Ricorre l’ipotesi della “concorrenza parassitaria” quando l’imitatore si ponga sulla scia del concorrente in modo sistematico e continuativo, sfruttando la creatività e avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca e finanziari altrui. La “concorrenza parassitaria” si realizza in una pluralità di atti che, pur isolatamente leciti, e valutati nel loro insieme, costituiscono un illecito, poiché concretizzano una forma di imitazione delle iniziative del concorrente, che sfrutta in maniera sistematica il lavoro e la creatività altrui. Tali atti possono concretamente manifestarsi sia attraverso un’attività che in un unico momento imiti tutte le iniziative del concorrente (concorrenza parassitaria di tipo sincronico), sia attraverso la successione nel tempo di singoli atti imitativi (concorrenza parassitaria di tipo diacronico).
Ai sensi dell'art. 132, c. 1, c.p.i. i provvedimenti cautelari possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché già decorrano gli effetti del brevetto ex art. 53 c.p.i. La domanda pertanto, deve essere stata resa accessibile al pubblico o comunque notificata nella sua forma definitiva, completa di eventuali istanze di correzione presentate dal registrante.
È onere del titolare del modello non registrato ex art. 1, II, lett. a) reg. CE n. 6/2002 provare che il preteso contraffattore avrebbe potuto facilmente conoscere l’aspetto del design protetto e che i modelli in contestazione presentano una somiglianza del carattere individuale tale da rendere improbabile una coincidenza creativa.
La decisione sulla sospensione della delibera assembleare contenente l’autorizzazione alla vendita dell’immobile sociale, sospettata di illegittimità per violazione del dovere di buona fede nei rapporti societari a causa dell’allegato perseguimento di finalità extrasocietarie da parte dei soci di maggioranza favorevoli all’approvazione, non può essere influenzata dalla considerazione dei moventi particolari di questi ultimi ma deve rimanere centrata unicamente sugli interessi sociali e sugli interessi del socio di minoranza in relazione ai primi, anche ai fini del giudizio di bilanciamento imposto dal quarto comma dell’art. 2378 c.c., applicabile anche alle società a responsabilità limitata per effetto dell’espresso richiamo fattone dall’art. 2479-ter c.c. (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l’interesse ulteriore dei soci di maggioranza, creditori verso la società in forza di successione ereditaria, connesso alla percezione del ricavato della vendita, non escludesse l’esistenza di un interesse della società stessa alla vendita del cespite. In particolare ciò è emerso dalla considerazione dell’opportunità di procedere alla sua vendita per ripianare perdite di esercizio, attestata in precedenti deliberazioni mai gravate, e dalla congruità del prezzo convenuto col promissario acquirente, nonché dalla valutazione delle gravose conseguenze economiche che subirebbe la società in caso d’inadempimento al preliminare per il rischio di dover versare il doppio della caparra ricevuta, a fronte di un pregiudizio, di fatto insussistente, in capo alla socia di minoranza).
Il contratto di associazione in partecipazione stipulato tra il soggetto titolare del diritto d’uso gratuito degli impianti di distribuzione del carburante in qualità di associante, ed il soggetto effettivo gestore del singolo impianto, quale associato, è nullo poiché volto ad eludere le norme imperative dettate dall’art. 1 del D. Lgs. 32 del 1998, che disciplina il settore della distribuzione di carburanti, con conseguente sostituzione automatica di clausole (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che essendo l’associante una piccola società a responsabilità limitata, con numero esiguo di dipendenti, completamente controllata dall'ente titolare dell’autorizzazione amministrativa e fornitore dei prodotti, egli non sia altro che un soggetto interposto fra il gestore reale, ossia l’associato, e il fornitore dei prodotti, con violazione del sistema legislativo di regolazione della distribuzione dei carburanti).
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto assume la veste di attore sostanziale e deve fornire la prova della propria pretesa ( Cass. n. 5915/2011). Pertanto, l’attore sostanziale è onerato di fornire la prova del proprio credito, nel caso di specie fondato sull'inadempimento da parte dell’associato in partecipazione all’obbligo contrattuale di accreditare gli incassi giornalieri generati dall’attività di gestione dell’impianto di distribuzione di carburante (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che, in mancanza di ulteriore documentazione che attestasse la formazione dei RID, ossia le contabili relative ai prelievi automatici da parte dell’associante, non potessero costituire prova del credito i conteggi redatti unilateralmente da questo in quanto non vi erano elementi per dimostrare che nei giorni in cui sarebbero sorti gli insoluti si sia verificato un inadempimento da parte dell’opponente).
Costituiscono principi consolidati nella giurisprudenza anche di legittimità che l'oggetto della transazione va identificato in relazione non alle espressioni letterali usate dalle parti, bensì all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, atteso che la transazione, quale strumento negoziale di prevenzione di una lite, è destinata analogamente alla sentenza a coprire il dedotto ed il deducibile e che le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l'art. 1965 co. 1 c.c. possono riguardare anche liti future non ancora instaurate, relative a ragioni (anche risarcitorie) non ancora manifestatesi, purché ragionevolmente prevedibili (cfr. Cass. n. 690/2005). Ne deriva che il comune intento delle parti deve essere interpretato secondo buona fede (nel caso di specie, il Tribunale ha reputato che l’accordo stipulato tra la società e i soci superstiti, da un lato, e gli eredi del socio defunto, dall’altro, al fine di determinare l’entità della somma dovuta per il recesso manifestato dal socio, nell'approssimarsi della sua morte, anche in virtù della causa transattiva che l’ha connotato, involgeva non solo la liquidazione in senso stretto e tecnico della partecipazione, espressamente contemplata quale oggetto dell’accordo, ma tutti i rapporti di fonte sociale, ad esse ben noti, in essere nel momento in cui furono conclusi e confermati).
L’art. 2704 c.c. è volto a disciplinare l’opponibilità della data di scrittura privata ai terzi aventi causa e, pertanto, non trova applicazione nei rapporti tra le parti che hanno sottoscritto il documento stesso, dovendosi considerare parte anche il rappresentante di uno dei contraenti.
Il rappresentato non diviene terzo rispetto al contratto stipulato a suo nome e per suo conto solo perché ne eccepisca la conclusione dopo la revoca della procura, e non può avvalersi, quindi, dell'art. 2704 c.c. al fine di riversare sulle altre parti l'onere di provare che il contratto si è perfezionato nella data indicata e prima della suddetta revoca o della perdita dei poteri rappresentativi, sicché, la società a nome della quale sia stata sottoscritta una scrittura che neghi l'opponibilità del documento nei suoi confronti, sostenendo che è stato redatto in data successiva a quella che figura apposta e quando il sottoscrittore era decaduto dalla carica di amministratore, è tenuta a fornire la prova della non veridicità della data apposta rimanendo, in difetto, vincolata dalla predetta indicazione.
Il contratto d’opera di traduzione ha per oggetto la traduzione in sé, indipendentemente da una eventuale pubblicazione e commercializzazione, ed è tipico delle traduzioni non creative, la cui “messa in circolazione” è lecita indipendentemente dal consenso dell’autore. Nel caso di traduzione creativa, lo sfruttamento dei diritti autoriali è condizionale alla stipula di un secondo contratto (di cessione degli stessi).
La mancanza di un obbligo di pubblicazione o di una relazione di dipendenza tra pubblicazione e compenso non inficia la classificazione del contratto come contratto di edizione-traduzione se gli elementi caratteristici del contratto d’opera sono integrati dalla dichiarazione del traduttore di essere l’unico autore della traduzione e di garantirne, proprietà, originalità e piena disponibilità, e da una garanzia di pacifico godimento.
L’inserimento della dicitura “gruppo” in una denominazione sociale simile ad un marchio registrato è idoneo ad ingenerare la convinzione in chi legge che la società utilizzatrice del segno contestato sia collegata alla società titolare del marchio.
Costituisce un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 125 c.p.i. il discredito che deriva ad un’impresa dalla circostanza che, attraverso la vendita di borse di pelle che imitano i propri disegni e modelli, risulta tradito, agli occhi dei consumatori, il messaggio ambientalista di cui il brand si è fatto portatore.
Il requisito della novità richiesto per la valida registrazione di un disegno o modello presuppone che nessun disegno o modello identico sia stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione. Quanto all’identità, va sottolineato che i disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono solo per dettagli irrilevanti. Differenze di forma, dimensione, lavorazione o struttura non potrebbero in alcun caso essere considerate dettagli irrilevanti.
Il requisito del carattere individuale è soddisfatto se il modello è in grado di suscitare un’impressione generale diversa da quella suscitata da qualsiasi modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione. Esso presuppone la presenza di una caratteristica peculiare, idonea ad attirare l’attenzione del consumatore su un determinato prodotto al punto da indurlo all’acquisto, preferendolo ad altri modelli presenti sul mercato. Spetta al registrante, laddove la registrazione, come d’ uso, non sia accompagnata da rivendicazioni specifiche, allegare gli elementi che conferiscono al disegno / modello siffatto carattere individuale – così definendo i confini della privativa – mentre è onere di chi sia convenuto in contraffazione la rigorosa prova della carenza di entrambi requisiti, offrendo al giudice un panorama dei modelli e prodotti presenti sul mercato, per consentire un’adeguata valutazione della privativa e comunque la definizione dei suoi confini.
La consapevolezza di commercializzare un prodotto identico a quello dell’attrice, nonché la volontà di voler approfittare dell’accreditamento sul mercato e delle potenzialità attrattive frutto delle scelte stilistiche e delle campagne promozionali di un concorrente, integrano gli estremi della concorrenza sleale, sia per la sua scorrettezza, rilevante ai sensi dell’art. 2598 n.3 c.c., sia sotto il profilo dell’appropriazione di pregi altrui, rilevante ai sensi dell’art. 2598 n.2 c.c.
Lo scioglimento del vincolo contrattuale di affiliazione fa venire meno la fonte che autorizzava l’affiliato ad utilizzare i segni distintivi per l’esercizio dell’attività contrattuale, consentendogli di azionare sia i diritti nascenti dal contratto che quelli assoluti di privativa. Il contratto segna i confini al di fuori dei quali il licenziatario non può lecitamente disporre del marchio e deve essere considerato alla stregua di qualsiasi terzo contraffattore; per il principio dell’unitarietà dei segni distintivi ex art. 22 CPI, il divieto di utilizzazione si estende anche all’insegna.
Non può evincersi la carenza del periculum in mora di per sé dalla dichiarazione della resistente – o anche dalla sua condotta attuativa - di cessazione, quando essa sia intervenuta successivamente alla notifica del ricorso cautelare e non emergano inequivoci elementi che depongano per la irreversibilità della condotta.
Il patto di non concorrenza contenuto negli accordi verticali e riguardante la previsione dell’obbligo di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto, rientra, espressamente, tra le ipotesi di deroga all’esenzione dall'applicazione delle norme comunitarie in tema di concorrenza agli accordi verticali e pratiche concordate, salvo che preveda cumulativamente le condizioni sotto enunciate e che, come si è già anticipato, non corrispondono integralmente con i limiti contrattuali del patto di non concorrenza previsti dal diritto nazionale. Il patto di non concorrenza in esame, infatti, è valido solo se: (i) si riferisca a beni e servizi in concorrenza con i beni e servizi contrattuali; (ii) sia limitato ai locali e terreni da cui l’acquirente ha operato durante il periodo contrattuale; (iii) sia indispensabile per la protezione del know how trasferito dal fornitore all’acquirente; e (iv) la durata dell’obbligo di non concorrenza sia limitata al periodo di un anno a decorrere dalla scadenza dell’accordo.