La deliberazione di esclusione del socio di cooperativa costituisce atto unilaterale recettizio, in quanto tale inefficace fino a quando non sia stato validamente comunicato.
Quando la comunicazione dell'esclusione, per la sua genericità, non è idonea a consentire la piena esplicazione dei diritti di difesa del socio escluso ed è quindi inidonea a svolgere la funzione per la quale è legalmente prevista, essa risulta affetta da un vizio genetico che ne comporta la nullità e che si riflette a sua volta sulla delibera di esclusione, la cui efficacia dipende dalla sua idonea comunicazione al socio escluso, quale legittimato a proporre opposizione.
La comunicazione dell'esclusione del socio, quale atto negoziale unilaterale, è soggetta al disposto degli artt. 1418 co. 2 e 1346 c.c..
E' irrilevante il fatto che il socio sia stato reso edotto dalla cooperativa, aliunde e prima dell'adozione della delibera di esclusione, di addebiti mossi nei suoi confronti. E ciò è ovvio perché, se la comunicazione è generica, il socio non può sapere né se la delibera di esclusione si fonda effettivamente sugli addebiti in precedenza mossigli o su altri, né se essa si fondi su tutti gli addebiti mossigli o solo su alcuni di essi, né se gli addebiti mossigli siano stati recepiti nella deliberazione esattamente con riferimento alle stesse vicende storiche o invece con riferimento alle stesse vicende, ma diversamente circostanziate o con riferimento alle stesse vicende ma diversamente valutate.
Nessun rilievo può essere dato alla comunicazione della delibera di esclusione avvenuta in corso di causa, posto che, nel procedimento previsto dall'art. 2533 c.c., è la comunicazione della delibera di esclusione ad essere funzionale alla proposizione dell'opposizione, e non, viceversa, l'opposizione funzionale ad ottenere la comunicazione della deliberazione.
Le domande di accertamento della titolarità dei diritti esclusivi e della loro violazione da parte della convenuta non sono procedibili ex art. 52 LF perché funzionali all’accertamento di un credito che può essere accertato solo nelle forme dell’insinuazione al passivo fallimentare, in base al principio dell’esclusività del rito speciale dell’accertamento del passivo.
La sanzione dell’inefficacia ab origine sussiste, ex art. 56 CPI, nei casi di mancato o tardivo deposito della traduzione del brevetto europeo e, in via interpretativa, non può escludersi che essa si applichi anche a situazioni di grave pregiudizio per la tutela dell’affidamento del terzo; tuttavia tale sanzione non opera nei casi di errori di traduzione che non si riflettano sulla comprensione del testo brevettuale.
Non risponde del danno cagionato alla società in concorso con terzi l'amministratore che nel corso del giudizio dichiari di voler profittare ex art. 1304 c.c. della transazione intercorsa tra la società e i terzi.
E' notoria prassi della contrattazione transattiva - proprio quando si intenda impedire di poterne profittare a chi abbia rifiutato o non sia stato ammesso alla definizione transattiva - limitare espressamente gli effetti della transazione alla c.d. quota interna delle controparti stipulanti; sicché il silenzio serbato dalle parti in merito all'esclusione degli effetti della transazione verso i debitori solidali non partecipanti depone nel senso di estenderne gli effetti a questi ultimi che dichiarino di volerne profittare ex art. 1304 c.c.
Ogni qualvolta la compagine azionaria sia di carattere unipersonale, la transazione è efficace nei confronti dell'amministratore anche se non è stata approvata ai sensi dell'art. 2393 ult. co. c.c. - con riguardo alla specifica posizione dell'ex amministratore - dall'assemblea della società. Se infatti vi è un unico azionista non sussiste alcuna minoranza da tutelare, né quindi riveste senso alcuno una duplicazione di momenti decisionali ipoteticamente imposta dall'inderogabile diritto della minoranza qualificata di cui all'ultimo comma dell'art. 2393 c.c. di partecipare, anche in termini di veto, alla definizione della transazione.
Il processo deve arrestarsi al rilievo dell'intervenuta transazione di ogni ragione di danno vantata dalla società attrice anche nei confronti dell'amministratore; essendo con ciò cessata, sin dalla dichiarazione dell'amministratore di volerne profittare, ogni materia in giudiziale contesa.
Il procedimento di descrizione è volto ad assicurare la prova necessaria o utile nel futuro giudizio di merito e, quindi, tenuto conto dello scopo perseguito, il fumus va apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova e, solo in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca la tutela. Sotto quest’ultimo profilo è dunque sufficiente che la domanda si presenti come plausibile, anche tenuto conto degli elementi di prova degli illeciti denunciati.
La contraffazione di modelli di design postula la riproduzione da parte di un terzo delle linee o caratteristiche più significative del modello registrato, tale da non suscitare nell’”utilizzatore informato” un’impressione generale diversa. Il modello deve presentare i requisiti della novità e dell’individualità rispetto ai modelli divulgati anteriormente alla domanda di registrazione. Tenuto conto del settore molto affollato e considerato che la valutazione di contraffazione va fatta alla stregua dell’utilizzatore informato, con un elevato grado di conoscenze del settore di riferimento, va escluso il fumus boni iuris della contraffazione in presenza di rilevanti elementi di differenziazione, tali da generare “nell’utilizzatore informato” una impressione generale diversa rispetto a quella prodotta dal modello registrato. Il riferimento all’utilizzatore informato comporta, invero, che differenziazioni non percepibili con immediatezza da un consumatore occasionale siano ritenute sufficienti per escludere la contraffazione, rendendo rilevanti variazioni significative, soprattutto quando i beni appartengano a settori affollati.
Con riguardo alla violazione dell’art. 23 CPI, è onere di chi le invoca allegare e provare, data la tassatività delle ipotesi riconducibili al disposto dell’art. 23 CPI, le specifiche clausole del contratto di licenza violate e la loro ricomprensione tra quelle individuate dalla menzionata norma (cfr Corte di Giustizia, 23/4/2009, caso COPAD, secondo cui: “l’art. 8, n. 2, della direttiva prevede espressamente la possibilità, per il titolare del marchio, di invocare i diritti che esso gli conferisce, nei confronti di un licenziatario quando quest’ultimo viola talune clausole del contratto di licenza”; clausole che “sono enunciate nel summenzionato art. 8, n. 2 in modo esaustivo”).
In presenza di fotografie realizzate su commissione e destinate dalla pubblicazione su una rivista, i diritti sulle stesse devono ritenersi ceduti alla committente, sia pure entro il perimetro di detta finalità, che, in mancanza di specifica limitazione a favore della sola versione cartacea della rivista, deve ritenersi includere anche la versione online, non potendo ravvisarsi nella pubblicazione online dei servizi fotografici ceduti un riutilizzo delle singole fotografie, bensì una semplice estensione digitale, con gli inevitabili aggiustamenti formali richiesti dalla diversa piattaforma della medesima utilizzazione già concordata e remunerata.
La nullità dell' atto di citazione per "petitum" o “causa petendi” omessi od assolutamente incerti, ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell' atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo, della possibilità per la controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte.
Ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, disciplinata dal legislatore con la norma dispositiva (oggi divenuta suppletiva) contenuta nell'art. 2484 c.c. (oggi art. 2479 bis, co. 1, c.c.), la circostanza che tanto il vecchio testo normativo dell'art. 2484 co. 1 c.c. quanto il nuovo art. 2479 bis co. 1 c.c. facciano riferimento alla "spedizione" e non alla "ricezione" dell'avviso di convocazione, prescrivendo che essa debba intervenire con un determinato anticipo rispetto all'adunanza, lascia intendere che ai fini del perfezionamento del procedimento di convocazione assembleare non occorre guardare al momento della ricezione dell'avviso, ma a quello della sua spedizione. La sensazione che, così operando, si rischi di sacrificare eccessivamente il diritto del socio, a fronte dell'esigenza di certezza e celerità del procedimento assembleare, si stempera ove si consideri che, nella disciplina in esame, le disposizioni del codice sono espressamente di carattere derogabile (ed anzi, nella formulazione successiva alla riforma, di carattere dichiaratamente suppletivo): di modo che nulla impedisce ai soci i quali vogliano meglio tutelare il loro diritto di partecipazione informata all'assemblea di convenire, all'atto della stipulazione del contratto di società, una disciplina diversa, che faccia decorrere il termine di convocazione dall'effettiva e documentata ricezione dell'avviso di convocazione, anziché dalla sua spedizione. Quando, però, una tale o altra simile indicazione statutaria manchi, è alla disposizione di legge che occorre fare riferimento, adeguandosi al suo chiaro tenore.
Il meccanismo dell’offerta pubblica d’acquisto concorrente rappresenta lo strumento volto in massimo grado ad assicurare la contendibilità delle società quotate e, pertanto, a tale obiettivo ci si deve sempre riferire nell'interpretazione della relativa disciplina. In questa prospettiva, il requisito della “prevalenza” di cui all'art. 44, co. 7, seconda parte, Regolamento Emittenti si spiega alla luce del conseguimento del controllo - di diritto o di fatto - della società target da parte dell’offerente; conseguentemente, la regola per cui gli investitori che hanno partecipato all'offerta soccombente possono revocare la loro adesione per partecipare a quella dichiarata prevalente, anche dopo la sua chiusura, trova la propria funzione nella necessità di garantire a tali azionisti il loro "diritto al disinvestimento" anche qualora l’offerta cui avevano inizialmente aderito perda di efficacia. Se dunque, al loro termine, entrambe le offerte rimangono efficaci, non vi è ragione per applicare tale disciplina, dal momento che il menzionato diritto al disinvestimento trova piena soddisfazione proprio attraverso l’adesione all'offerta cui gli azionisti avevano inizialmente deciso di partecipare. Ciò, a maggior ragione, se si considera che la disciplina de qua si pone in termini di eccezione sia rispetto alla disciplina generale dei contratti sulla revoca dell’accettazione (art. 1336 c.c.), sia rispetto alla disciplina generale in tema di adesione ad un’offerta pubblica d’acquisto.
Per altro verso, anche in presenza di un’offerta poi dichiarata prevalente, la menzionata possibilità di “migrazione” delle adesioni è subordinata al fatto che - in ragione delle caratteristiche di tale offerta (nel caso di specie, trattandosi di un’o.p.a. parziale, la fissazione di un cap alle adesioni) - non si debba procedere ad ulteriori riparti: al ricorrere di tale evenienza, infatti, l’aggiunta dei nuovi investitori al riparto già realizzato alla scadenza del temine con i primi aderenti all’o.p.a. prevalente finirebbe per modificare i contratti già perfezionati, al di fuori di ogni espressa previsione di legge in tal senso.
Il liquidatore è responsabile, ai sensi delle generali previsioni di cui agli artt. 2043 e 2476 co. 6 c.c., per il danno patito dal creditore che, al termine della procedura di liquidazione, sia stato soddisfatto in una percentuale inferiore rispetto a quella di altri creditori di pari grado. Il risarcimento, in tali casi, è pari all’importo che il creditore avrebbe avuto diritto di ricevere laddove il liquidatore avesse correttamente rispettato il principio di par condicio creditorum.
Nel caso in cui gli amministratori vertano in conflitto di interessi, essi sono tenuti a esplicitare le ragioni che hanno giustificato la scelta gestoria e la diligenza con cui hanno espresso il giudizio di opportunità e convenienza, non essendo sufficiente la mera assenza di sventatezza o di rischio ingiustificato.
Il compimento di un'operazione gestoria in conflitto di interessi e in assenza di documentazione sociale giustificativa, soprattutto se di significativo valore economico rispetto al generale volume d’affari, integra il fumus di una condotta distrattiva che consente l'accoglimento di una domanda di sequestro conservativo.
Ai fini dell'accoglimento di una domanda di sequestro conservativo sui beni degli amministratori sottoposti ad azione di responsabilità, ricorre il requisito del periculum in mora là dove i resistenti abbiano dimostrato con le loro condotte una spiccata propensione ad acquisire (o a far acquisire ad altri) utilità personali in danno della società, posto che, in tal caso, sussiste il rischio che essi possano mettere in atto comportamenti di analoga valenza nel corso del giudizio di merito.