Il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è riservato ai soli casi in cui la domanda di tutela del ricorrente non possa essere soddisfatta mediante un provvedimento cautelare tipico; ne deriva che, ove si controverta circa la proprietà di beni, la domanda proposta ex art. 700 c.p.c. deve essere rigettata, difettando il requisito della residualità dell'azione alla luce del provvedimento cautelare tipico di cui all'art. 670 c.p.c..
E' nulla la delibera con cui l'assemblea di una s.p.a. approva il bilancio ordinario di esercizio, quando l'organo amministrativo ometta di fornire al socio di minoranza nonché ai terzi una completa e tempestiva informazione in ordine a rapporti negoziali (conclusi ex novo o comunque ancora in corso di esecuzione) pendenti con il socio di maggioranza assoluta (nella specie, la delibera ometteva qualsiasi indicazione circa la pendenza di un contenzioso avviato nei confronti della società da parte del socio di maggioranza e circa la conclusione di operazioni con parti correlate).
Anche a seguito della trasformazione della società da s.r.l. a s.p.a., il socio può mantenere il proprio diritto di verificare e controllare la documentazione sociale in virtù non tanto dell'art. 2476 c.c., quanto piuttosto in forza di un accordo negoziale, stipulato dal socio stesso con la società e i soci di maggioranza (nel caso di specie, il socio ex-amministratore e fideiussore della società aveva voluto tutelare la propria responsabilità per i debiti sociali, ottenendo contrattualmente di mantenere l'ampio diritto di accesso a tutte le informazioni utili per il controllo della gestione, così da conoscere l'andamento della società al fine di tutelare le proprie pretese).
Anche se riconosciuto convenzionalmente, il diritto del socio di verificare e controllare la documentazione sociale sussiste nella stessa ampiezza di quello previsto dall'art. 2476 c.c. e, quindi, deve essere esercitato nel rispetto delle ordinarie esigenze di funzionalità della società.
Non ha alcuna rilevanza giuridica il fatto che nel corso del dibattito tecnico di un giudizio di contraffazione di brevetto, il titolare di un brevetto abbia formulato un set di rivendicazioni emendate e le abbia sottoposte al Giudice, ma solo in via subordinata e senza alcuna rinuncia al testo delle rivendicazioni come concesse dall'EPO poichè, in linea generale, oggetto del giudizio è la validità della privativa, come originariamente concessa ed in ipotesi emendata, con specifico atti di volontà in tal senso, mediante una richiesta ex art. 79,III CPI mentre quella processuale non è certo la sede in cui può essere demandata all'autorità giudiziaria la costruzione di una valida privativa, scegliendo a sua discrezione tra più proposte alternative, attività di natura amministrativa, come tale di competenza degli uffici brevetti.
L'identificazione della figura concreta dell'esperto del ramo è fondamentale per una corretta valutazione delle rivendicazioni (ex art. 52 CPI), oltre che dei requisiti di attività inventiva (art. 48 CPI) e di sufficienza di descrizione (art. 51 CPI). Il settore tecnico in cui l'esperto del ramo deve essere collocato è quello stesso in cui si pone il problema tecnico presumibilmente risolto dalla privativa e la figura dell'esperto del ramo deve essere individuata in quella figura di un generico professionista, operante nel settore tecnico, che abbia conoscenze e abilità medie, ovvero che sia in grado di eseguire solo immediate associazioni logiche tra soluzioni note alla tecnica, oltre ad essere capace di eseguire lavori di routine e semplici esperimenti noti nel settore tecnico di pertinenza. È naturalmente escluso che la figura dell'esperto del ramo sia dotata di attività creativa, pur se sicuramente è in grado di comporre le diverse informazioni in suo possesso secondo uno schema logicamente coerente. Tale generico professionista ha a disposizione le cosiddette conoscenze generali comuni del settore alla data di priorità della privativa, come ad esempio desumibili da testi scolastici o manuali tecnici con data certa, oltre ad avere accesso potenzialmente a tutta la tecnica anteriore nota, ivi compresi gli anteriori documenti brevettuali disponibili al pubblico alla data di priorità della privativa in esame.Quanto alle conoscenze comuni generali del settore possedute dall'esperto del ramo, queste verranno individuate in quelle conoscenze che l'esperto possiede nello specifico campo tecnico del problema presumibilmente risolto dalla invenzione. E in particolare si riterrà che tali conoscenze siano costituite da quelle informazioni di base del campo tecnico dell'invenzione che l'esperto del ramo si suppone debba avere o comunque debba essere in grado di reperire, se necessario, alla data di priorità della privativa in esame.
Le rivendicazioni svolgono il ruolo essenziale di determinare l'oggetto della protezione brevettuale richiesta dal titolare della privativa e dunque di identificare in modo specifico quale sia l'invenzione a cui la privativa si riferisce, mentre il ruolo della descrizione, e delle relative figure è quello di spiegare all'esperto del ramo come realizzare l'invenzione e quindi di consentire, assieme alle conoscenze generali comuni del settore, l'interpretazione del contenuto delle rivendicazioni stesse. L'interpretazione del contenuto delle rivendicazioni deve essere condotto sulla base del significato che ciascun termine presente nelle rivendicazioni assume entro la descrizione del relativo titolo brevettuale, tenuto sempre conto del fatto che la lettura della descrizione deve essere compiuta, per quanto possibile, con gli occhi dell'esperto del ramo dotato del suo bagaglio di conoscenze comuni generali del settore.
Va considerato soddisfatto il requisito di sufficienza di descrizione qualora la descrizione del titolo brevettuale consenta all'esperto del ramo di attuare l'invenzione senza dover ricorrere a nuove ricerche o comunque senza dover adottare sistemi attuativi soggetti a nuove indagini, nuovi controlli, nuove sperimentazioni.
Deve farsi una distinzione tra la figura dell‟esperto del ramo a cui riferirsi per la valutazione del requisito di attività inventiva (Art. 48 CPI), e la figura dell‟esperto del ramo a cui riferirsi per la valutazione del requisito della sufficienza di descrizione (Art. 51 CPI), poichè, pur se dimostrano le medesime abilità e le medesime conoscenze tecniche generali comuni al settore tecnico di pertinenza, il primo, oltre alle conoscenze tecniche generali comuni, ha accesso alla tecnica anteriore del settore di pertinenza ed è altresì fortemente stimolato a cercare soluzioni in tutta la tecnica anteriore del settore per risolvere il problema tecnico posto (e dunque ha presumibilmente accesso anche a quelle conoscenze del settore non propriamente generiche – la cosiddetta “enhanced knowledge”- quali brevetti anteriori o pubblicazioni scientifiche o manuali tecnici specifici), mentre il secondo ha a disposizione, oltre alle già dette conoscenze generali comuni del settore, il brevetto contestato e la tecnica anteriore citata nel brevetto stesso, ma non è indotto, e neppure si può pretendere che sia costretto, a cercare nella tecnica anteriore documenti e soluzioni occorrenti ad interpretare il brevetto in esame.
Nella valutazione del requisito di novità possono considerarsi anche eventuali caratteristiche implicite derivabili da un documento appartenente allo stato della tecnica, ma solo se queste risultano derivabili, dall'esperto del ramo, da quel documento direttamente e senza ambiguità.
Seppure esista a livello giurisprudenziale il concetto di invenzione di problema – nella quale l'attività inventiva coincide con l'enucleazione di un problema tecnico del tutto ignoto allo stato dell'arte - che può dare in determinate circostanze luogo a materia brevettabile (nonostante il fatto che la soluzione rivendicata sia retroattivamente banale e di per sé evidente) siffatta costruzione teorico-interpretativa, che qualifica il requisito dell'inventività al di fuori della mera soluzione di un problema tecnico, non evidente allo stato della tecnica, estendendolo alla mera individuazione di un problema mai risolto - la cui soluzione potrebbe anche essere, a posteriori, assi banale e suggerita dalla tecnica nota - deve, nel conflitto tra i diritti di monopolio del registrante e quelli della libertà di impresa, essere valutata rigorosamente e restrittivamente. Non esiste alcun “automatismo” tra l'individuazione di un problema tecnico mai affrontato prima ed il riconoscimento dell'attività inventiva ed anzi, il porre un nuovo problema non rappresenta di per sè un contributo al merito inventivo della soluzione, se esso avrebbe potuto essere posto dalla persona media esperta del settore essendo normale compito del tecnico l'essere costantemente occupato con l'eliminazione di difetti, il superamento di inconvenienti ed il raggiungimento di miglioramenti di dispositivi e/o prodotti conosciuti.
Nel confronto tra marchi ai fini del giudizio di contraffazione, non si può prescindere dalla considerazione che questi siano composti da parole di uso comune (nella specie, in lingua straniera) quando ci si trovi di fronte a locuzioni del linguaggio comune che, nel loro complesso, dal punto di vista semantico risultano differenti, evocando concetti differenti per il contesto il cui la parola comune è inserita. In particolare, a fronte di una marcata espressività, l'effettiva portata distintiva dei segni deve ritenersi conferita anche dall'insieme di elementi denominativi e grafici e non esclusivamente concentrata nell'elemento denominativo di cui il termine comune possa di per sé costituire il “cuore”.
Non rientrano nel divieto di cui all' art. 13 CPI i c.d. segni espressivi quando privi di aderenza concettuale con i prodotti che sono destinati a contraddistingure.
A differenza che nel marchio complesso, in cui vi è una composizione di più elementi, anche dotati di autonoma capacità caratterizzante, la cui forza distintiva è comunque affidata ad uno di essi che ne costituisce il “cuore” in forza della sua originalità, nel “marchio di insieme” i vari elementi che lo compongono, singolarmente considerati mancano di distintività ed è soltanto la combinazione a cui danno vita, ovvero appunto il loro insieme, che può avere, per come viene percepito dal mercato, un valore distintivo, più o meno accentuato.
Il marchio rinomato non coincide con il marchio celebre e non sempre risulta necessaria una grande rinomanza, dovendo ritenersi sufficiente che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti, requisito da valutarsi tenuto conto della quota di mercato detenuta dal marchio, dell' intensità ed estensione geografica e della durata del suo uso, nonchè dell‟entità degli investimenti realizzati per promuoverlo.
Nel sistema dei segni distintivi esiste un generale principio di “preclusione per coesistenza”, per il quale il titolare di un marchio anteriore non può chiedere l'annullamento di un marchio posteriore, o opporsi al suo uso, laddove l'utilizzazione simultanea e di lunga durata è tale da non pregiudicare più la funzione del marchio preregistrato, consistente nel garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o servizi.
Con riferimento alle sanzioni pecuniarie amministrative comminate dalla CONSOB ex art. 6 l. n. 689/81, il diritto di regresso dell'ente che abbia pagato la sanzione quale coobbligato secondario non è subordinato alla definizione del giudizio di impugnazione della sanzione, ancorché quest'ultimo sia stato instaurato dallo stesso ente.
Nel giudizio di contraffazione di un marchio, lievissime differenziazioni introdotte dal presunto contraffattore che non introducano, anche rispetto all’ insieme, elementi di differenziazione sufficienti ad escludere l’interferenza con i segni anteriori, determinano un evidente rischio di confusione, anche sotto il profilo dell’ associazione tra (altro…)
La questione relativa alla sussistenza di una causa di scioglimento della società non riguarda soltanto il personale interesse dei soci, di per sé disponibile, quanto piuttosto l'interesse generale al mantenimento in vita della società, riferito anche ai terzi e pertanto indisponibile.
La giurisprudenza costante esclude dal novero delle controversie compromettibili in arbitri quelle che hanno ad oggetto interessi della società e che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi; pertanto non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della società; tale principio si applica anche in ipotesi di società di persone, la quale costituisce, sia sul piano sostanziale che processuale, un centro autonomo di rapporti intersoggettivi diversi e distinti da quelli facenti capo ai singoli soci.
L'oggetto sociale non può più ragionevolmente essere conseguito quando la società si viene a trovare, in modo oggettivo, definitivo e irreversibile, nell'impossibilità di continuare a svolgere l'attività economica programmata dai soci come delineata nell'atto costitutivo, tale da precludere qualsiasi ulteriore attività operativa della società.
Il dissidio insanabile tra soci può assurgere a causa di scioglimento del vincolo sociale ex artt. 2272 n. 2 c.c. solo a fronte della impossibilità di esperire nel caso concreto i diversi rimedi del recesso per giusta causa o dell'esclusione del socio inadempiente (ex art. 2285 e 2286 c.c.), i cui effetti non travolgono l'esistenza stessa del contratto sociale.
Salvo che l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogniqualvolta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente indicato dall'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanza di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito (cfr. Cass. SS.UU. n. 23218/2013)
Il lasso di tempo di sei giorni appare del tutto adeguato a consentire al socio di organizzare la propria partecipazione all'assemblea anche convocata in sede non prossima alla sua residenza, ma comunque nel territorio italiano, apparendo del tutto irrilevante che per il medesimo periodo il socio avesse programmato un proprio viaggio all'estero, essendogli comunque possibile partecipare all'assemblea tramite delegato - nominabile lo stesso giorno di ricezione dell'avviso - e, in ogni caso, la programmazione di tale viaggio non attenendo a esigenze vitali e/o indifferibili tali da rendere la scelta di effettuare comunque il viaggio "causa a sé non imputabile".
Il socio, anche se non è stato adeguatamente informato, ha l'onere di partecipare all'assemblea e ivi eventualmente richiedere ogni informazione in ordine ai dati rilevanti rispetto alle delibere da adottarsi, solo in caso di mancato adeguato chiarimento in sede assembleare potendo denunciare la carenza di informazioni, chiedendo differimento dell'adunanza al fine di colmare tale lacuna e denunciando poi il mancato rinvio quale abusivo.
La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (nel caso di specie, l'attrice aveva eccepito nella sua prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., che lo statuto sociale avrebbe imposto non soltanto che l'avviso di convocazione fosse spedito al socio almeno otto giorni prima dell'assemblea - come già precisato in atto di citazione - ma che fosse anche ricevuto dal socio entro lo stesso termine dilatorio)
Non si ravvisa malafede nell'operato della società conferente di ramo d'azienda che richieda esplicita adesione all'operazione di conferimento, al fine di evitare l'esercizio del diritto di recesso dei terzi contraenti previsto dall'art. 2558, co. 2, c.c.
In caso di cessione di ramo d'azienda, deve presumersi - anche in forza dell'argomento di prova evincibile ex art 116 c.p.c. dalla mancata ottemperanza all'ordine di esibizione contabile - la responsabilità dell'amministratore e poi liquidatore della società cedente nonché debitrice originaria, per aver omesso la dovuta iscrizione nella contabilità sociale del credito di regresso vantato dalla società costituitasi fideiussore, poiché con tale violazione l'amministratore ha definitivamente consolidato la perdita dovuta al mancato pagamento da parte della società cedente, impedendo alla creditrice di regresso di rivalersi sulla cessionaria. L'amministratore, pertanto, è tenuto a risarcire un danno diretto di pari importo capitale.
Deve escludersi la responsabilità dell'amministratore di s.r.l. per aver venduto terreni della società amministrata, poi fallita, ad altra società a lui stesso riconducibile, se il fallimento attore non fornisce la prova chedetta vendita abbia in concreto arrecato un reale danno e in qual misura. In particolare, tale voce di danno deve ritenersi insussistente quando il fallimento attore, scegliendo di chiedere un decreto ingiuntivo e poi il fallimento della società debitrice, ha di fatto procrastinato ai tempi e alle scelte di quella procedura fallimentare la reintegrazione del patrimonio della società fallita e la soddisfazione dei suoi creditori, con ciò accentrando di fatto in sé tutta l'efficienza causale che ha condotto al preteso definitivo impoverimento patrimoniale e interrompendo il nesso causale con l'illecito originario ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, co. 2, c.c. ( nella specie, il Tribunale ha statuito che il fallimento avrebbe potuto evitare il danno chiedendo immediatamente l'annullamento del contratto di compravendita ex art. 2475 ter, co. 1, c.c., oppure chiedendo e ottenendo de plano, una volta constatato il mancato pagamento del prezzo, la risoluzione del contratto - con tutte le previe o concomitanti iniziative cautelari conservative del caso - così da ottenere in entrambi i casi la retrocessione dei terreni alla società fallita senza dover procedere ad alcuna restituzione, atteso che il prezzo non era stato pagato neppure in parte).