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Responsabilità precontrattuale nei rapporti parasocietari, efficacia dei patti parasociali (opzioni, sindacati di voto e di gestione) e possibili interferenze con le regole sull’organizzazione sociale
Qualora tra due società venga stipulato un accordo volto (i) alla cessione dell’intero pacchetto azionario di una terza società controllata...

Qualora tra due società venga stipulato un accordo volto (i) alla cessione dell’intero pacchetto azionario di una terza società controllata da una delle due parti e (ii) a regolare alcuni profili di governance (es. nomina e compensi degli amministratori) della società target durante il periodo in cui il capitale sociale di questa è partecipato da entrambi i paciscenti, pur essendo in astratto ipotizzabile la responsabilità precontrattuale per mancanza di informazioni la cui conoscenza avrebbe inciso con certezza sul valore (es. sovrastima del ramo d’azienda da conferire nella target) di una delle prestazioni dedotte in contratto, questa non può dirsi sussistente se l’eventuale errore sul valore risulta nei fatti addebitabile non già all’inganno della convenuta, bensì a un deficit di attenzione dell'attrice ovvero, come tipico di operazioni che dinamicamente si inverano nel tempo successivo al programma iniziale, all'alea tipica di un contratto finanziario.

Mentre gli accordi fra soci o (quando questi siano a loro volta enti collettivi) tra le persone fisiche di riferimento di questi de societate gerenda operano, e trovano la loro esclusiva tutela, sul piano obbligatorio e risarcitorio, all'interno dell'organizzazione societaria, invece, i soci e gli amministratori restano esclusivi titolari, e pertanto responsabili, del potere di operare le scelte di voto e le decisioni gestorie che, nell'ambito delle rispettive ed esclusive competenze, sono chiamati ad adottare, con l'esclusivo vincolo delle regole statutarie e legali; differenti e non sovrapposti rimangono pertanto i titoli risarcitori dei quali gli uni (i soci legati fra loro da accordi extrastatutari) e gli altri (gli amministratori) rispondono. Non può escludersi una qualche interferenza tra i due 'livelli', laddove, ad esempio, a fronte di violazioni di accordi presi a livello parasociale, uno dei soci avesse messo all'ordine del giorno la revoca dell'amministratore resosi responsabile della trasgressione e l'altro socio l'avesse impedita col proprio voto contrario, così di fatto integrando un proprio e specifico inadempimento agli accordi adottati extra statuta. Tuttavia, dell'atto gestorio o della scelta operativa compiuta da questo o quell'amministratore nell'adempimento del proprio ufficio e sotto la propria esclusiva responsabilità, questi risponderà secondo le regole inderogabili dell'organizzazione tipologica della società azionaria: senza che detti atti possano essere trasferiti in quanto tali nella sfera contrattuale dei soci e trasformarsi in altrettanti ipotetici inadempimenti alle obbligazioni da quelli assunte; che del resto in tanto sono legittime e tutelabili, in quanto non vincolanti (e provviste di tutela reale) per le scelte di voto e di gestione poste in essere dai soci e dagli amministratori.

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Diritti dei lavoratori e trasferimento d’azienda o di parte di azienda
Ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, è...

Ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, è sufficiente che il complesso organizzato dei beni dell’impresa sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica, anche a prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra il cedente e il cessionario, purché ciò si accompagni al passaggio di beni di “non trascurabile entità” e tali da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa. Tale nozione estensiva di azienda può comprendere anche solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui autonoma capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how ed essere, pertanto, oggetto di cessione (Cass. 21917/13; Cass. 15690/09).

Per contro, ai sensi dell’art. 29, comma 3, d.lgs. 267/2003 (poi modificato per effetto dell’art. 30, comma 1, legge 7 luglio 2016, n. 122) “l’acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte di azienda”. La norma summenzionata, pertanto, osta alla qualificazione come trasferimento d’azienda della mera assunzione dei lavoratori in caso di mutamento del soggetto appaltatore, in esecuzione di un obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, dal contratto o dalla legge. La giurisprudenza ha specificato (Cass. 11247/2016) che tale norma va intesa nel senso che la mera assunzione, da parte del subentrante nell'appalto, non integra di per sé trasferimento di azienda ove non si accompagni alla cessione dell’azienda o di un suo ramo autonomo. Spetta alla parte attrice l' onere di provare una cessione di un ramo d’azienda distinto dall'assunzione di lavoratori già impiegati per l’esecuzione dell’appalto.

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Rendicontazione e fatturazione in un contratto di concessione di diritti cinematografici
In un contratto di distribuzione e concessione di diritti cinematografici, che prevede in capo alla parte distributrice e concessionaria l’obbligo...

In un contratto di distribuzione e concessione di diritti cinematografici, che prevede in capo alla parte distributrice e concessionaria l’obbligo di rendicontazione e corresponsione dei proventi e in capo al titolare dei diritti l’obbligo di emettere fattura, la clausola contrattuale che prevede che l’emissione della fattura equivale a incondizionata accettazione del rendiconto, non significa altro che un’accettazione del rendiconto con riguardo alle somme fatturate, senza privare il legittimo titolare dei diritti di ottenere le ulteriori somme non corrisposte.

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Onere della prova e presunzioni in materia di decadenza del marchio per non uso
In materia di decadenza del marchio per non uso, la prova della mancata utilizzazione del segno, il cui onere grava...

In materia di decadenza del marchio per non uso, la prova della mancata utilizzazione del segno, il cui onere grava su chi invoca il fatto negativo estintivo del diritto, può essere data mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ed anche mediante presunzioni da cui possa desumersi il fatto negativo quali: l’assenza del marchio e dei relativi prodotti nei listini pubblicati da un’associazione di categoria; l’assenza del marchio e dei relativi prodotti nei cataloghi dell’impresa del titolare della privativa; il fatto che il settore merceologico per il quale il marchio è stato registrato sia notevolmente distante dall’oggetto sociale della società titolare della registrazione; l’assenza del segno dal sito web della convenuta; la mancanza di risultati tramite ricerche per parole chiave su Google e tramite ricerche sul sito www.archive.org.

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Revoca cautelare dell’amministrazione per omessa pubblicazione del bilancio
Va revocato dall’incarico in sede cautelare ai sensi degli artt. 2476 c.c. e 669 bis c.p.c. l’amministratore che, fin dall’assunzione...

Va revocato dall’incarico in sede cautelare ai sensi degli artt. 2476 c.c. e 669 bis c.p.c. l’amministratore che, fin dall’assunzione dell'incarico, ometta ogni iniziativa per l’approvazione dei bilanci di esercizio della società, atteso il dovere dell'amministratore di portare il progetto di bilancio all’approvazione dell’assemblea dei soci. In particolare, la violazione di tale dovere è già da sola – sotto il profilo del fumus – idonea ad integrare i presupposti di gravità richiesti ai fini della revoca cautelare. Quanto al periculum, detta grave violazione dei doveri inerenti alla carica è foriera di pregiudizi per il patrimonio sociale, dato che, in mancanza di un’aggiornata rendicontazione della situazione economico patrimoniale, l’organo amministrativo prosegue nell’attività gestoria senza ordine, creando per di più una situazione idonea a scoraggiare i terzi dall’intraprendere rapporti negoziali con la società, perché essi rimangono privi di informazioni ufficiali, anche in ordine all’assolvimento degli obblighi in materia fiscale.

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Opposizione a decreto ingiuntivo e costi di utilizzo dei beni sociali
Se un bene è concesso in godimento dalla società a uno dei soci che si obbliga a sostenere i costi...

Se un bene è concesso in godimento dalla società a uno dei soci che si obbliga a sostenere i costi di utilizzo, non potranno includersi nell'ambito di questi ultimi anche i costi riconducibili alla titolarità del mezzo (nel caso di specie, il giudice nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha revocato il decreto e ha condannato l'opponente a pagare la somma corrispondente ai soli costi di utilizzo).

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nullità e validità parziale dell’atto di citazione
Considerato che per evitare la moltiplicazione delle iniziative processuali la pronuncia del giudice deve investire l’intera questione a lui sottoposta...

Considerato che per evitare la moltiplicazione delle iniziative processuali la pronuncia del giudice deve investire l’intera questione a lui sottoposta e che manca una norma che ammetta la validità parziale dell’atto di citazione, deve ritenersi che la nullità determinata dalla genericità e dalla indeterminatezza della causa petendi o del petitum ex art. 164, co. 4, c.p.c. travolga l’intero atto, seppur vi siano delle porzioni della domanda non affette da tale vizio.

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ricorso ex art. 700 c.p.c. e ostensione documentale richiesta dagli amministratori
Il secondo comma dell’art. 2476 c.c., che riconosce ai soci il diritto di consultare i libri sociali e la documentazione...

Il secondo comma dell'art. 2476 c.c., che riconosce ai soci il diritto di consultare i libri sociali e la documentazione inerente all'amministrazione, si riferisce solo ai soci non amministratori e non anche ai membri del consiglio di amministrazione, seppur estranei all'attività di gestione affidata in via esclusiva al presidente dell'organo consiliare.

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