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Potere di convocazione diretta dell’assemblea dei soci di srl
Nel potere dei soci di s.r.l., che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, di sottoporre alla decisione dei soci...

Nel potere dei soci di s.r.l., che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, di sottoporre alla decisione dei soci determinati argomenti (ex art. 2479, co.1, c.c.), rientra altresì, per via estensiva, il potere di convocazione diretta su quegli stessi argomenti. Tale interpretazione estensiva si deduce dall'art. 2479, co. 1, c.c. che appare norma di garanzia inderogabile, e altresì dall'art. 2479-bis, co.1, c.c. il quale riferendo all'atto costitutivo per la disciplina dei "modi di convocazione dell'assemblea", pare fare riferimento alle sole modalità di convocazione in senso stretto (mezzo, termini ecc), alla cui mancanza sopperisce quanto previsto dalla seconda parte dello stesso primo comma.

Conseguentemente, non ricorrono i presupposti per un intervento “sostitutivo” del Tribunale per la nomina di un amministratore giudiziario/liquidatore giudiziario in sostituzione del legale rappresentante impossibilitato a svolgere le funzioni di amministratore, laddove l'assemblea sia in grado di funzionare.

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Il preliminare di vendita di cose altrui può avere ad oggetto quote di s.r.l.
Il contratto preliminare di vendita di cosa altrui può avere ad oggetto quote sociali. La quota di s.r.l. deve invero...

Il contratto preliminare di vendita di cosa altrui può avere ad oggetto quote sociali. La quota di s.r.l. deve invero considerarsi quale bene immateriale, equiparabile ad un bene mobile non iscritto in pubblico registro; impostazione confermata dal dlgs. n. 6/2003 nelle parti in cui ha novellato l’art. 2741 c.c., consentendo l’espropriazione della partecipazione in s.r.l., e introdotto l’art. 2471-bis c.c., ammettendo che la quota formi oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.
Il preliminare di vendita di cosa altrui, in quanto contratto ad effetti meramente obbligatori, fa sorgere in capo al promittente venditore l’obbligo di far acquisire la cosa all’acquirente, obbligo che si intende adempiuto con la stipula del contratto definitivo ad opera, indifferentemente, del promittente venditore (divenuto proprietario delle quote sociali), ovvero dell’originario proprietario.

E' estensibile al preliminare il rimedio previsto dall’art. 1479 c.c. per il contratto di vendita di cosa altrui, che ammette la risoluzione contrattuale a tutela della buona fede del compratore, ignaro dell’altruità della cosa, nella misura in cui il venditore non gliene abbia fatto acquistare la proprietà, subordinandone tuttavia l’esperibilità all’infruttuoso decorso del termine per la stipula del definitivo. Fino a tale momento, il promittente venditore può adempiere all’obbligazione di far acquistare al promissario acquirente la proprietà del bene (cfr. Cass., Sez. Unite, 18 maggio 2006, n. 11624).

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Responsabilità solidale dell’amministratore unico e del socio di maggioranza, oltre a questioni connesse alla legittimazione ad agire del socio receduto
A fronte dell’asserita responsabilità dell’amministratore unico ex art. 2476, co.3, c.c., per la mala gestio della società ai danni della...

A fronte dell'asserita responsabilità dell'amministratore unico ex art. 2476, co.3, c.c., per la mala gestio della società ai danni della società stessa e del socio di minoranza, e della connessa asserita responsabilità solidale del socio di maggioranza ex art. 2476, co. 7, c.c. per aver intenzionalmente deciso e autorizzato il compimento di atti dannosi per la società e per il socio di minoranza, l’infondatezza degli addebiti mossi nei confronti dell’amministratore assorbe ed esclude qualsivoglia profilo di responsabilità concorrente in capo al socio di maggioranza.

Al recesso del socio attore in corso di causa non segue necessariamente il venir meno della legittimazione ad agire. Infatti, dopo la comunicazione del recesso, il socio mantiene la sua qualità e la titolarità dei diritti inerenti alla sua partecipazione fino al termine del procedimento di liquidazione della partecipazione. Ne consegue che il recesso non impedisce al socio l’esercizio dei diritti strettamente connessi al diritto alla liquidazione della quota e strumentali alla salvaguardia dell’integrità del patrimonio sociale, come l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ancor più se promossa non solo per danni del patrimonio sociale ma altresì per danno direttamente subito.

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Puntualizzazioni sugli oneri di allegazione rispetto alla condotta di “svuotamento” del patrimonio sociale ad opera del liquidatore. Valenza probatoria della sentenza ex art. 444 c.p.p. in sede civile.
La domanda proposta dalla parte creditrice ai sensi degli artt. 2489 e 2395 c.c., fattispecie che si riferisce al danno...

La domanda proposta dalla parte creditrice ai sensi degli artt. 2489 e 2395 c.c., fattispecie che si riferisce al danno diretto che la parte lamenti di aver subito nel proprio patrimonio per effetto della condotta illegittima del liquidatore, ha ad oggetto l’affermazione di una responsabilità extracontrattuale del liquidatore, sicchè incombe per intero su parte attrice la prova della esistenza della condotta del liquidatore, della sua illiceità, del danno al patrimonio dell’attore stesso e del nesso di causalità tra condotta illecita e danno. Tuttavia, qualora l’addebito fondamentale consista nello “svuotamento” del patrimonio sociale in corso di liquidazione, esso non pare inquadrabile nella configurazione dell’azione ex 2389 e 2395 c.c. prospettata dalla parte attrice, giacchè in base a quella configurazione il comportamento di mala gestio addebitato al liquidatore non incide direttamente sul patrimonio del creditore, ma sul patrimonio sociale, depauperandolo e così ledendo solo di riflesso le ragioni creditorie, per effetto della diminuzione della garanzia di cui essi godono su detto patrimonio ai sensi del 2740 c.c. Tuttavia, a fronte di una causa petendi e di un petitum articolati, in via astratta, in modo completo e corretto, ma rispetto ai quali l’attore abbia errato nella qualificazione giuridica, al giudice non è consentito senz’altro rigettare la domanda, dovendo invece procedere a riqualificarla correttamente, per poi proseguire a valutarne la fondatezza nel merito (Cfr. Cass. n. 3539 del 2017; Cass. n. 118 del 2916). Il giudice deve procedere quindi a riqualificare la domanda attorea in termini di azione di responsabilità proposta dai creditori sociali ex artt. 2489 e 2394 c.c., per gli atti di mala gestio che hanno determinato l’insufficienza del patrimonio sociale e la conseguente lesione delle ragioni creditorie.

Nell’ambito dell’azione di responsabilità dei creditori, avente natura extracontrattuale, l’allegazione della condotta di “svuotamento” del patrimonio sociale, per essere ammissibile ed assicurare l’effettivo esercizio dei diritti di difesa e contraddittorio delle parti convenute, abbisogna di essere integrata con la precisa indicazione dei comportamenti posti in essere dal liquidatore o dagli amministratori, adeguatamente circostanziati sul piano materiale, con riferimento alla composizione del patrimonio sociale ed ai beni oggetto delle condotte, nonché sul piano temporale, spaziale e giuridico. È necessaria altresì la precisa allegazione della loro attitudine a provocare direttamente la sottrazione/distrazione/distruzione/dissipazione dell’intero patrimonio sociale, con conseguente indiretta lesione dei diritti dei creditori. Infatti, il termine “svuotamento” è atecnico e ambiguo poiché può designare tanto la situazione finale di un patrimonio sociale inizialmente capiente e poi divenuto insufficiente rispetto alle ragioni creditorie, quanto una generica e generalizzata distrazione dell’intero patrimonio sociale. Occorre poi che l’attore fornisca adeguata prova delle sue allegazioni.

In punto di valenza probatoria in sede civile della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., poiché la legge esclude che la stessa possa avere efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno (artt. 445 co. 1 bis e 651 c.p.p.) e preclude al giudice penale, nel caso di costituzione della parte civile, di decidere sulla relativa domanda (art. 444 co. 2 c.p.p.), si ritiene che la pronuncia, nel giudizio civile di danno, non ha efficacia vincolante quanto a sussistenza del fatto, sua illiceità e affermazione che l’imputato lo ha commesso. Ne deriva che “non può farsi discendere dalla sentenza di cui all’art. 444 c.p.p. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell’imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile” (Cass., n. 8421 del 2011; Cass. n. 6047 del 2003). Ciò posto, secondo indirizzo meno rigoroso “la sentenza di patteggiamento può solo costituire un elemento che va valutato dal giudice, ai fini del suo convincimento in merito all’esistenza del reato” (Cass. n. 23906/2007; Cass. n. 2724 del 2001). Secondo invece indirizzo più rigoroso,“la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicchè esonera la controparte dall’onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” (Cass. n. 3980 del 2016) (nel caso di specie, la sentenza di cui si è discusso nel giudizio statuiva l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. in ordine al reato di cui al 388 c.p. per lo “svuotamento” del patrimonio sociale nella fase di liquidazione al fine di sacrificare il soddisfacimento dei diritti di credito vantati da parte attrice e riconosciuti in un giudicato civile. Il Tribunale ha ravvisato plurimi elementi che inducevano a riconoscere scarsissimo valore probatorio di tale pronuncia invocata da parte attrice a fondamento della responsabilità dei convenuti. In particolare, da un lato, ha ritenuto che il risparmio dei costi della fase dibattimentale e del tempo della pendenza del processo, l’omessa pronuncia sulle domande della parte civile, l’applicazione di una pena estremamente esigua, solo pecuniaria e condizionalmente sospesa, congiunta alla possibilità di estinzione del reato e di ogni effetto penale nel termine di cinque anni alle condizioni di cui all’art. 445 comma 2 c.p.p., ben potesse aver indotto gli odierni convenuti, in un calcolo di costi/benefici, a preferire subito un’applicazione di pena sostanzialmente indolore, piuttosto che rischiare, pur innocenti, una condanna in sede penale e civile, con in più il pagamento dei relativi costi in termini di denaro, di tempo e patemi d’animo. Dall’altro lato, ha sostenuto che le ragioni per cui il giudice penale ha emesso la sentenza di applicazione della pena devono essere provate dalla parte che vuole avvalersi della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. mediante produzione della sentenza stessa comprensiva di motivazione. In assenza di deposito delle motivazioni non è possibile, per fatto addebitale alla parte attrice, esprimere un giudizio in proposito con soccombenza della stessa).

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Competenza del giudice che ha disposto il sequestro conservativo di quote di S.r.l. per la nomina del relativo custode
In caso di sequestro conservativo di quote di s.r.l. la competenza alla nomina del relativo custode, secondo la preferibile interpretazione,...

In caso di sequestro conservativo di quote di s.r.l. la competenza alla nomina del relativo custode, secondo la preferibile interpretazione, va individuata in capo al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare di sequestro, secondo il principio generale ricavabile all’art.669 duodecies c.p.c.. Non paiono, invece, applicabili le norme ex artt. 520 e 559 c.p.c. (che individuano, rispettivamente, nell’ufficiale giudiziario procedente e nel giudice dell’esecuzione il soggetto competente alla nomina del custode per l’ipotesi di pignoramento mobiliare e di pignoramento immobiliare), trattandosi di norme la prima delle quali è riferita a custode da nominarsi per la mera “conservazione” materiale dei beni mobili oggetto di pignoramento e la seconda delle quali presuppone una procedura esecutiva in corso, procedura in realtà non configurabile nell’ipotesi di sequestro conservativo, la cui attuazione, pur avvenendo nelle forme previste per il pignoramento, non comporta il compimento di atti di esecuzione forzata in senso proprio (cfr., in tal senso, Cass. 12.12.2003, n. 19101).

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Impugnazione della delibera del c.d.a. direttamente lesiva dei diritti del socio
Nel giudizio di impugnazione avente ad oggetto la delibera del c.d.a. ritenuta direttamente lesiva di un diritto del socio ex...

Nel giudizio di impugnazione avente ad oggetto la delibera del c.d.a. ritenuta direttamente lesiva di un diritto del socio ex artt. 2388 e 2377 c.c., è onere del socio-attore allegare i presunti vizi della delibera, mentre incombe in capo alla società-convenuta l'onere di provare l’esistenza dei presupposti di validità della delibera, potendo a tal fine avvalersi dei soli elementi già espressi nella delibera e non anche di quelli costruiti ex post nelle difese giudiziali (nel caso di specie, a fronte dell'impugnazione della delibera con cui il c.d.a. ha esercitato il proprio potere di riscatto sulle azioni di un socio inadempiente alle prestazioni accessorie su di sè gravanti, il Tribunale ha affermato che la società convenuta, per dimostrare la validità della decisione, avrebbe dovuto fornire la prova del grave inadempimento posto a fondamento del riscatto mediante gli elementi ricavabili dal testo della delibera consiliare impugnata).

Il potere di riscatto delle azioni esercitato mediante atti e determinazioni degli organi sociali, soprattutto se equivalente all’esclusione del socio per gravi inadempienze, è esercitato validamente ed efficacemente solo se i presupposti del riscatto sono predeterminati nello statuto e conoscibili ex ante; in alternativa, se la clausola statutaria disciplina il potere di riscatto facendo rimando ad atti o determinazioni degli organi sociali, è necessario che lo statuto fissi ex ante sia i criteri cui tali organi debbano attenersi, sia il procedimento logico ed economico delle determinazioni (nel caso di specie, il Tribunale ha annullato la delibera del consiglio di amministrazione che disponeva il riscatto delle azioni e la conseguente esclusione dell'azionista con prestazioni accessorie perché la società convenuta non ha fornito la prova della predeterminazione e conoscibilità dei criteri adottati per la valutazione dell’inadempimento).

L'acquiescenza del socio a fronte della sua esclusione dalla società può manifestarsi per facta concludentia, solo ove i comportamenti da lui tenuti esprimano una inequivocabile volontà di rinunciare alla tutela giurisdizionale.

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Misura cautelare in materia di responsabilità dell’Internet Service Provider
Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermediari e la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza per gli hosting provider...

Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermediari e la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza per gli hosting provider e gli Internet Service Provider (ISP), previste nel D. Lgs. n. 70/2003 e nella direttiva sul commercio elettronico, lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie, le qualihanno lo scopo di porre fine a violazioni in atto e di impedire che proseguano e si reiterino nel tempo a venire.

Le misure inibitorie e ingiunzionali possono essere emesse anche nei confronti del prestatore intermediario, devono essere effettive per impedire non solo la prosecuzione delle violazioni in corso, ma anche le violazioni future, mediante la reiterazione di quelle verificatesi, eludendo la portata imperativa delle inibitorie anteriormente emesse, attraverso meri espedienti tecnologici. L’effettività della misura inibitoria comporta l’ammissibilità di tale misura, quand’anche vieti in modo totalmente generale l’accesso a un sito internet, ove siano resi accessibili contenuti senza l’autorizzazione del titolare dei diritti, purché proporzionata in modo da bilanciare i diritti di privativa con la libertà di informazione.

Inibire una condotta illecita già verificatasi in passato e più volte reiterata costituisce, già di per sé, sufficiente descrizione del comportamento vietato per il futuro; venuta in essere la condotta inibita e denunciata tale condotta agli ISP, le misure tecniche necessarie a impedire il suo reiterarsi appartengono alla fase attuativa dell’inibitoria, non a quella autorizzativa, implicando, tra l’altro, attività materiali inerenti allo specifico settore tecnologico: diversamente, l’effettività di provvedimenti che indichino a priori le modalità tecniche di attuazione dell’ordine inibitorio sarebbe agevolmente eludibile attraverso escamotage telematici di vario genere.

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Azione di responsabilità degli amministratori di s.r.l. esercitata dal curatore fallimentare e giudicato penale, prova dell’indebita sottrazione di denaro dalle casse sociali, clausole statutarie sui compensi degli amministratori e conflitto d’interessi
Qualora il curatore fallimentare non abbia trasferito in sede penale l’azione di responsabilità ex artt. 2476 e 2475-ter c.c. e...

Qualora il curatore fallimentare non abbia trasferito in sede penale l’azione di responsabilità ex artt. 2476 e 2475-ter c.c. e 146, co. 2, lett. a, l.fall. avverso gli amministratori della società fallita, il giudicato di cui alla sentenza definitiva di assoluzione non può produrre i suoi effetti nel giudizio civile ai sensi dell’art. 652 c.p.p..

Nell’ipotesi di responsabilità per danni derivanti da sottrazione ingiustificata di denaro dalle casse sociali e dal mancato ottemperamento di obblighi di carattere fiscale – che ha natura contrattuale ex art. 1218 c.c. – il convenuto amministratore ha l’onere di giustificare le precise irregolarità contabili addebitategli in relazione al maneggio della liquidità sociale, provando che tali utilizzi del denaro affidatogli siano stati autorizzati ovvero siano comunque andati a spesare costi della società.

Quando nello statuto della società danneggiata siano formalmente previsti, da un lato, (i) il diritto degli amministratori al «rimborso delle spese» sostenute «in ragione del loro ufficio» (e quindi non “durante o in occasione” dell'espletamento delle funzioni gestorie) e, dall’altro lato, (ii) la possibilità per l'assemblea di riconoscere agli amministratori «anche un emolumento», non sussiste responsabilità dell’amministratore per aver esso beneficiato di un rimborso spese riconosciuto dall’assemblea a fronte di spese reali, causalmente collegate all’incarico gestorio ed effettivamente sostenute; diversamente, sarà responsabile per aver fatturato importi non solo avulsi da qualsiasi specifica rendicontazione e consuntivazione di spesa, ma privi di documentato aggancio con reali voci di costo.

Nel caso in cui l’amministratore unico abbia provveduto in nome e per conto della società a stipulare con se stesso in qualità di terzo un contratto di prestazione d’opera a favore della prima, il contratto medesimo in assenza di autorizzazione assembleare sarà annullabile ex artt. 1395 e 2475-ter c.c.

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Impianto fotovoltaico installato su terreno agricolo di società, sequestro giudiziario di azienda e prova del conflitto d’interessi
La natura del procedimento cautelare (nella specie un ricorso per sequestro giudiziario), semplificato e privo delle preclusioni tipiche del giudizio...

La natura del procedimento cautelare (nella specie un ricorso per sequestro giudiziario), semplificato e privo delle preclusioni tipiche del giudizio di merito, priva di pregio le eccezioni di inammissibilità che fanno leva sulla novità di alcune domande prospettate, fermo il rispetto delle regole volte alla tutela del contraddittorio. Va, pertanto, rigettato il reclamo avverso l’inammissibilità della modifica delle domande (cautelari e di merito) ad opera del reclamato parte resistente, soprattutto quando la modifica stessa sia intervenuta a seguito delle eccezioni e produzioni di parte ricorrente in comparsa e quando quest’ultima abbia in concreto avuto l’ultima parola e adeguati termini per replicare.

L’impianto fotovoltaico insistente su terreni agricoli di proprietà di una società, con i rapporti negoziali ed autorizzatori col gestore della rete elettrica ad esso connessi, può essere considerato ramo d’azienda quando: (i) l’oggetto sociale della titolare dell’impianto concerne l’attività di compravendita, di conduzione diretta o affitto di fondi agricoli; (ii) il complesso dei beni, installazioni tecniche, contratti e diritti afferenti all'impianto fotovoltaico rivesta una sua autonoma ed unitaria consistenza materiale e giuridica a servizio di una attività collaterale e strumentale rispetto all'oggetto principale. Conseguentemente, potranno applicarsi legge sui rapporti, contratti e crediti connessi (artt. 2558-2560 c.c.), che ben ne consentono la sequestrabilità in una con la universitas iuris ai sensi dell'art. 670 n. 1 c.p.c.

Non è utilizzabile una scrittura privata invocata dal ricorrente/reclamante quando, a seguito di una sua contestazione da parte del resistente per mancata conformità all’originale ex art. 2712 c.c., non sia stato prodotto in giudizio il documento originale.

Se in concreto il documento ha ad oggetto la cessione dell’impianto fotovoltaico quale unico bene capace di produrre reddito per la parte alienante, a fronte di un prezzo il cui pagamento non sia stato provato, il contratto è verosimilmente annullabile per manifesto conflitto d’interesse ex artt. 1394 e 2475-ter c.c. e sussiste il fumus boni juris.

Quanto al periculum in mora, invece, ai sensi dell’art. 670 c.p.c. è necessario e sufficiente che sussista la mera opportunità di affidare ad un terzo la gestione temporanea del bene la cui proprietà o possesso siano controversi.

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