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Mancata giustificazione dell’inadempimento del cessionario di quote sociali
In sede di cessione di quota di s.r.l. – in cui il cedente si impegna, contestualmente al trasferimento, a non...

In sede di cessione di quota di s.r.l. - in cui il cedente si impegna, contestualmente al trasferimento, a non svolgere attività concorrente e il cessionario al pagamento del prezzo come raetizzato -, a fronte della diffida ad adempiere proposta dell'attore cedente, l'inerzia processuale del convenuto cessionario, che diserti il giudizio, non permette di apprezzare la sua precedente contestazione, opposta in via stragiudiziale, circa l'asserita violazione del patto di concorrenza da parte del cedente.

Tale inerzia deve invero considerarsi processualmente tamquam non esset, identificandosi ossia in un mancato assolvimento da parte del debitore dell'onere, di cui all'art. 1218 c.c., di giustificare l'adempimento contestatogli, con conseguente condanna del cessionario all'adempimento.

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Procedimento europeo per controversie di modesta entità in materia di opera fotografica in regime di Creative Commons
Costituisce violazione del diritto connesso d’autore l’utilizzo non autorizzato di un’immagine per fini pubblicitari e promozionali soggetta dall’autore al regime...

Costituisce violazione del diritto connesso d'autore l'utilizzo non autorizzato di un'immagine per fini pubblicitari e promozionali soggetta dall'autore al regime giuridico "Creative Commons", per il quale è consentito ai terzi il diritto di condividere, copiare e modificare liberamente l'immagine, a condizione che venga indicata la paternità dell'opera, insieme ad un link al sito del titolare dei diritti e che l'utilizzo dell'immagine non abbia fini di pubblicità promozionale.

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Tutelabilità del diritto morale d’autore da parte degli eredi e modificazioni dell’opera “sostitutive” ed “elaborative”
Il diritto morale d’autore dopo la morte dell’autore, può essere fatto valere, ex art. 23 l.a. dai prossimi congiunti, quale...

Il diritto morale d’autore dopo la morte dell’autore, può essere fatto valere, ex art. 23 l.a. dai prossimi congiunti, quale diritto proprio (stante la intrasmissibilità mortis causa dei diritti della personalità) a difendere la stima sociale e l’immagine di una persona non più in vita. Pertanto, anche gli eredi dell’autore possono opporsi ad ogni modificazione dell'opera o ad ogni atto che possano risultare pregiudizievoli del suo onore e della sua reputazione, compresi gli atti che incidano non sull'opera in sé ma sulle sue modalità di presentazione al pubblico tali da alterare la corretta percezione della stessa da parte dei soggetti che ne fruiscano.

Tuttavia, il pregiudizio lamentato deve rivestire carattere oggettivo (al di là della soggettiva sensibilità dell’autore o dell’avente diritto alla tutela morale) e l'evento illecito deve, comunque, porsi in relazione all'opera e non semplicemente al contesto in cui è presentata.

Gli eredi dell’autore, inoltre, non possono invocare l’esercizio del diritto alla tutela morale per gli atti che apportino all’opera modificazione non “sostitutive” (le quali solamente, incidendo direttamente sull'integrità dell'opera originale, coinvolgono interessi personali degli autori), bensì meramente “elaborative”, che lasciano integra l'opera originaria e coinvolgono, perciò, solo diritti di natura patrimoniale (salvo che la modifica c.d. “elaborative” avvenga in un contesto o con modalità idonee, oggettivamente, a pregiudicare la reputazione artistica o l’onore dell’autore).

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Rappresentanza legale e autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali
L’identità soggettiva del rappresentante legale di diverse società di capitali non è idonea di per sé a determinare l’insorgenza di...

L’identità soggettiva del rappresentante legale di diverse società di capitali non è idonea di per sé a determinare l’insorgenza di un obbligo a carico di uno dei soggetti rappresentati, che non sia stato parte del contratto o che non abbia manifestato con altro atto la propria volontà di obbligarsi .

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Plagio di format televisivo e concorrenza sleale
Con riferimento al plagio di un format per una trasmissione televisiva, non è sufficiente che tra due opere sussistano comuni...

Con riferimento al plagio di un format per una trasmissione televisiva, non è sufficiente che tra due opere sussistano comuni motivi ispiratori o analoghe idee di fondo, posto che sulla valutazione dell’effettiva sussistenza di un plagio deve preventivamente verificarsi l’effettivo ambito di originalità (non già di tali motivi o idee ispiratrici, ma) delle concrete modalità di svolgimento e rappresentative.

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Divieto di reformatio in peius in materia brevettuale e tutela del segreto commerciale
Quando una decisione dell’EPO relativa ad un brevetto europeo oggetto di una causa in Italia sia stata impugnata solo da...

Quando una decisione dell’EPO relativa ad un brevetto europeo oggetto di una causa in Italia sia stata impugnata solo da una parte, la decisione di appello non potrebbe modificare in senso peggiorativo per la stessa la decisione assunta in primo grado, secondo il principio del divieto di reformatio in peius proprio della giurisprudenza dell’EPO, sicchè il brevetto deve ritenersi definitivamente concesso dalla prima decisione, anche in versione modificata e non sussiste quindi il presupposto legale della sospensione necessaria che l’art. 120 c.p.i. prevede solo allorquando il brevetto non sia stato concesso né, d’altronde, una sospensione appare anche solo ‘opportuna’. Invero nella fase successiva alla concessione, a fronte dell’opposizione, il potere discrezionale di sospensione deve essere esercitato in base ad una valutazione sommaria degli elementi posti a base dell’opposizione, tenendo conto della possibilità che il procedimento di impugnazione pendente avanti l’autorità amministrativa possa ragionevolmente concludersi con un provvedimento rilevante ai fini della decisione (ossia revoca o modifica della privativa azionata).

La divulgazione perché possa far perdere all’invenzione industriale il requisito della novità deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti il trovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici in modo da poterlo riprodurre attuando così l’invenzione. Costituisce divulgazione idonea a provocare la nullità del brevetto per difetto di novità la vendita anche di un solo oggetto incorporante l'invenzione e la sua messa a disposizione dell'acquirente e, soprattutto, dell'installatore che, se anche non possedeva personalmente conoscenze tecniche idonee a riprodurle, era in grado di valutarne l'operatività e ben avrebbe potuto comunicarla a un terzo in grado di apprenderne gli elementi essenziali, non essendo questi vincolato al segreto né contrattualmente né presuntivamente. Infatti, il difetto di novità è provocato dalla mera possibilità astratta della accessibilità al pubblico della conoscenza.

Secondo il criterio del Problem and Solution approach, sviluppato dall’Ufficio Brevetti Europeo, l’analisi della presenza del requisito di attività inventiva deve essere compiuta attraverso i seguenti passi:
1. determinare la “tecnica anteriore più vicina” (closest prior art), che consiste nell’individuare quella anteriorità, ovvero quella forma di realizzazione divulgata anteriormente alla data di priorità della privativa in esame, che costituisce il punto di partenza più promettente per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame e che normalmente ha il maggior numero di caratteristiche in comune con la soluzione oggetto di rivendicazione, o che permette il minimo numero di modifiche per giungere alla soluzione rivendicata;
2. determinare il “problema tecnico oggettivo” (objective techincal problem) risolto dalla o dalle caratteristiche della soluzione rivendicata che non sono descritte o suggerite dalla “tecnica anteriore più vicina” (cosiddette “caratteristiche distintive”);
3. individuare le competenze e le abilità dell’esperto del ramo;
4. considerare se l’esperto del ramo, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina” avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, e, quindi, sarebbe giunto banalmente alla soluzione rivendicata in esame, anche combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un’altra diversa anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata in esame.

Non sono tutelabili informazioni che non siano sotto il controllo del titolare, ma nella disponibilità di un terzo a cui sia stato venduto un prodotto che incorpori le informazioni riservate senza alcun vincolo o impegno a mantenere la riservatezza sullo stesso e/o su specifici aspetti del suo modo di funzionamento. L’art. 99 cpi, come modificato dal d.lgs. 2010, n. 131, riconosce al legittimo detentore il diritto di vietare l’acquisizione, la rivelazione e la utilizzazione abusiva di informazioni riservate protette, giacchè non agisca il legittimo detentore né sussista alcun elemento che induca a ritenere che chi agisca sia “detentore” di segreti o informazioni protette.

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La prosecuzione dell’uso del marchio da parte del concorrente convenuto evita il c.d. disuso
L’utilizzo del marchio da parte della parte convenuta può costituire un potenziale vantaggio piuttosto che un potenziale danno per l’attrice,...

L'utilizzo del marchio da parte della parte convenuta può costituire un potenziale vantaggio piuttosto che un potenziale danno per l’attrice, nella prospettiva di una sentenza favorevole a quest’ultima, dal momento che la prosecuzione dell’uso del marchio da parte della convenuta evita proprio il rischio di “disuso” temuto dalla ricorrente, rischio che sarebbe invece concreto nell’ipotesi in cui venisse accolta la domanda di inibitoria formulata in via cautelare dall'attrice.

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Plagio di design d’autore e contraffazione di marchio di forma
La tutela autoriale sulle opere di design prevista dall’art. 2 num. 10) l.d.a. richiede, in via cumulativa, non solo il...

La tutela autoriale sulle opere di design prevista dall'art. 2 num. 10) l.d.a. richiede, in via cumulativa, non solo il carattere dell'originalità e della creatività ma anche del valore artistico. Il requisito della creatività (altro…)

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Nozione ed obbligazioni in un contratto di sponsorizzazione con scambio di beni
Il contratto di sponsorizzazione con scambio di beni è un negozio atipico a titolo oneroso e prestazione corrispettive, con il...

Il contratto di sponsorizzazione con scambio di beni è un negozio atipico a titolo oneroso e prestazione corrispettive, con il quale viene istituito uno specifico abbinamento tra un avvenimento ed i prodotti o il marchio dello Sponsor; a quest’ultimo viene concesso l’utilizzo sui propri prodotti di marchi ufficiali della manifestazione, accompagnati dalla dizione "Sponsor ufficiale" o "fornitore ufficiale", scopo attuato anche attraverso un accordo c.d. di licensing. Da tale qualificazione discendono le seguenti conseguenze:
- le obbligazioni dello sponsorizzato sono di mezzi e non di risultato, in quanto il debitore è tenuto a svolgere solo quelle attività previste dal
contratto, ma senza garantire un ritorno pubblicitario al creditore;
-il rapporto negoziale è caratterizzato da un rilevante carattere fiduciario, rispetto al quale assumono particolare importanza i doveri di
correttezza e buona fede, che gli artt. 1175 e 1375 cod. civ. pongono a carico delle parti nello svolgimento e nell'esecuzione del rapporto obbligatorio e che danno luogo a prestazioni ulteriori o integrative rispetto a quelle principali;
- alla luce di tali standard di comportamento a carico dello Sponsee, ne consegue che anche l'inadempimento degli obblighi integrativi può produrre
la risoluzione del contratto, ove il giudice di merito accerti che esso non è di scarsa importanza in relazione all'economia generale del rapporto.
Resta fermo comunque che l’inadempimento o l’inesatto adempimento di una singola obbligazione possono agire sull’intero contratto in modo tale da
legittimare la risoluzione solo nel caso in cui la prestazione inadempiuta avesse valore primario nell’economia del contratto ovvero fosse di tale
rilevanza da fare venire meno l’utilità della prestazione principale.

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Deposito di bilancio d’esercizio e cancellazione dell’iscrizione dal registro delle imprese
Ai sensi dell’art. 2191 c.c., quando vengano depositati al registro delle imprese due versioni dello stesso bilancio d’esercizio, la prima...

Ai sensi dell’art. 2191 c.c., quando vengano depositati al registro delle imprese due versioni dello stesso bilancio d’esercizio, la prima contenente errori materiali (nella specie “errate battiture”) e la seconda redatta in forma corretta, non può chiedersi al conservatore del registro la cancellazione della pratica concernente il deposito del primo bilancio in quanto: (i) tutti i dati risultanti dal Registro delle Imprese corrispondono alle vicende storiche di approvazione del bilancio in discussione e rispettano i requisiti di legge; (ii) non è possibile ingenerare alcuna confusione nei terzi che consultino il registro in presenza di una certificazione del conservatore dalla quale risulti che il primo bilancio è poi stato “riapprovato”, id est modificato da successiva assemblea dei soci.

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Contraffazione di marchio per uso di segno simile e concorrenza sleale
Quando i servizi commercializzati dalle parti sono assolutamente sovrapponibili non solo come settore merceologico ma anche come pubblico di riferimento...

Quando i servizi commercializzati dalle parti sono assolutamente sovrapponibili non solo come settore merceologico ma anche come pubblico di riferimento e segmento di mercato, è sufficiente anche una tenue somiglianza tra i segni per inferire la confondibilità.

La possibilità che il pubblico creda che i servizi provengano dalla medesima impresa, o eventualmente da imprese economicamente legate, è estremamente elevata qualora vi sia identità dei segni (sotto il profilo visivo, grafico e concettuale) e sovrapponibilità dei servizi.

L’attività illecita consistente nell’usurpazione o nella contraffazione di un marchio mediante l’uso di segni distintivi o simili a quelli legittimamente utilizzati dall’imprenditore concorrente, può essere dedotta sia a fondamento di un’azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, che, congiuntamente, di un’azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità tra i rispettivi prodotti.

In virtù del principio dell'unitarietà dei segni distintivi (il quale rinviene la sua ratio nella tendenziale convergenza dei differenti segni distintivi verso la stessa finalità) l’inibitoria può estendersi: a) alla denominazione sociale, nell'ipotesi in cui due imprese operino nello stesso mercato, non è lecito inserire nella propria ditta o denominazione sociale una parola che già faccia parte di marchio di altro imprenditore; b) ai marchi; c) al nome a dominio.

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