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Uso del nome ed uso del patronimico come marchio nel settore della moda
Quando il nome di uno stilista appaia ‘spersonalizzato’ in ragione del fatto che è da tempo utilizzato come marchio, non...

Quando il nome di uno stilista appaia ‘spersonalizzato’ in ragione del fatto che è da tempo utilizzato come marchio, non sussistono i presupposti della tutela di cui all’art. 7 c.c. ma permane in capo allo stilista personalmente il diritto alla tutela di cui all’art 8 c.p.i., tanto ex comma 2° che ex comma 3° c.p.i., la quale è norma che può essere invocata a prescindere dalla tutela del diritto esclusivo di cui all’art. 20 c.p.i..

L'art. 8 c.p.i. introduce, rispetto alla regola per cui è generalmente lecito scegliere un nome altrui come marchio, l’eccezione relativa al caso in cui ciò non permetta di compromettere la fama o il credito del titolare che appare invero compromessa nell'ipotesi di uso di un marchio identico al nome di uno stilista onde contraddistinguere la medesima attività e il medesimo tipo di prodotti cui la persona è stata ed è tuttora collegata (nella specie, attraverso una diversa società produttrice) sussistendo il pericolo di una lesione della sua fama e del suo credito in ragione, sia della ‘confusione’ che, obiettivamente, siffatto utilizzo può generare nel mercato, sia dell’effetto ‘decettivo’ che il medesimo può avere, stante la pregressa collaborazione con il medesimo stilista, così che il pubblico potrebbe essere portato a ritenere persistente - senza che, in effetti, vi sia più - un rapporto di collaborazione, né lo stilista stesso possa di incidere sull’immagine, lo stile e la politica commerciale dei prodotti che rimandano al suo nome.

Stante la notorietà del marchio costituito dal nome di uno stilista, sussistono anche i presupposti di una lesione dell'altrui notorietà in termini parassitari, rispetta alla quale il 3° comma dell’art. 8 c.p.i. mira a fornire tutela, in coerenza con la regola più generale del diritto della concorrenza per cui nessuna impresa ha facoltà di appropriarsi senza alcun merito o costo di vantaggi competitivi che potrebbero essere oggetto di interesse anche da parte di altri concorrenti, poiché il senso della norma è quello di concedere il diritto di impedire che altri approfittino in generale commercialmente, in modo parassitario, del successo legato al nome notorio e alle emozioni che essa suscita nel pubblico.

Il titolare di un segno notorio può invocarne tutela rispetto a un segno simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini” (nella specie, servizi di ristorazione) poiché stante la sua rinomanza nello Stato, il suo uso consentirebbe al terzo di trarne indebitamente vantaggio nè la diffusione di segni simili (nel settore alberghiero e della ristorazione) sembra rilevante agli effetti di escludere l’effetto confusorio e di agganciamento parassitario, quando il terzo associ all’uso nel proprio locale del segno registrato e notorio (in quanto intensamente utilizzato per molti anni nel settore della moda) elementi figurativi che lo ricordano.

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Rinuncia al giudizio nei confronti di s.r.l. estinta
La rinuncia al giudizio effettuata nei confronti di una s.r.l. cancellatasi volontariamente dal registro delle imprese nel corso del processo...

La rinuncia al giudizio effettuata nei confronti di una s.r.l. cancellatasi volontariamente dal registro delle imprese nel corso del processo non necessita di accettazione. Sul punto, non rileva ai sensi dell'art. 306, co. 1, c.c. il fatto che l'attore avesse inizialmente riassunto il giudizio chiedendo che questo proseguisse nei confronti del terzo cessionario dell'azienda della società estinta.

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Riformulazione del brevetto ex art. 79, III, CPI: natura, presupposti, limiti ed effetti
L’art. 33 c.p.c. non legittima uno spostamento della competenza quando sia proposta una domanda verso un convenuto fittizio, ma tale...

L’art. 33 c.p.c. non legittima uno spostamento della competenza quando sia proposta una domanda verso un convenuto fittizio, ma tale ipotesi si verifica solo quando la domanda appaia prima facie artificiosa e preordinata al fine sopra indicato e – ove non si tratti di competenza territoriale inderogabile – vi sia stata tempestiva eccezione del convenuto, in base alla regola generale stabilita dall’art. 38, 2 comma, c.p.c..

Se è vero che l’art. 79 terzo comma CPI prevede la facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda quale inizialmente depositata, tale possibilità si deve risolvere in una istanza contenente una riformulazione precisa in ogni suo punto e non in una proposta di alternative diverse che varrebbero a rimettere al giudice (o al CTU), anziché alla parte, la scelta della formulazione corretta delle rivendicazioni, fino a raggiungere l’effetto della validità della brevettazione. La riformulazione in ogni stato e grado del giudizio ex art. 79 CPI è un potere collegato al diritto sostanziale della parte quale dedotto in giudizio, da esercitarsi, infatti, personalmente o mediante procuratore speciale, in quanto esulante dallo ius postulandi.

Nel momento stesso in cui la parte si avvale del diritto sostanziale di riformulazione del brevetto, il giudice di qualunque grado sia (di merito e di legittimità) non può che prenderne atto, essendosi avuta una limitazione dell’oggetto della domanda mediante disposizione del diritto controverso. Non è questione di mutatio libelli, ma di disposizione del diritto sostanziale, sempre riconosciuta alla parte, purché esercitata con modalità non abusive e compatibilmente con il principio costituzionale del giusto processo, attesi gli accertamenti peritali che normalmente si rendono indispensabili per la natura tecnica della materia successivamente all’esercizio di tale diritto.

La facoltà di cui all’art. 79 comma terzo CPI, che esplicitamente riconosce lo ius poenitendi sostanziale, non può essere esercitata in modo abusivo e reiterato, ma deve esserlo sempre secondo i canoni del giusto processo, anche al fine di evitare e scongiurare il più possibile un’eccessiva durata dello stesso, rendendo necessari continui ed iterativi accertamenti peritali sulle riformulazioni via via avanzate.

Posto che l’art. 76 comma 2 CPI disciplina le cause di nullità che colpiscono solo parzialmente il brevetto, assimilando a tali ipotesi anche quelle di riformulazione del brevetto, medesimo mediante esercizio dello ius poenitendi sostanziale di cui all’art. 79 comma 3 CPI, si può concludere che la norma si occupi sempre e comunque di fattispecie di nullità parziale, quoad partes relativamente alla prima ipotesi contemplata dall’art. 76 comma 2, quoad tempus relativamente alla seconda ipotesi, nella quale il brevetto, inizialmente invalido, diviene valido a seguito della riformulazione e la relativa sentenza di nullità parziale “stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione” evidentemente per il periodo successivo alla stessa.

In tema di contraffazione per equivalenti, il volontario inserimento nelle rivendicazioni di una caratteristica, atta a salvare la validità del trovato, determina una limitazione della rivendicazione che non può comportare, attraverso l’escamotage della contraffazione per equivalenti, l’estensione a un’ipotesi espressamente esclusa attraverso la limitazione stessa.

La contraffazione non è esclusa se la soluzione adottata dal terzo apporti delle modifiche alla precedente invenzione, tali da costituirne un miglioramento (contraffazione evolutiva) o se implichi l’attuazione di una precedente invenzione, costituendo una invenzione dipendente.

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Corrispettivo per l’utilizzazione di fonogrammi nei centri fitness
Stante la risoluzione del contratto sottoscritto da un’impresa con SCF Consorzio Fonografici, avente ad oggetto l’utilizzazione di fonogrammi e, quindi...

Stante la risoluzione del contratto sottoscritto da un'impresa con SCF Consorzio Fonografici, avente ad oggetto l’utilizzazione di fonogrammi e, quindi il venir meno dell’accordo sul corrispettivo del servizio prestato, in caso di effettivo l'utilizzo di fonogrammi ex art. 72 l.d.a., si applicano gli art. 72, 73 e 73 bis l.d.a, nonché l’art. 1 del DPCM 1.9.1975, il quale prevede che, in mancanza di accordo tra le parti, la misura del compenso per l’utilizzazione diretta dei fonogrammi sarebbe pari al 2% degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco o apparecchio occupa nella sua pubblica utilizzazione da parte delle categorie di utilizzatori di cui al 1° comma dell’art. 73 l.d.a.

Indipendentemente da pattuizioni contrattuali, i produttori di fonogrammi (e per essi la SCF, loro mandataria) hanno diritto ad un compenso in conseguenza dell’utilizzazione degli stessi ex art. 72,73 e 73 bis l.d.a..

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Divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c.: società di capitali e patti tra soci extrastatutari
Il divieto di patto leonino di cui all’art. 2265 c.c. – la cui ratio è riconducibile alla stessa struttura del...

Il divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c. - la cui ratio è riconducibile alla stessa struttura del contratto di società, in quanto la eliminazione assoluta e costante del rischio d'impresa in capo a uno dei soci ne altera radicalmente la struttura, in particolare (altro…)

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Diritto del comproprietario di quote di Srl di ispezione dei documenti sociali
Il diritto di accesso alla documentazione sociale è manifestazione di un potere di controllo individuale, disegnato in capo ai singoli...

Il diritto di accesso alla documentazione sociale è manifestazione di un potere di controllo individuale, disegnato in capo ai singoli soci indipendentemente dalla consistenza della loro partecipazione -anche ma non necessariamente a corredo della loro legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità- e, come tale, esercitabile in via potestativa senza che il socio sia onerato di dimostrarne la utilità rispetto alla soddisfazione di un suo specifico interesse alla conoscenza della documentazione cui intende accedere.

Il coerede, comproprietario di una quota indivisa di s.r.l., ha una legittimazione all’esercizio dei diritti pertinenti ai beni che ne fanno parte sotto il profilo non dispositivo, ma conservativo, profilo al quale attiene l’esercizio del potere ex art. 2476 c.c..

La disciplina ex art. 2468, ultimo comma, c.c., che prescrive, per il caso di comproprietà di una partecipazione, l’esercizio dei diritti dei comproprietari da parte del loro rappresentante comune, non contrasta con il diritto di controllo ex art. 2476, co. 2, c.c., da parte del singolo comproprietario di quota di s.r.l., che configura un diritto prettamente individuale, e lo struttura in guisa di per sé incompatibile con una legittimazione esclusiva del rappresentante comune all’esercizio di tale potere.

L’ordine cautelare di esibizione dei documenti non può essere interpretato come comportante anche l’onere per la s.r.l. di acquisire ulteriore documentazione relativa alle società da essa controllate.

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Risoluzione per inadempimento di un contratto di licenza di marchio
Nell’ambito di un contratto di licenza di marchio, la condotta di una parte risulta “abusiva del diritto” allorché il titolare...

Nell’ambito di un contratto di licenza di marchio, la condotta di una parte risulta “abusiva del diritto” allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato e ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti.

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Giudizio di altezza inventiva e definizione dell’ambito della tecnica rilevante
La meccanica e non originale giustapposizione di trovati specifici del settore ed elementi acquisiti alla tecnica di settori diversi ma...

La meccanica e non originale giustapposizione di trovati specifici del settore ed elementi acquisiti alla tecnica di settori diversi ma meccanicamente analoghi non registra quel minimo “salto” inventivo proprio anche delle invenzioni per combinazione.

Il tecnico del ramo deve conoscere altresì la common general knowledge inerente i processi produttivi relativi al settore di utilizzazione del trovato ed ambiti tecnologici affini e i materiali impiegati in tali processi (nella specie, per un brevetto rivendicante un componente per forni da cucina, l’ambito della tecnica rilevante è stato esteso anche al più ampio settore industriale della meccanica e della metallurgia, al quale si deve fare ricorso per realizzare i vari componenti).

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Risarcimento del danno per annacquamento del marchio dell’impresa in pendenza di procedura concorsuale
Nella fase di dismissione del patrimonio aziendale attuato attraverso la procedura concorsuale non si verifica la decadenza del marchio, giacché...

Nella fase di dismissione del patrimonio aziendale attuato attraverso la procedura concorsuale non si verifica la decadenza del marchio, giacché la cessazione dell'impresa coincide solo con l'esaurimento della fase di liquidazione. Permane, quindi, (altro…)

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Contraffazione di marchi nazionali, registrati e di fatto
L’indagine sulla contraffazione deve essere compiuta in base a quanto stabilito dall’art. 20, lett. b), c.p.i., che richiede un giudizio...

L’indagine sulla contraffazione deve essere compiuta in base a quanto stabilito dall’art. 20, lett. b), c.p.i., che richiede un giudizio di confondibilità attraverso una valutazione globale del rischio di associazione. Essa implica una interdipendenza fra i fattori presi in considerazione ed in particolare, fra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei segni designati. Cosicché, un tenue grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti. Inoltre, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del segno anteriore: in effetti, i marchi dotati di un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore. Occorre altresì tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ha mantenuto nella memoria e che il suo livello di attenzione può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi.

Quanto alla comparazione dei segni, il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso in esame e dunque, mediante un confronto sulla somiglianza visiva, uditiva e concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi.

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Perimento di azienda oggetto di cessione: risoluzione del contratto e obblighi restitutori
Nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora le parti si addebitino reciproci inadempimenti proponendo vicendevolmente domande contrapposte o quando una parte...

Nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora le parti si addebitino reciproci inadempimenti proponendo vicendevolmente domande contrapposte o quando una parte si limiti a contrastare la domanda di risoluzione o adempimento, giustificando la propria inadempienza con l'inadempienza dell'altro contraente, il giudice deve procedere a una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e verificare quale di tali condotte, in un rapporto di dipendenza e proporzionalità, nel quadro della funzione economico- sociale del contratto, sia prevalente ed abbia alterato il nesso di sinallagmaticità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, non essendo consentita una valutazione frazionata di ciascuna domanda.

Alla luce di tale principio è compito del giudice, pertanto, verificare se vi siano stati comportamenti colpevoli delle parti ed, eventualmente, quale sia il comportamento colpevole prevalente che abbia modificato l'equilibrio tra le reciproche obbligazioni, dando causa al giustificato inadempimento della controparte.

Nella comparazione delle condotte delle parti, qualora risulti che sussistano le inadempienze di una sola delle parti, il giudice deve verificare se i descritti inadempimenti della convenuta rivestano il requisito dell'importanza di cui all'art. 1455 c.c..

Emersa la gravità delle inadempienze di una parte, il contratto di cessione d'azienda inter partes viene pertanto risolto, con conseguente insorgenza degli obblighi restitutori, essendo venuta meno la causa adquirendi. Tuttavia, può accadere che l'azienda debba ritenersi perita, con la conseguenza che essa non è più restituibile in natura. Detta circostanza comporta l'applicazione delle disposizioni generali in materia di pagamento dell'indebito di cui agli art. 2033 e ss. c.c., sicché, ove si verta nel caso di restituzione di una cosa determinata della quale sia impossibile la riconsegna, l'obbligo dell' "accipiens" risulta disciplinato dall'art. 2037 c.c.; sicché, ove sia in malafede nel ricevere o trattenere il bene, è tenuto a corrispondere il controvalore, mentre nell'opposta situazione di buona fede è obbligato nei soli limiti del suo arricchimento.

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