Ricerca Sentenze
Tutela delle informazioni segrete: rapporto tra la disciplina della concorrenza sleale e quella ex artt. 98 e 99 c.p.i.
L’art. 2598 comma 3 c.c., quale norma c.d. in bianco, è applicabile anche qualora non sussistano tutti i requisiti degli...

L’art. 2598 comma 3 c.c., quale norma c.d. in bianco, è applicabile anche qualora non sussistano tutti i requisiti degli artt. 98 e 99 c.p.i. in materia di informazioni segrete, ad esempio perché le informazioni aziendali altrui non siano adeguatamente protette: infatti, il rimedio di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i e quello apprestato dalla disciplina della concorrenza sleale si modulano in un rapporto di complementarietà.

Leggi tutto
Valutazione globale della contraffazione del marchio celebre
Un marchio parzialmente affine ad un marchio celebre non interferisce con quest’ultimo se la valutazione globale delle differenze fonetiche, visive...

Un marchio parzialmente affine ad un marchio celebre non interferisce con quest’ultimo se la valutazione globale delle differenze fonetiche, visive e concettuali, unitamente alla relazione di non interscambiabilità tra i prodotti contrassegnati risultano in un rischio di associazione sufficientemente basso da precludere la confondibilità.

L’invio di una diffida da parte del titolare del marchio non può costituire denigrazione se il suo contenuto non è portato a conoscenza di soggetti terzi.

Leggi tutto
Responsabilità degli organi di gestione e controllo di s.p.a. per violazione del divieto di compiere nuove operazioni ex art. 2449 c.c. (previgente) in presenza di una causa di scioglimento: onere della prova e quantificazione del danno risarcibile
La valutazione della violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni previsto dal previgente art. 2449 c.c. a seguito del verificarsi...

La valutazione della violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni previsto dal previgente art. 2449 c.c. a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, analogamente a quanto è oggi a dirsi con riguardo al dovere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale sancito dall’art. 2486 c.c., non ha ad oggetto il compimento di singole iniziative imprenditoriali, bensì l’assunzione di rischio di impresa connaturato (anche) alla “prosecuzione” di una ordinaria attività sociale in alternativa all’immediato avvio di una fase liquidatoria, con le relative cautele e cadenze.

Il trasferimento dell’azione di responsabilità intentata nei confronti di taluni degli originari convenuti nel procedimento penale promosso a carico di questi in relazione alle funzioni gestorie o di controllo dagli stessi svolte ex art. 75 c.p.p. non dà luogo all’estinzione del giudizio civile instaurato nei confronti degli altri amministratori e sindaci ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c., non configurando, tale giudizio, una ipotesi di litisconsorzio necessario.

Il termine prescrizionale relativo all’esercizio dell’azione di responsabilità prevista dall’art. 2394 c.c. non decorre dal momento del verificarsi di una situazione di insufficienza del patrimonio sociale ovvero degli ulteriori eventi pregiudizievoli riconducibili alla illecita prosecuzione dell’attività d’impresa; bensì dal momento, eventualmente distinto e successivo, in cui tali circostanze risultino conoscibili ai terzi secondo l’ordinaria diligenza.

Qualora il danno da indebita prosecuzione dell’attività sociale in presenza di una causa di scioglimento sia quantificato mediante il criterio equitativo della c.d. “differenza dei netti patrimoniali”, l’individuazione dei dati posti a fondamento del confronto, integrando la prova del danno per cui viene avanzata la richiesta di risarcimento, è sottoposta agli ordinari principi in materia di deduzione e di prova dei fatti costitutivi della pretesa esercitata, con onere gravante sull’attore.

Ai fini della prova del danno da indebita prosecuzione dell’attività sociale in presenza di una causa di scioglimento mediante il criterio della c.d. “differenza dei netti patrimoniali”, il confronto tra le situazioni patrimoniali, avendo ad oggetto non già “dati oggettivi” ma “valori stimati”, deve avvenire secondo criteri di valutazione omogenei (nella specie, il Fallimento attore ha formulato la propria richiesta risarcitoria in misura corrispondente all’incremento del deficit patrimoniale della fallita tra la data della asserita perdita del capitale minimo e la data della dichiarazione di insolvenza calcolato confrontando, da un lato, i valori desunti dai bilanci di esercizio redatti secondo criteri di continuità aziendale e, dall’altro, valori risultanti dallo stato passivo fallimentare; senza, peraltro, che, a tale ultimo riguardo, sia stata offerta alcuna prova in ordine alla determinazione dell’importo complessivo e, in particolare, alle modalità di formazione dello stato passivo e di stima dell’attivo).

Ai fini della determinazione del danno da indebita prosecuzione dell’attività sociale in presenza di una causa di scioglimento, vengono in rilievo unicamente le perdite causalmente riconducibili a tale ultima condotta e, dunque, gli esiti degli atti posti in essere in epoca successiva al momento dello scioglimento che siano oggetto di specifica contestazione; dovendosi, d’altro canto, escludere la possibilità di far ricorso a criteri genericamente equitativi e/o probabilistici (nella specie, essendo la perdita riconducibile alla svalutazione di crediti risultanti dal bilancio, avrebbero dovuto essere dedotte e documentate le operazioni economiche da cui i crediti in parola traevano origine).

Nella determinazione della entità del danno complessivamente risarcibile in sede di azione di responsabilità esercitata ex art. 2393-bis c.c. e 146 l.f. dalla curatela fallimentare, occorre distinguere tra pregiudizio rilevante ai fini, da un lato, dell’azione ex art. 2394 c.c. e, dall’altro, dell’azione sociale di cui all’art. 2393 c.c.; ciò in quanto, in relazione alla prima azione, si ha esclusivo riguardo al deficit patrimoniale emergente alla data della dichiarazione di insolvenza, mentre, in relazione alla seconda, potrebbero astrattamente venire in rilievo anche le perdite (pur sempre ascrivibili ad una indebita prosecuzione della attività sociale) poi “coperte” da successivi aumenti di capitale che abbiano temporaneamente consentito un ritorno in bonis della fallita. Ne deriva, peraltro, in caso di pluralità di convenuti che dovessero rispondere delle contestazioni mosse dalla curatela per un arco limitato di tempo, la necessità di procedere ad una separata verifica delle condizioni di esercizio delle azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c., in particolare sotto il profilo dell’eventuale decorso dei distinti termini di prescrizione.

Leggi tutto
Protezione autoriale dell’opera a carattere religioso ed ambito di applicazione dell’eccezione di celebrazioni religiose
Il plagio di un’opera letteraria a carattere religioso non è legittimato dalle disposizioni di cui agli artt. 65 e ss....

Il plagio di un’opera letteraria a carattere religioso non è legittimato dalle disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. l.d.a. Le utilizzazioni libere devono rientrare nei parametri di cui all’art. 5 della direttiva 29/2001 CE, che alla lettera g) prevede la possibilità di limitare le esclusive di riproduzione e comunicazione al solo ambito delle “celebrazioni” religiose e non delle opere a carattere religioso tout court.

Leggi tutto
L’apporto creativo nell’opera letteraria finalizzata alla descrizione di fatti
Nel caso in cui l’opera sia finalizzata alla descrizione di una serie di fatti e circostanze, l’individuazione dell’apporto creativo si...

Nel caso in cui l’opera sia finalizzata alla descrizione di una serie di fatti e circostanze, l’individuazione dell’apporto creativo si limita agli elementi non di pubblico dominio. Rilevano, pertanto, l’accesso diretto alle fonti nonché la struttura della narrazione, della descrizione o della conduzione di eventuali interviste.

Non sussistono i requisiti del plagio laddove l’opera precedente si limiti al racconto di un episodio in maniera non creativa, essendo l’episodio in sé non monopolizzabile.

Leggi tutto
Convegno “Correttezza e buona fede nella Giurisprudenza delle Imprese”, Roma 12 aprile 2017
Il Convegno, che si terrà a Roma il prossimo 12 aprile 2017, è organizzato dall’Università Luiss in collaborazione con l’Associazione Disiano...

Il Convegno, che si terrà a Roma il prossimo 12 aprile 2017, è organizzato dall'Università Luiss in collaborazione con l'Associazione Disiano Preite. Per il programma e la registrazione consultare il volantino allegato

 

Leggi tutto
Amministratore giudiziario, gestione ordinaria e autorizzazione del Tribunale per atti di straoridinaria amministrazione
Poiché, nell’esercizio dell’impresa, costituiscono atti di straordinaria amministrazione solo quegli atti che ne modificano la struttura economico-organizzativa (non rilevando invece...

Poiché, nell'esercizio dell’impresa, costituiscono atti di straordinaria amministrazione solo quegli atti che ne modificano la struttura economico-organizzativa (non rilevando invece la natura conservativa o dispositiva dell’atto), la conclusione di un accordo transattivo avente per oggetto beni di «non rilevante valore, la cui proprietà/possesso non appare significativa rispetto alla struttura economico-organizzativa dell’impresa nel suo insieme» costituisce un atto di ordinaria amministrazione, che, se compiuto dall’amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c., non richiede una specifica autorizzazione da parte del Tribunale.

Parimenti, non deve essere autorizzata ex art. 92, co. 2, disp. att. c.c. la partecipazione dell’amministratore giudiziario al procedimento avente per oggetto il reclamo proposto contro il suo provvedimento di nomina.

Leggi tutto
Revoca di liquidatore nominato dal tribunale per violazione di norme imperative della fase liquidatoria
La liquidazione delle società di capitali, ancor più dell’amministrazione delle stesse, è presidiata da alcune regole imperative ma è rimessa...

La liquidazione delle società di capitali, ancor più dell'amministrazione delle stesse, è presidiata da alcune regole imperative ma è rimessa nel dettaglio alla volontà espressa in sede statutaria o di nomina dai soci, i quali possono dettare "i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i poteri dei liquidatori". Analoghi criteri, laddove la nomina del liquidatore sia stata adottata in via sostitutiva dall'autorità giudiziaria, ben possono essere stabiliti da questa. In difetto di siffatti criteri, e comunque per tutto quanto non espressamente disposto, il potere del liquidatore, come quello degli amministratori, è generale e connotato solo finalisticamente, essendogli consentito il compimento di "tutti gli atti utili per la liquidazione della società" (art. 2487, co. 1, lett. C e 2489 co.1. c.c.).

In tanto i criteri assegnati al liquidatore sono per lui vincolanti, in quanto siano rispettosi delle norme inderogabili dettate dal codice civile a presidio del regime della responsabilità dei soci e della liquidazione, tra cui gli artt. 2491, 2492 e 2495 c.c..

Quando la legge non vieta che liquidazione avvenga mediante diretta assegnazione ai soci di tutti o alcuni beni che compongono il patrimonio sociale, evitando i rischi e i tempi della loro cessione a terzi a prezzi "di liquidazione", ciò presuppone che sia preventivamente avvenuto l'integrale pagamento di tutti i creditori; ovvero che esso avvenga - evidentemente, previa realizzazione almeno contestuale di cespiti sociali diversi da quelli da assegnarsi - contestualmente all'assegnazione. Tale necessario obbiettivo può essere perseguito anche per equivalente invitando i soci, quale precondizione dell'assegnazione, a far fronte essi stessi alla provvista necessaria per la contestuale soddisfazione dei creditori.

In caso di idonea capienza patrimoniale, non è in principio contrario a legge, ai fini della stima e individuazione dei beni in natura da assegnarsi ai singoli soci, consolidare alla quota di capitale da ciascuno sottoscritta l'eventuale importo alla cui restituzione essi hanno diritto a fronte di finanziamenti effettuati ante-liquidazione. Tuttavia una tal modalità di assegnazione, in caso di non proporzionalità dei finanziamenti rispetto alle rispettive quote di partecipazione, esige il necessario consenso di tutti gli interessati. Infatti, la quota di partecipazione al capitale sociale costituisce anche in fase di liquidazione la misura di ogni diritto e obbligo anche patrimoniale dei soci, a cominciare dai riparti parziali e definitivi.

In sede di liquidazione il liquidatore è tenuto al rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, il quale impedisce, anche in presenza delle condizioni previste dal capoverso dell'art. 2491 c.c. per la corresponsioni di acconti, che i soci possano beneficiarne in proporzioni diverse, o addirittura alcuni soli di essi (sulla base di tali principi, il Tribunale ha revocato per giusta causa un liquidatore cui, in sede di nomina giudiziaria, era stato prescritto dal Giudice, in mancanza di offerte di terzi per l'acquisto del compendio immobiliare sociale, di procedere - previo pagamento dei creditori sociali diversi dai soci - alla suddivisione in lotti e alla loro assegnazione ai soci considerando le quote di ciascuno nonché gli apporti finanziari a vario titolo effettuati; in particolare, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il comportamento del liquidatore nella parte in cui ha dato esecuzione a tale assegnazione in mancanza del consenso di uno dei soci interessati e con riferimento ai soci consenzienti).

Leggi tutto
Rinunzia al rimborso di prestito obbligazionario sottoscritto dal socio a fini di versamento a fondo perduto
Il socio di maggioranza che abbia approvato una delibera di modifica del prestito obbligazionario (con anticipo del diritto al rimborso),...

Il socio di maggioranza che abbia approvato una delibera di modifica del prestito obbligazionario (con anticipo del diritto al rimborso), tale da consentirgli la compensazione del proprio credito al rimborso con il credito della società per i conferimenti dovuti in sede di aumento di capitale ex art. 2447 c.c., non può giovarsi dell'annullamento della delibera per abuso dei propri maggioritari poteri di voto, indicandola - a proprio beneficio - come presupposto di efficacia della successiva rinuncia al proprio credito (nella specie il Tribunale, nel rigettare la richiesta del socio di maggioranza, ha ritenuto inoltre dirimente il fatto che tra la delibera annullata di modifica del regolamento del prestito e la rinuncia al credito obbligazionario non vi fosse alcun nesso di causalità necessaria, essendo la rinuncia stata effettuata "a fondo perduto" per assorbire le perdite e non già invece in compensazione di un debito da conferimento in sede di aumento di capitale ex art. 2447 c.c., nella fattispecie non deliberato).

Leggi tutto
Prelievo di somme dai fondi sociali e giusta causa di revoca del liquidatore ex art. 2487 c.c.
Il prelievo di somme dai fondi sociali da parte del liquidatore a titolo di acconto onorari e spese per l’attività...

Il prelievo di somme dai fondi sociali da parte del liquidatore a titolo di acconto onorari e spese per l’attività svolta, in assenza di una preventiva delibera formale dell’assemblea dei soci, non costituisce giusta causa di revoca del liquidatore ex art. 2487 c.c. quando sia desumibile un accordo informale tra i soci ed il liquidatore in relazione al compenso dovuto per l’attività svolta.

Ai sensi dell'art. 2487 c.c. i liquidatori possano essere revocati dal Tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero quando sussista una “giusta causa” che, secondo l’orientamento concorde della giurisprudenza relativo agli amministratori, ma applicabile anche ai liquidatori, può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in fatti che minino il "pactum fiduciae", elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore/liquidatore, sempre che tali fatti siano oggettivamente valutabili come idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato.

Leggi tutto
logo