Poiché l’illecito concorrenza sleale, si qualifica come illecito di pericolo, che non si perfeziona necessariamente nella produzione di un pregiudizio effettivo al patrimonio del soggetto passivo ma con la sola potenzialità di un simile pregiudizio, ne consegue che la condotta attuata dal cosiddetto imprenditore ‘in fieri’ (ovvero chi stia procedendo alla predisposizione di un'organizzazione d'impresa in vista di un ingresso sul mercato, laddove l'iniziativa imprenditoriale non si trovi in una fase meramente progettuale o preparatoria, ma consista in un programma organizzativo oggettivo e verificabile), può certamente essere considerata come integrante l’illecito contestato sotto il profilo di cui all’art 2598 n. 3 c.c. in quanto condotta contraria ai principi della correttezza professionale idonea a danneggiare l’altrui azienda.
Esclusa resta, invece, la possibilità di invocare contro l'imprenditore ‘in fieri’ la fattispecie di cui all’art. 2598 n. 1 c.c., che vieta comportamenti idonei a incidere sulle scelte dei consumatori tali da indurli ad imputare determinati prodotti o una data attività ad un imprenditore diverso da quello a cui i prodotti effettivamente appartengono, che non può ravvisarsi quando, pur riscontrandosi imitazione dei prodotti, la possibilità di confusione in ordine alla loro provenienza resti in concreto esclusa per il fatto che prodotti di particolare valenza tecnica sarebbero stati destinati a consumatori particolarmente attenti ed avveduti, cui non sarebbero sfuggiti elementi anche minimi di differenziazione, tanto più in presenza di segni distintivi diversi.
Al termine del proprio mandato, l'amministratore uscente ha il dovere di consegnare al nuovo amministratore la documentazione sociale rimasta in suo possesso in relazione all’incarico ormai esaurito, in applicazione dei principi generali (altro…)
Nel caso in cui il titolare del brevetto, ai sensi dell’art. 79, terzo comma c.p.i., sottoponga al giudice una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso, la sentenza che (altro…)
Nel settore assicurativo, la cessazione del mandato di subagente comporta che il recedente non possa utilizzare in maniera sistematica – al di là dunque di singoli rapporti di conoscenza diretta o di contatti già sussistenti anteriormente alla instaurazione del rapporto di mandato – la lista dei clienti intestatari di polizze con la (altro…)
Quando la compravendita di quote di s.r.l. preveda che il prezzo sia versato in parte allo scambio dei consensi e in parte all'esito di una migliore valutazione, alla luce del possibile incremento di valore delle quote per il verificarsi di ulteriori presupposti entro un dato termine finale, (altro…)
Deve essere autorizzato il sequestro conservativo dell'intero patrimonio di chi, come ex amministratrice di fatto dell'originaria s.p.a. ora in fallimento e attuale amministratrice dell'azienda di famiglia e della newco successivamente (altro…)
La clausola compromissoria valida a sensi di legge, pur non precludendo all'impugnante, in difetto di attuale costituzione dell'organo arbitrale, di chiedere la sospensione della delibera assembleare impugnata secondo la norma generale dell'art. 669-quinquies c.p.c., esclude (altro…)
Il patto parasociale in tema di immediata esigibilità della restituzione del finanziamento del socio convenuto, altrimenti sottoposto a rateizzazione, al verificarsi dell’exit di quest'ultimo dalla struttura del gruppo deve essere interpretato dal giudice (altro…)
La buona fede implica che ciascuna parte negoziale si comporti in modo da salvaguardare l’interesse che ha mosso la controparte alla stipulazione dell’accordo.
Ricorre l’ipotesi della “concorrenza parassitaria” quando l’imitatore si ponga sulla scia del concorrente in modo sistematico e continuativo, sfruttando la creatività altrui e avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca e finanziari altrui. Questo tipo di concorrenza si realizza in una pluralità di atti che, pur isolatamente leciti, valutati nel loro insieme costituiscono un illecito, poiché concretizzano una forma di imitazione delle iniziative del concorrente che sfrutta in maniera sistematica il lavoro e la creatività altrui. Tali atti possono concretamente manifestarsi attraverso un’attività che in un unico momento imiti tutte le iniziative del concorrente (concorrenza parassitaria sincronica) o attraverso la successione nel tempo di singoli atti imitativi (concorrenza parassitaria diacronica).
Ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c. costituisce denigrazione commerciale la diffusione da parte di un imprenditore di notizie relative ad un proprio concorrente idonee a influire negativamente sul giudizio del pubblico. Le notizie devono essere idonee a causare, anche solo potenzialmente, un danno concorrenziale, che si traduce, nella sostanza, in maggiori difficoltà sul mercato (perdita di clientela o di fornitori, ricadute sull'organizzazione dell’impresa). E' pacifica la idoneità del social network Facebook a conferire ai post ivi pubblicati quella “diffusività” richiesta per l’integrazione dell’illecito di concorrenza denigratoria. Le modalità di funzionamento di detto social network permettono, infatti, la visibilità dei messaggi ivi pubblicati a prescindere dal fatto di essere “amici” della titolare della pagina dove essi compaiono, giacché quest’ultimo ben avrebbe potuto optare per un profilo c.d. “aperto”, ossia visionabile dall'intera comunità del social network. Peraltro, la capacità diffusoria di detto social network è stata pacificamente riconosciuta da plurima giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha affermato come Facebook costituisca luogo e mezzo di divulgazione di contenuti anche in tema di ingiuria e diffamazione, ivi definito come “luogo aperto al pubblico” (Cass. pen., 11 luglio 2014, n. 37596), nonché ritenuto finanche oggetto di concorrenza sleale confusoria (Trib. Torino, ord. 7 luglio 2011).
Non comporta un illecito sviamento della clientela l’episodica e non sistematica condotta posta in essere da un distributore autorizzato che ometta di esplicitare nei contratti di licenza e nei rapporti con la clientela la sua qualità di mero distributore (nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto irrilevante la violazione di una clausola di un contratto di distribuzione concluso fra una software house ed un suo distributore autorizzato, con la quale quest’ultimo si impegnava ad inserire in tutti i documenti, fiscali e non, utilizzati per il normale rapporto con la clientela o per le operazioni di marketing, nonché sul proprio sito aziendale, la dicitura “distributore autorizzato”).
E' invalido l'atto di cessione di azioni qualora i convenuti non intendano avvalersi della relativa procura oggetto di querela di falso a seguito di interpello di parte attrice; ne consegue che la procura deve ritenersi interamente inutilizzabile e l'atto di cessione nullo, per mancanza di volontà alla stipulazione del negozio in capo alla cedente.