntivo degli elementi allegati dalla controparte. La presenza sul mercato italiano di prodotti derivanti da importazione parallela non dimostra un uso effettivo del marchio, bensì un utilizzo meramente simbolico e sporadico e perciò non idoneo ad evitare la decadenza per non uso.

Leggi tutto
logo