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Collegamento negoziale di un contratto di cessione del marchio e valutazione dei rimedi cautelari più opportuni a seguito della risoluzione
Nell’ambito della risoluzione di un più ampio rapporto di collaborazione, occorre stabilire se il contratto risolto faccia parte di un’ipotesi...

Nell'ambito della risoluzione di un più ampio rapporto di collaborazione, occorre stabilire se il contratto risolto faccia parte di un’ipotesi di collegamento negoziale con un successivo contratto di cessione del marchio. Qualora risultasse sussistente il suddetto collegamento, dalla risoluzione del primo negozio discenderebbe anche quella dell’accordo di cessione visto il nesso di stretta interdipendenza tra i due contratti (simul stabunt simul cadent). Perché si possa parlare di collegamento negoziale è necessaria la presenza di due requisiti: un primo elemento oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti a regolamentare interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica unitaria, e un secondo elemento soggettivo, individuato nel comune intento pratico delle parti di volere non soltanto l’effetto tipico dei singoli negozi posti in essere di volta in volta, ma anche il coordinamento degli stessi per realizzare un fine ulteriore, comune, che ne trascende gli effetti tipici e assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (cd. super causa).

In termini di rimedi cautelari, l’attualità dell’utilizzazione del segno da parte di un soggetto non autorizzato (essendo venuto meno il titolo contrattuale) determina il pericolo imminente che giustifica l’applicazione di una misura cautelare per la cessazione della prosecuzione della violazione. L’invocata misura inibitoria, assistita da astreinte, sia nel presente ambito industrialistico, tenuto conto delle peculiarità del caso, l’unica misura adeguata e idonea, poiché il sequestro giudiziario del marchio non può impedire la prosecuzione o la reiterazione dell’uso del marchio da parte dell’autore della violazione; uso che si estrinseca con la mera replica del segno distintivo, sempre possibile anche se fosse nominato un custode giudiziario.

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Abusiva riproduzione di fotografie non artistiche in un sito internet concorrente
In tema di fotografie non artistiche, la mancanza delle indicazioni esplicitamente previste dall’art. 90 LDA (nome del committente ed anno...

In tema di fotografie non artistiche, la mancanza delle indicazioni esplicitamente previste dall’art. 90 LDA (nome del committente ed anno di produzione) comporta il venire meno del carattere abusivo della riproduzione solo quando non sia ravvisabile la mala fede in capo all’autore della violazione. Inoltre, la circostanza che il titolare non ha munito le immagini di alcun meccanismo elettronico di protezione non esclude il carattere abusivo della riproduzione.

Non presta servizi on line riconducibili alle ipotesi di cui agli artt. 14, 15 e 16 D.Lgs. 70/2003, attività con carattere puramente tecnico, automatico e passivo, il soggetto che si occupa della commercializzazione in proprio, gestendo direttamente le vendite tramite il proprio sito di e-commerce.

Al fine della liquidazione, necessariamente equitativa, del danno derivante dall’illecita riproduzione di fotografie non artistiche, vengono tenuti in considerazione i seguenti elementi oggettivi: numero delle fotografie, tempo di permanenza dell’illecito, luogo di pubblicazione e importo percepito per transazioni aventi per oggetto fotografie dello stesso contenuto e, come soglia minima, i compensi convenzionalmente previsti nei tariffari; inoltre, con riguardo al profilo soggettivo, è considerata l’intensità dello stato soggettivo, evinta dalla reiterazione d’identici fatti illeciti.

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Modello comunitario e concorrenza sleale
In caso di modello comunitario registrato, una volta accertata la commercializzazione di identici prodotti in data anteriore alla registrazione del...

In caso di modello comunitario registrato, una volta accertata la commercializzazione di identici prodotti in data anteriore alla registrazione del modello della ricorrente, incombe sul titolare della registrazione l’onere di provare l’allegata predivulgazione e se essa si sia verificata nel “periodo di grazia".

L'accertamento della fattispecie di concorrenza sleale per imitazione confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c. postula la verificazione oltre alla sussistenza della condotta dell’imitazione e della sua idoneità a generare confusione, anche di altri elementi costitutivi, che devono ricorrere tutti congiuntamente, quali la capacità distintiva del segno e la sua notorietà qualificata. L’imitazione servile va riferita non alla riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo a quella che cade su caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. La tutela offerta dall’art. 2598 n 1 c.c. concerne le forme aventi efficacia individualizzante e postula l’originalità del prodotto e la sua capacità distintiva, quali elementi costitutivi della dedotta violazione. L’onere probatorio incombe su chi agisce in contraffazione.

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Opera di design: tutela autoriale e concorrenza sleale
Le opere di design industriale tutelate dal diritto d’autore sono quelle aventi “carattere creativo” e “valore artistico”. Il carattere creativo...

Le opere di design industriale tutelate dal diritto d’autore sono quelle aventi “carattere creativo” e “valore artistico”. Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell’opera del design ma è espressione e manifestazione dell’idea dell’autore. La valutazione del valore artistico è effettuata, per giurisprudenza consolidata, facendo riferimento a parametri oggettivi della percezione dell’opera del design negli ambienti culturali, quali il riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate e l’attribuzione di premi.

La contraffazione di dette opere non esclude la presenza di differenze quando vi sia la sostanziale riproduzione dell’opera originale per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante. Non rileva invece, ai fini dell’illiceità della riproduzione in materia di diritto d’autore, la confondibilità delle opere. Ove le differenze non sono tali da escludere l’illiceità della riproduzione, la condotta è di per sé sleale e, quindi, integra anche la fattispecie di concorrenza sleale: la condotta appropriativa di pregi di prodotti relativi ad altra impresa è idonea a gettare discredito su di essi per l’inferiore qualità del prodotto; la condotta sleale è, altresì, idonea a generare confusione tra i modelli in esame, ingenerando l’equivoco che essi possano provenire da imprese collegate per la sussistenza di un legame commerciale.

Ai fini della concorrenza sleale, la valutazione va condotta, come noto, dal punto di vista del consumatore medio e va riferita alle somiglianze e agli elementi comuni che incidono sul rischio di associazione, tenendosi in considerazione che il consumatore non può procedere a un esame diretto comparativo e che il raffronto va effettuato secondo un giudizio finale di sintesi e di impressione.

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Sui presupposti della responsabilità risarcitoria per violazione del patto parasociale
Il socio parte di un patto parasociale può agire in responsabilità nei confronti degli altri soci sindacati solamente in presenza...

Il socio parte di un patto parasociale può agire in responsabilità nei confronti degli altri soci sindacati solamente in presenza di un danno diretto (e non già mero riflesso del danno arrecato al patrimonio sociale) e riconducibile causalmente ad un inadempimento degli stessi (nella specie il Tribunale ha rigettato la richiesta risarcitoria di un socio sindacato che lamentava un pregiudizio al valore della propria partecipazione in conseguenza dell'asserita non corretta gestione da parte dell'amministratore delle società, in quanto soggetto terzo rispetto al patto parasociale).

Il diritto legale di recesso da un patto parasociale a tempo indeterminato è "ad nutum" e, come tale, non contestabile sotto il profilo della mala fede.

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Ancora sulla domanda cautelare di revoca degli amministratori di s.r.l.
L’art. 2476, co. 3, c.c., nella parte in cui prevede che “[il socio] può altresì chiedere, in caso di gravi...

L'art. 2476, co. 3, c.c., nella parte in cui prevede che "[il socio] può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi", deve essere inteso come attributivo di un autonomo potere cautelare. Esse consente, sul piano della tutela, di disporre, anche ante causam, di un strumento cautelare utile a prevenire danni potenziali al patrimonio e all'organizzazione sociale derivanti da gravi irregolarità gestorie.

Alla luce del principio di strumentalità della tutela cautelare, la previsione della revoca cautelare dell'amministratore della s.r.l. di cui all'art. 2476, co. 3, c.c. va letta come implicito ma inequivocabile riconoscimento della corrispondente domanda di merito avente ad oggetto la revoca dell'amministratore.

La domanda cautelare di cui all'art. 2476, co. 3, c.c. va ricondotta nel novero delle misure cautelari anticipatorie, come tali destinate a mantenere la loro efficacia indipendentemente dall'instaurazione del giudizio di merito e dall'eventuale estinzione dello stesso (ex art. 669-octies, sesto e ottavo comma, c.p.c.).

Va rigettata la tesi secondo cui la domanda cautelare di revoca dell'amministratore di s.r.l. sia promuovibile solo in corso di causa e in funzione della domanda risarcitoria, incorrendosi altrimenti nella contraddizione, per un verso, di ammettere uno strumento cautelare inidoneo a tutelare la società proprio con riguardo all'azione di merito rispetto alla quale lo si vorrebbe strumentale, e, per altro verso, di sterilizzarne le capacità di tutela proprio rispetto ai danni potenziali, ovvero gli unici rispetto ai quali esso è effettivamente capace di spiegare tutela cautelare. Inoltre, in tale prospettiva verrebbero meno i requisiti, tipici dei provvedimenti cautelari, della strumentalità (insussistente con la domanda risarcitoria) e provvisorietà, dal momento che sarebbe esclusa una corrispondente azione di merito alla esito della quale la questione della revoca possa essere decisa definitivamente.

L'art. 2476, co. 3, c.c. richiede, perché sia adottato su richiesta anche del singolo socio il provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore, che questi si sia reso responsabile di "gravi irregolarità di gestione" (fumus boni iuris) e che l'attualità o la permanenza di tali comportamenti determini quanto meno il rischio di un pregiudizio imminente per l'interesse sociale (periculum in mora). Le gravi irregolarità possono essere quindi costituite da violazioni di legge o di statuto anche solo potenzialmente foriere di danno per la società, ivi inclusi l' inadempimento degli obblighi relativi al funzionamento della dell'organizzazione societaria, cioè gli atti di impulso concernenti i rapporti con i soci o con gli altri organi sociali, che gli amministratori sono tenuti a compiere per legge o per obbligo statutario.

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L’opposizione del titolare pretermesso verso la sentenza dichiarativa della nullità del brevetto
In un giudizio di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. instaurato dal titolare di un brevetto, il quale, in...

In un giudizio di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. instaurato dal titolare di un brevetto, il quale, in qualità di litisconsorte necessario pretermesso, chieda l’annullamento della sentenza dichiarativa della nullità della privativa industriale, il Tribunale non è chiamato a vagliare la validità o meno del brevetto ma deve limitarsi a verificare la fondatezza dell’opposizione di terzo, ove la parte convenuta si sia limitata a concludere per il rigetto delle domande attoree, senza riproporre in via riconvenzionale l’accertamento della nullità della privativa.

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Prezzo del prodotto e contraffazione del modello. Responsabilità della società consorella.
Sebbene non possano sfuggire al consumatore informato, differenze di prezzo e di materiali, non rilevano ai fini della contraffazione di...

Sebbene non possano sfuggire al consumatore informato, differenze di prezzo e di materiali, non rilevano ai fini della contraffazione di un modello, che si sostanzia nello sfruttamento indebito delle linee estetiche di un prodotto.

Può essere ritenuta responsabile della contraffazione la società consorella che, pur non detenendo quote nel capitale sociale della società che ha posto in essere l'illecito, esercita un'influenza determinante su di essa, tale che le due società possano identificarsi come unica entità economica.

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Sulla nomina a sindaco di un dipendente pubblico in assenza della prescritta autorizzazione della P.A.
La mancata autorizzazione dell’amministrazione pubblica ex art. 53 d.lgs. n. 65/2001 ad un proprio dipendente per l’assunzione della carica di...

La mancata autorizzazione dell'amministrazione pubblica ex art. 53 d.lgs. n. 65/2001 ad un proprio dipendente per l'assunzione della carica di sindaco non concreta un'ipotesi di decadenza, differentemente da quanto previsto per le ipotesi di ineleggibilità di cui all'art. 2399 c.c., dovendosi pertanto ritenere il rapporto organico validamente instaurato con l'atto di nomina, con conseguente maturazione del diritto al compenso, peraltro "distratto" a favore dell'amministrazione di appartenenza ai sensi del settimo comma del medesimo art. 53 d.lgs. n. 65/2001.

Alla luce del canone di buona fede, nonché del dovere di diligenza professionale dei sindaci ex art. 2407 c.c., va ritenuto responsabile il sindaco che, pur tenuto ad essere consapevole della necessità di autorizzazione della Pubblica Amministrazione per l'assunzione del proprio incarico, ometta ogni indicazione al riguardo all'atto della nomina, limitandosi a riferire la non ricorrenza del diverso impedimento relativo a cause di ineleggibilità e di decadenza, così in sostanza creando un affidamento alla società sulla "normalità" del rapporto instaurato, ed esponendola alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal nono comma dell'art. 53 d.lgs. 165/2001.

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Provvedimento cautelare di revoca di amministratori di s.r.l.: rigetto del reclamo avverso l’ordinanza di rigetto ex art. 700 c.p.c. per mancanza del requisito del periculum in mora
Ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare di revoca degli amministratori di cui all’art. 2476 co. 3 c.c., è necessario verificare...

Ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare di revoca degli amministratori di cui all'art. 2476 co. 3 c.c., è necessario verificare se la permanenza degli amministratori determini il pericolo di un danno grave alla società.

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I presupposti dell’exceptio doli nell’ambito di crediti derivanti da licenza di marchio
Anche nell’ambito di un contratto di licenza di marchio, affinché l’exceptio doli sia fondata è necessario che a) il dolo...

Anche nell'ambito di un contratto di licenza di marchio, affinché l’exceptio doli sia fondata è necessario che a) il dolo viziante il consenso presupponga l’adeguatezza dei mezzi, dei raggiri e degli artifizi idonei a carpire il consenso di una persona di media diligenza; b) i raggiri e gli artifizi siano collocati sotto il profilo temporale in data antecedente o al più coeva alla stipulazione del negozio che si presume viziato.

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