La cessione d’azienda non comporta automaticamente il sorgere di una responsabilità solidale tra cedente e cessionario con riguardo ai debiti di natura retributiva relativi ai rapporti di lavoro esauriti: rispetto a questi ultimi, infatti, non trova applicazione l’art. 2112 c.c. che presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d’azienda, ma l’art. 2560 c.c. che contempla, in generale, la responsabilità dell’acquirente per i debiti dell’azienda ceduta ove risultino dai libri contabili obbligatori.
La circostanza che le parti del contratto oggetto del giudizio siano due società non vale a modificare l'oggetto della domanda che riguarda l'efficacia di un contratto di compravendita aziendale e non una questione di natura societaria restando quindi ferma la competenza del giudice onorario assegnato alle Sezioni specializzate del Tribunale di Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 della circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2014/2016.
La domanda cautelare di sequestro giudiziario di quote ex art. 670 c.p.c., svolta dalla parte promissaria acquirente a salvaguardia del diritto all'esecuzione in forma specifica del preliminare di compravendita ex art. 2932 c.c., non può essere accolta per difetto di fumus boni iuris ove si accerti che il promittente venditore abbia legittimamente esercitato il diritto di recesso convenzionalmente previsto.
La formula del giuramento decisorio - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto.
È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, automaticamente all'accoglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito.
L'acquirente di partecipazioni sociali (così come il sottoscrittore di aumento di capitale sociale) può promuovere azione risarcitoria ex art.2395 cc nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società le cui partecipazioni sono state oggetto dell'acquisto (o il cui aumento di capitale è stato sottoscritto), quali responsabili della redazione di documenti contabili inattendibili (altro…)
La richiesta di proroga del proprio incarico da parte dell’amministratore giudiziario, nominato ex art. 2409 c.c., a cui non abbiano aderito né il socio originario ricorrente, né il collegio sindacale in carica, non può essere accolta, in quanto il provvedimento di proroga richiesto si risolverebbe nella adozione di una ulteriore misura ex art. 2409 c.c., che non risulterebbe richiesta da alcuno dei soggetti legittimati ex art. 2409 c.c., ma dal solo amministratore giudiziario, soggetto di per sé incaricato della rimozione di irregolarità gestorie e come tale senz’altro abilitato a rappresentare al Tribunale l'opportunità di prosecuzione dell’incarico, ma che, in difetto di adesione del socio ricorrente ovvero del collegio sindacale, non pare legittimato in via autonoma a domandare al Tribunale la pronuncia di ulteriori provvedimenti ex art. 2409 c.c. in vista della scadenza del proprio incarico.
La responsabilità precontrattuale derivante dal recesso senza giustificato motivo dalle trattative si ha nel caso in cui le trattative siano giunte ad uno stadio tale da far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, purché non sussistano fatti idonei ad escludere, secondo l’ordinaria diligenza, l’affidamento stesso.
La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. deriva, oltre che dall’ingiustificata rottura delle trattative, anche dalla violazione dell’obbligo di lealtà reciproca, il quale comporta innanzitutto un dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto.
In tema di liquidazione del danno, costituisce pregiudizio risarcibile anche solo il fatto di avere assunto obbligazioni di pagamento, in quanto detti debiti, ove non fossero ancora saldati, comportano indubbiamente un onere economico a cui far fronte. Il danno emergente, infatti, comprende non solo gli esborsi monetari o le diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì anche l'obbligazione di effettuare l'esborso.
La qualità di amministratore di fatto può essere desunta attraverso indizi la cui valutazione è rimessa, ex art. 116 c.p.c., al prudente apprezzamento del giudice (nel caso di specie, è stata ritenuta idonea all’accertamento della qualità di amministratore di fatto l’appropriazione, da parte di un soggetto non formalmente investito di incarichi gestori in una s.r.l., poi fallita, di una somma di elevato ammontare, da cui si evinceva un interesse diretto alla conduzione dell’impresa).
L’allegazione del fallimento attore in ordine all’evento causativo di responsabilità dei cessati amministratori deve ritenersi non contestata ove questi ultimi siano rimasti contumaci, gravando su di essi l’onere di provare il pieno adempimento all'obbligo di corretta e diligente gestione.
Nella verifica della qualità di “investitori qualificati” richiesta ai partecipanti ai fondi comuni riservati ex artt. 1, co. 1, lett. h), e 15 d.m. 228/1999, attuativo dell’art. 37 t.u.f., gli amministratori della SGR investita della gestione del fondo non sono tenuti ad accertare, in sede di sottoscrizione delle quote, l’effettiva esistenza della competenza ed esperienza dichiarata dai partecipanti, limitandosi la disposizione a imporre, a tutela non dei terzi ma dello stesso sottoscrittore, un onere di verifica formale basato sull'acquisizione di una dichiarazione da parte gli investitori.
Il rendiconto annuale di gestione dei fondi comuni riservati ha natura meramente "estimatoria" e non contabile, non potendo, in particolare, essere assimilato al bilancio di esercizio quanto ai criteri di redazione e pubblicità. Di conseguenza, i terzi creditori non possono fare affidamento soltanto su tale documento per accertare la solvibilità del fondo debitore.
La costante assistenza legale alle parti, durante il corso delle trattative di un contratto di cessione di azioni, mal si concilia con la pretesa annullabilità del contratto preliminare in quanto concluso a seguito dell'asserita minaccia morale (mossa dal socio di maggioranza cedente che minacciava di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore acquirente) o comunque in carenza di un'intenzione effettiva all'acquisto di azioni al prezzo indicato (asseritamente inferiore al valore effettivo).
In particolare, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, la violenza invalidante il negozio giuridico si prospetta nel caso in cui la minaccia subita da uno dei contraenti sia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto al punto da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, il quale non avrebbe altrimenti concluso il contratto (Così Cass. nn. 235/2007; 12484/2007; 6044/2010; 17523/2011 e da ultimo in particolare Cass. sez. I, 9 ottobre 2015, n. 20305).