Costituisce condotta non conforme alle regole di concorrenza l’utilizzo in grande quantità di dati commerciali riservati, costituenti l’avviamento di un’azienda, attraverso l’ausilio di altri soggetti, venuti in possesso di tali notizie nel (altro…)
Poiché l’illecito concorrenza sleale, si qualifica come illecito di pericolo, che non si perfeziona necessariamente nella produzione di un pregiudizio effettivo al patrimonio del soggetto passivo ma con la sola potenzialità di un simile pregiudizio, ne consegue che la condotta attuata dal cosiddetto imprenditore ‘in fieri’ (ovvero chi stia procedendo alla predisposizione di un'organizzazione d'impresa in vista di un ingresso sul mercato, laddove l'iniziativa imprenditoriale non si trovi in una fase meramente progettuale o preparatoria, ma consista in un programma organizzativo oggettivo e verificabile), può certamente essere considerata come integrante l’illecito contestato sotto il profilo di cui all’art 2598 n. 3 c.c. in quanto condotta contraria ai principi della correttezza professionale idonea a danneggiare l’altrui azienda.
Esclusa resta, invece, la possibilità di invocare contro l'imprenditore ‘in fieri’ la fattispecie di cui all’art. 2598 n. 1 c.c., che vieta comportamenti idonei a incidere sulle scelte dei consumatori tali da indurli ad imputare determinati prodotti o una data attività ad un imprenditore diverso da quello a cui i prodotti effettivamente appartengono, che non può ravvisarsi quando, pur riscontrandosi imitazione dei prodotti, la possibilità di confusione in ordine alla loro provenienza resti in concreto esclusa per il fatto che prodotti di particolare valenza tecnica sarebbero stati destinati a consumatori particolarmente attenti ed avveduti, cui non sarebbero sfuggiti elementi anche minimi di differenziazione, tanto più in presenza di segni distintivi diversi.
Al termine del proprio mandato, l'amministratore uscente ha il dovere di consegnare al nuovo amministratore la documentazione sociale rimasta in suo possesso in relazione all’incarico ormai esaurito, in applicazione dei principi generali che regolano il rapporto organico, esplicitati dall'art. 1713 co. 1 c.c. in tema di mandato.
Ove l'amministratore uscente non adempia al proprio dovere di consegnare al nuovo amministratore la documentazione sociale, la domanda di un provvedimento cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. risulta fondata sia sotto il profilo del fumus boni iuris, sia sotto quello del periculum in mora, attesa l'esigenza immediata del nuovo organo gestorio di disporre della documentazione sociale onde evitare che, nelle more del procedimento di merito, la gestione ordinaria della società sia impedita o comunque resa difficoltosa dalla carenza dei documenti, sociali e contabili, relativi alla precedente gestione, con evidente pregiudizio del complessivo interesse sociale.
Nel caso in cui il titolare del brevetto, ai sensi dell’art. 79, terzo comma c.p.i., sottoponga al giudice una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso, la sentenza che definisce il giudizio di validità stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione. Quindi, se il titolare del brevetto chiede espressamente che il brevetto sia limitato, egli ammette in sostanza la nullità parziale dello stesso.
Nel settore assicurativo, la cessazione del mandato di subagente comporta che il recedente non possa utilizzare in maniera sistematica – al di là dunque di singoli rapporti di conoscenza diretta o di contatti già sussistenti anteriormente alla instaurazione del rapporto di mandato – la lista dei clienti intestatari di polizze con la compagnia assicuratrice di cui esso era subagente. Né la circostanza che nei rapporti di mandato fosse usuale trasmettere tra agenti e subagenti tali elenchi ai fini della verifica e calcolo delle provvigioni e per tutti gli usi necessari all’espletamento di tale mandato, può costituire circostanza tale da legittimare l’ex subagente all’utilizzazione dei medesimi dati ed informazioni dopo la cessazione del mandato stesso.
Tali informazioni, invero, sono di per se stesse di pertinenza della compagnia assicuratrice e non già del subagente che opera in forza di mandato in suo favore; onde alla cessazione del suo rapporto lo stesso subagente è soggetto a specifici oneri di riconsegna di tutta la documentazione contrattuale afferente ai rapporti instaurati in favore della mandante; sicchè la conoscenza dei dati e delle informazioni commerciali singolarmente pertinenti a ciascun assicurato (natura polizze, scadenze, premi ecc.) non può essere ricondotta a quelle competenze professionali dell’ex-subagente che possono essere liberamente utilizzate dal medesimo anche in altri e diversi rapporti: sia nel loro complesso (lista clienti) che nel loro specifico (dati contrattuali), si tratta di informazioni che costituiscono il risultato di un’attività pluriennale svolta nell’interesse della mandataria, regolarmente remunerata nel corso del rapporto di subagenzia; il che esclude la possibilità che dette informazioni possano ritenersi generalmente note al di fuori del rapporto contrattuale esaurito e per finalità ad esso estranee, o di informazioni facilmente accessibili agli operatori concorrenti del settore.
Si ritiene che le informazioni commerciali sono sottoposte a ragionevoli ed adeguate misure di segretezza nella misura in cui è predisposto un sistema informatico centralizzato non raggiungibile tramite la rete internet ed accessibile solo ai soggetti autorizzati.
Quando la compravendita di quote di s.r.l. preveda che il prezzo sia versato in parte allo scambio dei consensi e in parte all'esito di una migliore valutazione, alla luce del possibile incremento di valore delle quote per il verificarsi di ulteriori presupposti entro un dato termine finale, e dette condizioni non vengano ad esistenza per l'inerzia della controparte agli espressi obblighi di attivarsi, si integrano i profili di responsabilità per inadempimento degli obblighi contrattuali e comunque del canone di buona fede, con conseguente finzione di avveramento della condizione ex art. 1359 cc. e condanna al pagamento delle somme pattuite (nella specie, l'evento dedotto in condizione consisteva nel rilascio di un'autorizzazione provinciale all'escavazione di ulteriori metri cubi di terreno).
Deve essere autorizzato il sequestro conservativo dell'intero patrimonio di chi, come ex amministratrice di fatto dell'originaria s.p.a. ora in fallimento e attuale amministratrice dell'azienda di famiglia e della newco successivamente costituite, ha realizzato una totale distrazione del patrimonio sociale, ha mancato di corrispondere i canoni di affitto dovuti per il godimento dell'azienda e ha omesso di recuperare i crediti vantati nei confronti di una controllata.
La clausola compromissoria valida a sensi di legge, pur non precludendo all'impugnante, in difetto di attuale costituzione dell'organo arbitrale, di chiedere la sospensione della delibera assembleare impugnata secondo la norma generale dell'art. 669-quinquies c.p.c., esclude per la fase di merito la concorrenza della giurisdizione statuale e devolve la cognizione delle controversie fra soci e società al giudice arbitrale (nella specie il Tribunale, dopo aver giudicato sull'istanza di sospensiva, ha dichiarato nella fase di merito la propria incompetenza a favore del giudice arbitrale in relazione all'impugnazione di un delibera assembleare di determinazione del compenso dell'amministratore per asserita violazione dei quorum assembleari e abuso di potere del socio di maggioranza).
Il patto parasociale in tema di immediata esigibilità della restituzione del finanziamento del socio convenuto, altrimenti sottoposto a rateizzazione, al verificarsi dell’exit di quest'ultimo dalla struttura del gruppo deve essere interpretato dal giudice in modo letterale, in considerazione del fatto che ciascuna delle parti era professionalmente attrezzata per comprendere la diversa portata delle clausole e la loro successione nel testo negoziale, in assenza di successivi comportamenti delle parti che denotino una diversa volontà (nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato l'argomentazione di parte convenuta secondo cui un'interpretazione secondo buona fede del testo negoziale nonché un'interpretazione complessiva delle varie clausole ammetterebbero l'immediata esigibilità anche del credito opposto in compensazione, previsto dallo stesso patto, da clausola distinta ma immediatamente successiva alla "prima", che prevede un credito di parte convenuta nei confronti di parte attorea, rateizzato e a decorrere però da data futura, dunque non immediatamente esigibile. A tale seconda clausola non può infatti estendersi la precedente clausola di immediata esigibilità del credito verso parte convenuta a fronte del suo recesso, con conseguente impossibilità di compensazione tra i due crediti non essendo entrambi immediatamente esigibili).
La buona fede implica che ciascuna parte negoziale si comporti in modo da salvaguardare l’interesse che ha mosso la controparte alla stipulazione dell’accordo.
Ricorre l’ipotesi della “concorrenza parassitaria” quando l’imitatore si ponga sulla scia del concorrente in modo sistematico e continuativo, sfruttando la creatività altrui e avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca e finanziari altrui. Questo tipo di concorrenza si realizza in una pluralità di atti che, pur isolatamente leciti, valutati nel loro insieme costituiscono un illecito, poiché concretizzano una forma di imitazione delle iniziative del concorrente che sfrutta in maniera sistematica il lavoro e la creatività altrui. Tali atti possono concretamente manifestarsi attraverso un’attività che in un unico momento imiti tutte le iniziative del concorrente (concorrenza parassitaria sincronica) o attraverso la successione nel tempo di singoli atti imitativi (concorrenza parassitaria diacronica).
Ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c. costituisce denigrazione commerciale la diffusione da parte di un imprenditore di notizie relative ad un proprio concorrente idonee a influire negativamente sul giudizio del pubblico. Le notizie devono essere idonee a causare, anche solo potenzialmente, un danno concorrenziale, che si traduce, nella sostanza, in maggiori difficoltà sul mercato (perdita di clientela o di fornitori, ricadute sull'organizzazione dell’impresa). E' pacifica la idoneità del social network Facebook a conferire ai post ivi pubblicati quella “diffusività” richiesta per l’integrazione dell’illecito di concorrenza denigratoria. Le modalità di funzionamento di detto social network permettono, infatti, la visibilità dei messaggi ivi pubblicati a prescindere dal fatto di essere “amici” della titolare della pagina dove essi compaiono, giacché quest’ultimo ben avrebbe potuto optare per un profilo c.d. “aperto”, ossia visionabile dall'intera comunità del social network. Peraltro, la capacità diffusoria di detto social network è stata pacificamente riconosciuta da plurima giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha affermato come Facebook costituisca luogo e mezzo di divulgazione di contenuti anche in tema di ingiuria e diffamazione, ivi definito come “luogo aperto al pubblico” (Cass. pen., 11 luglio 2014, n. 37596), nonché ritenuto finanche oggetto di concorrenza sleale confusoria (Trib. Torino, ord. 7 luglio 2011).
Non comporta un illecito sviamento della clientela l’episodica e non sistematica condotta posta in essere da un distributore autorizzato che ometta di esplicitare nei contratti di licenza e nei rapporti con la clientela la sua qualità di mero distributore (nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto irrilevante la violazione di una clausola di un contratto di distribuzione concluso fra una software house ed un suo distributore autorizzato, con la quale quest’ultimo si impegnava ad inserire in tutti i documenti, fiscali e non, utilizzati per il normale rapporto con la clientela o per le operazioni di marketing, nonché sul proprio sito aziendale, la dicitura “distributore autorizzato”).