In un giudizio di contraffazione di marchio, la valutazione sul pericolo di confusione (altro…)
È invalida la delibera assembleare per difetto assoluto di informazione ex art. 2479-ter, co. 3, c.c. qualora uno dei soci, (i) per circostanze tecniche fortuite indipendenti dalla sua volontà (ii) e non attribuibili a sua colposa negligenza, non abbia avuto conoscenza alcuna dell'avviso di convocazione dell'assemblea, con compromissione assoluta del suo diritto sociale a intervenirvi consapevolmente, partecipare al dibattito assembleare e votare le proposte di decisione. Infatti, in presenza di prova positiva della mancata ricezione dell'avviso, la regolarità formale della convocazione assembleare, retta sulla presunzione di utile e tempestiva ricezione da parte di ciascun socio dell'avviso di convocazione spedito con le modalità previste dallo statuto, è destinata a venir meno.
In caso di delibera assembleare invalida per difetto assoluto di informazione, l’art. 2479-ter, co. 1 e 3, c.c. riconosce la legittimazione attiva di qualunque interessato e il termine decadenziale per l'impugnativa giudiziale di tre anni, decorrente dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci.
È inammissibile la richiesta cautelare di estendere l’ordine rivolto ai prestatori di servizi di accesso a internet ai sensi degli artt. 14 e 17 d.lgs. 70/2003 a tutti gli alias del sito illecito, cioè a qualsiasi sito con la stessa radice indipendentemente dal suffisso di registrazione [da individuare e segnalare a cura del ricorrente]. Difetta anzitutto l’interesse ad agire, perché tali siti non sono ancora registrati, se ne ignora il possibile contenuto e manca quindi l’attualità della lesione. Il provvedimento sarebbe inoltre privo di autosufficienza, perché demanderebbe a un soggetto privato la verifica dei contenuti delle nuove pagine web ai fini della loro inclusione nel perimetro dell’accertamento di illiceità compiuto dal giudice, mentre l’ordinamento non consente di attribuire a una parte privata la qualifica di organo delegato in via permanente dal giudice al riempimento del contenuto precettivo del proprio provvedimento.
Le contestazioni dei prestatori sui contenuti dei nuovi siti segnalati dal ricorrente non potrebbero essere risolte con l’incidente di esecuzione ex art. 669 duodecies c.p.c., perché investirebbero l’esistenza, la consistenza e l’attualità della violazione e la persuasività delle prove offerte, traducendosi in una rinnovazione non consentita dell’accertamento giudiziale sull’illiceità della condotta. La natura sfuggente e mutevole dell’illecito [realizzato spostando continuamente il servizio su nomi a dominio diversi per il solo suffisso] non consente di accordare agli aventi diritto una tutela «in bianco», basata su un accertamento differito e delegato allo stesso richiedente.
Un ordine esteso a siti ulteriori rispetto a quelli specificamente individuati rischia di introdurre in via surrettizia un obbligo di vigilanza sul contenuto delle informazioni rese accessibili dai prestatori, estraneo alla disciplina vigente, fondata sul principio di irresponsabilità del fornitore di servizi di mere conduit sancito dall’art. 17 d.lgs. 70/2003 e dall’art. 15 della direttiva 2000/31/CE. Tale obiezione è potenzialmente superabile quando il ricorrente si assuma per intero l’onere della segnalazione e la responsabilità per le indicazioni date, senza imporre ai prestatori alcun dovere di sorveglianza o di ricerca di contenuti illeciti.
Va negato l’oscuramento di indirizzi IP che ospitano anche siti di terzi estranei al giudizio, dai contenuti verosimilmente leciti, perché occorre un adeguato bilanciamento tra la tutela della proprietà intellettuale e altri diritti fondamentali, quali la libertà d’impresa, il diritto all’informazione e la libera manifestazione del pensiero. Il fornitore di accesso a internet è un intermediario i cui servizi sono necessariamente utilizzati per la violazione del diritto d’autore, poiché rende possibile ai propri abbonati qualsiasi trasmissione; le misure da esso adottate devono tuttavia essere rigorosamente mirate a porre fine alla violazione arrecata da un terzo al diritto d’autore o a un diritto connesso, senza pregiudizio degli utenti che ricorrono ai suoi servizi per accedere lecitamente a informazioni.
Ai sensi degli artt. 14 e 17 d.lgs. 70/2003 può essere ordinato ai prestatori di servizi di accesso a internet di adottare gli interventi tecnici necessari a impedire ai destinatari dei propri servizi l’accesso al nome a dominio specificamente individuato sul quale siano visualizzabili in live streaming trasmissioni oggetto dei diritti esclusivi del ricorrente, con un termine ragionevole per l’adempimento e una penale per il solo caso di ritardo.
La trasmissione abusiva di partite di calcio in live streaming su internet, in contemporanea alla diffusione da parte del titolare dei diritti sulla piattaforma televisiva digitale, è fonte di grave e irreparabile pregiudizio, perché costituisce una macroscopica lesione dell’immagine commerciale del titolare e introduce un elemento di forte dissuasione alla stipula o al rinnovo degli abbonamenti, con ricadute anche sulla capacità di attrarre investimenti pubblicitari. Il periculum sussiste anche quando l’attività illecita sia nota da tempo, se il trasferimento dei contenuti sul nuovo nome a dominio è recente e ancora in corso.
Le misure cautelari interamente anticipatorie sono idonee ad assicurare piena tutela ai diritti azionati senza onere di introdurre il giudizio di merito, sicché la mancata indicazione nel ricorso delle domande di merito non ne determina l’inammissibilità. La sede di alcuni dei prestatori resistenti nel territorio dell’ufficio giudiziario radica, per connessione, la competenza nei confronti di tutti.
È illegittima la delibera con cui viene escluso un socio accomandante, incaricato dagli accomandatari alla gestione della contabilità: (i) per non aver fornito a questi la situazione contabile, laddove lo stesso accomandante provi di esser stato impossibilitato alla redazione di detta situazione per mancanza di tutta la documentazione necessaria che gli accomandatari si sono rifiutati di trasmettere; (ii) per aver presentato istanza di liquidazione in tribunale ai sensi dell’art. 2275 c.c., dopo aver segnalato agli accomandatari la presenza di gravi perdite imputabili ai medesimi, protagonisti di sistematici ed ingenti indebiti prelievi, anche penalmente rilevanti, e responsabili di aver, tra l’altro, riconosciuto, ai danni della società amministrata, compensi “fuori busta”, con ciò causando gravi irregolarità contabili, fiscali e previdenziali. Infatti, l'assunzione della qualità di socio e l'obbligo di buona fede nell'adempimento delle obbligazioni, che discendono dal contratto di società, non comportano la preventiva rinuncia del socio ad avvalersi dei suoi diritti e facoltà, anche derivanti da rapporti estranei al contratto sociale, ogni qual volta essi possano in ipotesi rivelarsi lesivi dell'interesse della società; pertanto, l'esercizio di tali facoltà e diritti, ove non sia allegato l'abuso del diritto, non può fondare l'azione di esclusione del socio stesso dalla società (Cass., n. 29776 del 2008).
L’esclusione dell’accomandante è illegittima qualora abbia costituito in fatto una strategia dei soci accomandatari volta a perpetuare le condotte delittuose e le gravi irregolarità commesse dagli stessi sino all’instaurazione del giudizio.
La domanda volta ad accertare la responsabilità ex art. 2497 c.c. di due società – la prima convenuta per abuso di direzione e coordinamento (comma 1) e la seconda convenuta per aver preso parte al fatto lesivo lamentato dalla società attrice (comma 2) – è infondata qualora: (i) non sia ravvisabile la presunzione di cui all’art. 2497-sexies c.c., giacché il controllo della società attrice spetta formalmente a società distinta dalle due convenute; (ii) non vengano forniti indizi gravi, precisi e concordanti circa l’oggettiva coerenza dell’atto o dell’attività dannosa per la società attrice con un piano di direzione unitaria ideato dalla società presunta capogruppo.
Con riguardo al profilo sub (i), in particolare, la presenza nell’organo amministrativo della società attrice di un membro del c.d.a. della società convenuta ex art. 2497, co. 2, c.c. è un fatto storico non riconducibile alla fattispecie di controllo interno effettivo di cui all’art. 2359, n. 2, c.c..
Nemmeno sussiste un controllo contrattuale (art. 2359, n. 3, c.c.) quando la parte attrice riconosce che i penetranti poteri di ingerenza derivano non già dai termini formali di un accordo che la lega alla società convenuta ex art. 2497, co. 2, c.c. (nella specie un contratto di cessione di partecipazioni sociali con opzione di riacquisto a favore dell’alienante), ma da un’applicazione delle clausole contrattuali volta nei fatti a consentire l’esercizio di un’attività di direzione e coordinamento la cui sussistenza non risulta, tuttavia, dimostrata, mancando così un presupposto per la configurabilità della presunzione ex art. 2497-sexies c.c..
Se il socio unico della società attrice è partecipato da due fondi di private equity – al cui interno si distingue, di regola, tra soci (cd. general partner) che si assumono direttamente la responsabilità per le obbligazioni sociali, dotati di poteri di gestione, e soci (cd. limited partner) con responsabilità limitata alla quota conferita, sprovvisti di poteri gestori (e di diritti di nomina) – i quali, a loro volta, sono partecipati in misura rilevante da una società controllata al 100 % dalla società convenuta ex art. 2497, co. 1, c.c., non sussiste il controllo interno di cui all’art. 2359, n. 2, c.c. qualora la controllata totalitaria non disponga di alcun potere di influenza negli stessi fondi, rivestendo la posizione di limited partner.
Qualora la medesima società convenuta ex art. 2497, co. 1, c.c., abbia concesso un ingente finanziamento alla società attrice per sostenere un’operazione di acquisizione di partecipazioni sociali, non sussiste un controllo contrattuale se: (i) le condizioni contrattuali formalmente pattuite nel contratto di finanziamento non attribuiscono alcun potere di ingerenza e tanto meno di diretta gestione degli affari sociali, limitandosi a riflettere pattuizioni presenti comunemente in tutti i contratti di finanziamento, volte a consentire il monitoraggio dell’andamento del debitore ovvero a prevenire l’attuazione di operazioni incompatibili con gli obblighi di rimborso, senza conferire ai creditori poteri “positivi” in relazione alla determinazione delle decisioni della società debitrice; (ii) l’operazione viene successivamente rifinanziata con ulteriori risorse concesse da un pool di soggetti, al quale la convenuta ha fatto parte in misura minoritaria (nella specie il 29% del finanziamento in pool) assumendo un ruolo meramente promozionale, tipico degli istituti di credito.
Inoltre, non è concessa alla parte attrice la possibilità di configurare una responsabilità per abuso di direzione e coordinamento sommando gli indizi di un eventuale controllo interno a quelli di un eventuale controllo esterno contrattuale.
La controversia è attratta per materia nella competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, trattandosi di Denominazioni d’Origine Protetta, in forza:
- dell’espresso inquadramento normativo nazionale delle denominazioni di origine tra i diritti di proprietà industriale compiuto dall’art. 1 del c.p.i. ("l'espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni d’origine(…)”);
- dell’orientamento dottrinale che ritiene applicabili alle denominazione di origine quali segni distintivi della provenienza, (ora previste negli artt. 29 e 30 c.p.i. e consistenti nell’accostamento del nome geografico al nome del prodotto, riconoscibile per un insieme di fattori territoriali ed umani rilevanti per la produzione) le regole della tutela della proprietà industriale in via esclusiva o concorrente con quelle della concorrenza sleale;
- dell’ambito di competenza per materia attribuito dal dettato normativo a tale giudice specializzato dall’art. 120, comma 4, c.p.i, il quale a sua volta attribuisce la competenza in materia di diritti di proprietà industriale ai Tribunali espressamente indicati a tale scopo dal d.lgs. n. 168/2003 (allora Sezioni Specializzate in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale, oggi Sezione Specializzata in Materia D’Impresa);
- dell’inquadramento della natura delle D.O.P. offerto dalla Corte Costituzionale la quale, seppure incidenter tantum, ha avuto modo di precisare che “le denominazione protette si atteggiano come istituti di diritto industriale -segnatamente inquadrabili nella categoria dei diritti di monopolio -idonei ad attribuire una posizione di esclusiva a coloro che si trovano nelle condizioni di poterne fare legittimo uso”.
Non è accoglibile la richiesta di una galleria d'arte, che detiene l'archivio del materiale fotografico di un autore, di inibire agli eredi l’uso delle scannerizzazioni dell'archivio in questione per la realizzazione di un catalogo se la galleria non prova un diritto esclusivo sullo stesso, non essendo sufficiente a tal fine il fatto della mera detenzione senza cessione di diritti.
Per configurare lo storno dei dipendenti è necessario: a) che un'impresa induca i dipendenti di un'impresa concorrente a dimettersi al fine di assumerli nel proprio organico, b) che ciò permetta all'impresa concorrente e agente lo storno di saltare il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, c) che ciò implichi la volontà di impedire al concorrente - o di renderle assai più difficile - il continuare a competere, stante l'esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che rendono praticabile l'attività d'impresa svolta in concorrenza.
L'animus nocendi si individua nelle condotte contraddistinte da: a) la quantità dei soggetti stornati, b) la portata dell'organizzazione complessiva dell'impresa concorrente, c) la posizione che i dipendenti stornati rivestivano all'interno dell'azienda concorrente, d) la scarsa fungibilità dei dipendenti, e) la rapidità dello storno, f) l'inizio di una iniziativa economica del concorrente stornante prima non esistente.
Il giudice, qualora accerti che una parte ha ritualmente ritirato il proprio fascicolo ex art. 169 c.p.c. senza renderlo nuovamente reperibile al momento della decisione, ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti, essendo tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata soltanto nel caso in cui – in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima – possa ritenersi che la mancanza dello stesso sia involontaria o accidentale.